Tipologia: CIA
Data firma: 7 giugno 2001
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Hotel Real Fini e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Hotel Real Fini
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premessa Art. 1 Sfera di applicazione Art. 2 Diritti di informazione e relazioni sindacali Art. 3 Ambiente di lavoro Art. 4 Organizzazione del lavoro Art. 5 Ferie - Ex festività - Riduzione orario Art. 6 Mercato del lavoro e organici Art. 7 Inquadramento del personale Art. 8 Aspettativa non retribuita Art. 9 Malattia |
Art. 10 Maternità |
Contratto Integrativo Aziendale
Tra: la Hotel Real Fini srl […], e le Organizzazioni Sindacali Territoriali: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], si è dato corso alla stipula del Contratto integrativo Aziendale della Hotel Real Fini srl.
Testo dell’accordo integrativo aziendale per i dipendenti della Hotel Real Fini srl
Il testo in appresso riportato richiama testualmente le varie parti degli accordi integrativi 16/4/80, 25/1/84, 24/3/87, 23/2/88, 10/5/91, 16/3/92, 17/1/96 (D.Lgs. 626), 11/06/97 e 13/07/00 siglati tra l’Azienda Hrf srl, oggi divenuta Finifast srl e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil territoriali dell’Emilia Romagna.
Sono state pertanto raggruppate e collegate tra loro le parti degli accordi ancora in essere e non superate o modificate da successive intese e Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Solo per determinati argomenti si sono invece riportate anche le parti superate ritenendosi opportuno documentare i vari "passaggi" e lo sviluppo delle voci.
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa espresso riferimento al CCNL per i dipendenti da Aziende del Turismo settore Pubblici Esercizi.
Premessa
Le parti confermano che: le soluzioni ai problemi specifici delle unità di vendita sono da ricercare nell’ambito degli accordi sottoscritti. In tal senso le parti si adopereranno per una coerente gestione ed applicazione del presente accordo.
Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente CIA verrà applicato in modo uniforme alle società Hotel Real Fini srl la quale gestisce le attività relative alla Salumeria, Hotel e Ristorante, ferma restando l’applicazione del CCNL di competenza.
Art. 2 Diritti di informazione e relazioni sindacali
A) diritti di informazione
Ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le materie nelle quali questa si esplica nonché le prerogative proprie dell’Azienda e quelle delle Organizzazioni Sindacali, l’Azienda dichiara la propria disponibilità ad incontri periodici con le Organizzazioni Sindacali per informazioni su eventuali ristrutturazioni e riorganizzazioni delle attività di vendita. Si impegna altresì a contrattare preventivamente con le Organizzazioni Sindacali i riflessi che dette modifiche possono apportare alle condizioni di impiego dei lavoratori con particolare riferimento alla professionalità ed alla mobilità degli stessi. In particolare per gli incontri di cui sopra vengono individuati due livelli di confronto:
1. l’Azienda fornirà informazioni relative a:
·ristrutturazioni e riorganizzazioni dei propri esercizi nonché rilevanti programmi di investimenti e introduzione di nuove tecnologie comportanti modifiche all’organizzazione del lavoro;
·prospettive aziendali e programmi che comportino nuovi insediamenti;
·modifiche ai piani già esposti comportanti variazioni ai livelli occupazionali;
·andamento complessivo delle gestioni commerciali dell’Azienda;
·informazioni sull’andamento aziendale sui dati relativi alla definizione del salario variabile.
2. a richiesta delle OO.SS. e del CdA, nell’ambito dei singoli comparti Aziendali, verranno fornite informazioni circa gli investimenti, gli andamenti e le prospettive di sviluppo e occupazionali delle unità.
Il rappresentante della Direzione e i Rappresentanti sindacali dei lavoratori si incontreranno periodicamente per la gestione delle materie sindacali ad essi demandate. Le OO.SS. si impegnano alla riservatezza dei dati trattati.
Tali incontri sono funzionali a realizzare un sistema di collaborazione tra le parti teso a governare preventivamente tutte le materie che incidono nel rapporto tra l’Azienda ed i lavoratori. In tal senso l’Azienda si impegna a non assumere iniziative unilaterali. In tale sede verranno discussi e concordati: organici, stagionalità, assunzioni a T.D., permessi, ferie, orari di lavoro e turnistica, modifiche all’organizzazione del lavoro derivanti dalle informative di cui sopra.
Le parti, al fine di migliorare le relazioni sindacali all’interno dei diversi comparti aziendali e della sede e per favorire la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’innovazione dei modelli organizzativi dell’impresa, convengono che la figura del delegato sindacale sia assunta a riferimento costante da parte del responsabile aziendale.
Le parti convengono che è reciproco interesse prevenire i conflitti che possono insorgere nei punti di vendita. A tal fine prevedono che a fronte di mancati accordi nella gestione sindacale nei punti di vendita, a richiesta, verrà attivato un confronto fra le parti firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale.
B) diritti sindacali
Ad integrazione e modifica di quanto stabilito dal CCNL e dalla legge 300/70, le ore di permesso retribuito per l’espletamento delle attività strettamente sindacali sono determinate globalmente in 180 ore annue. Le OO.SS. hanno facoltà di richiedere permessi sindacali in forma di ore o giornate intere. L’utilizzo dei permessi sindacali, non dovendo in alcun modo rappresentare penalizzazione per i Delegati sindacali, nel caso coincidessero con giornate di riposo, comporteranno lo spostamento del riposo stesso, con suo godimento in altra giornata rispetto a quella già prevista.
Le stesse modalità valgono per i lavoratori Delegati con contratto di lavoro a part-time.
Art. 3 Ambiente di lavoro
A) ambiente di lavoro.
L’Azienda e i CdA si incontreranno su richiesta di una delle parti al fine di individuare ogni accorgimento atto ad eliminare eventuali inconvenienti ambientali che possano influire sulla salute del lavoratore. In caso di manifeste difficoltà alla determinazione degli inconvenienti di cui sopra si concorda di demandare all’intervento di enti legalmente riconosciuti la rilevazione dei dati ambientali.
Gli eventuali accorgimenti atti ad eliminare gli inconvenienti riscontrati saranno messi in atto dall’Azienda nel tempo minimo tecnicamente necessario.
I lavoratori godranno di permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche specialistiche derivanti dalle conseguenze degli eventuali inconvenienti di cui sopra.
a. rinnovo tessera sanitaria.
Per il rinnovo della tessera sanitaria i lavoratori potranno usufruire di permessi retribuiti nel limite di 2 ore.
b. D.Lgs. 626/94.
In merito all’applicazione del D.Lgs. 626/94, le parti hanno convenuto quanto segue:
1. In ognuno dei seguenti locali o aggregati di locali, da intendersi quali unità produttive, i lavoratori eleggeranno un RLS:
-Ristorante e Salumeria n. 1 RLS
-Hotel n. 1 RLS
Per un totale di n. 2 RLS
Gli RLS saranno da individuare preferibilmente tra i componenti delle RSU o, in caso di impossibilità, fra gli altri lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Nell’eventualità che il numero delle unità produttive dovesse cambiare, le parti si incontreranno per ridefinire il numero degli RLS, seguendo il principio ispiratore del presente Accordo.
2. Ogni RLS avrà diritto a n. 40 ore annuali di permesso retribuito in aggiunta al tempo necessario per l’espletamento delle sue attribuzioni di legge, finalizzate all’esclusivo espletamento del proprio ruolo.
3. Ogni RLS parteciperà ad un Corso di formazione per un numero minimo di 32 ore retribuite.
Le parti si attiveranno per verificare i percorsi e gli Istituti formativi in grado di organizzare il Corso.
4. Si conviene di costituire la squadra di emergenza, pronto soccorso ed antincendio. A far parte di tale squadra sarà chiamato un numero sufficiente di lavoratori in modo tale da garantire la presenza di n. 2 addetti per ogni turno di lavoro.
Agli stessi verrà fornita una adeguata formazione specifica.
5. Le parti si incontreranno periodicamente ed a richiesta per valutare la congruità di tali iniziative.
Art. 4 Organizzazione del lavoro
a. orario di lavoro.
Per il personale a tempo pieno l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali e distribuito su 5 giornate lavorative.
b. turni di servizio.
Sulla base di particolari esigenze e per periodi di tempo definiti si potrà concordare tra le parti a livello di singola Dipendenza un nastro orario di apertura anticipato o posticipato rispetto a quello normale. Tale accordo dovrà tenere conto di un organico coerente all’ampliamento del nastro orario senza ricorrere all’effettuazione di lavoro straordinario ed all’incremento dei carichi di lavoro.
c. riposi.
I lavoratori di norma godranno di una domenica di riposo ogni mese da considerarsi tra i riposi settimanali. Per il personale a part-time la domenica di riposo potrà essere goduta utilizzando le ROL.
Le 2 giornate di riposo settimanale potranno essere godute consecutivamente laddove le esigenze dell’Azienda e dei lavoratori ne ravvisino la possibilità.
d. straordinari.
Fermo restando che esso ha carattere di eccezionalità, nei casi di particolare necessità, l’Azienda potrà richiedere di effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore annue per dipendente.
Ulteriori e diversi accordi potranno essere stabiliti tra le parti in sede di singola dipendenza a fronte di specifiche esigenze.
e. mobilità temporanea fra strutture.
In caso di particolari necessità potranno essere concordati spostamento e mobilità temporanee fra diverse strutture. Ai lavoratori interessati verrà retribuito, come orario di lavoro, il tempo utilizzato per lo spostamento in andata e verrà messo a disposizione un mezzo di trasporto idoneo.
[…]
f. Lavoro notturno
Premesso che per lavoro notturno si intende quello prestato nella fascia oraria dalle ore 22 alle ore 6, ai lavoratori impiegati nel suddetto nastro orario verrà corrisposta una maggiorazione […]
Art. 6 Mercato del lavoro e organici
a. Mercato del lavoro
A fronte delle difficoltà registrate nella gestione degli organici nel rapporto con gli Uffici circoscrizionali di collocamento, le parti a livello locale ritengono di strutturare i punti produttivi in modo tale che questi siano nelle condizioni di fornire costantemente servizi qualificati. A tal fine concordano di organizzare i punti produttivi con il personale necessario a far fronte alla quotidiana attività tenendo conto delle assenze mediamente registrate per malattie ed infortuni; si terrà conto inoltre del normale avvicendamento nelle ferie e permessi retribuiti, ivi compresi quelli sindacali.
La formulazione di tale organico lordo, verrà effettuata prevedendo anche l’inserimento di lavoratori a part-time ciclico in grado di poter far fronte alle prevedibili punte di stagionalità o maggiori attività lavorative programmabili.
b. assunzioni a tempo determinato.
In base all’art. 23 della legge 28/2/87 n. 56, l’Azienda potrà assumere annualmente con contratto a termine della durata non superiore ai sei mesi per anno solare una quota pari al 25 % dei lavoratori in forza nell’unità di vendita per far fronte ad esigenze temporanee ed imprevedibili di durata non superiore a quella massima prevista per i contratti. Ulteriori e diversi accordi potranno essere stabiliti tra le parti in sede di singola unità produttiva a fronte di specifiche esigenze. Sono escluse dal presente accordo le ipotesi previste dall’art.1 della legge 18/4/62 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dell’art. 8 bis del D.L. 29/1/83 n. 17 convertito con modificazioni dalla legge 25/3/83 n. 79 e successive modificazioni per le assunzioni di personale stagionale e di personale in sostituzione di altro assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. I lavoratori come sopra assunti conserveranno il diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato a parità di qualifica. Copia del presente accordo sarà depositata presso gli Uffici di Collocamento competenti al rilascio del nullaosta.
c. sostituzioni malattie ed assenze.
In applicazione di quanto previsto negli articoli 4 e 6, e ferma restando l’esigenza di utilizzare al meglio le risorse disponibili, i tempi di sostituzione del personale assente e le relative modalità andranno di volta in volta discussi e concordati tra Direzione del locale e Rappresentanze sindacali. Il confronto verterà sulla:
-verifica dell’organico contestualmente al verificarsi dell’assenza;
-opportunità della sostituzione in funzione:
o delle effettive esigenze del periodo cui l’assenza si riferisce
o dei tempi tecnici di sostituzione
o del prevedibile andamento dei flussi di vendita.
In questo senso, Le Direzioni comunicheranno tempestivamente ai rispettivi CdA le assenze del personale non appena, con qualsiasi mezzo, ne vengano a conoscenza, in modo che si possa dar luogo in tempo utile al confronto di cui sopra.
Art. 10 Maternità
[…]
A richiesta del singolo lavoratore/genitore e compatibilmente con le esigenze di servizio, il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a part-time per un periodo di tempo concordato fra le parti fino all’età di 3 anni del bambino.
Art. 13 Contratti di formazione e lavoro
[…] Tutti i lavoratori saranno assunti sulla base di un progetto formativo specifico da svolgersi nell’ambito del normale orario di lavoro e con un trattamento retributivo e normativo pari a quello della categoria assegnata e praticato alla generalità dei lavoratori in forza. Il progetto da trasmettere alle OO.SS. territoriali e aziendali dovrà indicare sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.
Art. 14 Svolgimento del rapporto di lavoro
a. Pausa
Ad ogni lavoratore verrà garantito il godimento di una pausa giornaliera della durata di 30 minuti compreso nell’orario di lavoro, qualora il turno lavorativo abbia una durata superiore alle 5 ore consecutive.
b. Divise di lavoro […]