Categoria: 2007
Visite: 7779

Tipologia: CIA
Data firma: 23 novembre 2007
Validità: 23.11.2007 - 22.11.2011
Parti: Nuova Planetario e RSU/RSA/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs- Uil
Settori: Commercio-Turismo, Nuova Planetario
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Premessa
Titolo I Relazioni sindacali
Titolo II Diritti sindacali
Titolo III Classificazione
Titolo IV Mercato del lavoro
Contratto di apprendistato
Contratto d’inserimento
Contratto a tempo determinato
Contratto di lavoro a tempo parziale
Titolo V Ambiente e sicurezza sul lavoro
Titolo VI Visite mediche
Titolo VII Formazione
Titolo VIII Organizzazione del lavoro
Titolo IX Orario di lavoro

 

Titolo X Distribuzione dell’orario
Titolo XI Flessibilità
Titolo XII Ferie
Titolo XIII Missioni e trasferimenti
Titolo XIV Convenzioni
Titolo XV Mensa
Titolo XVI Parte economica Salario aziendale
Titolo XVII Salario variabile
Titolo XIX Indennità di mancato limite orario
Titolo XX Indennità di funzione
Titolo XXVI Trattamento economico di maternità
Titolo XXVII Previdenza integrativa
Titolo XXVIII Decorrenza e durata
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale Nuova Planetario spa

Costituzione delle parti
Addì 23.11.2007 in Reggio Emilia, presso la sede di Nuova Planetario spa, tra la Nuova Planetario spa […] e le rappresentanze dei lavoratori […], assistiti per la Filcams-Cgil di Reggio Emilia […], per la Filcams-Cgil di Parma […], per la Fisascat-Cisl di Reggio […], per la Fisascat-Cisl di Parma […], per la Uiltucs- Uil di Reggio Emilia e Parma […]

Premessa
Nuova Planetario spa opera da anni in un complesso mercato di riferimento di cui è difficile prevedere le dinamiche per altro ormai strutturalmente condizionate da eventi non prevedibili in grado di influenzare pesantemente gli andamenti economici e gestionali della società stessa.
Ciò rafforza l’impegno praticato e riconfermato di perseguire politiche commerciali e di sviluppo rete che permettano di raggiungere l’obiettivo primario di una gestione economica in equilibrio, condizione indispensabile e necessaria nel breve periodo a garanzia del patrimonio di professionalità acquisita, di buona occupazione e della continuità dell’attività della società stessa.
Fondamentale in questo percorso, sarà la possibilità di individuare strumenti economico commerciali e gestionali in grado di supportare e corrispondere con dinamicità ed efficacia al contesto ed alle priorità indicate.
Le OO.SS. sono consapevoli delle difficoltà generate da un settore d’attività di cui riconoscono le caratteristiche indicate, rilevando che per il raggiungimento degli obiettivi indicati siano indispensabili il coinvolgimento la partecipazione ed il confronto con i lavoratori a partire dalle forme della rappresentanza sindacale.
Ritengono di dovere esser partecipi di un processo di sviluppo e di consolidamento di Planetario nel rispetto delle esigenze di crescita professionale e di tutela del lavoro.
Le parti pertanto convengono di perseguire quanto in premessa indicato attraverso la pratica del confronto così come declinata nel presente contratto integrativo aziendale.

Titolo I Relazioni sindacali
Le parti riconoscono il ruolo della partecipazione dei lavoratori ai processi che interessano la società e confermano la validità di un sistema di relazioni sindacali imperniato sul confronto e sul riconoscimento delle OO.SS. di categoria e delle RSU/RSA dei lavoratori eletti sulla base di quanto disposto dal CCNL applicato e dalle norme di legge vigenti, quali soggetti prioritari di riferimento.
Per le caratteristiche dell’attività svolta, la struttura della società e la distribuzione delle agenzie su diverse aree geografiche si rende necessaria la definizione di un sistema di relazioni che garantisca al contempo coerenza ed efficacia al confronto nel suo insieme e funzionalità delle singole strutture.
Le parti pertanto concordano sull’istituzione di due livelli di confronto con la periodicità di seguito indicata
Livello Aziendale
Interlocutori Direzione aziendale e le OO.SS. di categoria RSU/RSA firmatarie del Contratto Integrativo aziendale
A questo livello è demandato il confronto preventivo, di norma una volta all’anno o su richiesta di una delle parti, sulle seguenti tematiche:
1. andamento economico della società bilancio preventivo e consuntivo
2. piani di sviluppo
3. politiche commerciali
4. politiche di formazione professionale
5. andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro
Fatto salvo quanto previsto a norma di legge e dal CCNL di riferimento a questo livello di confronto è inoltre demandata l’informazione circa operazioni societarie, fusioni, incorporazioni, acquisizione di partecipazioni societarie, per rilevanza strettamente connesse all’attività della società.
Livello Territoriale
Interlocutori Direzione Aziendale Capi Area, Responsabili di Agenzia/ Servizi, OO.SS. di categoria provinciali territorialmente competenti, RSU/RSA d’agenzia/servizio/territorio
A questo livello è demandato un confronto periodico semestrale, o su richiesta di una delle parti, sulle seguenti tematiche
1. andamento delle agenzie/unità operative
2. orario di apertura, deroghe domenicali festive
3. distribuzione degli organici
4. mobilità fra diverse unità produttive
5. gestione e utilizzo della flessibilità
Al fine di favorire l’efficacia del sistema di confronto Le parti concordano la costituzione di apposite commissioni paritetiche su tematiche particolarmente complesse legate in particolar modo allo sviluppo della società o all’adozione di politiche d’intervento urgenti determinate da eventi non pianificati né pianificabili.
A questo livello è inoltre demandato il confronto annuale sulla richiesta di passaggi di livello presentati dalle OO.SS.

Titolo II Diritti sindacali
Nell’ambito dei confronti previsti dal titolo I, le parti concordano di utilizzare forme di partecipazione e di coinvolgimento dei dipendenti e delle loro rappresentanze a fronte di temi di particolare rilevanza.
Le parti decideranno in occasione dei relativi confronti le procedure atte a favorire la realizzazione di quanto sopra indicato non escludendo la costituzione di commissioni a carattere bilaterale e paritetico.
L’azienda metterà a disposizione delle RSU/RSA per l’espletamento dell’attività sindacale un monte ore anno non trasferibile pari a 180 ore.
In occasione di trattative per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale o su argomenti concordemente ritenuti di particolare complessità, qualora siano esauriti i permessi sindacali di competenza, l’azienda si impegna alla concessione d’ulteriori permessi sindacali retribuiti previo accordo tra le parti. Si concorda sin da ora che, per gli incontri convocati unilateralmente dalla direzione aziendale, le ore dell’incontro saranno interamente a carico dell’azienda.
L’azienda si impegna, inoltre, a favorire il sistema delle relazioni sindacali nelle agenzie / unità operative, nel cui ambito riconosce il ruolo di riferimento del delegato sindacale, nonché le condizioni di agibilità, compatibilmente con l’attività delle stesse.
In tema di permessi sindacali, salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo, si farà riferimento alle disposizioni in materia indicate dal CCNL ed alla legislazione di riferimento L. 5 maggio 1970 n° 300.

Titolo IV Mercato del lavoro
Le parti, preso atto dell’evoluzione normativa intervenuta in materia di legislazione del lavoro con particolare riferimento a quanto contenuto nel Dl.gvo 276/2003 considerate le caratteristiche del settore di attività in cui opera Nuova Planetario spa, valutata la necessità di dover utilizzare gli strumenti ottimali per lo sviluppo dell’impresa e del livello professionale dei lavoratori, convengono di non ritenere prioritari e quindi praticabili, le tipologie contrattuali del lavoro somministrato a tempo indeterminato e del contratto a chiamata.
Nel confermare, la valenza del dialogo, le parti si impegnano a mantenere un livello di confronto anche al fine di definire eventuali specifiche intese.
Le parti individuano nelle tipologie contrattuali di seguito indicate gli strumenti prioritari di riferimento in tema di mercato del lavoro.

Contratto di apprendistato
Sulla base di quanto disposto dalla normativa generale e dal CCNL di riferimento, cui esclusivamente si rimanda, fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente accordo, le parti convengono di considerare l’apprendistato quale tipologia contrattuale funzionale al tempo stesso all’inserimento ed all’acquisizione di un livello professionale per i dipendenti ed alle esigenze dell’azienda.
Fatta salva la peculiare natura del rapporto, al lavoratore assunto con contratto di apprendistato saranno riconosciuti, in quanto compatibili, i trattamenti previsti dal presente accordo, ivi compresa l’erogazione del salario variabile.
[…]

Contratto d’inserimento
Sulla base di quanto disposto dalla normativa generale e dal CCNL di riferimento, cui esclusivamente si rimanda, le parti convengono di considerare il contratto d’inserimento quale tipologia contrattuale funzionale al tempo stesso all’inserimento ed all’acquisizione di un livello professionale per i dipendenti ed alle esigenze dell’azienda.

Contratto a tempo determinato
L’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato, per la cui applicazione vale quanto previsto dalla normativa generale e dal CCNL di riferimento cui esclusivamente si rimanda, sarà oggetto di confronto tra le parti con cadenza annuale.
[…]
L’azienda si impegna a praticare, fatte salve le compatibilità economico/organizzative e la valutazione sulla prestazione, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato come previsto dal CCNL.

Contratto di lavoro a tempo parziale
Le parti concordano nel definire la tipologia contrattuale del contratto a tempo parziale quale strumento con caratteristiche di flessibilità per l’azienda e parziale garanzia di occupazione per una base lavorativa prevalentemente femminile quale è quella del settore di attività in cui l’azienda stessa opera pur in un contesto d’attività profondamente mutato che non individua in tale tipologia contrattuale quella più idonea al raggiungimento degli obiettivi di professionalità dei lavoratori ed aziendali.
Salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo valgono per il part-time le disposizioni normative vigenti ed il CCNL di riferimento.
[…]
A richiesta della lavoratrice madre potrà essere concesso il tempo parziale, compatibilmente con le esigenze aziendali, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del primo anno d’età del figlio. Il tempo parziale avrà durata annuale, rinnovabile d’anno in anno per un massimo di due anni e con garanzia di ritorno al tempo pieno al termine del periodo concordato.

Titolo V Ambiente e sicurezza sul lavoro
Nell’ambito del pieno rispetto delle norme generali di riferimento in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, L [dlgs] 626/94 e seguenti, le parti concordano sulla definizione di una gestione della sicurezza in Nuova Planetario spa sulla base del seguente schema
Individuazione del Ruolo di responsabile della sicurezza nella figura del Presidente ed Amministratore Delegato
Individuazione del Ruolo del Responsabile della Prevenzione e Protezione nella figura del Resp.le del servizio prevenzione e protezione della Società Controllante Coop Consumatori Nordest.
Definizione di strumentazione informatica in materia di sicurezza e salute liberamente consultabile da tutti i dipendenti cui è fatto obbligo prenderne visione e conoscenza.
Nomina del Medico Competente
Adozione del presidio sanitario, ancorché non obbligatorio, per tutto il personale in forza all’Azienda con conseguenti effetti in termini di visite periodiche.
Le visite oculistiche ed osteoscheletriche uniche previste per l’attività svolta, avranno cadenza quinquennale. Per il personale in forza con età superiore ai 50 anni dette visite avranno cadenza biennale. Per i videoterminalisti, riscontrati tali, si applicheranno le norme specifiche di legge.
Formazione specifica di due ore ai neo assunti.
Le parti concordano inoltre che al fine di favorire ed accrescere la cultura della sicurezza ancorché in un ambito di attività non sottoposto a particolari elementi di rischio è auspicabile la nomina tra le RSU/RSA di RLS in numero, all’atto di sottoscrizione del presente accordo non superiore a 3 ed in ogni caso espressione delle aree geografiche definite Area 1 regione FVG - Veneto, Area 2 province di Parma Piacenza Cremona e Brescia, Area 3 province di Reggio Emilia, Mantova e Trento fatto salvo l’impegno a valutare un diverso dimensionamento in funzione dello sviluppo della società.

Titolo VI Visite mediche
A fronte della necessaria ed adeguata certificazione del medico di famiglia e/o del Servizio Sanitario Nazionale, l’Azienda riconosce le ore di permesso retribuito per le visite mediche, specialistiche, nella misura di quelle effettuate ed opportunamente giustificate per un massimo di 3 ore per visita.
Si ritiene documentazione adeguata la copia del certificato di richiesta della visita specialistica dell’impegnativa del medico di famiglia, anche senza riferimento alla patologia, e una dichiarazione concernente l’effettuazione della visita stessa con indicazione della durata o altro elemento utile a comprovarla.
Le visite specialistiche potranno svolgersi anche in strutture private fatta in ogni caso salva la necessità delle stesse certificata come sopra.
Tra le visite specialistiche si ricomprendono:
quelle a tale titolo svolte anche presso il medico di famiglia in possesso di titolo di specialista.
i cicli di terapie riabilitative legati ad infortuni sul lavoro avvenuti presso la società o ad invalidità a qualunque titolo riconosciuta; per cicli di terapie riabilitative certificate a diverso titolo l’azienda si impegna a ricercare le compatibilità organizzative per consentirne l’effettuazione tramite concessione di ore di recupero maturate e permessi non retribuiti.
le visite per diagnostica preventiva o d’urgenza esclusivamente svolte in strutture pubbliche o convenzionate e come sopra certificate.
Non rientrano tra le visite specialistiche i cicli di terapie legati ad interventi di natura odontoiatrica con esclusione delle estrazioni dentarie che devono risultare dalla documentazione idonea.

Titolo VIII Organizzazione del lavoro
A fronte delle nuove dimensioni d’impresa, dei piani di sviluppo, delle dinamiche di variabilità caratteristiche dell’attività stessa, delle peculiarità dell’attività di ogni agenzia caratterizzata da dimensione e ubicazione, le parti concordano di riconoscere autonomia organizzativa alle singole unità operative nell’ambito delle norme generali di riferimento previste dal CCNL e dal presente contratto integrativo volte all’ottimizzazione della prestazione lavorativa.
In tale contesto l’organizzazione e la distribuzione dell’orario di lavoro verranno definite tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze dell’attività d’agenzia o unità operativa nel rispetto degli interessi della clientela, delle esigenze dei lavoratori e quindi dell’impresa nel suo insieme.
Annualmente le parti si incontreranno per valutare i livelli organizzativi e per verificarne gli effetti rispetto agli obiettivi attesi.
Sarà in ogni caso facoltà delle parti richiedere momenti di specifico confronto in merito.

Titolo IX Orario di lavoro
Orario settimanale
Si conferma l’orario di lavoro settimanale in 38 ore. Pertanto gli straordinari decorreranno dalla 38ma ora, fatto salvo quanto previsto in materia di flessibilità e di orario giornaliero […]
Permessi retribuiti
I residui al 30 settembre delle 28 ore di permessi, dovranno comunque essere goduti entro la fine dell’anno in corso. Dette ore potranno essere accorpate a residui di ferie, recuperi di flessibilità o godute singolarmente. Qualora questo non avvenisse l’azienda potrà pagare le ore di permesso o recupero non godute con la retribuzione di marzo dell’anno successivo.
Orario Giornaliero
La prestazione normale di lavoro giornaliera non potrà eccedere le 9 ore fatte salve esigenze eccezionali per cui si darà luogo al riconoscimento dello straordinario.
La prestazione giornaliera, stante la specificità dell’attività svolta, potrà essere condizionata da esigenze di servizio alla clientela nelle fasi di chiusura dell’attività di agenzia cui il lavoratore è tenuto a rispondere.
Rispetto a tali evenienze le parti concordano di definire un principio di elasticità della prestazione giornaliera sulla base del seguente schema:
la permanenza in servizio < di 30 minuti rispetto all’orario di lavoro darà diritto al recupero nell’arco dell’orario settimanale interessato dall’evento.
La permanenza in servizio >= di 30 minuti rispetto all’orario di lavoro darà diritto al riconoscimento della prestazione in straordinario.
Straordinario
Lo straordinario decorre dalla 38ma ora e deve essere preventivamente autorizzato dal direttore di agenzia/responsabile di unità operativa fatto salvo quanto disposto dal titolo sulla flessibilità.
A scelta del dipendente le ore di straordinario potranno essere recuperate, mantenendo il pagamento della maggiorazione contrattuale.

Titolo X Distribuzione dell’orario
In considerazione di quanto espresso al titolo organizzazione del lavoro, la distribuzione dell’orario di lavoro avverrà mediante l’utilizzo di turni di lavoro unici, spezzati e misti in funzione dell’ottimizzazione dell’attività di agenzia e/ o di unità operativa.
Sarà cura dell’impresa informare, nell’ambito di quanto previsto al titolo relazioni sindacali, le RSU/RSA rispetto alle tipologie di orario praticate.
Le parti convengono che sulla base dell’attuale struttura aziendale si possono definire prioritariamente due tipologie d’agenzia cui possono corrispondere modelli organizzativi diversi:
Tipologia a) agenzie inserite nei centri commerciali
Tipologia b) agenzie non inserite nei centri commerciali
Rispetto alle agenzie di tipologia a) fermo quanto indicato al titolo organizzazione del lavoro l’azienda si impegna a privilegiare una distribuzione d’orario su turno unico.
Rispetto alla tipologia di tipo b) si ritiene che per caratteristiche le stesse siano destinatarie prevalentemente di un’organizzazione su turni spezzati
Per esigenze organizzative gli uffici della sede effettueranno il seguente orario:
mattino 8,30 - 13,00 dal lunedì al venerdì
pomeriggio 14,00 - 17,00 lunedì, martedì, giovedì, venerdì
pomeriggio 14,00 - 17,30 mercoledì
Per uffici della sede non si intendono BTC, Gruppi e Booking che faranno riferimento alle norme generali di funzionamento previste per le altre agenzie/unità operative.
Eventuali articolazioni d’orario più favorevoli saranno possibili con accordo tra le parti.
Fatti salvi problemi organizzativi l’azienda si impegna a comunicare ai lavoratori la programmazione dell’orario di lavoro per due settimane a scalare con possibilità di variazione entro il venerdì della settimana precedente.
Pausa retribuita
Nell’ambito della prestazione di lavoro giornaliera il dipendente usufruirà di una pausa retribuita di 15 minuti.
In occasione di prestazione su turno unico pari a sei ore la pausa retribuita sarà pari a 15’ con possibilità di estensione a 30’ tramite utilizzo di 15’ di permesso non retribuito, in coincidenza con il pranzo, da recuperare nell’ambito del turno di lavoro.
In occasione di prestazione su turno unico sia pari o superiore alle sei ore e 30’ la pausa retribuita sarà pari a 30’
Si concorda sulla necessità di non collocare la pausa retribuita ad inizio e alla fine del turno. Il responsabile d’agenzia armonizzerà le pause in modo che non si presentino disservizi e scoperture del servizio.
Lavoro in deroga festivo o domenicale
[…]
Come criterio base l’azienda adotterà quello della rotazione tra tutti i lavoratori non escludendo anche lavoratori impegnati nei punti di vendita non coinvolti nelle aperture in giorni festivi/domenicali ricercando prioritariamente la volontarietà.
È comunque sempre garantito per i lavoratori impegnati nelle festività/domeniche il rispetto del godimento del corrispondente riposo di legge.

Titolo XI Flessibilità
Flessibilità dell’orario di lavoro
Preso atto che ogni agenzia / unità operativa può manifestare proprie esigenze d’orario e di stagionalità, che pertanto costituiscono l’esigenza di flessibilità dell’azienda nel suo insieme;
Preso altresì atto che tali esigenze devono trovare la possibilità di articolazione nell’ambito di un criterio generale definito teso a corrispondere prioritariamente all’efficienza del servizio alla clientela tenendo al contempo conto delle esigenze dei lavoratori.
Tra le parti si conviene l’utilizzo di un calendario di flessibilità in dare che non può superare le 20 settimane su base annua.
I Lavoratori interessati alla flessibilità saranno quelli con contratto a tempo pieno.
L’utilizzo delle 20 settimane è individuato come limite massimo non necessariamente utilizzabile per intero se non a fronte di comprovate esigenze di carattere organizzativo che l’azienda si impegna preventivamente a comunicare alle RSU/RSA e/o OO.SS.
La flessibilità interesserà principalmente i periodi di alta stagione dell’attività dell’azienda fatte salve variazioni legate a particolari dinamiche di mercato al momento non prevedibili.
Nelle settimane interessate dalla flessibilità, di cui verrà data debita preventiva comunicazione entro 15 giorni dal lunedì d’inizio, ai lavoratori interessati ed alle RSU / RSA o OO.SS., l’orario di lavoro potrà articolarsi fino ad un massimo di 42 ore.
L’orario programmato nelle settimane di flessibilità potrà essere modificato previa comunicazione entro e non oltre il venerdì della settimana precedente.
Le ore saranno valorizzate con il normale trattamento economico.
Le ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro di 38 ore verranno conteggiate in conto recupero flessibilità e restituite in quote non inferiori alle 4 ore o unità similare che in ogni caso garantisca una mezza giornata a casa o giornate intere.
È facoltà del lavoratore richiedere il frazionamento dell’utilizzo delle ore di recupero della flessibilità cui l’azienda si impegna a corrispondere compatibilmente con le esigenze organizzative.
Le ore di recupero flessibilità verranno restituite entro l’anno solare (1 gennaio -31 dicembre) di gestione della flessibilità stessa.
Le ore eventualmente non recuperate alla fine dell’anno di gestione della flessibilità stessa verranno pagate con la maggiorazione dello straordinario nella busta paga relativa al mese di febbraio dell’anno successivo.
Qualora si verificassero, per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, assenze nelle settimane in cui è previsto il recupero delle ore di flessibilità l’azienda si impegna a ridefinire un piano di restituzione.
Qualora per tempi ed esigenze organizzative ciò non fosse in tutto o in parte possibile le ore non recuperate verranno pagate con la normale retribuzione.
Le parti convengono di valutare deroghe a quanto sopra indicato previo confronto tra le RSU/RSA o OO.SS. a fronte di assenze superiori ai 3 mesi.
È facoltà dei responsabili d’agenzia/servizi concedere l’accorpamento delle ore di flessibilità agli eventuali permessi residui e giorni di ferie compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
Alle ore di prestazione effettuate al di fuori delle ore di flessibilità concordate per ciascuna agenzia si applicherà la normativa prevista per la prestazione in orario straordinario.
Alla Rappresentanza Sindacale verrà consegnato mensilmente il resoconto delle prestazioni straordinarie e della flessibilità effettuate.
Stante il carattere di rilevante novità introdotto le parti concordano che l’istituto della flessibilità come sopra definito troverà applicazione dallo 01/01/08 considerato come anno di transizione all’interno del quale si praticheranno periodici incontri al fine di valutare le dinamiche applicative ed apporre eventuali correttivi.
L’azienda si impegna a definire, a partire dal mese di gennaio 2008, le modalità operative di applicazione della flessibilità ed a presentarle per il dovuto confronto alle RSU/RSA o OO.SS.

Titolo XV Mensa
Viene garantito un servizio sostitutivo di mensa con possibilità da parte del singolo dipendente di fruire di un pasto per ogni giornata lavorata per tutti i lavoratori che svolgano la prestazione in orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore.
L’azienda preferibilmente stipulerà convenzioni con aziende della ristorazione collettiva.
Quando questo non sarà possibile perché tali strutture non sono presenti, sono fortemente decentrate rispetto alle agenzie o non utilizzabili per motivi di orari, le convenzioni verranno sottoscritte con altri esercizi di ristorazione/somministrazione pasti.
[…]
L’azienda stipulerà eventuali convenzioni con pubblici esercizi che di volta in volta saranno concordati tra le parti.
L’azienda fornirà la tessera o buono mensa ad ogni dipendente nei termini sopra indicati.

Titolo XIX Indennità di mancato limite orario
In relazione allo svolgimento di alcuni ruoli quali: Capi Area, Responsabili d’agenzia / servizio figure commerciali preposte al contatto con i clienti esterni all’Agenzia, nei diversi territori, verrà corrisposta una indennità di mancato limite di orario […]