Cassazione Penale, Sez. 4, 09 agosto 2018, n. 38357 - Lavori stradali e morte del centauro. Segnaletica di sicurezza irregolare o velocità troppo elevata?


 

 

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 09/05/2018

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 25 novembre 2017 la Corte d'Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze, assolvendo con la formula "il fatto non sussiste" V.P. dal reato di cui all'art. 589 cod. pen., contestatogli per avere apposto, in qualità di responsabile di cantiere della Bitumstrade s.r.l.- impresa appaltatrice dalla Publiacqua s.p.a. di lavori stradali- una segnaletica irregolare, incongrua ed illegittima, sbarrando un'intera corsia di marcia con una transenna ed apponendo un cartello inidoneo a segnalare con sufficiente anticipo la presenza delle dimensioni dell'ostacolo sulla carreggiata, così cagionando la morte di I.D..
2. Il fatto nella sua materialità può essere così descritto: il giorno 14 giugno alle ore 3,35 sul Lungarno dei Pioppi in Firenze, dotata di sufficiente illuminazione anche in ora notturna, veniva rinvenuto, a circa 50 metri dalla transenna che chiudeva il viale, il corpo riverso su marciapiede di I.D. con Indosso il casco. Nei pressi si trovavano i due tronconi della sua moto: la parte anteriore a 12 metri dal palo dell'illuminazione posto sul lato destro della carreggiata, ove era caduto il I.D., la parte posteriore a 29 metri da quello stesso punto. Il I.D. decedeva sul posto a seguito dei traumi subiti. La velocità della moto prima dell'impatto è stata calcolata, a seguito dei rilievi, in 124 km/h.
3. Venivano imputati per omicidio colposo S.B., M.C., e A.R., operai -soci della Scarf s.c.r.l., fornitrice della Bitumstrade s.r.l. incaricati della posa in opera della segnaletica stradale posta a chiusura del viale; il vice- ispettore di polizia T.I., incaricato la mattina precedente il sinistro, fra le ore 7 e le ore 13 di verificare la viabilità nella zona per le deviazioni attuate verso le direttrici di transito, essendo la medesima zona interessata da importanti cantieri presenti da tempo sui luoghi; F.M. dipendente della Publiacqua s.p.a (stazione appaltante) tenuto alla riparazione della rete fognaria danneggiata, richiedente le autorizzazioni e le concessioni necessarie da parte dell'ente comunale per l'intervento e V.P., responsabile di cantiere della Bitumstrade s.r.l. (appaltatrice), società esecutrice dei lavori alla quale era stato appaltata anche l'apposizione della segnaletica necessaria, ai sensi del codice della strada, per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico.
4. La sentenza di primo grado riconosceva V.P. colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen., ritenendo che la sua posizione di garanzia risultasse, oltre che dalla documentazione contrattuale, dalle funzioni di fatto da quest'ultimo esercitate, essendo egli concretamente tenuto a sovrintendere all'esecuzione del lavori e quindi anche a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e dei terzi. Gli altri imputati venivano assolti per non aver commesso il fatto, mentre gli atti del fascicolo del dibattimento venivano trasmessi al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di S.T. in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la stazione appaltante.
5. La sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello che ha assolto l'imputato per non avere commesso il fatto.
6. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Firenze affidandolo ad un unico motivo con cui fa valere il vizio di motivazione. Assume che la Corte, nel riformare la sentenza, non avrebbe tenuto in considerazione le prove su cui il Tribunale aveva fondato la responsabilità. In primo luogo, la consulenza tecnica del pubblico ministero, da cui era emerso che la deviazione del traffico veicolare era stata effettuata con modalità incomplete, non rispondenti alla tabella n. 83 del D.m. 10 luglio 2002 e che il cartello di deviazione apposto non possedeva la proprietà di rifrangenza prevista. In secondo luogo, le dichiarazioni del teste V., il quale aveva riferito come tre giorni prima, sempre in ora notturna, procedendo alla velocità consentita, egli si fosse ritrovato davanti alle transenne riuscendo a malapena ad evitare l'impatto. Osserva che escludere la responsabilità del V.P., ritenendo che neppure l'apposizione della cartellonistica del limite dei 30 km/h, in conformità con le normative vigenti, avrebbe potuto evitare il sinistro per l'eccessiva velocità del motociclista, è una motivazione paralogica, perché omette di considerare che l'apposizione della segnaletica a distanza regolamentare avrebbe consentito al motociclista di avvedersi per tempo della deviazione, adeguando la velocità, dovendo comunque sempre, anche in caso di inosservanza delle disposizioni del codice della strada dalla parte della vittima, valutarsi il contributo causale di terzi corresponsabili.
7. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
8. Con memoria depositata in cancelleria V.P., a mezzo del suo difensore ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
 

 

Diritto

 

 

 

1. La doglianza fatta valere va dichiarata inammissibile.
2. Essa riguarda in primo luogo, l'asserita incompleta valutazione del compendio probatorio- ritenendosi pretermessa la considerazione delle dichiarazioni del teste V.- e la necessità di tenere in considerazione tutte le fonti probatorie per addivenire ad una ricostruzione opposta a quella formulata con la sentenza appellata. In secondo luogo, inerisce l'omesso confronto con il percorso interpretativo segnato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al contributo causale dei terzi per l'ipotesi di violazione delle regole di prudenza da parte della persona offesa, causa esse stessa dell'evento dannoso.
3. Ora, la semplice lettura della sentenza impugnata consente di affermare che, contrariamente a quanto ritenuto dal procuratore generale ricorrente, la Corte ha ampiamente motivato le ragioni per le quali si è imposto il rovesciamento della decisione di primo grado, chiarendo che la velocità mantenuta dal I.D., pari ad oltre 120 km/h impediva comunque di affrontare in sicurezza la manovra di svolta a sinistra. Ed invero, la Corte rilevando che la sentenza di condanna in primo grado desume la penale responsabilità del V.P. dall'apposizione della cartellonistica ritenuta non idonea a consentire, da un lato la riduzione di veocità, dall'altro la rappresentazione della necessità di deviazione a sinistra e comunque l'evidenza dell'ostacolo costituito dalla transenna, esamina, in primo luogo, proprio la stato delle segnalazioni al momento del sinistro e rileva come le emergenze processuali dimostrino che fu posto sul lungarno del Pignone, e quindi in zona definita "sufficientemente anteriore" a quella in cui è avvenuto il sinistro, un cartello di limite di velocità di 30 km/h accompagnato da un ulteriore cartello di segnalazione di lavori in corso, con illuminazione elettrica di pericolo. In secondo luogo, osserva che sia all'imbocco del sottopassaggio di via Paolo Uccello, che all'uscita vi erano pannelli cartacei, su pannelli gialli rifrangenti, sormontati da segnalazione luminosa di pericolo che davano avviso della chiusura di viale dei Pioppi. In terzo luogo, subito prima dell'intersezione fra via Baccio Bandinelli e via Bertoldo di Giovanni, vi era un cartello che segnalava la fine del tratto a senso unico e l'instaurazione di doppio senso di marcia con presenza di linea continua d mezzeria. Infine, sottolinea che la transenna sulla quale il I.D. urtò, era munita di bande trasversali rosse e bianche, con l'aggiunta di un terzo pannello sormontato da segnalazione luminosa di pericolo e segnale di svolta a sinistra. Secondo la Corte la sequenza limitativa d velocità, la segnalazione di lavori in corso, prima e dopo il sottopassaggio, e della conseguente chicane per impegnare via Bandinelli di due cartelli, seppure non perfettamente rifrangenti, ma comunque visibili, dava luogo ad un complessivo susseguirsi di fattori pienamente idonei ad evidenziare l'obbligo di mantenimento di una velocità che certamente avrebbe evitato l'impatto, mentre la loro apposizione in piena conformità al codice della strada non avrebbe consentito al I.D. di evitare l'urto per l'alta velocità da questo tenuta, anche in relazione ad un non pieno controllo dei fattori di attenzione idonei a garantire una diversa e meno dannosa dinamica dei fatti. Anche su questo ultimo punto, nondimeno, la Corte ripercorre analiticamente il contenuto con il quadro probatorio complessivo.
4. Ed è rispetto a questa approfondita disamina che il Procuratore generale non si confronta, contestando in modo del tutto inefficace e generico la motivazione della sentenza e finendo per formulare una richiesta di mera rivalutazione delle prove già considerate dal giudice di appello, limitandosi a richiedere il controllo di dati oggettivi, quali l'apposizione della segnaletica lungo il percorso precedente il luogo del sinistro, con la percezione soggettiva del teste V., la cui rilevanza viene esclusa con chiara evidenza dal complessivo ragionamento del giudice del gravame.
5. La decisione della Corte territoriale, tuttavia, riformando in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, ha pienamente soddisfatto quell'obbligo di motivazione rafforzata già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017 - dep. 13/06/2017, P.C. in proc. C, Rv. 27014901; Sez. 3, Sentenza n. 46455 del 17/02/2017 Ud. (dep. 10/10/2017 ) Rv. 271110; Sez. 5, Sentenza n. 35261 del 06/04/2017 Ud. (dep. 18/07/2017 ) Rv. 270721; Sez. 3, Sentenza n. 34794 del 19/05/2017 Ud. (dep. 17/07/2017 ) Rv. 271344) e definitivamente declinato dalla recentissima pronuncia delle sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ) Rv. 272430 Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017 Ud. (dep. 03/04/2018 ) Rv. 272430).
6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 09/05/2018