Cassazione Penale, Sez. 4, 29 agosto 2018, n. 39102 - Passante travolto da un mezzo in movimento all'interno del cantiere: responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori


 

 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di «alta vigilanza», consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e nella verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977 dei 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701).
Ebbene, può ritenersi pacifica l'assunzione della carica di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori in capo al ricorrente. Gli obblighi connessi all'assunzione di tale qualifica, consistenti nell'attività di vigilanza, non possono ritenersi caducati per il sol fatto che egli era dipendente della società, figlio del datore di lavoro.
La violazione dei requisiti normativamente richiesti dall'art. 89, lett. f) d.lgs. 81/08 per l'assunzione della qualifica non determina esclusione della posizione di garanzia allorquando sia stato formalmente acquisito tale incarico. Inoltre, la sanzione della inefficacia della nomina dedotta dalla difesa non è prevista nella normativa di riferimento.
Ne deriva che il ricorrente aveva un preciso obbligo di vigilanza che doveva essere esercitato sull'area di cantiere in cui erano in corso di svolgimento le attività lavorative, verificando l'osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza che aveva egli stesso firmato per quel cantiere.


 

Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/05/2018

 

Fatto

 

1. La Corte d'appello di Salerno con sentenza emessa in data 27/9/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno con cui DC.G., ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo aggravato dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche era condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. La vicenda riguarda il decesso di S.G. il quale, estraneo alle attività lavorative in corso di svolgimento da parte del Consorzio di imprese denominato "San Vincenzo Società consortile a responsabilità limitata", entrato all'Interno di un'area di lavoro in Mercato S. Severino, era travolto da un mezzo pesante in movimento che, procedendo a retromarcia, lo abbatteva al suolo provocandone l'immediato decesso. Al DC.G., nella sua qualità di coordinatore della sicurezza, era contestato di avere cagionato la morte del predetto S.G., in cooperazione colposa con altri, con violazione delle norme antinfortinistiche e, precisamente, con violazione dell'art. 92, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/08 avendo egli omesso di verificare, con opportune azioni di controllo l'applicazione, da parte della impresa esecutrice delle disposizioni precauzionali contenute nel piano di sicurezza riguardanti il funzionamento del segnalatore acustico e luminoso della pala sollevatrice in fase di retromarcia; la recinzione completa dell'area di lavoro, la predisposizione di appositi passaggi per il transito dei pedoni.
3. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione formulando tre distinti motivi.
Con il primo ha dedotto vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Secondo la difesa, la Corte d'appello è incorsa in un erroneo inquadramento delle mansioni e della qualifica attribuita al ricorrente. La nomina a coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, individuata in capo a DC.G., era del tutto illegittima. Il DC.G. era un dipendente della ditta, che svolgeva le sue mansioni in condizioni di completa subordinazione lavorativa ed anche psicologica dal padre, DC.A., datore di lavoro. Non sarebbe stato accertato nel corso del giudizio se il ricorrente, privo dell'autonomia gestionale e indipendenza tipici dello svolgimento di questa funzione abbia mai avuto la possibilità di svolgere il ruolo di coordinatore in fase di esecuzione, al di là della formale sottoscrizione del POS.
L'illegittimità della nomina a coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, riscontrata dagli organi ispettivi nel corso delle indagini, corrisponde alla non idoneità funzionale del soggetto: la qualifica, radicalmente inefficace, doveva essere considerata inesistente e, in quanto tale, non incidente sull'attribuzione della posizione di garanzia dalla quale i giudici hanno fatto discendere la responsabilità penale dell'imputato.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà del ragionamento seguito dai giudici in sentenza e del travisamento della prova. Secondo la difesa i giudici di merito non sono pervenuti ad una corretta individuazione delle responsabilità del ricorrente. Con l'atto di appello la difesa aveva segnalato che il primo giudice aveva affermato la responsabilità di DC.G. ritenendo accertata la sussistenza del profilo soggettivo della colpa, in conseguenza dell'errata valutazione della deposizione resa in dibattimento dal teste C. A. (di cui si allega copia della trascrizione). La Corte territoriale, nel confermare la sentenza, avrebbe reiterato l'errore del primo Giudice, consistito nel travisamento della prova. Il teste C.A. a dibattimento aveva dichiarato di avere visto passare il ricorrente, senza fermarsi, al di fuori del cancello, diretto ad un altro cantiere. Nelle sentenze di merito i giudici affermano sulla base di tale deposizione che il ricorrente era al corrente dell'attività del cantiere in corso di svolgimento e delle condizioni dei luoghi. Pertanto, da tale deposizione sarebbero state tratte conclusioni del tutto arbitrarie e congetturali.
Rileva inoltre la difesa che il ricorrente non sapeva della ripresa dei lavori nel cantiere, non essendo stato informato di ciò. Il DC.G. all'epoca dell'infortunio era impegnato in altro cantiere e non essendo stato messo al corrente della ripresa dei lavori non poteva essere ritenuto responsabile dell'accaduto.
 

 

Diritto

 


1. I motivi dedotti dalla difesa risultano tutti infondati, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
2. La Corte territoriale, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice nella sentenza di primo grado, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio, oggetto di attenta analisi nei gradi di merito, è pervenuta a definire in modo corretto la dinamica dell'infortunio e le cause del decesso di S.G.. D'altro canto, poiché la difesa non pone questioni sulla ricostruzione del fatto, si deve ritenere acquisito e dimostrato il dato storico che il S.G. fu travolto da un pesante automezzo in fase di retromarcia nell'area di cantiere in cui operava la soc. Ital Costruzioni s.r.l. 
Dalla precisa ricostruzione del fatto discende la corretta individuazione delle cause dell'infortunio e delle norme antinfortunistiche violate, ravvisate nella mancata chiusura dell'area in cui si svolgevano le lavorazioni, che presentava un ampio varco lasciato aperto; nella mancata previsione di appositi passaggi per i pedoni nella zona delle operazioni; nel mancato funzionamento dell'allarme visivo ed acustico montato sulla pala caricatrice che, nelle sue ripetitive manovre, procedeva anche a retromarcia.
La valutazione di tali circostanze ha consentito ai giudici di merito di individuare l'esistenza di un innegabile legame causale tra le violazioni riscontrate e l'evento mortale verificatosi che, con alto grado di probabilità logica, prossimo alta certezza, si sarebbe potuto evitare ove fossero state adottate tutte le cautele previste nel POS ed il ricorrente avesse esercitato la necessaria e doverosa vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni.
L'aspetto sul quale si appuntano le critiche difensive riguarda essenzialmente la qualifica rivestita dal ricorrente che era stato nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
Deve evidenziarsi, in linea generale, che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è naturalmente titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di «alta vigilanza», consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute e nella verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS (così, Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017, Rv. 271026; Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 26773501; Sez. 4, n. 44977 dei 12/06/2013, Lorenzi, Rv. 25716701).
Ebbene, può ritenersi pacifica l'assunzione della carica di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori in capo al ricorrente. Gli obblighi connessi all'assunzione di tale qualifica, consistenti nell'attività di vigilanza, non possono ritenersi caducati per il sol fatto che DC.G. era dipendente della società, figlio del datore di lavoro.
La violazione dei requisiti normativamente richiesti dall'art. 89, lett. f) d.lgs. 81/08 per l'assunzione della qualifica non determina esclusione della posizione di garanzia allorquando sia stato formalmente acquisito tale incarico. Inoltre, la sanzione della inefficacia della nomina dedotta dalla difesa non è prevista nella normativa di riferimento.
Ne deriva che il DC.G. aveva un preciso obbligo di vigilanza che doveva essere esercitato sull'area di cantiere in cui erano in corso di svolgimento le attività lavorative, verificando l'osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza che aveva egli stesso firmato per quel cantiere.
3. Le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano infondate anche con riferimento all'aspetto soggettivo del reato. Si sostiene nel ricorso che DC.G. non fosse a conoscenza della ripresa dei lavori sul luogo dell'infortunio.
Sul punto, richiamando le dichiarazioni del teste C.A., la Corte territoriale, conformemente a quanto ritenuto in sentenza dal primo giudice, ha ricordato che il ricorrente, il giorno dell'infortunio, era passato per il cantiere, fuori dalla recinzione, come era solito fare "tutte le mattine".
Da tale affermazione i giudici di merito hanno logicamente dedotto che DC. fosse ben al corrente dell'attività lavorativa in corso di svolgimento: passando davanti al cantiere, anche senza entrare al suo interno, era perfettamente in grado di rendersi conto dell'attività in corso, essendo presenti sul luogo oltre agli operai, anche diversi automezzi, tra cui la pala meccanica.
Il lamentato vizio di travisamento della prova, pertanto, non trova riscontro in atti: il significato attribuito alle dichiarazioni rese dal testimone, rispondente al tenore letterale, è corretto. La deduzione ricavata dal significato di tali affermazioni è rispondente alle regole della logica.
Deve peraltro evidenziarsi come il perimetro di deducibilità del travisamento della prova, in caso di cd. "doppia conforme", sia limitato ad un ambito ristrettissimo che, nel caso in esame, risulta non rispettato.
Ed invero, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'alt. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti che il dato probatorio asserita mente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217). Ciò non è accaduto nel caso in esame, dove i giudici di merito hanno espresso valutazioni conformi sul contenuto della testimonianza del C.A..
4. L'attività preparatoria dell'area nella quale si doveva realizzare il parcheggio, con prelievo del materiale di risulta ivi depositato, rientra a pieno titolo nella fase esecutiva dei lavori. Pertanto, già a partire da questo iniziale momento dovevano essere applicate le norme antinfortunistiche e le prescrizioni contenute nel POS, su cui era tenuto a vigilare il coordinatore. Invero, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche, mirando a tutelare la incolumità dei lavoratori sul luogo di lavoro, devono essere osservate sin dall' inizio della fase lavorativa.
In conclusione, si apprezzano nella motivazione resa dalla Corte d'appello contenuti corretti, del tutto rispettosi dei principi stabiliti in sede di legittimità ed immuni da censure logiche.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 maggio 2018