Categoria: 2001
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Tipologia: Ipotesi di accordo CIA
Data firma: 20 novembre 2001
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Autogrill/Fipe e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Autogrill
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Diritti di informazione e relazioni sindacali
Lavoro a tempo parziale
Sicurezza
Decreto legislativo n. 626/94
Premio di risultato
Importi del premio di risultato
Diritti d’informazione legati al premio variabile

 

Armonizzazione
Orario di lavoro
Vitto
Ferie
Integrazione malattia
Sfera di applicazione
Decorrenza e durata


Ipotesi di accordo

In data 20 novembre 2001, si sono incontrati in Roma la società Autogrill, assistita dall’Associazione Sindacale Fipe e la Filcams-Cgil nazionale e territoriali, la Fisascat-Cisl nazionale e territoriali, la Uiltucs-Uil nazionale e territoriali, con la partecipazione del coordinamento delle RSA/RSU, hanno provveduto al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale definendo quanto segue:

Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le Parti, ferme restando le reciproche autonomie, intendono sviluppare un sistema di relazioni sindacali e di meccanismi destinati a facilitare la fruizione dei diritti d’informazione, anche tenuto conto delle previsioni e indicazioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, improntato alla reciproca correttezza e trasparenza, finalizzato ad un dialogo e confronto fra le Parti utile a favorire la comprensione e le soluzioni più idonee ai problemi aziendali e dei Collaboratori, che consenta di conseguire la più efficace e competitiva presenza sul mercato dell’Azienda sia in termini di efficienza che di soddisfazione delle esigenze del Cliente.
Quanto sopra potrà richiedersi senza duplicazione né di competenze né di oneri aggiuntivi per l’Azienda, in un articolato d’incontri sia a livello nazionale, che di significative unità di vendita, intendendosi per tali le unità di vendita caratterizzate da una pluralità di offerta alla clientela di prodotti/concetti (Grill autostradali) o nei quali è presente, iscritto a libro matricola, un numero di Collaboratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato pari o superiore a 30 full-time equivalent.
Le Parti convengono in particolare che l’Azienda fornisca alle OO.SS. nazionali, in apposito incontro da tenersi di norma nel mese di Maggio, informazioni sull’andamento e sulle prospettive aziendali con particolare riferimento al fatturato e ai risultati gestionali, all’evoluzione degli organici articolati per tipologie, agli investimenti realizzati o da realizzarsi, sia avuto riguardo a ristrutturazioni che a nuove unità di vendita, ai piani di sviluppo e commerciali, all’andamento del Premio di Risultato e dei suoi singoli parametri concordati nel presente accordo.
A livello di unità produttiva, potranno realizzarsi momenti di confronto preventivo relativamente a problematiche legate a:
< ristrutturazioni
< piano ferie annuale
< modifiche all’articolazione dell’orario di lavoro del punto di vendita
< ore supplementari part time
< significative innovazioni: di prodotto, di tecnologia, di processo
< dismissioni
< franchising
< terziarizzazione
< modifiche significative di organizzazione del lavoro
oltre al monitoraggio relativo all’andamento dei parametri che costituiscono il Premio di Risultato, così come previsto nello specifico capitolo.

Lavoro a tempo parziale
Le Parti, nel riconfermare la validità del lavoro a tempo parziale quale strumento idoneo a corrispondere a legittime esigenze sia organizzative che individuali – tenuto conto della contrattazione integrativa aziendalmente sviluppatasi e alla luce delle vigenti norme di legge e di contrattazione collettiva – concordano sullo sviluppo dell’istituto ampliandone la fruibilità anche alle seguenti ipotesi:
· trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 18° mese di età del bambino.
La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, su base volontaria, avverrà tenendo conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza e salvaguardando la flessibilità che tale istituto contempla, fermo restando il livello di inquadramento e la professionalità acquisita; la distribuzione dell’orario verrà definita d’intesa con la Direzione del locale anche alla luce delle esigenze manifestate dal/la richiedente.
Al temine dell’utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni
· Trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di tempo limitato, per gravi esigenze di salute familiari regolarmente documentate.
La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale sarà possibile per l’assistenza a familiari entro il 2° grado civile di parentela e per un periodo massimo di 4 mesi non ripetibile, tenuto conto delle esigenze tecnico produttive del locale di appartenenza e salvaguardando la flessibilità che tale istituto contempla, fermo restando il livello di inquadramento e la professionalità acquisita.
La distribuzione dell’orario verrà definita d’intesa con la Direzione del locale, anche alla luce delle esigenze manifestate dal/la richiedente.
Qualora per esigenze tecnico-organizzative non fosse possibile concedere il periodo di trasformazione richiesto se non parzialmente, il richiedente, nel caso permanessero ragioni di necessità, potrà richiederne il completamento al venir meno delle esigenze tecnico-organizzative che ne avevano impedito l’integrale accoglimento.
Al termine dell’utilizzo di tale istituto il/la lavoratore/lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni.
[…]

Sicurezza
Le Parti, nel confermare quanto in tema di sicurezza è stato definito nell’Accordo Integrativo del 1° Ottobre 1996 e in testi precedenti relativamente al ruolo e ai compiti dell’apposita Commissione Tecnica a suo tempo costituita, concordano nel ritenere e considerare la sicurezza e la tranquillità personale di tutti gli operatori quali beni principali da tutelare e preservare attraverso l’adozione di misure specifiche a ciò indirizzate.
L’Azienda sulla scorta dei dati prodotti e delle verifiche e mappature eseguite, evidenzia che:
- è in via di completamento la copertura con telecamera a circuito chiuso di tutti i locali autostradali;
- si sta provvedendo a dotare i locali aperti al pubblico 24 ore su 24, in sostituzione degli esistenti, di nuovi pulsanti antirapina e antimalore, in modo da facilitare il collegamento laddove le circostanze lo consiglino, con gli Enti esterni preposti, in condizioni di assoluta sicurezza.
Agli investimenti in strumentazione tecnica si affiancano e aggiungono mirati interventi destinati a facilitare l’attività lavorativa anche in presenza di circostanze particolari quali per esempio: vicinanze di discoteche, passaggio di tifoserie particolarmente turbolente, esodi di conclamata entità p.e. Pasqua, Natale.
La Commissione Tecnica di cui all’accordo 1° Ottobre 1996 e precedenti si riunirà periodicamente due volte l’anno, orientativamente una volta prima del periodo pasquale e la seconda sul finire dell’anno, ferma restando la possibilità di riunirsi in via straordinaria qualora si verificassero eventi la cui gravità oggettivamente lo richieda.
La Commissione procederà in via istituzionale al monitoraggio di situazioni critiche raccolte attraverso specifica modulistica, compilata localmente, anche sulla base delle segnalazioni contenute nel registro istituito presso ciascun punto vendita e costantemente aggiornate, e potrà formulare suggerimenti e proposte a carattere d’intervento sulle istituzioni, tecniche e organizzative, finalizzati a configurare possibili soluzioni che l’Azienda si impegna ad esaminare e alle quali fornirà risposta di norma entro i 30 giorni successivi.
Più specificatamente nei locali direttamente interessati e per il periodo in cui si manifesteranno i fenomeni sopra ricordati, l’Azienda interviene sia utilizzando specifiche intese con gli Enti preposti alla Sicurezza (Polizia stradale e Questure), sia utilizzando società di vigilanza esterne, sia attuando altre iniziative idonee.
Le Parti, ritenendo che il fenomeno legato alla sicurezza personale di chi opera in determinate condizioni di tempo e luogo lungo la rete autostradale, sia problema alla cui soluzione debbano concorrere tutti gli enti interessati e primariamente chi è destinatario della funzione di pubblica sicurezza, hanno provveduto a chiedere un incontro urgente al Ministro dell’Interno, al fine di illustrare allo stesso la problematica di cui sopra e di dibattere congiuntamente possibili misure atte ad aumentare i livelli di sicurezza oggi esistenti, attraverso la costituzione di un tavolo di confronto.

Decreto legislativo n. 626/94
Le Parti recepiscono e confermano all’interno del presente rinnovo sia quanto previsto con il precedente CIA del 1° Ottobre 1996, che quanto definito nell’accordo siglato il 29 Luglio 1999 relativo all’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Confermano altresì l’impegno a che la formazione necessaria si sviluppi e venga erogata in via prioritaria attraverso le strutture paritetiche rappresentate dagli Enti Bilaterali regionali, così come già avvenuto o predisposto per le seguenti regioni:
3 Lombardia (2 corsi)
3 Veneto
3 Emilia Romagna
3 Toscana
3 Lazio
3 Campania
3 Abruzzo
3 Molise

Orario di lavoro
Per il personale a tempo pieno non autostradale l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, distribuite su 5 giornate lavorative.

Vitto
Il personale operante presso le unità di vendita dotate di ristorante potrà consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto composto da 1 primo, 1 secondo, 1 contorno, 1 frutta e 1 bevanda, con l’esclusione dei piatti speciali.
Nei locali nei quali non è possibile la consumazione del pasto come sopra definito, potrà essere consumato o un menù tra quelli presenti in offerta al pubblico, o tre pezzi, frutta compresa, con 1 bevanda.
[…]

Sfera di applicazione
Il presente Accordo Integrativo Aziendale si applica per le materie ivi contenute e secondo le modalità presenti, a tutte le realtà /canali della Società Autogrill spa Italia (intendendosi per tali grill autostradali, autobar autostradali, locali urbani compresi aeroporti e stazioni) sostituendo e/o integrando, in quanto superata, qualsiasi altra e diversa intesa precedentemente raggiunta per le stesse materie a livello nazionale, se non richiamate, rappresentando le intese raggiunte un insieme di regole innovative e coerenti con gli impegni e sensibilità sociali che le Parti concordemente hanno inteso affrontare e definire.