Tipologia: Rinnovo CIRL
Data firma: 7 febbraio 2018
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli-florovivaisti, Matera
Fonte: faicisl.it

Sommario:

 

Osservatorio Provinciale
Costituzione delle parti
Relazioni sindacali
Oggetto del contratto
Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Manodopera extra-comunitaria
Tutela della maternità e della paternità
Aumento salariale provinciale
Assistenza contrattuale
Extra-legem

 

Lavori nocivi e pesanti
Orario di lavoro
Voci detassabili della retribuzione
TFR
Diritti sindacali, RSU - RSA
Assemblea sindacale in azienda
Trasporto e indennità di percorso
Classificazione del personale
Decorrenza e durata
Tabelle paga


Verbale d’incontro per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Matera

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di Febbraio in Matera, presso la sede del Fiiala, tra la Coldiretti Matera […], la Confagricoltura Matera […], la Confederazione italiana Agricoltori […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è convenuto e stipulato quanto segue:

Osservatorio Provinciale
Le funzioni dell’osservatorio provinciale confluiscono tra quelle del costituendo EBAT.
Le parti concordano di riunirsi entro 30 giorni dall’avvenuta costituzione dell’EBAT al fine di determinare l’ammontare della contribuzione obbligatoria a carico delle aziende agricole.

Relazioni sindacali
Fermo restando quanto previsto dai precedenti rinnovi contrattuali, le Parti intendono rafforzare le relazioni esistenti con interlocuzioni sistematiche sui temi di comune interesse ed attraverso lo strumento della bilateralità, con particolare riferimento alla formazione, alla sicurezza ed al mercato del lavoro.
Al ruolo della bilateralità territoriale spetterà dar corso a quanto previsto dalla L 199/2016 e dal Protocollo “Cura-legalità-uscita dal ghetto”, sottoscritto nel maggio del 2016, in tema di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento dei lavoratori.
Formazione, le Parti individuano nel FOR.AGRI. lo strumento attraverso il quale finanziare piani o progetti formativi aziendali, settoriali, territoriali o individuali concordati tra le parti.

Oggetto del contratto
Il presente contratto regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti,
Il presente contrattosi applica, in particolare, alle Imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
1. aziende ortofrutticole;
2. aziende oleicole;
3. aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici dì qualsiasi specie;
4. aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
5. aziende vitivinicole;
6. aziende funghicole;
7. aziende casearie;
8. aziende tabacchicole;
9. aziende faunistico-venatorie;
10. aziende agrituristiche;
11. aziende di servizi e ricerca in agricoltura;
12. apicoltura;
13. agricoltura sociale.

Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Nell’ambito del rispetto delle norme sull’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro le Parti convengono che le imprese agricole, o i conduttori delle stesse, garantiscano le misure minime di igiene. In assenza di queste le imprese garantiranno l’installazione di impianti mobili di servizi igienici.
Richiamando esplicitamente quanto previsto nel precedente CPL le Parti confermano quanto segue;
1. i costi per le visite mediche sono a carico del datore di lavoro;
2. si rinvia ad apposito accordo provinciale, da stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, per determinare le modalità di elezione degli RLS/RLST;
3. le lavoratrici, nel periodo di gravidanza e puerperio, non devono essere adibite a lavori pesanti e nocivi e va loro garantita la possibilità di cambiare mansione nel rispetto dei divieti assoluti previsti dalla normativa vigente in materia.

Manodopera extra-comunitaria
Lavoratori migranti: In considerazione del fatto che una rilevante percentuale degli addetti del settore è rappresentata da extracomunitari appartenenti a diverse etnie, che presentano tradizioni e momenti religiosi e familiari particolarmente partecipati, si ravvisa la necessità di promuovere azioni finalizzate a garantire una migliore integrazione. A tale scopo saranno avviati contatti con le Istituzioni locali ed il CSA di Matera,
Inoltre le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità locali rispetto ai temi dell’accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli), dell'alfabetizzazione e dell'Inserimento lavorativo.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi per elaborare una proposta politico/operativa rispetto ai temi dell’Immigrazione.

Lavori nocivi e pesanti
Con riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel D.lvo n. 81/2008, le parti concordano di riconoscere per i lavoratori adibiti a lavori nocivi una riduzione dell’orario giornaliero pari a 1,50 ore e per i lavoratori adibiti a lavori pesanti una maggiorazione del salario pari al 10%.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
L’orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni.
Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, anche in regime di flessibilità, sarà concordata a livello aziendale con le RSA Flai Fai Uila ove presenti, in mancanza con le Segreterie Territoriali.

Assemblea sindacale in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario dì lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato costituito la rappresentanza sindacale aziendale.