Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 13 aprile 2018
Validità: 31 gennaio 2019
Parti: Alpitour e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSA
Settori: Commercio-Turismo, Alpitour
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo

Addì 13 Aprile 2018, tra la Società Alpitour spa […], e le Organizzazioni Sindacali Filcams/Cgil nazionale e territoriale […], Fisascat/Cisl nazionale e territoriali […], le RSA Alpitour spa

Premesso che
In data odierna è stato siglato un Contratto Integrativo Aziendale che prevede al punto 5 l'avvio - a titolo sperimentale - dello smart working, definendone il quadro normativo generale in apposito accordo, le parti concordano quanto segue

L'avvio del progetto a carattere sperimentale di Smart Working, che, in una fase iniziale, potrà coinvolgere i dipendenti addetti all'Operativo Vendite Torino

Destinatari e condizioni
Nella fase iniziale del progetto la sola U.O. Operativo Vendite Torino (1° e 2° linea) sarà coinvolta mentre verranno escluse tutte le altre U.O. aziendali.
Al fine di semplificare la partenza del progetto l'azienda invierà a una comunicazione ai collaboratori che potranno accedere allo Smart Working da subito.
Esso potrà essere effettuato dai collaboratori alle seguenti condizioni:
• Essere dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• Aver presentato la richiesta di adesione volontaria al progetto;
• Avere sottoscritto (apposito regolamento per ricevuta ed accettazione;
In caso di cambio mansione decade la possibilità di lavoro in Smart Working.

Dove può essere svolto lo Smart Working
In regime di Smart Working il lavoratore potrà svolgere la prestazione di lavoro al di fuori della sede di lavoro per un numero di norma di 5 giorni al mese, fino ad un massimo di 10 giorni al mese. Ciò premesso lo Smart Working non costituisce variazione della sede di lavoro.

Orario di lavoro
L'attuazione dello Smart Working non modifica di per sé il normale orario di lavoro, pertanto il lavoratore in Smart Working farà riferimento adorarlo di lavoro definito dagli accordi collettivi e dai contratti individuali.
Ogni dipendente della U.O. Operativo sede di Torino, con turno orario alle 19.30 potrà effettuare l'attività in Smart Working.
La pianificazione della giornata in Smart Working comprenderà l'intera giornata lavorativa e non frazione della stessa.
In presenza di problematiche tecniche che impediscano o ritardino significativamente lo svolgimento dell'attività in Smart Working e/o dei necessari contatti operativi, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione al proprio responsabile, che valuterà la possibile prosecuzione dell'attività in Smart Working oppure il rientro presso la sede di lavoro.
Qualora il lavoratore si trovasse nell'impossibilità di raggiungere la propria sede di lavoro entro due ore, dovrà darne immediata comunicazione al proprio responsabile e il tempo mancante al completamento della giornata lavorativa dovrà essere concordato giustificato con motivi personali o permessi rol previsti dal CCNL di riferimento
Al lavoratore si applicano le disposizioni sulla Sicurezza sul Lavoro dell'ex D.Lgs. n. 626 del 1994, che attualmente è in vigore col Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 anche per quanto riguarda i tempi di riposo e le modalità di disconnessione, che rimarranno invariati rispetto alle modalità seguite in Azienda.

Il rapporto di lavoro
Lo Smart Working rappresenta una mera variazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa non andando ad incidere sul ruolo del lavoratore nell'organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo, di indirizzo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro che rimane inalterato; Altresì lo Smart Working non comporta alcuna ricaduta sull'inquadramento e sul livello retributivo del singolo lavoratore e sulle opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e percorsi professionali;
Viene espressamente richiamata, anche per quanto riguarda lo Smart Working, la regolamentazione disciplinare già in atto in Azienda e pertanto qualora la condotta del dipendente anche in regime di Smart Working avesse rilevanza disciplinare, l'Azienda si riserva di valutare l'eventuale applicazione delle relative sanzioni come previste dal CCNL vigente.
Lo svolgimento della prestazione dovrà essere svolta in maniera coerente con le esigenze organizzative, funzionali e tecniche dell'azienda.

La gestione delle informazioni in Smart Working
Il lavoratore in smart working è tenuto a svolgere la prestazione con modalità funzionali alle esigenze organizzative /tecniche della datrice di lavoro, ad esempio in luoghi particolarmente rumorosi che disturbino la comunicazione con l'esterno (verso esponenti aziendali, clientela etc.)
Ogni dipendente deve esercitare la prestazione in Smart Working scegliendo un luogo idoneo, che consenta il pieno esercizio della propria attività lavorativa nel rispetto della normativa vigente in tema di Privacy e di riservatezza delle informazioni/documenti trattati (es, abitazione, case private)
Il lavoratore che effettua la propria prestazione in Smart Working deve garantire il servizio in un ambiente idoneo alla ricezione di chiamate, anche nell'ottica di non recare danno all'immagine aziendale nei confronti delle Agenzie (es. evitare rumori di elettrodomestici, famigliari, animali)
Il luogo della prestazione di lavoro In Smartworking, se diverso dalia residenza o dal domicilio del lavoratore dovrà essere comunicato all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore dallo svolgimento della stessa.

La sicurezza sul lavoro in Smart Working
Ogni dipendente deve esercitare la prestazione in Smart Working scegliendo un luogo idoneo, che consenta il pieno esercizio della propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza, dal punto di vista dell'integrità fisica secondo quanto previsto dalia normativa vigente in materia.
Verranno forniti ad ogni dipendente coinvolto nel progetto i dispositivi necessari allo svolgimento del lavoro (pc portatile, smartphone).
In ottemperanza ed in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, durante l'attività lavorativa svolta in Smart Working il lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute nonché di quelle delle altre persone in prossimità del luogo in cui si svolge la prestazione conformemente all'Informativa ricevuta sui rischi legati alla prestazione lavorativa ed alle istruzioni ricevute relativamente all'uso dei mezzi e degli strumenti di lavoro utilizzati evitando che gli stessi siano utilizzati da altri. L'Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere il lavoratore o i terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’utilizzo della propria postazione di lavoro;
L'Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il dipendente che eventuali terzi, qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell’utilizzo degli strumenti assegnati o nei comportamenti non idonei adottati;
In ogni caso, ai di là di quanto suesposto, nell'eventualità di un infortunio durante la prestazione in Smart Working il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Azienda

Dotazioni informatiche in Smart Working e monitoraggio
L'Azienda fornirà gli strumenti necessari a svolgere efficacemente l'attività lavorativa, in particolare:
• Pc portatile
• Telefono cellulare e SIM telefonica: da utilizzare per chiamate di emergenza
• Cuffia telefonica
• Accessi ai sistemi aziendali
Le spese di manutenzione, e sostituzione della strumentazione fornita dall'Azienda, necessaria per l'attività in Smart Working, saranno a carico dell'Azienda che ne resta proprietaria. In caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature informatiche il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente ii proprio responsabile. Eventuali danni per negligenza saranno addebitati al lavoratore.
Considerata fa natura non stabile e non continuativa dell'esecuzione della prestazione lavorativa in regime di Smart Working, non sarà fornita dall'Azienda la connessione dati. I dipendenti dovranno utilizzare una connessione dati di proprietà personale.
Nell’ambito della operatività del sistema verranno raccolti, attraverso la piattaforma di contact center denominata "Reitek", i seguenti dati; collegamento/loggatura telefonica, durata telefonate, numero di telefonate in/out gestite, numero pratiche/ordini gestiti.
Per evitare che si configuri un controllo a distanza continuativo della prestazione lavorativa in Smart Working, tali dati potranno essere visualizzati dall'azienda esclusivamente in forma aggregata e mensilmente. Tali visualizzazione/verifiche avverranno alla presenza delle RSA.
I risultati di tale attività di monitoraggio saranno utili a valutare l'andamento dello smart working e a gli esiti dal punto di vista individuale e collettivo.
Tali dati verranno utilizzati, In conformità alla normativa per il controllo a distanza dei lavoratori previste dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L 300/70), per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, escludendo il comma 2 dell'articolo stesso, ovvero le parti intendono escludere esplicitamente qualsiasi tipo di utilizzo a scopi disciplinari.

Recesso
Qualora il dipendente, per motivi di carattere personale, non avesse più intenzione di proseguire la sperimentazione del progetto di Smart Working, dovrà darne comunicazione scritta al proprio responsabile e alle Risorse Umane.
L'Azienda si riserva la facoltà di revoca o sospensione temporanea dell’autorizzazione in caso di esigenze aziendali sopravvenute, malfunzionamenti del collegamento internet e provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore. Tale revoca verrà comunicata al lavoratore con almeno 15 giorni di anticipo.
Qualora, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, il dipendente dovesse essere contattato ma non dovesse ripetutamente rispondere sul cellulare aziendale, senza giustificato motivo, l'Azienda avrà la facoltà di revocare io Smart Working.

Durata della sperimentazione
Il progetto Smart Working avrà una durata sperimentale fino al 31 gennaio 2019.
Nel corso della suddetta fase di sperimentazione le parti potranno intervenire sulla modalità di svolgimento dello Smart Working e sul presente Regolamento, per apportare eventuali modifiche o cambiamenti che dovranno essere confermate negli accordi individuali.

Formazione
In via preventiva, anche al fine di supportare il cambiamento, saranno previste sessioni di formazione nei confronti dei lavoratori coinvolti nel Progetto dello Smart Working.
Specifici interventi formativi saranno finalizzati all'utilizzo delle apparecchiature e al rispetto delle procedure.

Conclusioni
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato dalla Legge, dal CCNL vigente, dagli accordi sindacali integrativi che qui sì intendono integralmente richiamati.