ACCORDO QUADRO
TRA
CEFMECTP ORGANISMO PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DI ROMA E PROVINCIA
E
ROMA CAPITALE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE, PER ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO IN AMBITI DI INTERESSE COMUNE, FINALIZZATE A GARANTIRE L’AGGIORNAMENTO E L’IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E PROGRAMMI DIDATTICI, ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, TAVOLE ROTONDE, CORSI E ATTIVITÀ DI RICERCA.


ACCORDO QUADRO
TRA
 

il CEFMECTP, Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia, di seguito denominato CEFMECTP, di Roma e Provincia con sede legale in Roma, via Filippo Fiorentini, 7, ***, rappresentato dal Legale Rappresentante Alessandro MINICUCCI in qualità di Presidente

e

ROMA CAPITALE, con sede legale in Roma, Piazza del Campidoglio, 1 - ***, rappresentato dal Direttore della Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute - Valutazione delle performance del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - Salvatore Buccola nato a Messina (Me) *** giusto provvedimento Ordinanza del Sindaco n. 194 del 6 ottobre 2014, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Via del Tempio di Giove 3, Roma
 

Premesso che

1) Il CEFMECTP Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia, costituisce per l’edilizia l’organismo paritetico di cui all’art. 2 del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, voluto e gestito dalle Parti Sociali del settore, l’ACER - Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia e le OO.SS. di categoria di Roma e Provincia (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) ed ha per scopi statutari
Il CEFME/CTP, senza scopo di lucro che fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal Formedil nazionale e per la sicurezza dal CNCPT, secondo quanto previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all’art. 1 del proprio Statuto.
• nel campo della formazione: promozione, organizzazione, attuazione nel proprio ambito territoriale, di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro dell’edilizia, nonché iniziative di formazione in materia di sicurezza;
• nel campo della sicurezza: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell’ambiente di lavoro, nonché lo svolgimento di funzioni di supporto e consulenza alle imprese e ai lavoratori, nell’interesse di entrambi, ivi comprese visite di consulenza tecnica e assistenza in cantiere per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza, asseverazione della adozione ed efficace attuazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro ai sensi dei DLgs 81/08 e 231/01, servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria
Al CEFMECTP sono altresì attribuite le funzioni relative alla Borsa Lavoro, quale strumento di facilitazione dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro nel settore delle Costruzioni nell’ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi.
Il CEFMECTP è Accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, per la Formazione Superiore e per l’Orientamento (settori: Edilizia; Ecologia e Ambiente; Informatica; Servizi Socio educativi; Beni Culturali; Lavori d’Ufficio; Elettricità e Elettronica; Meccanica e Metallurgia e varie), ed è Ente certificato con CSQ UNI En-Iso 9001.
2) È interesse dell'ente Roma Capitale consentire ai propri dipendenti l'acquisizione di conoscenze di base e specialistiche di alto livello, offrendo l'opportunità di crescita professionale e culturale, dal punto di vista della ottimizzazione della loro gestione o ridefinizione professionale nell'ambito delle strutture capitoline;
3) Il CEFMECTP," e Roma Capitale (di seguito denominate Parti) intendono collaborare, per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, alla realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività didattica finalizzata e di ricerca applicata coerentemente con la specifica competenza distintiva.
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Accordo quadro contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali.
3. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo quadro.
 

Articolo2
(Oggetto)

1. Il presente Accordo quadro disciplina la collaborazione fra CEFMECTP e Roma Capitale per lo svolgimento di attività di formazione specialistica per i dipendenti di Roma Capitale, per attività di ricerca e studio in ambiti di interesse comune, finalizzate a garantire l’aggiornamento e l'implementazione delle competenze attraverso la realizzazione di percorsi e programmi didattici, organizzazione di seminari, tavole rotonde, corsi e attività di ricerca.
 

Articolo 2
(Modalità della collaborazione)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il CEFMECTP:
a. provvede alla progettazione, organizzazione e realizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale, nonché alla promozione di studi e ricerche nelle materie di interesse comune, così come individuate negli accordi operativi di cui all’art. 1, punto 2.
b. mette a disposizione le proprie strutture logistiche per lo svolgimento delle attività formative.
2. Per le finalità di cui all’art 1, Roma Capitale:
a. garantisce la copertura finanziaria relativa alle attività di formazione, di studi e ricerche che saranno oggetto degli accordi operativi di cui all’art. 1, punto 2.
b. garantisce l’informazione ai propri dipendenti delle iniziative formative sviluppate in virtù delle predette convenzioni
3. Le Parti possono promuovere la conoscenza dei risultati raggiunti con le attività previste dal presente Accordo - Quadro attraverso iniziative di comunicazione, anche congiunte.
 

Art. 3
(Strumenti per l'attuazione dell'Accordo quadro)

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifici accordi operativi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le parti anche qualora tali rapporti non assumano carattere oneroso.
2. Gli accordi operativi di cui al precedente comma, stipulati di volta in volta dalle parti, in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno indicare:
a. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
b. la durata;
c. gli eventuali contributi economici;
d. il responsabile delle attività.
 

Art. 4
(Commissione Paritetica)

1. Al fine di assicurare l'attuazione delle iniziative previste dal presente accordo quadro e dai successivi accordi operativi, è istituita una Commissione paritetica composta da due rappresentanti per ciascuna Parte.
2. Per il CEFMECTP i rappresentanti sono:
• il Direttore e responsabile delle attività formative Alfredo Simonetti
• il Responsabile del procedimento Francesca Romana Ferruzzi
3. Per Roma Capitale i rappresentanti sono:
- il Direttore pro-tempore della Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute - Valutazione delle performance del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
- la Posizione Organizzativa pro-tempore della Formazione della Direzione Sviluppo professionale, tutela del lavoro e della salute - Valutazione delle performance del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
4. Fa Commissione paritetica di cui al comma 1 provvede, secondo le direttive ricevute dalle Parti, a:
a. definire i contenuti e le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'art. 1;
b. definire i testi degli accordi operativi;
c. monitorare lo stato di attuazione delle iniziative e i risultati conseguiti;
d. individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio;
e. informare i vertici istituzionali delle Parti sull'andamento complessivo delle attività;
f. svolgere gli ulteriori compiti eventualmente previsti dagli accordi operativi.
 

Art. 5
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili fra le parti per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Accordo quadro dovranno essere considerate riservate.
2. Le parti si impegnano reciprocamente alla più assoluta riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di loro rispettiva proprietà di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti o note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti in possesso in ragione di incarichi affidati.
3. Le parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.
4. In sede di stipula di futuri accordi negoziali attuativi del presente Accordo quadro le parti definiscono i casi in cui sottoporre i dati e la documentazione prodotta in esecuzione della attività in oggetto all'obbligo di riservatezza.
 

Art. 6
(Durata)

1. Il presente Accordo quadro, che non comporta per le parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
 

Art. 7
(Recesso)

1. Le parti possono recedere dal presente Accordo quadro mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 

Art. 8
(Foro competente)

1. Per qualunque controversia relativa al presente Accordo quadro è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
 

Art. 9
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo quadro, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.
 

Art. 10
(Forma Accordo quadro)

1. Il presente Accordo quadro è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 11, co. 13, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvato dalle parti senza riserve per essere in tutto conforme alla propria volontà e sottoscritto con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.


Fonte: comune.roma.it