Tipologia: Accordo
Data firma: 19 marzo 2008
Validità: 01.03.2008 - Fine cantiere
Parti: Il Quadrilatero e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Trieste
Settori: Edilizia, Cantieri grandi opere
Fonte: FILLEA GIL

Sommario:

 Verbale di accordo sindacale
Articolo 1 - Concertazione Sindacale e Relazioni Industriali
Articolo 2 - Politiche per la sicurezza e per la formazione
Articolo 3 - Banca Ore
Articolo 4 - Orario di lavoro
Articolo 5 - Orario massimo di lavoro e straordinario
Articolo 6 - Ferie e permessi
 Articolo 7 - Indennità per lavori disagiati
Articolo 8 – Mensa
Articolo 9 - Alloggio
Articolo 10 - Vigenza e scadenza
Tabella Standard dei valori temporali minimi giornalieri lavorabili in deroga alla durata normale, massima e medie dei tempi di lavoro, ai sensi e dell'art. 16, comma 1, lettera b), del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66

Accordo Collettivo Aziendale "Il Quadrilatero" Scarl

Verbale di Accordo Sindacale
Il giorno 19 marzo 2008 presso gli uffici di cantiere della società il Quadrilatero" Scarl siti in via Ospitale, 1 a Trieste tra il “Il Quadrilatero" Scarl in qualità di Società Consortile costituita a valle dell'ATI di cui la Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi è mandataria, per la realizzazione dei lavori denominati "Riqualificazione dell'Ospedale Maggiore di Trieste-2° e 3° lotto" nell'atto rappresentata dai sigg. […] Capo Commessa e […] dell'ufficio Personale, entrambi di CMB e la Feneal - Uil di Trieste […], la Filca - Cisl di Trieste […], la Fillea - Cgil di Trieste rappresentata […] di seguito, per brevità, dette "OO.SS".
Congiuntamente tutte per brevità dette "Parti"

Ai sensi delle vigenti norme di legge e della contrattualistica collettiva di lavoro applicata dal Consorzio, si è convenuto di stipulare nella reciproca e libera volontà delle Parti il seguente Accordo da valere per i lavoratori del Consorzio impegnati per la realizzazione del cantiere denominato "Riqualificazione dell'Ospedale Maggiore di Trieste - lotti 2° e 3°" e rientranti nella categoria degli operai

Articolo 1 - Concertazione Sindacale e Relazioni Industriali
Sulla base di incontri periodici, con cadenza trimestrale o a semplice richiesta di una delle due Parti, aventi per oggetto l'andamento di cantiere potranno essere individuate linee comuni di politica industriale e approntati strumenti a supporto della loro realizzazione, privilegiando alcune aree tematiche:
a) qualità, sicurezza e ambiente;
b) formazione professionale e rapporto con gli Enti Bilaterali;
c) organizzazione del lavoro ed orari di lavoro;
d) valorizzazione delle modalità di lavoro

Articolo 2 - Politiche per la sicurezza e per la formazione
1. In base alle leggi vigenti in materia il Consorzio assicura corsi di formazione generale alla sicurezza del lavoro destinati a tutti i lavoratori, ivi compresi i loro Rappresentanti per la Sicurezza. Sono, inoltre, realizzati corsi di formazione per l'apprendimento di particolari norme o procedure organizzative di sicurezza del lavoro, quando richiesto per l'esecuzione di specifiche o particolari lavorazioni, anche in base alle previsioni dei Piani Operativi di Sicurezza.
2. A tutti i lavoratori, sin dalla costruzione del rapporto di lavoro, è fornita una dotazione standard di dispositivi di protezione individuale (ad titolo non esaustivo si citano: elmetto protettivo, cuffie o tappi antirumore, occhiali, scarpe anti - infortunistica) , ivi compreso un set di vestiario alta - visibilità oltre a quello fornito dalla Cassa Edile.
3. I dispositivi di protezione individuale sono sostituiti ogniqualvolta ne sia riscontrato il decadimento o la mancanza di rispondenza funzionale ovvero il logoramento od il malfunzionamento. La sostituzione è effettua a semplice richiesta e con la restituzione del dispositivo usurato o non più funzionante.
4. Qualora i dispositivi di protezione individuali di serie non si conformino alle caratteristiche anatomiche o fisiologiche appartenenti alla soggettività del lavoratore, anche su indicazione del Medico competente, saranno ordinati e acquistati dispositivi personali o su misura.
5. La dotazione iniziale di cui al comma 2) sono, all'occorrenza, integrate e conformate in ragione della valutazione dei rischi presenti nei siti produttivi ovvero in funzione delle prescrizioni disposte dal Medico competente oppure contenute nei Piani di Sicurezza e di Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza.
6. Nei riguardi dei lavoratori risultanti inadempienti alle norme di legge ed alle prescrizioni del Referente Produttivo in materia di sicurezza del lavoro, sarà privilegiato l'intervento in termini di sensibilizzazione culturale e recupero formativo.
7. Nel caso di recidiva del comportamento di cui al comma 6, il lavoratore sarà soggetto a contestazione formale di addebito e conseguente provvedimento disciplinare.
8. Il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto o nominato a cura delle rappresentanze sindacali, così come disposto dal CCNL vigente ed avrà diritto al monte ore funzionale allo svolgimento della propria attività così come da Contrattazione Collettiva Nazionale.

Articolo 4 - Orario di lavoro
L'organizzazione dell'orario normale di lavoro attualmente in essere è costituita, in base alte disposizioni del CCNL applicato e vigente, su una media annua di 40 ore contrattuali ordinarie settimanali, distribuite dai lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 16,30; in ragione delle stagioni climatiche, è consentito, in modo collettivo di anticipare o di posticipare di 30 minuti l'orario di inizio del mattino e/o di prolungare la pausa pranzo di 30 minuti (che verrà opportunamente comunicato alle OO.SS.).
In ragione dì specifiche e particolari esigenze di carattere tecnico - produttivo che possano venirsi a determinare, anche in dipendenza di specifiche clausole contrattuali contenute nei contratti di appalto, l'organizzazione dell'orario di lavoro sarà adeguata e sviluppata in modo conforme alle previsioni di legge e del CCNL vigenti in materia di orario di lavoro.
Valgono le specifiche norme derogatorie disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro e, in ogni caso, quanto regolamentato nell'allegato n. 1

Articolo 5 - Orario massimo di lavoro e straordinario
1. Le ore contrattuali straordinarie maturano, secondo i modi, le forme e i limiti definiti dal CCNL e dalla contrattazione territoriale integrativa vigenti e applicati, oltre l'orario di lavoro come qualificato all' art. 1.
2. Le ore di lavoro contrattuale prestate oltre la 45° su base settimanale saranno accantonate a titolo di riposi compensativi fruibili in forma di permessi retribuiti, salvo la corresponsione del mese di competenza della relativa maggiorazione contrattuale. Tuttavia a mezzo di richiesta scritta e motivata da esigenze personali di ordine economico o reddituale, al lavoratore è concessa la facoltà di domandare la sospensione del meccanismo di accantonamento fino e non oltre la 53° ora prestata su base settimanale;
[…]
4. La durata massima dell'orario di lavoro settimanale e le prestazioni di lavoro straordinario, con specifico riferimento alla nozione legale, sono assoggettate alle limitazioni e alle deroghe prescritte e disciplinate dalla legislazione vigente in materia nonché dalla contrattazione collettiva di lavoro e saranno oggetto di verifica quadrimestrale tra le parti.
5. Fermo restando l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, le prestazioni di cui al comma 4 potranno verificarsi nel rispetto delle durata media dell'orario di lavoro di 48 ore settimanali, da computarsi con riferimento a periodi di durata non superiore a quattro mesi o come stabilita dal CCNL o dalla contrattazione territoriale integrativa, e nel rispetto dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8.
[…]

Articolo 7 - Indennità per lavori disagiati
Ad integrazione di quanto previsto in materia dal vigente CCNL e dal Contratto Integrativo Provinciale di Trieste, sono riconosciute le seguenti indennità per lavori disagiati da computarsi percentualmente sulla tariffa oraria di fatto dei singoli lavoratori ad essi addetti e per il tempo effettivamente trascorso nel rendere in via esclusiva la prestazione in disagio:
a) Utilizzo martello elettrico: 14%
b) Utilizzo martello pneumatico: 20%

Articolo 8 – Mensa
[…]
Nota a verbale
Le Parti concordano nella necessità della fornitura del pasto caldo ai lavoratori quale elemento qualificante e di giusta dignità, garantendone la fruizione attraverso apposite convenzioni con mense o di ristorazione. Le Parti concordano che il pasto caldo sia composto da un primo piatto, un secondo, un contorno e bevanda, fruito in locali idonei.

Tabella Standard dei valori temporali minimi giornalieri lavorabili in deroga alla durata normale, massima e medie dei tempi di lavoro, ai sensi e dell'art. 16, comma 1, lettera b), del D.lgs 8 aprile 2003, n. 66
(riferimento: art. 10 RD n. 1955/1923)

attività Livelli/F.pMuratori/Carpentieri   
 4° + i.c.s4°/3° liv2°/1° livGruisti Operatori macchine
Apertura U.P5'     
Approntamento al lavoro5'   10'10'10'10'
Distribuzione attività15'    
Riattivazione impianti10'   10' 10' 
Distribuzione attrezzature5'5'5'  
Distribuzione materiali 5'5'  
Posizionamento segnaletiva stradale/ di cantiere 15' 15'  
Rifornimento carburante e verfica     10'
Verifica opere provv. e DPC  15'15'15'  
Pulizia personale per pausa pranzo 10'10'10'10'10'
Ripresa dopo pausa pranzo 5'5'5'5'5'
Attività di riordino /D.Lgs 494/96)     15'15'10'10'10'
Sgombero rottami/residui di lav.   10'  
Pulizia/lavaggio dì attrezzature   10'10'   
Manutenzione ordinaria macchine     15'15'
Rimessaggio attrezzature  5'5'   
Rimessaggio macchine     5'
Disattivazione impianti 5' 5'    
Programma oridini (giorno dopo) 15'    
Programma attività (giorno dopo)  15'    
Registrazione presenze 10'     
Chiusura U.P. 5'     
      
Totali     150'95'100'60'65'
      
Manutenzione Str. Macchine (=sabato)     240'
Pulizie Generali (=sabato)180'180' 180'180'