Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 30 giugno 2012
Validità: 01.07.2012 - 30.06.2014
Parti: Gromart e Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Turismo, Gromart
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 3 Livelli e mansioni
Art. 4 Banca ore - “Il conto delle ore”
Art. 5 Banca delle ore, “Il conto delle ore" Le soste meteorologiche e i Rol
Art. 6 Dati meteo
Art. 7 Ferie
Art. 8 Contratti a termine

 

Art. 9 Apprendistato
Art. 10 Salario di responsabilità - Preposto
Art. 11 Terzo elemento armonizzazione
Art. 12 Sorveglianza sanitaria - Visite mediche
Art. 13 Trasferte
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Formazione
Art. 16 Premio di produttività/ Salario di produttività
Art. 17 Decorrenza durata e ultravigenza
Allegato


Ipotesi di contratto integrativo aziendale

Il 30 giugno 2012 a Torino, tra Gromart spa, […], corrente in (TO) Mappano Strada Cuorgnè 51/4 […], (da ora anche “Grom" e “la Società") e Filcams - Cgil, regionale […], provinciale […], e nazionale […]; (da ora “O.S") (insieme “le parti")

Premesso che
- la Società produce e commercializza gelato di altissima qualità per il tramite della propria rete retail sia in Italia che all'estero. Oggi i punti vendila diretti che rappresentano il brand nel mondo sono 49.
- la Società ha affrontato nell’ultimo quinquennio una evoluzione rapida che ha mutalo le dinamiche interne di gestione ed organizzazione ed ha dovuti) affrontare nuove e crescenti complessità in un mercato sia nazionale che internazionale caratterizzato da una forte crisi;
- il rapporto di lavoro del personale Grom, applicato ai punti vendita ed alla sede centrale - ad esclusione dei Dirigenti, è disciplinato dal vigente "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del Turismo - Parte Speciale Pubblici Esercizi" 3A e 4A categoria;
- la presente ipotesi di accordo integrativo aziendale contiene disposizioni specifiche per il personale lenendo in considerazione che Grom è una Società retail, dotata di una sua filosofia, che privilegia i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che per far fronte alla ciclicità stagionale propria dell'attività utilizza il contratto a tempo determinato stagionale limitando - quanto più possibile - l'uso di contralti che possano determinare forme di precarietà. Grom ritiene virtuoso favorire la buona occupazione e non fa ricorso a lavoro accessorio e a tutte le collaborazioni atipiche per lo svolgimento delle attività tipiche d'impresa;
Si è convenuto e stipulato quanto segue

Art. 1 Relazioni sindacali
Le relazioni tra le parli firmatarie sono regolate dal CCNL del Turismo - Parte Speciale Pubblici esercizi e dal presente Contratto Integrativo Aziendale (da ora anche “CIA”).
Le Parti convengono sull'opportunità di strutturare le relazioni sindacali attraverso livelli di confronto (Nazionale e Territoriale/Punto vendita) che, nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità e senza avere per oggetto materie già previste e definite in altri livelli, offrano modelli di partecipazione efficace ed efficienti.
L’impianto delle relazioni sindacali e le materie nel seguito rappresentate, sono orientale a privilegiare il dialogo, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordale atte a risolvere le criticità che di tempo in tempo si presentino.
La periodicità degli incontri sarà annuale o a richiesta di ciascuno dei soggetti coinvolti.
Le materie oggetto delle relazioni sono definite per ambito di competenza come segue:
i) Grom - O.S. Nazionale - RSU/RSA
a. Materie oggetto di contrattazione

- Accordo integrativo aziendale (CIA);
- Struttura e parametri di calcolo per il “Premio di Risultato”;
- Composizione controversie aventi ad oggetto le relazioni di cui ai livelli inferiori;
b. Materie oggetto di informazione
- Azienda, Mercato di riferimento, sviluppo internazionale;
- Livelli di vendita e andamento economico;
- Investimenti;
- Piani di sviluppo;
- Andamento organico;
- Andamento “Premio di Risultato”;
- Formazione;
- Sicurezza;
ii) livello aziendale/territoriale (direzione aziendale, O.S territoriali - RSA/RSU
a. Materie oggetto di contrattazione

- Analisi e proposte di nuove professionalità:
- Organizzazione del Lavoro, mobilità territoriale.
b. Materie oggetto di informazione
- Mercato del lavoro: adempimenti normativi;
- Ferie;
- Dati meteo.
I dati annuali saranno illustrati e discussi in apposito incontro. Potranno inoltre essere tenuti incontri su richiesta di una delle due parti su argomenti specifici.
Le parti si danno anche atto della volontà - in un'ottica di sviluppo e di internazionalizzazione - di approdare alla costituzione in uno scenario futuro del CAE (Comitato Aziendale Europeo).
Il CAE sarà l'organo deputato all’informazione ed alla consultazione nell’ambito del processo di internazionalizzazione che sta coinvolgendo l'Azienda, e sarà deputato a contribuire al miglioramento nell'ambito dell’informazione e della consultazione con riferimento alle questioni transnazionali.
Gli obiettivi del CAE saranno:
- creare un confronto positivo tra le differenti pratiche di relazioni industriali presenti nei paesi dell’Unione finalizzando tale confronto alla ricerca di soluzioni pratiche-teorico condivisibili;
- prevedere le misure di adeguamento e adattamento necessarie a fronte di eventuali nuove previsioni normative che dovessero emergere in seguito al recepimento. a livello nazionale, della disciplina comunitaria riferibile ai comitali aziendali europei.

Art. 2 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le Parti concordano sul valore della prevenzione quale elemento principale del sistema complessivo di promozione della salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, pertanto considerano indispensabile adattare i principi della vigente normativa in materia alle peculiarità della Società, costituita da numerosi punti vendita di piccole dimensioni sparsi sul territorio nazionale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Interconfederale sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, le parti convengono che la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza sarà così composta:
- 1 componente che avrà competenza per la sede di Mappano e i punti vendita di Torino e provincia;
Per le restanti sedi, in quanto composti da negozi generalmente con un numero di dipendenti non superiore a 15, si conviene di istituire il RLS di bacino e sarà formata da:
- 1 componente, denominato "RLS di bacino", che avrà competenza sui negozi appartenenti allo stesso bacino. Il "bacino” sarà definito da una commissione tecnica entro il 31 dicembre 2012.
Qualora all’intero di un singolo negozio siano presenti più di 15 lavoratori sarà facoltà dei lavoratori eleggere il RLS, anche se facente parte di un bacino, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e/o accordi.
Tutti i rappresentati RLS/RLS di bacino verranno avviati ai percorsi formativi obbligatori entro e non oltre 60 giorni dalla loro elezione.
In uno spirito collaborativo e virtuoso agli RLS/RLS di bacino verranno garantiti strumenti, mezzi e documenti necessari allo svolgimento dell'incarico nonché verrà concesso loro il diritto d'accesso nel luogo di lavoro: l'accesso ai luoghi di lavoro da pane degli RLS/RLST dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno due giorni lavorativi e gli stessi dovranno essere accompagnati dal RSPP o da una persona da questo delegata.
Considerata le struttura dei punti vendila e la dinamica di crescita della Società le parti, nell'ambito degli incontri periodici indicali nel capitolo "Relazioni sindacali”, valuteranno l'impatto di tale sviluppo al fine di un'armonizzazione di quanto sopra indicato con la mutata realtà aziendale.

Art. 4 Banca ore - “Il conto delle ore”
Le parti convengono che le ore di straordinario feriale e di lavoro supplementare vengano accantonate in una apposita banca ore su richiesta scritta del lavoratore in sede di assunzione e/o in costanza di rapporto.
[…]
Le ore di lavoro straordinario feriale e supplementare saranno accantonate nel “conto delle ore” e la corrispondente maggiorazione retributiva verrà liquidata unitamente alle competenze retributive del mese.
Tale strumento consentirà nei periodi di minor attività - ottobre/febbraio - a tutti i lavoratori di godere dì periodi di riposo - preferibilmente a gruppi di 4/8 ore o di giornate consecutive.
Saranno esclusi dall’accantonamento nel “conto delle ore” le ore di straordinario notturno e festivo.
Il conto delle ore qualora non utilizzato sarà liquidalo di anno in anno nel mese di agosto - unitamente alle competenze di luglio - o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora il lavoratore non intenda aderire al “conto delle ore" ne darà formale disdetta per iscritto entro il mese di giugno a valere dall'anno successivo, perdendo il relativo beneficio economico.

Art. 8 Contratti a termine
In deroga a quanto previsto dall’art. 75 del CCNL, le parti, valutata la difficoltà di adeguare l’organico del punto vendita nella fase di apertura in relazione ai flussi di clientela, al mercato territoriale di riferimento ed alla messa a regime dell'organizzazione aziendale, ritengono di demandare al livello territoriale l'eventuale stipula di accordi volti ad ampliare l'arco temporale di utilizzo di contratti a tempo determinato motivati dalla "apertura del punto vendita" per un periodo di 12 mesi ulteriori rispetto a quelli già previsti dal CCNL.
Le OO.SS nazionali potranno dare assistenza nella stipula dei predetti accordi.

Art. 9 Apprendistato
Le parti, preso atto della giovane età anagrafica della popolazione "Grom”, considerano strategica la condivisione di una disciplina puntuale del contratto di apprendistato professionalizzante - o di mestiere - e del contralto di apprendistato in cicli stagionali per dare ulteriore impulso all'inserimento dei giovani ed alla loro formazione valoriale.
Visto l'accordo del 17 aprile 2012 le parti convengono, perciò che riguarda gli inserimenti nell’area commerciale - punti vendita -, sulla necessità di procedere alla definizione sperimentale della durata del contratto nelle due declinazioni di cui al capoverso che precede, e del profilo formativo.
Si precisa che qualora la Società avvii al lavoro giovani in aree aziendali diverse da quella commerciale la medesima farà riferimento all'accordo collettivo del 17 aprile 2012 ed eventuali s.m.
A. Apprendistato professionalizzante
i) Livello, durata e periodo di prova

Gli inserimenti verranno effettuati come apprendista al 6A livello di inquadramento per una durata massima di 18 mesi consecutivi utili al raggiungimento della qualifica.
[…]
B. Apprendistato stagionale
i) Livello, durata e periodo di prova apprendistato stagionale
Gli inserimenti verranno effettuati come “apprendista 6° livello” per una durata massima di 18 mesi non consecutivi utili al raggiungimento della qualifica. Il periodo di apprendistato dovrà comunque svolgersi nell'arco di più stagioni in un periodo di 48 mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione.
[…]
La stagionalità aziendale - verificati i dati statistici relativi ai flussi di clientela - viene definita dalle parti come un periodo continuativo che decorre ciascun anno dal 1 marzo e si conclude il 30 ottobre.
Il contratto di apprendistato stagionale sarà, come previsto dalla disciplina legale vigente, a tempo determinato e la sua durata sarà pari mediamente a 6 mesi o minor periodo per ogni stagione per un totale complessivo - se effettuato - di 18 mesi non consecutivi.
[…]
i) Formazione
Le ore medie annue di formazione saranno 48 rapportale alla durata del contratto se il medesimo non coincide con l'anno intero.
La Società potrà avvalersi dell'Ente bilaterale Nazionale per la verifica del piano formativo Le ore di formazione potranno essere svolte fuori dall'orario di apertura al pubblico e fuori dai turni di lavoro e saranno retribuite ordinariamente.
Ogni apprendista riceverà il libretto formativo individuale e avrà comunicazione del suo referente per la formazione.
Sia l’attività formativa che quella di affiancamento potranno essere svolte anche in modalità e-learning e/o video-comunicazione e/o tele-affiancamento.
La formazione potrà essere anticipala, posticipala, ed effettuata anche in unica soluzione, comunque terminerà 30 giorni prima della scadenza del contratto, escludendo da tale disciplina il contratto di apprendistato stagionale.
Le parti condividono il contenuto del profilo formativo di cui all'Allegato I alla presente ipotesi di accordo.
ii) Retribuzione […]
iii) Recesso [...]
iv) Referente della formazione
Il referente aziendale della formazione ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, per la durata del piano formativo individuale, al fine di agevolarne l'inserimento.
Nel caso in cui la formazione sia impartita all’apprendista attraverso strumenti di e-learning, anche l’attività di accompagnamento svolta dal referente, potrà essere effettuata con modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione.
Il referente aziendale designato dalla Società deve:
avere formazione e competenze adeguate;
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato;
- svolgere o aver svolto una attività lavorativa coerente con quella dell'apprendista;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte della Società.

Art. 10 Salario di responsabilità - Preposto
Visto il ruolo strategico nell'area commerciale del preposto nella conduzione quotidiana dell'attività, per il controllo delle procedure (somministrazione, HACCP, Sicurezza, ecc..) - rispetto agli ambiti di competenze definiti dalle mansioni individuali - le parli concordano l’attribuzione di una indennità ad hoc, lorda per dodici mensilità: […]
Tale indennità viene definita '"salario di responsabilità" è finalizzato alla remunerare le responsabilità connesse all’incarico di "preposto" (a qualsiasi titolo es: sicurezza, somministrazione, etc...).

Art. 12 Sorveglianza sanitaria - Visite mediche
Le visite mediche di controllo periodiche e straordinarie saranno retribuite a forfait il mese successivo rispetto a quello dell’evento.
La quantificazione di tale retribuzione sarà pari a 2 ore di lavoro ordinario per ciascuna visita se svolte fuori dai turni di lavoro.
Le ore di visita medica non saranno utili al calcolo del monte ore settimanale individuale di lavoro e non daranno origine a lavoro supplementare e/o straordinario anche se effettuale fuori dai turni di lavoro.
Qualora il lavoratore sia tenuto a recarsi fuori sede per effettuare il controllo medico e/o gli esami clinici oltre al rimborso delle spese vive (dovute solo se visite e/o esami sono effettuati fuori dalla provincia del pdv) gli saranno retribuite come “ordinarie” le ore effettive di permanenza presso il centro medico. Tale riconoscimento sarà condizionato alla presentazione a carico del lavoratore del certificato rilasciato dalla struttura sanitaria con indicazione dell’orario di ingresso e di uscita.

Art. 14 Orario di lavoro
Le parti valutata la peculiarità dell'attività aziendale ritengono necessario condividere la modulazione di alcuni strumenti di flessibilità riferibili all’orario di lavoro. Si impegnano pertanto alla definizione di tali strumenti entro il 28 febbraio 2013.