Tipologia: CIA
Data firma: 27 giugno 2003
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Ristop e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Turismo, Ristop
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

1) Relazioni sindacali
2) Diritti sindacali
3) Premio di risultato
4) Previdenza integrativa
5) Mensa
6) TFR

 

7) Azioni positive
8) Sicurezza
9) Anticipazione trattamento economico in caso di infortunio
10) Busta paga
11) Orario notturno
12) Congedi parentali


Contratto Integrativo Aziendale (CIA) per i dipendenti della Società Ristop srl

Il giorno 27 del mese di giugno 2003, in Villafranca di Verona (VR), tra la Società Ristop srl […] e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - Filcams-Cgil […], la federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - Fisascat-Cisl […], la Unione italiana lavoratori Turismo Commercio e servizi Uiltucs […], esaminato i contenuti della piattaforma rivendicativa inviata in data 30 settembre 2002, visto l’ipotesi di accordo siglata in data 20 febbraio 2003, si è stipulato il presente Contratto Integrativo Aziendale, in seguito denominato CIA, per i dipendenti della società Ristop srl, composto da 12 titoli approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
Si confermano i punti dall’1 al 14 del CIA del 14 marzo 1998


1) Relazioni sindacali
·Sono demandate alla competenza della contrattazione integrativa territoriale le seguenti materie:
-mercato del lavoro;
-contratti a termine;
-apprendistato e CFL;
-lavoro temporaneo;
-contratti part-time in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61.
A tal fine, le parti si incontreranno di norma entro il mese di giugno, o nel caso fosse necessario, su richiesta di una delle parti.
·Sono demandate alla competenza della contrattazione integrativa della unità produttive le seguenti materie:
-distribuzione e controllo degli orari di lavoro;
-lavoro notturno;
-lavoro straordinario, supplementare;
-consolidamento dell’orario supplementare per i part-time;
-turni e nastro orario;
-definizione degli organici sulla base di parametri condivisi;
-gestione delle flessibilità;
-formazione e qualificazione del personale;
-verifica attuazione del d.lgs 626/1994.
Gli incontri si effettueranno presso le singole filiali, su richiesta di una delle parti, ogni qualvolta si rendessero necessari.
Al confronto potranno partecipare rappresentanti delle rispettive strutture territoriali, per fornire la necessaria assistenza alle RSA/RSU.

2) Diritti sindacali
Ai lavoratori che partecipano alle assemblee sindacali fuori dall’orario di lavoro, compete il corrispondente trattamento economico fino ad un massimo di 10 ore annue. La presenza deve essere giustificata con la timbratura di entrata ed uscita.

5) Mensa
A decorrere del 1° ottobre 2003 la pausa mensa retribuita viene riconosciuta a tutti i lavoratori in servizio presso i punti di vendita autostradali.
A decorrere dal 01.01.2005 tale pausa retribuita viene estesa a tutti i lavoratori della Società compresi i part-time con orario superiore a 4 ore giornaliere.

7) Azioni positive
L’azienda ribadisce il proprio intendimento ad operare nello spirito di cui alla legge 125/91, sia per quanto attiene la carriera, che per ogni altro aspetto afferente la parità di trattamento in Azienda tra uomini e donne.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra, viene costituita una apposita Commissione Paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

8) Sicurezza
Nel ritenere la sicurezza e la tranquillità personale di tutti gli operatori bene primario, le parti convengono di istituire una Commissione Tecnica per lo studio e l’adozione di misure specifiche utili a tale scopo.
Si evidenzia che in questo settore, comunque è da tempo attivo un sistema che attua e rinnova strumenti tipo: telecamera a circuito chiuso e pulsanti antirapina posti in zone strategiche, oltre alla dotazione di apposito collarino antimalore salvavita in modo da facilitare il collegamento con gli enti esterni preposti ed i componenti della direzione di filiale in caso di necessità.
La Commissione si riunirà periodicamente almeno due volte all’anno, orientativamente una prima volta nel periodo pasquale e una seconda volta alla fine dell’anno, fermo restando la possibilità di riunirsi, in via straordinaria, qualora si verificassero eventi la cui gravità oggettivamente lo richiedesse.
La Commissione procederà al monitoraggio di situazioni critiche raccolte attraverso specifica modulistica, compilata localmente, anche sulla base delle segnalazioni contenute nel registro istituito presso ciascun punto vendita e costantemente aggiornato. Potrà quindi formulare suggerimenti e proposte tecniche e organizzative che l’azienda esaminerà fornendo i chiarimenti e le proposte nel più breve tempo possibile.
Nelle filiali in cui si manifestassero situazioni di particolare pericolosità (passaggio di tifoserie spiccatamente turbolente, vicinanze di discoteche e di manifestazioni di massa), l’Azienda interverrà utilizzando specifiche intese con gli Enti preposti alla Sicurezza (Polizia Stradale e Questure).
Le Parti, ritenendo che il fenomeno legato alla sicurezza personale di chi opera in determinate condizioni di tempo e luogo lungo la rete autostradale, sia problema alla cui soluzione debbano concorrere tutti gli enti interessati e primariamente chi è destinato alla funzione di pubblica sicurezza, auspicano che venga sensibilizzato da tutti gli attori (aziende ed enti pubblici di sicurezza) il Dicastero preposto per individuare soluzioni adeguate ad aumentare i livelli di sicurezza esistenti.