Categoria: 2017
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Tipologia: Statuto e Regolamento ENBASS
Data firma: 18 dicembre 2017
Parti: Anapa e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzie di assicurazione Anapa
Fonte: anapaweb.it

Sommario:

 

Statuto

 

Regolamento


Statuto Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione E.N.B.Ass.
Articolo 1 - Costituzione
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del CCNL Agenzie di assicurazione in gestione libera del 20.11.2014, è costituito dalle Associazioni Datoriali da un lato e dalle Organizzazioni Sindacali dall'altro, l'Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione, di seguito denominato E.N.B.Ass..

Articolo 2 - Natura
L’E.N.B.Ass. ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta, di cui agli artt. 36 e segg. c.c. e non persegue finalità di lucro.

Articolo 3 - Durata
La durata dell'E.N.B.Ass. è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Sede
L'E.N.B.Ass. ha sede in Roma, via del Tritone 46 sc. B int. 2.
La sede legale può essere modificata con delibera del Comitato Esecutivo.

Articolo 5 - Soci
Sono Soci fondatori dell'E.N.B.Ass. le Associazioni Datoriali nazionali e le Organizzazioni Sindacali nazionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto; sono soci effettivi anche i lavoratori, ed i rispettivi datori di lavoro, di cui all’art. 3 - 1 ° comma - del CCNL 20.11.2014.

Articolo 6 - Scopi
L'E.N.B.Ass. si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale fra le parti. Esso inoltre pone in essere gli strumenti necessari per garantire ai soci effettivi ogni forma di assistenza contrattuale, con riferimento, ancorché non esaustivo, a quanto previsto all'art. 4 CCNLL.

Articolo 7 - Strumenti per l’attuazione funzionale degli scopi istituzionali.
1. L’E.N.B.Ass., per I' attuazione delle funzioni di cui all’art. 4 - commi 2 e 3 - CCNL, istituisce un Osservatorio Nazionale, che costituisce lo strumento deputato al monitoraggio ed allo studio dei fenomeni interessanti il settore, nonché alla attuazione delle iniziative, decise dalle parti sociali stipulanti il CCNL, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionali.
2. Esso inoltre:
a) assolve alle funzioni inerenti all'individuazione dei RLS ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
b) assume le funzioni di Segreteria operativa:
- della Commissione Paritetica nazionale di cui all'art. 5 CCNL,
- dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 81/2001 e previsto nell'all. 3 al CCNL.
3. L'E.N.B.Ass. attua la "Cassa Lavoratori Agenziali", che costituisce lo strumento per la realizzazione pratica dell'assistenza contrattuale, secondo le previsioni definite dalla Commissione di cui all’art. 4 - comma 5 - CCNL.
4. A tal fine il Comitato Esecutivo incaricherà della gestione operativa dell'assistenza sanitaria una Cassa già costituita, a cui aderirà; i rapporti saranno delegati a due membri del Comitato Esecutivo stesso, uno di parte datoriale e uno di parte sindacale.

Articolo 8 - Attività dell'Osservatorio Nazionale.
1. L'Osservatorio Nazionale svolge le seguenti funzioni iniziali:
a) analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente, elaborando un'eventuale proposta di riformulazione dell'art. 18 CCNL, relativo all'inquadramento;
c) valutare la possibilità di introdurre nel testo contrattuale la previsione del lavoro ripartito (job sharing), definendone eventualmente le caratteristiche normative;
d) formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui di applica il CCNL in epigrafe;
e) predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al miglior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato;
f) elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali, ed i relativi fenomeni interessanti il settore.
2. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) esamina ed approva eventuali progetti, per la formazione e/o riqualificazione professionale, elaborati congiuntamente dagli Organismi territoriali delle Associazioni datoriali e delle OO.SS. di cui all'art. 1;
d) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dalle articolazioni territoriali delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
e) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
f) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle Organizzazioni ed Associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali, curandone la raccolta.
3. L’Osservatorio svolge infine tutte le funzioni ed attività che le Parti sociali firmatarie il CCNL riterranno necessarie per l'attuazione degli accordi nazionali.

Articolo 9 - Finanziamento
L'E.N.B.Ass. è finanziato mediante il contributo di assistenza contrattuale di cui all’art. 3 - 2 ° comma - CCNL, destinato alle finalità indicate all'art. 4, escluso il comma 5. Esso riscuote altresì il contributo di assistenza contrattuale destinato al finanziamento degli strumenti indicati al comma 5, così come definito dall'apposita Commissione.

Articolo 10 - Organi dell'E.N.B.Ass.
Sono organi dell'E.N.B.Ass.:
- L'Assemblea;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Collegio dei Sindaci.

Articolo 11 - Assemblea
1. L'Assemblea è composta da 32 membri, indicati dalle Parti e così ripartiti:
- 16 in rappresentanza delle Associazioni Datoriali Nazionali, designati pariteticamente e secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive strutture nazionali;
- 16 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, designati pariteticamente e secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive strutture nazionali.
2. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Mandanti non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. È però consentito alle Associazioni ed Organizzazioni di provenienza di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
3. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.
4. È nella facoltà delle Associazioni Datoriali indicare la metà dei propri membri che avranno un doppio diritto di voto.
5. È nella facoltà delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali indicare un proprio membro supplente, che può sostituirsi a uno dei titolari in caso di loro impedimento.

Articolo 12 - Poteri dell'Assemblea
Spetta all'Assemblea di:
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- nominare i componenti del Comitato Esecutivo fra i propri membri, su proposta delle rispettive Associazioni e Organizzazioni costituenti;
- approvare i regolamenti interni dell'E.N.B.Ass., della Cassa, dell'Osservatorio Nazionale;
- deliberare le iniziative pratiche per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 6 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per amministratori e sindaci;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Articolo 13 - Riunioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesta da almeno otto membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.N.B.Ass., o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno 17 membri.
5. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto. È ammessa la delega scritta ad altri membri, ma ognuno può essere portatore di una sola di esse.

Articolo 14 - Il Presidente
1. Il Presidente dell'E.N.B.Ass. viene eletto dall'Assemblea, di norma alternativamente una volta fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente cessi dall'incarico, per qualsivoglia motivo, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio in corso. Per il primo mandato dopo l'aggiornamento, il Presidente sarà di estrazione delle Associazioni dei datori di lavoro.
2. Spetta al Presidente dell'E.N.B.Ass. di:
- rappresentare l'Ente di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea.
3. Il Presidente ha la firma sociale.
4. Il Presidente non può conferire i suoi poteri ad un terzo, ma può delegare compiti esplicitamente definiti ad uno o più membri del Comitato Esecutivo.
5. Spetta al Presidente dell'E.N.B.Ass. la rappresentanza negoziale dell'Ente, che può essere esercitata solo congiuntamente con il Vice-Presidente ed in posizione paritetica con questo. La rappresentanza negoziale dell'Ente è esercitata da entrambi sempre congiuntamente.

Articolo 15 - Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente dell'E.N.B.Ass. viene eletto dall'Assemblea, di norma alternativamente una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, per tutto il tempo che risulti necessario.
3. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 16 - Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da:
a) il Presidente dell'Ente;
b) il Vice Presidente dell'Ente;
c) 6 membri, nominati dall'Assemblea tra i suoi componenti e così ripartiti:
c1) tre Consiglieri indicati dalle Associazioni dei datori di lavoro;
c2) tre Consiglieri indicati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Articolo 17 - Poteri del Comitato Esecutivo
1. Spetta al Comitato Esecutivo di:
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dall'E.N.B.Ass. e riferirne all'Assemblea;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'Ente;
- assumere, licenziare e gestire il personale dell'Ente, e regolarne il trattamento economico;
- predisporre i regolamenti interni dell'Ente ed il regolamento operativo dell'Osservatorio Nazionale e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- promuovere iniziative amministrative e giudiziarie nell'interesse dell'Ente;
- proporre all'Assemblea l'eventuale compenso per gli Amministratori e Sindaci;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.
2. Il Comitato Esecutivo può esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, ma ogni delibera è da sottoporre a ratifica dell'Assemblea stessa entro il termine perentorio di trenta giorni.

Articolo 18 - Riunioni del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi del Comitato o dal Presidente.
2. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'E.N.B.Ass..
5. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno cinque membri.
6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno cinque membri.
7. Ciascun membro ha un voto.
8. Il comitato esecutivo ha facoltà di deliberare di votare via pec o fax per argomenti specifici.
9. Alle riunioni del Comitato Esecutivo può intervenire, senza diritto di voto, il Presidente del collegio dei Sindaci.

Articolo 19 - Il Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, che ne è il Presidente.
2. Le predette Organizzazioni ed Associazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. Tutti i Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi effettuano il controllo contabile, e pertanto devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 2409/bis cc e dal DM 320/2004 e successive modifiche.
4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 c.c. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'E.N.B.Ass. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture.
6. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione e' fatta per iscritto.
8. I Sindaci potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo.

Articolo 20 - Patrimonio dell'E.N.B.Ass.
1. Le disponibilità dell'E.N.B.Ass sono costituite dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente articolo 9, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare del finanziamento stesso e dagli eventuali interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'E.N.B.Ass. le somme ed i beni mobili ed immobili, che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente stesso.
3. In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Agenzie di assicurazione in gestione libera, il patrimonio dell'E.N.B.Ass. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 6 o accantonato -se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
5. I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.N.B.Ass. sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

Articolo 21 - Gestione dell'E.N.B.Ass.
Per le spese di impianto e di gestione, l'E.N.B.Ass. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'articolo 20. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 22 - Bilancio dell'E.N.B.Ass.
1. Gli esercizi finanziari dell'E.N.B.Ass. hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Ente e del bilancio preventivo.
2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, la situazione patrimoniale e il conto economico, accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, alle Organizzazioni Sindacali ed alle Associazioni datoriali di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Articolo 23 - Liquidazione dell'E.N.B.Ass.
1. La messa in liquidazione dell'E.N.B.Ass. è disposta, su conforme deliberazione delle Associazioni ed Organizzazioni stipulanti, nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge;
b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine all'accantonamento ed al versamento dei contributi.
2. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui sopra, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'E.N.B.Ass. i contributi di cui al precedente comma, lettera c), e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
3. Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni ed Associazioni stipulanti provvederanno alla nomina di otto liquidatori, di cui quattro nominati dalle Associazioni dei datori di lavoro e quattro nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione ed in difetto di quanto sopra, provvedere, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale.
4. Le anzidette Associazioni ed Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'E.N.B.Ass., i compiti dei liquidatori, ratificandone successivamente l'operato.
5. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni ed Associazioni firmatarie del presente atto.
6. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale, tenuti presenti i suddetti scopi.

Articolo 24 - Modifiche Statutarie
1. Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle Associazioni datoriali ed Organizzazioni Sindacali di cui all'articolo 1, che possono delegare di caso in caso i membri del Comitato Esecutivo, e deliberata dall'Assemblea dell'E.N.B.Ass., con votazione a maggioranza di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.
2. Qualora le modifiche dello Statuto siano necessarie unicamente per adempiere a precise disposizioni di legge, al fine di renderlo conforme al dettato normativo vigente, esse rientrano fra le competenze del Comitato Esecutivo, il quale si atterrà poi al disposto dell'art. 17 comma 2.

Articolo 25 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Regolamento
Art. 1 - Funzionamento
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione, in seguito più brevemente denominato "ENBASS", costituito il 2.7.2010 ai sensi del CCNL di categoria; in particolare, definisce le attività svolte da ENBASS per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e le linee di indirizzo per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Ente; integra quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto. Il presente regolamento interno è stato approvato a Roma in data 10 dicembre 2012 e quindi aggiornato in data 26 maggio 2015 dall'Assemblea dell'ENBASS, cosi come prevede lo Statuto, per disciplinare i rapporti tra ENBASS e i Soci tutti, tra i vari organi dell'Ente, ed altri aspetti attinenti al funzionamento dell'Ente stesso.
Il funzionamento dell'ENBASS è retto, oltre che dalle disposizioni dello Statuto, da questo Regolamento che vincola tutti i Soci e forma parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore. Pertanto, per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, s'intendono richiamate le norme dell'atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del CCNL e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale.
La determinazione degli obiettivi è prevista negli articoli 3 e 4 del vigente CCNL di settore e nello Statuto dell'Ente, mentre l'indirizzo spetta all'Assemblea, la quale dovrà fornire conseguenti indicazioni per l'attuazione degli obiettivi.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci.
Il Presidente cura ed emana le disposizioni necessarie all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo e dall'Assemblea; ha la supervisione dell'attività dell'Ente; adempie a tutte le funzioni che gli siano state affidate dallo Statuto, dal presente Regolamento o dal Comitato Esecutivo.
Non può conferire i suoi poteri ad un terzo, ma può delegare compiti esplicitamente definiti ad uno o più membri del Comitato.

Art. 2 - Modalità di finanziamento / contribuzione
Il finanziamento dell'Ente, non essendoci stata alcuna diversa, concorde ed esplicita manifestazione di volontà contraria delle Parti contraenti, avverrà nella misura e con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 del CCNL vigente.
La quota a carico del Lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento delle 14 rate di retribuzione annuali. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nella busta paga e nel libro unico.
Le quote a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, necessarie per assicurare operatività e fornire efficienti servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro, dovranno essere versate all'Ente avvalendosi esclusivamente del sistema di accredito attraverso il modello F24 (con indicazione del codice "ENBA"), indicando le causali del versamento secondo lo schema definito con Inps, che si allega al presente Regolamento.
I versamenti delle quote di cui al precedente punto dovranno avvenire nel mese successivo a quello di erogazione dello stipendio.
Le quote dovranno essere versate con cadenza mensile contemporaneamente alla scadenza Inps. In caso di ritardato versamento saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del prime rate ABI calcolato trimestralmente senza che ciò pregiudichi il diritto dell'Ente ad adire le vie legali.
I servizi resi dall'Ente e dalle sue Commissioni sono dedicati all'effettuazione delle attività previste a favore degli aderenti; pertanto, chi intenda avvalersene, per il tramite delle Associazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, è tenuto a comprovare l'avvenuto versamento della quota di competenza prevista dal CCNL per le attività dell'Ente, nonché il rispetto completo del CCNL in vigore.
L'Agenzia, o il Consulente da questa delegato, deve registrarsi nel portale www.enbass.it, previo rilascio di apposita password dall'Ente stesso, ed effettuare on line la comunicazione contributiva mensile, indicando il numero dei dipendenti divisi per uomini e donne (di cui a full time e a part-time, contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e altre tipologie), le loro retribuzioni e il riepilogo delle quote versate.
Se inviati per posta, tali riepiloghi dovranno essere sottoscritti dai datori di lavoro, quali responsabili delle omissioni e/o inesattezze contenute negli elenchi. L'ente Bilaterale potrà inoltre avvalersi delle entrate derivanti da:
- eventuali contributi, erogazioni liberali di soggetti pubblici o privati;
- altri proventi derivanti da iniziative che diano esecuzione agli scopi associativi;
- qualsiasi altro mezzo di cui possa valersi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 - Attività
I compiti di ENBASS saranno quelli presenti nello Statuto e/o previsti dal CCNL e dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali a livello nazionale.
Le attività di competenza di ENBASS possono essere così sintetizzate:
1- Analisi, Ricerche, Formazione
a) Coordinare le attività dell'Osservatorio Nazionale previste dagli artt. 7 e 8 dello Statuto Enbass e dall'art. 4 comma 2 e 3 del CCNL;
2 - Commissione Paritetica Nazionale
Essere segreteria operativa della Commissione, in attuazione dell'art. 5 del CCNL, cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all'unanimità;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo;
e) esaminare eventuali controversie insorte in merito ai nuovi inquadramenti, esprimendo le necessarie risoluzioni.
La Commissione Paritetica Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
3- Organismo Paritetico Nazionale
a) Essere segreteria operativa dell'Organismo, istituito ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con la gestione delle cedole orarie di cui all'Allegato 3 (Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008), assolvendo le funzioni, previste dall'intesa, inerente all'individuazione dei RLS/RLST ed alla relativa formazione ed aggiornamenti.
4- Permessi sindacali
a) Gestire le cedole orarie e i rimborsi relativi ai permessi sindacali entro 12 mesi dall'inizio della riscossione dei contributi.
5- Assistenza
Provvedere, sulla base dei contratti e accordi collettivi stipulati tra le parti, a:
a) gestire direttamente le attività di rimborso ai datori di lavoro delle assenze lavorative per malattia dei lavoratori iscritti (Allegato A);
b) gestire attraverso la funzione Cassa le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei Soci effettivi iscritti (Allegato B).

Art. 4 - Modalità di funzionamento
Nell'ambito dell'Ente Bilaterale viene istituita una Segreteria che ha il compito di assicurare l'organizzazione gestionale ed amministrativa dell'Ente stesso.
Il Comitato Esecutivo dell'Ente Bilaterale si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno, con la possibilità di realizzare ulteriori riunioni in relazione all'esigenza di seguire e approfondire i progetti e le iniziative avviate in seno all'Ente.
La convocazione ordinaria delle riunioni è effettuata dalla Segreteria, per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, verificandone la regolare ricezione, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, l'eventuale documentazione, il luogo e l'ora di inizio della stessa.
I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni dovranno darne tempestiva comunicazione alla Segreteria dell'Ente Bilaterale stesso.
I soli membri dell'Assemblea possono farsi rappresentare alle riunioni della stessa da altro membro dello stesso organismo, mediante delega scritta consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica; ogni membro potrà essere portatore al massimo di una delega. Le deleghe sono conservate dall'ENBASS.
Il verbale delle riunioni, approvato a conclusione delle stesse, deve contenere le presenze, gli argomenti trattati e le decisioni assunte; deve essere trasmesso ai componenti entro i 15 giorni successivi alla riunione.
In applicazione a quanto previsto nell’art. 18 comma 8 dello statuto, il comitato esecutivo ha facoltà, nei casi consentiti dalla legge e per argomenti specifici, di deliberare con consultazione scritta, via pec o fax.
La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità sotto riportate, purché sia assicurato a ciascun componente il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti adeguata informazione in merito al suo oggetto. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento che contenga il medesimo testo di decisione, purché si raggiunga la maggioranza degli aventi diritto in relazione a quella deliberazione.
Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 7 (sette) giorni di calendario dal suo inizio; il componente che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.
La documentazione relativa alle decisioni così assunte deve essere conservata dalla segreteria dell’ente, che dovrà comunicare a tutti se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando il numero dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Per le riunioni del comitato esecutivo è prevista inoltre la possibilità che esse avvengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:
- sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- sia consentito a ciascun intervenuto di seguire la discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla eventuale votazione simultanea degli stessi;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Verificandosi tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 5 - Costi di amministrazione
Le spese di funzionamento e di amministrazione dell'Ente, nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 2, prima che essi vadano trasferiti agli eventuali gestori finanziari delle risorse.

Art. 6 - Requisiti
A) degli Organi

I rappresentanti che siedono negli organi, designati dalle parti costitutive di ENBASS, dovranno possedere:
- i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- i requisiti minimi di professionalità che consentano l'espletamento del mandato nella piena consapevolezza e conoscenza degli ambiti in cui opera ENBASS. Fatte salve le indicazioni legislative già previste da specifiche norme di legge, per requisito minimo si intende l'aver maturato significative esperienze professionali, anche all'interno di associazioni sindacali o di categoria, in ruoli coerenti con i compiti di ENBASS.
B) del personale di struttura
Il personale operante presso ENBASS andrà selezionato con riferimento a titoli di studio ed esperienze pregresse coerenti con le mansioni da assegnare e conseguentemente con i livelli di inquadramento previsti dal CCNL legalmente applicabile in vigore.

Art. 7 - Esercizio sociale
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.
Al fine di improntare alla massima efficacia l'azione di ENBASS, vengono individuati i seguenti criteri:
A) budget previsionale e bilancio consuntivo
Il budget previsionale e il bilancio consuntivo saranno redatti secondo i seguenti principi:
- adozione di usuali criteri di contabilità analitica;
- evidenza delle voci in entrata e in uscita;
- evidenza analitica delle spese di funzionamento, individuando le spese di gestione, i costi del personale e i compensi degli organi, nel rispetto delle normative fiscali e contributive.
Il budget previsionale sarà presentato dall'Esecutivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e sarà accompagnato da una relazione programmatica sulle risorse disponibili e sulle attività da svolgersi.
Il bilancio consuntivo dovrà essere certificato dal Collegio sindacale.
B) relazione consuntiva annuale sull'andamento della gestione
La relazione annuale, prevista dallo Statuto di ENBASS, dovrà riguardare l'andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi, l'andamento dell'attività in corso anche con riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, l'individuazione del rapporto ottimale fra risorse -attività - servizi, nonché le verifiche effettuate dai Sindaci.

Art. 8 - Criteri per l'acquisizione di beni, servizi e consulenze
La Presidenza è delegata dall'Esecutivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli di spesa, necessari alla gestione corrente dell'ENBASS nell'ambito delle procedure e dei limiti stabiliti nel budget previsionale e dal regolamento dell'ENBASS.
Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Per l'affidamento di incarichi ad operatori esterni delle società di servizi, l'ENBASS dovrà adottare criteri di selezione, oggettivi e misurabili, degli operatori esterni delle società medesime, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia di servizi resi, valutando comparativamente almeno 3 offerte.
Pertanto, ogni spesa superiore ad € 5.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 sarà effettuata previa gara che preveda la valutazione comparativa, anche a trattativa privata, di almeno tre offerte alternative e provenienti da fornitori/prestatori di servizi, diversi e non collegati tra di loro. Al di sopra di tali limiti di cifra si procederà con licitazione a busta chiusa. Per tali prestazioni dovrà essere adottata una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte, tesa a garantire la massima segretezza.
Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa.
Gli incarichi di consulenza, che saranno affidati a professionisti indicati negli elenchi predisposti dall'ENBASS, non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi e/o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell'incarico medesimo. Qualora l'incarico sia di durata superiore all'anno, l'Esecutivo procederà, con cadenza annuale, alla verifica delle prestazioni rese ed a quelle ancora da fornire.

Art. 9 - Amministrazione e compensi
Tutte le cariche elettive e gli incarichi sono gratuiti, salvo il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'attività, regolarmente documentate, secondo le modalità indicate dalla Presidenza.
L'Assemblea può deliberare di assegnare indennità annuali in misura fissa al momento della nomina. È vietata, in ogni caso, la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Art. 10 - Comunicazione della dichiarazione di consenso ai sensi della D.Lgs. 196/2003
Il datore di lavoro deve trasmettere all'Ente, nelle modalità che saranno individuate, le dichiarazioni di consenso ai sensi della D.Lgs. 196/2003 (privacy) e la relativa informativa, debitamente sottoscritte, sua e dei dipendenti. Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ognuno. Essi sono indispensabili perché l'Ente possa provvedere alle prestazioni previste dal presente regolamento. Il lavoratore, pertanto, è tenuto alla relativa sottoscrizione del documento e il datore di lavoro al celere inoltro degli stessi.

Art. 11 - Foro esclusivo
Tutte le controversie derivanti dall'attuazione dello Statuto e del presente Regolamento, comprese quelle connesse alla loro interpretazione, applicazione e, più in generale, all'esercizio dell'attività, che dovessero insorgere, saranno sottoposte in via esclusiva e inderogabile al Foro della città in cui è ubicata la sede legale dell'ENBASS.

Art. 12 - Modifiche al regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere riesaminate per volontà dell'Assemblea dei Delegati; nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull'assetto normativo, il Comitato Esecutivo procederà a conformarsi a tali leggi e provvedimenti, sottoponendo in seguito gli aggiornamenti all'approvazione dell'Assemblea.