PROTOCOLLO INTESA

 


L’Istituto Nazionale per le Assicurazioni infortuni sul lavoro (INAIL), Sede di Catanzaro, nella persona del Direttore reggente, Dott. Pantusa Luca

E

L’ente Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, il Comitato Paritetico Territoriale delle province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, nella persona del Presidente Geom. Giovanni Forte per a Cassa Edile, nella persona del Presidente Geom. Francesco Piacente per CPT
 

premesso che

> l’INAIL con il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 ha visto riconfermati i compiti in ambito di formazione, informazione, consulenza ed assistenza, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 9) e che tali attività possono essere svolte anche mediante convenzioni stipulate con gli Organismi Paritetici (art. 10);
> attraverso una continua e diffusa opera di sensibilizzazione, di trasferimento delle conoscenze e di formazione indirizzata ai datori di lavoro ed ai lavoratori, si può operare concretamente per realizzare la prevenzione degli infortuni e la promozione della salute nei luoghi di lavoro, promuovendo e migliorando la “cultura della prevenzione” attraverso efficaci forme di informazione, assistenza e consulenza nei confronti delle imprese del comparto delle costruzioni
> la sicurezza e salute nel settore edilizia si sviluppa anche attraverso la rete diffusa su tutto il territorio nazionale di organismi paritetici costituiti con i sindacati dei lavoratori sul fronte delle assistenze dei lavoratori stessi (Cassa Edile) e della sicurezza del lavoro (Comitati Paritetici Territoriali)
> che l’Inail di Catanzaro, l’ente Cassa Edile e il Comitato Paritetico Territoriale condividono l’interesse a porre in essere concrete azioni per la realizzazione dell’obiettivo primario di diffusione della sicurezza sul lavoro attraverso lo sviluppo della cultura della prevenzione.

tutto ciò premesso

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 finalità del protocollo.

La premessa è parte integrante del presente protocollo.
Le parti firmatarie intendono perseguire le seguenti finalità:
1- attuare una fattiva e qualificata collaborazione per promuovere, diffondere e sviluppare nell’ambito del settore edile la cultura della sicurezza e della salute;
2- promuovere, iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione degli operatoli stranieri del settore edile per sviluppare una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali tra coloro che provengono da culture diverse;
3- promuovere iniziative formative per soggetti previsti dall’accordo stato regioni 21/12/2011 - allegato A - premessa - primo comma;
4- individuare i maggiori rischi in edilizia con specifico riguardo a: cadute dall’alto, uso di piattaforme in quota, “linee vita”, lavori in ambienti confinati, verso i quali far convergere l’attenzione dei programmi formativi.
 

Art. 2 Ambiti di collaborazione

Le attività che le parti si propongono di realizzare per il raggiungimento dei comuni obiettivi vengono di seguito sintetizzate:
a) raccolta e diffusione di informazioni, banche dati e conoscenze in materia di rischi e danni da lavoro;
b) promozione di campagne comuni di informazione in materia di tutela, della salute e della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
c) realizzazione di pubblicazioni comuni;
d) promozione di azioni di studio e ricerca sui temi della salute, della sicurezza e delle strategie;
e) L'individuazione di almeno un obiettivo annuale condiviso su cui orientare le attività per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
f) promozione di iniziative come convegni, seminari ed eventi rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro ai professionisti e agli studenti prossimi ad entrare nel mondo del lavoro, per favorire la sensibilizzazione e l'acquisizione dei corretti comportamenti;
Le attività potranno essere realizzate anche con il contributo di Soggetti esterni, di volta in volta individuati in maniera condivisa dalle parti firmatarie
 

Art. 3 modalità attuative del protocollo.

Per realizzare le attività sopra descritte le parti si impegnano a rendere disponibili le relative risorse, secondo le modalità che saranno concordate in fase di programmazione, in conformità ai criteri ed alle finalità di cui all'art. 11, comma 5 del D.Lgs 81/2008, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 106/2009.
I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse professionali, nonché le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativo e operativo per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo compatibilmente con la rispettiva realtà organizzativa e ogni anno sottoscrivere degli specifici accordi attuativi che definiscano le risorse economiche da impiegare, i corsi da realizzare e le altre attività di seminari, di promozione ecc. da intraprendere.
Sono previsti incontri, con cadenza almeno trimestrale, tra i Referenti dell’intesa per verificare lo stato di avanzamento delle attività che saranno co-finanziate dalle tre parti. I costi dei singoli progetti saranno declinati di volta in volta secondo le schede di dettaglio ad hoc.
 

Art. 4 Adesione di altri soggetti

Il presente protocollo potrà essere successivamente sottoscritto per adesione da parte di altri enti bilaterali/paritetici, interessati al raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso, una volta acquisito l’assenso di tutti i soggetti firmatari.
 

Art. 5 durata

Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale. Al termine di tale periodo saia automaticamente rinnovato, salva disdetta da comunicarsi da una delle parti anticipatamente entro tre mesi dalla scadenza.

Catanzaro, lì 09 ottobre 2012


Fonte: ebac-calabria.it