Tipologia: Accordo OPPC e Regolamento
Data firma: 19 giugno 2015
Parti: Api e Cgil, Cisl, Uil
Settori: PMI, Torino
Fonte: apito.it

Sommario:


Accordo per la costituzione dell’Organismo Paritetico Provinciale (OPPC) Api Torino / Cgil - Cisl - Uil
L’anno 2015, il giorno 19 del mese di giugno, presso la sede di Api Torino, in via Pianezza 123 sono convenuti Api Torino Associazione delle Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia […], e Cgil di Torino […], Cisl di Torino […], Uil di Torino […], d'ora in poi “le Parti”

Premesso
- che in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 recante “Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e smi” sono stati istituiti gli Organismi paritetici di livello nazionale (OPNC), regionale (OPRC) e provinciale e/o di bacino (OPPC);
- che in data 20 giugno 2012 è stato sottoscritto da Confapi Piemonte e Cgil, Cisl e Uil Piemonte l’accordo a livello regionale di recepimento dell’A.I. del 20 settembre 2011 sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e smi”
Considerato
- Che tali organismi provinciali e/o di bacino svolgono l’attività nell'ambito del coordinamento dell'OPRC.
- Che gli organismi paritetici (OPNC; OPRC; OPPC) hanno una durata di tre anni e che i componenti designati dalle Parti sono rinnovabili e possono essere sostituiti in qualsiasi momento ed ogni incarico è da intendersi a tutti gli effetti a titolo gratuito.
Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue

Art. 1 - Istituzione dell’OPPC
1. Le sottoscritte Organizzazioni costituiscono l’Organismo Paritetico Provinciale di Torino e Provincia, di seguito OPPC con sede in Torino, via Pianezza 123.

Art. 2 - Funzioni e Compiti dell’OPPC
1. L’OPPC svolge i seguenti compiti:
a) promuovere l'informazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
b) propone all'OPRC i fabbisogni specifici del territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e smi;
c) ricevere i verbali con l’indicazione dei RLS eletto e trasmettere all’OPRC l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
d) ricevere le designazioni degli RLST da parte delle Organizzazioni Sindacali proponenti;
e) è prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all'art. 51, comma 2 del D.Lgs, n. 81/2008 e smi; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPPC il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorso.
2. L’OPPC è inoltre tenuto a:
a) esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo;
b) assumere le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti - Confapi e Cgil-Cisl-Uil - almeno da 1 rappresentante ciascuna;
c) redigere motivato verbale dell'esame e delle decisioni
3. Trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'OPRC, preventivamente al ricorso alla Magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra.
4. Le parti interessate (aziende, lavoratori o i loro rappresentanti) s’impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
5. Ai sensi dell’Accordo Interconfederale le formalità delle riunioni degli OPRC e degli OPPC saranno considerate valide a condizione che sia presente almeno 1 rappresentante per ogni organizzazione e le decisioni dovranno essere prese di comune accordo.

Art. 3 - Struttura dell’OPPC
1 L’OPPC opera attraverso il Comitato Paritetico - formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalia parte datoriale.
2. Alla sostituzione di un membro decaduto dalla carica provvede la medesima organizzazione che lo aveva designato.
3. Per le modalità di convocazione e la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato paritetico nonché per tutte le modalità organizzative e procedurali valgono le disposizioni previste dall’allegato Regolamento.
4. L’OPPC designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, uno da Api Torino e l’altro congiuntamente da Cgil, Cisl, Uil
5. Per quanto riguarda gli RLS e gli RLST si richiama integralmente l’Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2012.

Art. 4 - Finanziamento delle attività dell’OPPC
1. Le risorse da destinare al funzionamento e alle attività dell’Articolazione sono deliberate annualmente dall’OPNC in sede di bilancio di previsione sulla base dell’apposito regolamento di gestione (art. 6. 3 Atto costitutivo OPNC)

Art. 5 - Scioglimento dell’OPPC
1. In caso di inerzia dell’attività dovuta a ripetuta mancanza del numero legale dell’OPPC o di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall’OPNC, l’OPNC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle Parti Sociali costituenti sia di livello provinciale che regionale e nazionale, deliberare la surroga nelle funzioni dell'OPPC. in tal caso decadono dall'incarico gli OPPC.

Art. 6 - Norme finali
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto che l’OPPC sostituisce integralmente l’organismo paritetico di cui agli accordi del 9/01/1997 e del 6/02/2013 che devono intendersi decaduti.

Regolamento dell’OPPC di Torino
Art. 1 Funzioni e struttura dell’OPPC

1. L’OPPC della Provincia di Torino (d’ora in poi OPPC) è istituito ai sensi dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011 sottoscritto da Confapi - Cgil, Cisl, Uil in materia di “Rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e per la pariteticità” - in applicazione al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 e smi".
2. Esso si configura come organismo territoriale dell’OPNC e non ha personalità giuridica ed in nessun caso può intraprendere iniziative e svolgere attività che impegnino l’OPNC a qualsiasi titolo.

Art. 2 Organi dell’OPPC
1. L’OPPC è istituito per accordo fra le parti sociali territoriali espressione delle Parti sottoscrittrici dell’Accordo Interconfederale del 20.09.2011.
2. L’OPPC deve prevedere un Comitato Paritetico formato da 2 rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali e un’equivalente numero complessivo di rappresentanti designati dalla parte datoriale.
3. L’incarico di Componente del Comitato Paritetico ha durata triennale e potrà essere rinnovato o anticipatamente risolto. Trattandosi di rapporto fiduciario, le Parti Sociali potranno, infatti, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei propri rappresentanti designati.
4. L’OPPC designa 2 coordinatori tra i componenti lo stesso Comitato Paritetico su indicazione, rispettivamente, uno da Confapi e l’altro congiuntamente da Cgil, Cisl, Uil.

Art. 3 Compiti dell’OPPC
1. L’OPPC, tramite il Comitato Paritetico, svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere l’informazione dei soggetti interessati sui temi della salute
b) proporre all’OPRC i fabbisogni specifici dei territorio, connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 smi;
c) ricevere i verbali con l'indicazione del RLS eletto e trasmettere all’OPRC l'elenco dei nominativi degli eletti stessi e delle relative aziende di appartenenza;
d) ricevere le designazioni degli RLST da parte delle Organizzazioni Sindacali regionali;
e) sono prima istanza obbligatoria di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, di cui all’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 smi; in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’OPPC il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 4 Procedura ricorsi
1. L’OPPC, in applicazione di quanto previsto al punto e) dell’articolo 3, è tenuto a:
a) esaurire l'esame del ricorso entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'organismo;
b) assumere le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti - Confapi e Cgil-Cisl-Uil - almeno da 1 rappresentante ciascuna;
c) redigere motivato verbale dell'esame e delle decisioni.

Art. 5 Modalità di convocazione del Comitato Paritetico
1. Il Comitato Paritetico è convocato dai due coordinatori e si riunisce normalmente presso la Sede competente, previo avviso scritto recapitato ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
2. L’avviso deve essere trasmesso alternativamente mediante lettera, fax, mail o altro strumento idoneo atto a dimostrare la formalità della convocazione, e dovrà contenere gli argomenti oggetto della discussione, il giorno, l’ora e il luogo della riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno un componente di ciascuna delle Organizzazioni socie.
4. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato Paritetico possono farsi sostituire con delega scritta da altro componente del Comitato.
5. Le deliberazioni sono valide con il voto all’unanimità dei presenti.

Art. 6 Relazioni e rendiconti
1. Il Comitato Paritetico dovrà garantire la redazione e l'invio al OPRC nei termini definiti dallo stesso, le seguenti relazioni:
a.) Relazione programmatica contenente le iniziative previste per io sviluppo della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro sul territorio regionale di competenza;
b.) Relazione semestrale sull’attività svolta;
2. Le predette relazioni vanno contestualmente inviate via mail, oltre che all’OPRC alle organizzazioni provinciali di Confapi e Cgil, Cisl, Uil.
3. In caso di inadempienza circa gli obblighi assunti in sede di costituzione e/o nel caso di mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento o delle prescrizioni impartite dall’OPRC, l’OPRC stesso potrà, in qualsiasi momento e previa segnalazione alle organizzazioni provinciali di Confapi e Cgil, Cisl, Uil, deliberare lo scioglimento dell’OPPC nel qual caso l’OPRC subentra automaticamente nelle funzioni dell’OPPC per il periodo strettamente necessario, comunque non oltre 90 gg.
4. Le Parti provinciali hanno il compito di ricostituzione dell’OPPC sciolto seguendo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 7 Finanziamento dell’OPPC e delle attività
1. L’OPNC, in applicazione del regolamento di gestione, stabilisce le risorse da destinare rispettivamente al funzionamento e all’attività degli OPPC.

Regolamento approvato il 19 giugno 2015