Tipologia: CPL
Data firma: 12 maggio 2014
Validità: 01.10.2013 - 31.12.2014
Parti: Ance-Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Caserta
Fonte: cedil.ce.it

Sommario:

 

Verbale di accordo
Premessa
Art. 1 Orario di lavoro
Art. 2 Appalti e Subappalti
Art. 3 Sospensione e riduzione di lavoro
Art. 4 Indennità Territoriale di Settore
Art. 5 Premio Produzione
Art. 6 Elemento economico territoriale
Art. 7 Elemento variabile della retribuzione
Art. 8 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Art. 9 Indennità di trasporto
Art. 10 Trasferta
Art. 11 Ferie
Art. 12 Trattamento economico per Ferie, Festività e Gratifica natalizia
Art. 13 Indennità per lavori in alta montagna
Art. 14 Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 15 Malattia e Infortuni
Art. 16 Cassa Edile
Art. 17 Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale
Art. 18 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione Infortuni (CPT)

 

Art. 19 Formedil Scuola Edile
Art. 20 Costituzione nuovo Ente: Formedil Sicurezza e Formazione
Art. 21 Rappresentanti lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
Art. 22 Mercato del lavoro
Art. 23 Ambiente di lavoro - Indumenti di lavoro e Dispositivi di protezione individuali
Art. 24 Previdenza integrativa
Art. 25 Lavoratori stranieri
Art. 26 Diritti sindacali
Art. 27 Diritto allo studio
Art. 28 Lavori a cottimo
Art. 29 Anzianità Professionale Edile Ordinaria
Art. 30 Norme Premiali
Art. 31 Lavori usuranti e pesanti
Art. 32 Iniziative per il Settore delle Costruzioni
Art. 33 Oneri di settore
Art. 34 Norma di rinvio
Art. 35 Decorrenza e durata
Art. 36 Disposizioni finali
Allegati


Rinnovo contratto collettivo provinciale di lavoro della provincia di Caserta integrativo del CCNL 18 giugno 2008 e Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 per i lavoratori addetti all'industria edilizia e industrie affini, Caserta, 12 maggio 2014

Verbale di accordo
L'anno 2014, il giorno 12 del mese di maggio, in Caserta, tra la Sezione Ance di Confindustria Caserta […], sentita la Delegazione imprenditoriale […], assistito da […] Confindustria Caserta; e la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl […], la Fillea-Cgil […], che insieme costituiscono la FLC;
Premesso: che in data 18.6.2008 è stato stipulato in Roma il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell’industria edilizia ed affini e in data 19 aprile 2010 l’accordo di rinnovo;
Visto l’art. 38 del CCNL 18.6.2008;
Visto il precedente contratto collettivo provinciale, stipulato in Caserta il 23 ottobre 2006, integrativo del CCNL 20 maggio 2004;
Visti gli accordi già sottoscritti in data 8 ottobre 2013 contenenti alcune norme di rinnovo del contratto integrativo provinciale;
Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 e l’Accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, viene sottoscritto nella stesura definitiva, concordata in data 21 ottobre 2013, il rinnovo del contratto integrativo provinciale stipulato per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti nell’ambito della Provincia di Caserta.

Premessa
Il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro della Provincia di Caserta rappresenta la ridefinizione dei vari ambiti di cui è composto il comparto edile e gli obiettivi utili al settore delle costruzioni, da cui devono scaturire azioni consequenziali e coerenti in linea con i principi che servono a rilanciare il settore in piena trasparenza e legalità.
Gli obiettivi che vedranno impegnare le parti sono: la qualificazione del sistema produttivo di settore, ridefinendo gli ambiti di interventi e coniugando le scelte politiche contrattuali tese a valorizzare e riparametrare, su tutto il territorio provinciale, gli enti paritetici, per un utile e proficuo contrasto alla concorrenza sleale e puntare al consolidamento del sistema delle imprese sane. In quest'ambito si è deciso, in via sperimentale, di introdurre le norme premiali per contenere il costo del lavoro a tutte quelle aziende che oltre, a rispettare i dettami di legalità, di trasparenza, di congruità e correttezza fanno proprie le indicazioni del nuovo contratto integrativo provinciale e impiegano in prevalenza manodopera locale.
Le parti, nel confermare la centralità degli Enti Paritetici quali strumenti di attuazione delle politiche sulla regolarità e congruità contributiva, da una modalità rinnovata di legare la formazione professionale con un’occupazione stabile, innovativa e duratura del settore e, infine, fare della sicurezza sul lavoro un’ulteriore elemento di rafforzamento qualitativo del sistema produttivo in edilizia, intendono avviare una fase nuova che porta il posizionamento degli enti bilaterali, con tutti gli strumenti gestionali demandati a tali organismi, alla profonda modifica degli ambiti di intervento. È nella convinzione delle parti che bisogna dotarsi di una politica-gestionale che porti alla piena funzionalità e sostenibilità sia economica-gestionale che del personale. In questa direzione le parti convengono, di ricercare, prima di attuare tutti gli strumenti che portino ad una riparametrazione dei costi e delle funzioni che devono tenere conto delle nuove esigenze dell'attuale crisi, del mercato delle costruzioni pubbliche - privato e delle indicazioni del contratto nazionale che prevede l'efficienza e risparmio delle risorse economiche, anche attraverso l'accorpamento degli enti.
In coerenza con le indicazioni poc'anzi descritte e nel condividere la generalità di tali valutazioni le parti concordano di continuare a lavorare ad una sempre maggiore e più stretta e sinergica collaborazione con gli Enti Paritetici e tra gli stessi, affinché le specifiche competenze di attribuzione, sia coerente con lo scopo di realizzare l'obiettivo strategico di fondo, cioè il rilancio complessivo di tutte le funzioni riconoscendone il ruolo strategico per l'intero comparto e l’intera economia.
Le relazioni tra le parti sociali e le politiche di settore:
La premessa, così come viene declinata, va inserita nella nostra realtà lavorativa, ampiamente modificata nell'ultimo biennio con i cambiamenti epocali all’interno del settore edile, dell'economia e della società, tutta. Per questo riteniamo utile al settore e all’economia provinciale nel suo insieme, di investire, dopo un’indagine conoscitiva sulle prospettive future del settore in provincia di Caserta, in una ricerca d'interventi nella formazione che riguardi prevalentemente la difesa del territorio, il recupero conservativo del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico, abitativo e risparmio energetico. Inoltre, sarebbe interessante ed utile avviare un monitoraggio sulle condizioni attuali dei lavoratori edili della nostra provincia. Con riferimento alle condizioni sociali, reddituali e professionali dei lavoratori e alla trasmissione delle professionalità in ambito locale, anche attraverso la formazione continua tradizionale. Tutto ciò attraverso la costituzione della Borsa Lavoro attraverso il Formedil Scuola Edile e la creazione di uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori allo scopo di favorire rincontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore.
Contrasto al lavoro irregolare
Il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), con l'aggiunta della congruità e l'eliminazione delle Casse Edili anomale, costituisce una rinnovata certezza a sostegno dell’azione di contrasto della concorrenza sleale tra le imprese.
Tali strumenti non possono vivere al di fuori di una permanente attenzione e verifica e rappresentano, infatti, le modalità per assicurare al settore forme di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale. In considerazione di tale impegno, è volontà prioritaria delle parti sociali definire in tempi brevi una sinergia tra gli Enti Paritetici e l'associazione per la sicurezza (RLST) finalizzata ad uno scambio informativo, attivando un’attenta e costante verifica del rispetto degli obblighi contributivi da parte delle imprese operanti nella provincia di Caserta, anche attraverso rinnovati strumenti operativi e informativi.
Le parti firmatarie, attraverso la messa in campo di accordi e protocolli operativi settoriali e territoriali, con l’azione coordinata degli organi ispettivi e di vigilanza, sono convinte di favorire, anche attraverso l’utilizzo di dati derivanti dal sistema degli Enti Paritetici, interventi mirati di contrastare i fenomeni, degenerativi endemici, di illegalità ed irregolarità nei cantieri edili della provincia di Caserta.
Sicurezza
La strutturazione che le parti intendono avviare, all'atto della sottoscrizione del contratto integrativo è dare una funzionalità operativa al CPT - Formedil e agli RLST che, dovranno servire a un rinnovato impegno nella presenza e con autorevolezza sui territori, ridando funzionalità, coerenza e sostenibilità economica, anche attraverso compiti a funzioni crescenti e accorpamenti.
È intendimento delle parti, rafforzare, migliorare e razionalizzare le capacità espresse finora, accompagnando anche sul piano formativo e dell’iniziativa politica, il necessario sostegno, con particolare riferimento al rapporto con le stazioni appaltanti, le amministrazioni locali, organi ispettivi, ordini professionali e l'istituzione governativa territoriale. In questo senso sarà rafforzato il lavoro che il CPT - Formedil o il nuovo organismo che verrà costituito assicura in termini di consulenza sulle misure di prevenzione a favore dei soggetti che operano sui cantieri della provincia, così come l’attività di informazione e formazione delle figure individuate dai decreti legislativi ex 626/94 e 494/96 e testo unico D.Lgs. 81/2008 e s. m.i.
Maggiori ambiti di sinergia e di coordinamento saranno assicurati, fermo restando le diverse e specifiche attribuzioni, tra la struttura del CPT - Formedil e gli RLST anche in questo caso dopo un attento e puntuale riposizionamento dell'Associazione.
Enti paritetici
Il consolidamento intervenuto nel corso della vigenza dell’ultimo Contratto Provinciale Integrativo, con la strutturazione operativa di tutti gli Enti Paritetici (Cassa Edile, Formedil, CPT) ed Associazione RLST, rende necessario un’ottimizzazione dei processi funzionali ed organizzativi interni ed un riposizionamento esterno.
In tale quadro è indispensabile realizzare una fase di valutazione e verifica dei processi organizzativi presenti in ogni Ente Paritetico. Risultato di tale attività deve essere un accorpamento degli Enti, lasciando divise alcune funzioni, la definizione di organigrammi professionali con l’indicazione del numero e dei profili professionali necessari per la realizzazione degli obiettivi e dei compiti istituzionali degli Enti stessi.
Ciò premesso le parti firmatarie si impegnano ad adottare, definendo idoneo protocollo operativo, tutte le azioni necessarie ad un positivo riscontro delle esigenze degli Enti Paritetici individuando e valorizzando vecchie e nuove specifiche esigenze degli associati (lavoratori - imprese).
Sistema relazionale in opere pubbliche di rilevante interesse
Le parti intendono tracciare, con la presente intesa, le linee guida necessarie a garantire, nella Provincia di Caserta, un sistema, di relazioni industriali e di informazioni, ottimale nelle varie fasi di realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza per il territorio.
In ragione di quanto sopra è fondamentale, nonché prioritario, attivare sessioni di lavoro con tutti i soggetti istituzionali interessati al fine di garantire il pieno rispetto della trasparenza, della legalità e della regolarità dei rapporti di lavoro, anche attraverso protocolli d'intesa d'ingresso, riconoscendo un ruolo propulsivo alle parti sociali per le accelerazioni delle cantierizzazioni.
Nel rispetto delle reciproche autonomie organizzative, è obiettivo comune attivare sinergie operative avvalendosi anche di idonei strumenti di monitoraggio, controllo e vigilanza in grado di garantire il pieno rispetto delle regole ed un efficace contrasto di eventuali tentativi di lavoro nero ed infiltrazione della criminalità organizzata.
Fermo restando quanto già previsto dalla contrattazione nazionale in tema di relazioni industriali e sistema di informazioni, le cui modalità di attuazione sono parte integrante del vigente CCNL Edile e dell’integrativo provinciale, si ritiene utile la promozione di incontri periodici in sede locale per l’esame complessivo delle problematiche del cantiere e dell’opera più in generale.
Nel corso degli incontri saranno trattati temi di ampio interesse, avendo riguardo per l’autonomia gestionale tecnico-organizzativa propria del sistema impresa, senza che ciò determini interferenze con le politiche aziendali.

Art. 1 Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 18 giugno 2008, l’orario normale contrattuale di quaranta ore, per tutti i mesi dell’anno, nei cantieri edili della Provincia di Caserta è ripartito di norma su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con la possibilità di ripartirlo su sei giorni, dal lunedì al sabato, previo accordo tra le parti.
È fatta salva la previsione ex art. 10 del CCNL di recuperare le ore di sosta indipendenti dalla volontà delle parti o comunque concordate dalle stesse. Per le imprese svolgenti un orario di lavoro ripartito su cinque giorni, il recupero può essere fatto nel giorno del sabato o nei dieci giorni immediatamente successivi nel limite massimo di un’ora.
In presenza di lavori pubblici, per i quali le stazioni appaltanti richiedano, per le caratteristiche dell’opera, regimi diversificati di orari di lavoro, compatibili con le norme di legge e di regolamento, le stesse si attiveranno per l’apertura di un tavolo consultivo ed informativo, possibilmente prima della stesura dei capitolati d’appalto, tra le OO.SS., l’Ance di Caserta e le stesse stazioni appaltanti.
A tal fine saranno verificate le compatibilità in tema di:
- condizioni di organizzazione del lavoro e connessi costi aggiuntivi;
- verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere;
- verifica della compatibilità e delle conseguenze delle lavorazioni nel contesto urbano.
Qualora intervengano, nella fase di esecuzione delle opere, necessarie variazioni all’organizzazione del lavoro, con ricorso a regimi continuativi di lavoro straordinario e/o a turno, le imprese forniranno, in apposita sessione informativa, tutti gli elementi tecnici idonei ad una valutazione delle RSA/RSU e delle organizzazioni sindacali territoriali.
Resta fermo tutto quanto stabilito dagli artt. 5, 6 e 10 del CCNL 18 giugno 2008.

Art. 2 Appalti e subappalti
Le parti si impegnano all’integrale applicazione dell’art. 14 del CCNL 18.6.2008 ed in specie per quanto concerne l’obbligo delle imprese al puntuale adempimento di tutte le disposizioni in esso contenute, tra le quali le comunicazioni alla Cassa Edile ed agli altri Organismi previsti nel richiamato articolo.
In particolare l’impresa appaltante o subappaltante è tenuta ad effettuare le comunicazioni di cui al punto b), quarto comma, dell’art. 14 del CCNL 18.6.2008, quindici (15) giorni prima dell’inizio dei lavori affidati in appalto o subappalto; dette comunicazioni vanno effettuate ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni Nazionali che hanno sottoscritto il citato CCNL.
Le parti si impegnano ad esaminare congiuntamente, anche su richiesta di una di esse, i vari problemi emergenti in relazione alla normativa di cui sopra, assumendo le iniziative del caso e provvedendo, nelle sfere di rispettiva competenza, nei termini e nei modi che su renderanno necessari ed opportuni in merito alla gestione dell’appalto o del subappalto.

Art. 8 Mensa e indennità sostitutiva di mensa
L’impresa, in relazione all’ubicazione e alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, su richiesta scritta di almeno 15 dipendenti, provvederà a somministrare un pasto caldo mediante l’allestimento di un servizio mensa in cantiere o nelle immediate vicinanze oppure facendo ricorso a servizi esterni.
Potranno in alternativa essere definite convenzioni per la fornitura del servizio mensa con terzi gestori.
Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione, anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta avanzata da almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere.
[…]

Art. 13 Indennità per lavori in alta montagna
Con riferimento all’art. 23 del CCNL 18.6.2008, l’indennità per lavori eseguiti in alta montagna oltre i 700 metri sul livello del mare è stabilita nella misura del 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL.
L’indennità suddetta non va corrisposta agli operai che risiedono nello stesso Comune in cui si svolgono i lavori.

Art. 14 Indennità per lavori speciali disagiati
Ferme restanti le percentuali stabilite dall’art. 20 del CCNL 18 giugno 2008 relative a:
■ fronte di perforazione - rivestimento e finiture - riparazione e manutenzione ordinaria - in presenza di forti getti d’acqua.
Tutte le suddette indennità assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Agli operai addetti a tali lavori in galleria sarà corrisposta un’ulteriore indennità di misura pari al 18% qualora la sezione risulti particolarmente ristretta o il fronte d’avanzamento sia distante oltre un chilometro dall’imbocco.
Dette percentuali vanno corrisposte soltanto per il tempo d’effettiva prestazione dell’opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo e dall’art. 20 del CCNL 18 giugno 2008.

Art. 18 CPT - Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Il Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, già costituito in applicazione dell’accordo sottoscritto il 16.12.1997 e con riferimento all’art. 25 del contratto integrativo provinciale 6.12.1989, dovrà svolgere le proprie funzioni nell’ambito di quanto previsto dal suo Statuto e dall’art. 86 del CCNL 18.6.2008.
A decorrere dal 1° Ottobre 2013 il contributo a carico dei datori di lavoro è fissato nella misura dello 0,80% da calcolarsi sulle retribuzioni sottoposte ai contributi a favore della Cassa Edile.
Il contributo dello 0,10% (ex 0,90%) di competenza dell’Associazione RLST sempre a decorrere dal 1° ottobre 2013 viene destinato alla stessa Associazione.
Le Parti sociali, attribuendo rilievo prioritario alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri edili, confermano l’importanza dell'Ente preposto, come strumento idoneo a promuovere tutte le misure atte a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il CPT, nell’ambito delle risorse finanziarie di esercizio, porrà in essere tutte quelle iniziative di informazione e formazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori in collaborazione con il Formedil. Fermo restando la piena volontà di accorpare gli Enti.
Nelle procedure previste per l’attività consulenziale svolta sui cantieri della provincia dai tecnici del Comitato, sarà espressamente prevista la presenza del RLS a tutte le fasi della visita.
Il CPT, inoltre, assicurerà, con modalità da definire, supporto di formazione dell’attività operativa dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), operanti all’interno dell’Associazione RLST.

Art. 20 Costituzione nuovo Ente (Formedil Sicurezza e Formazione)
Si conviene che il nuovo Ente Formedil Sicurezza e Formazione provvederà a registrare sulla Banca Dati Nazionale della Formazione e trascrivere sul libretto personale di formazione professionale edile, predisposto dal Formedil Nazionale, la frequenza del corso e le competenze acquisite da parte di ogni singolo lavoratore partecipante ad azioni formative. Tale trascrizione sarà riconosciuta come elemento aggiuntivo ai fini dell’inserimento del lavoratore nella Blen.It e conseguentemente utile ai fini dell’assunzione da parte delle imprese nel rispetto delle norme di legge in materia di collocamento.
Le parti concordano che, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze del settore, la formazione professionale è un elemento essenziale e dovrà anche essere finalizzata all’ingresso nel settore dei giovani e alla riqualificazione delle maestranze già impegnate.
Tale obiettivo sarà perseguito attivando, compatibilmente con le risorse disponibili dell’Ente, processi formativi in autofinanziamento e attivando i finanziamenti previsti da Fondimpresa tramite i conti formazione gli avvisi annuali.
Sarà attivato, secondo le indicazioni nazionali, il RIF (Registro Impresa formativa) dove saranno registrate tutte le attività formative che hanno coinvolto i dipendenti delle imprese e che hanno avuto come soggetto erogatore l’Organismo Paritetico di Settore, ovvero direttamente l’impresa.

Art. 21 Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST)
In conformità a quanto previsto dall’art. 87 del CCNL del 18 giugno 2008, nelle aziende con più di 15 dipendenti il rappresentante sindacale è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda a loro interno.
Il contributo in favore dell'Associazione RLST, a carico delle imprese, per le attività proprie dei RLST, a decorrere dal 1° ottobre 2013 è pari allo 0,70%, (comprensivo del contributo dello 0,10% stornato dal contributo dei CPT) da calcolarsi sugli emolumenti di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL del 18 giugno 2008.
II contributo sarà versato alla Cassa Edile secondo le modalità già previste per gli altri accantonamenti.
Le parti si impegnano ad una verifica in ordine all’organizzazione e alle modalità operative di esercizio delle attività, al fine di un più efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Fatte salve le specifiche titolarità ed attribuzioni di legge e di contratto, le attività operative degli RLST saranno supportate dal Formedil - CPT di Caserta.

Art. 23 Ambiente di lavoro - Indumenti e dispositivi di protezione individuali
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 85 del CCNL 18.6.2008, l’impresa, prima dell’inizio dei lavori, deve provvedere a mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
- un locale uso spogliatoio, doccia e servizio igienico con acqua corrente, riscaldato durante i mesi invernali, idoneo alla conservazione degli abiti;
- un deposito per i Dispositivi di Protezione Individuali atti a tutelare la sicurezza dei lavoratori;
- un locale uso refettorio, dotato di tavoli e sedie con superficie lavabile, riscaldato durante i periodi freddi.
Fermo restando gli obblighi sanciti in tema di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro dai Decreti Legislativi 626/94, 242/96 e 494/96, fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già in essere, l’impresa fornirà al personale di produzione un paio di scarpe con caratteristiche antinfortunistiche.
Agli operai di produzione che abbiano maturato un’anzianità di quattro mesi l’impresa fornirà ogni anno due tute da lavoro, una estiva e una invernale.
L’impresa provvederà gratuitamente alla sostituzione, di anno in anno, di detti indumenti previa restituzione da parte del lavoratore degli indumenti non più utilizzabili.

Art. 25 Lavoratori stranieri
Per favorire l’integrazione dei lavoratori stranieri occupati nel contesto sociale e produttivo del settore le parti convengono di assegnare all’Ente Scuola Edile e al CPT di Caserta il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione di base concernenti la lingua italiana, i diritti civili e contrattuali e il linguaggio della sicurezza sul lavoro.
Si conviene, altresì, di affidare il compito alla Cassa Edile Caserta di verificare le modalità con le quali pervenire al riconoscimento della documentazione dei paesi di origine, al fine di rendere effettivo il diritto alle prestazioni extracontrattuali riconosciute a tutti i lavoratori iscritti alla Cassa stessa.

Art. 26 Diritti sindacali
Con riferimento ed in attuazione al CCNL i Rappresentanti Sindacali sono eletti o nominati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, anche presso le imprese che hanno almeno 15 dipendenti.

Art. 28 Lavori a cottimo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del CCNL 18 giugno 2008 e la sua piena applicabilità il datore di lavoro si impegna a comunicare preventivamente ai delegati sindacali di cantiere ed in mancanza alle Organizzazioni di categoria territoriali i lavori da affidare a cottimo.
Ove in un cantiere si verificassero forme di lavoro a cottimo diverse da quelle previste dall’art. 13 CCNL Edile, su richiesta di una delle parti, saranno programmati incontri a livello provinciale per esaminare il problema.

Art. 30 Norme premiali
Al fine di promuovere il lavoro regolare, rafforzare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti stabiliscono di istituire, in via sperimentale, un “fondo di premialità” con un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% a decorrere dal 1° ottobre 2013 da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.
In favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Caserta, titolari dei requisiti di seguito riportati, verrà riconosciuta, una premialità pari al 1,00%.
L’agevolazione, nella misura spettante, sarà calcolata sull’imponibile di riferimento della contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Caserta.
I requisiti per accedere alla premialità dovranno essere integralmente e contemporaneamente posseduti dalle Imprese richiedenti.
Requisiti per accedere alla premialità.
L’azienda richiedente, tenuto conto della peculiarità del settore edile, dovrà avere in carico esclusivamente manodopera denunciata alla Cassa Edile con contratto a tempo pieno;
[…]
- L’azienda richiedente dovrà essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile e non aver usufruito di rateizzo;
- L’azienda richiedente dovrà denunciare alla Cassa Edile la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;
[..]

Art. 31 Lavori usuranti e pesanti
Il contributo per lavori usuranti e pesanti, previsto dal paragrafo 6 dell’art. 108 del CCNL 18 giugno 2008, reso operativo a decorrere dal 1.10.2010, è fissato nella misura dello 0,10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL del 18 giugno 2008.

Art. 32 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente Contratto si fa espresso rinvio e riferimento al CCNL 18 giugno 2008 per i dipendenti delle Imprese edili e suoi allegati, che ne formano parte integrante.