Categoria: 2004
Visite: 6947

Tipologia: Accordo rinnovo CCNL
Data firma: 23 luglio 2004
Validità: 30.06.2007
Parti: Federterme/Confindustria e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Servizi, Aziende termali
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Sfera di applicazione
Premessa
Art. 1 - Relazioni Industriali
Art. 3 - Formazione professionale
Art. 10
Art. 12 - Precedenze
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Classificazione del personale
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 22 - Contratto a termine
Art. 23 [Abrogato]
Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
  Art. 30 - Giorni festivi, festività infrasettimanali e nazionali
Art. 32 - Trattamento delle festività soppresse
Art. 37 - 13ª e 14ª mensilità.
Art…. Assistenza sanitaria integrativa
Decorrenza e durata
Interventi di sostegno per la formazione continua prevista dalle norme che regolano l’Educazione continua in Medicina (e.c.m.)
Dichiarazione tra le parti
Dichiarazione delle OO.SS.
Riforma del mercato del lavoro
Aumenti economici e una tantum
Una tantum

Verbale di accordo

Roma, 23 luglio 2004, tra Federterme, con l’assistenza di Confindustria e Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […], assistiti da una delegazione di strutture territoriali ed RSU, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 15 giugno 1999 per i lavoratori dipendenti delle aziende termali

Sfera di applicazione
Premessa

Sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
“si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Termali e dei centri benessere termali delle stesse Aziende, in sostituzione di quello stipulato il 15 giugno 1999.”

Art. 1 - Relazioni Industriali
Aggiungere al 5° comma il seguente alinea:
-le problematiche attinenti la formazione e la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai fabbisogni formativi, ai nuovi profili professionali che l’evoluzione dei cicli produttivi di settore necessita e richiede.
Al 7° comma sostituire “territoriale” con “regionale-territoriale”

Art. 3 - Formazione professionale
Sostituire l’art. 3 con il seguente:
In attuazione di quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le Parti riconoscono concordemente l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, in relazione soprattutto alla esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
[…]
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro le Aziende forniranno alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, in occasione di un apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterni all’Azienda.
Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
1.al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
2.alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
3.al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
4.alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art. 10 del presente contratto.
[…]

Art. 10
Sostituire l’art. 10 con il seguente:
Art. 10 - Trattamento in caso di maternità e congedi parentali. Permessi per eventi e cause particolari, decessi e gravi infermità.
La maternità e i congedi parentali sono regolati dalle norme di legge attualmente in vigore.
[…]

Art. 18 - Orario di lavoro
L’art. 18 è sostituito dal seguente:
“1) La durata normale dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, fatte salve le deroghe e le eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, è fissata in 40 ore.
2) L’orario di lavoro settimanale di cui al punto 1) verrà distribuito di norma su 5 giorni alla settimana ad eccezione del periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, periodo durante il quale l’Azienda, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative, potrà distribuire l’orario di lavoro su 6 giorni.
3) In relazione a particolari esigenze tecnico-organizzative, l’orario settimanale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo potrà essere distribuito, limitatamente al personale necessario, su 6 giorni anziché su 5 anche in periodo diverso da quello previsto al punto 2).
L’attuazione di quanto sopra sarà determinata dall’Azienda previa intesa con la RSU/RSA o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
Fermo restando quanto previsto al punto 1) della lettera C) dell’articolo 1 - Relazioni industriali, a fronte di verificate situazioni ed esigenze oggettive dell’attività produttiva, l’orario normale di lavoro di cui al punto 1) del presente articolo può essere realizzato come media nell’arco di più settimane. Le modalità di compensazione degli orari ed il personale interessato saranno oggetto di esame congiunto con la RSU/RSA o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti. Le date di effettuazione della flessibilità, inoltre, saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU/RSA o, in assenza, delle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti.
4) Le riduzioni dell’orario di lavoro definite con Protocolli d’intesa a partire dal 22 gennaio 1983 fino al 1 gennaio 1994, pari a un totale di 64 ore annue, verranno godute dai lavoratori mediante riposi individuali retribuiti pari a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore.
In caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell’anno di calendario, il lavoratore usufruirà di un dodicesimo dei riposi di cui al presente punto per ogni mese intero di servizio prestato.
I riposi di cui sopra non matureranno per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto a retribuzione.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i riposi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività, mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’Azienda.
Le suddette riduzioni potranno essere usufruite anche collettivamente, previi accordi aziendali.
5) Le ore non lavorate per festività nazionali e infrasettimanali saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario di lavoro settimanale.
6) Per gli addetti ai lavori discontinui l’orario medio complessivo su base annua non potrà superare le 45 ore settimanali.
7) L’orario di lavoro verrà affisso all’entrata dello stabilimento.
8) I lavoratori non potranno rifiutarsi all’istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Dichiarazione a verbale - 1) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione.
[…]
4) Premesso che la regolazione dell’orario di lavoro è di pertinenza delle parti sociali, le parti concordano che, in caso di approvazione di una disposizione di legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, si incontreranno per convenire eventuali adattamenti di tale disciplina alle caratteristiche del settore, anche ai fini di evitare alterazioni agli equilibri complessivi determinati con il presente accordo.

Art. 22 - Contratto a termine
L’art. 22 è sostituito dal seguente:
“Ferme restando le ragioni per le quali è consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare complessivamente il 20% annuo dei dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuna unità produttiva.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per ragioni di carattere sostitutivo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, per ragioni di stagionalità, per far fronte all’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, per l’esecuzione di opere e/o servizi definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario e occasionale.
Per fase di avvio di nuove attività, si intende un periodo di tempo comunque non superiore a 12 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva.
Per le ipotesi di cui al comma 1, nelle singole unità produttive, è consentita in ogni caso l’assunzione a termine di almeno 8 lavoratori.
La base di computo per il calcolo della percentuale di cui al comma 1 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato all’atto dell’assunzione dei lavoratori a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
L’Azienda comunicherà bimestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto a tempo determinato in applicazione del presente articolo e il numero dei lavoratori interessati.”

Art. 24 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario di cui all’art. 18, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia, nonché dal punto 3) dell’art. 18, ai fini del computo della relativa maggiorazione.”
Aggiungere al secondo comma, dopo “impedimento” l’inciso “individuali o di legge”.
Al VI comma dopo “RSU” aggiungere “RSA o, in assenza, le Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti”.

Dichiarazione delle OO.SS.
Le OO.SS. in considerazione del valore strategico che assume la bilateralità riproporranno la necessità di dotare il settore termale di forme di bilateralità anche in collegamento con Enti già esistenti in settori analoghi.

Riforma del mercato del lavoro
Le parti convengono di incontrarsi con cadenza trimestrale dal 1.9.2004, con l’obiettivo di verificare l’evoluzione del quadro normativo anche alla luce degli accordi interconfederali in tema di mercato del lavoro.
Le parti si danno atto che le norme contrattuali vigenti in materia di mercato di lavoro, hanno validità sino alla individuazione di nuove intese in materia e che ulteriori istituti contrattuali diversi da quelli contenuti nel vigente CCNL saranno utilizzati previa intesa tra le parti.