Categoria: 2009
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Tipologia: Protocollo RLS
Data firma: giugno 2009
Parti: ASL 5, OO.SS. RSU
Comparti: SSN - PA, ASL 5 Toscana
Fonte: uslnordovest.toscana.it

Sommario:

  Art. 1 Compiti e Funzioni
Art. 2 Modalità di funzionamento del RLS
Art. 3 Informazione
  Art. 4 Formazione
Art. 5 Strumenti
Art. 6 Riunioni di Zona

Protocollo d’intesa sull’applicazione del d.lgs. 626/94 in relazione ai rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza

Art. 1 Compiti e Funzioni
Il RLS ha il diritto di controllare per conto dei lavoratori l’applicazione delle norme di prevenzione nei luoghi di lavoro. Il diritto di controllo è partecipativo e propositivo.
Ha il diritto ad accedere ai locali dell’Azienda, anche durante le ore di servizio, salvaguardando le attività. Le visite potranno essere effettuate congiuntamente al responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi ed al Medico Competente.
Quando il RLS rilevi una situazione di pericolo immediato o di variazione significativa delle condizioni di sicurezza, può chiedere che venga convocata immediatamente una riunione che coinvolga le strutture organizzative e tecniche interessate.
Prerogative del RLS come previsto da D.Lgs 626/94:
1) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
2) consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo intervento, all’evacuazione dei lavoratori;
3) consultazione in merito all’organizzazione della formazione;
4) frequenza dei corsi per una formazione adeguata e comunque di durata non inferiore a quella prevista dall’art. 22;
5) formulazione delle osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
6) partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 11.
Il Datore di Lavoro o suo delegato, tiene conto delle proposte ed opinioni formulate, provvede alla verbalizzazione della consultazione ed attua in piena autonomia e responsabilità le scelte che, se difformi dalle proposte, dovranno essere motivate.

Art. 2 Modalità di funzionamento del RLS
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs 626/94 il RLS utilizzerà, un monte di 40 ore annue, mentre sarà ritenuto a tutti gli effetti orario di lavoro normalmente retribuito quello necessario per le attività previste nei punti dall’art. 1 al 6 dell’art. 1.

Art. 3 Informazione
Il RLS è convocato con almeno 5 giorni di anticipo per le riunioni periodiche di Promezio e Prevenzione Rischi. È messo in condizione di parteciparvi effettivamente e proficuamente anche con la consegna di atti e documenti sulle materie poste all’ordine del giorno.
Sono indette riunioni periodiche almeno ogni trimestre dall’UO PPR, per un costante aggiornamento sulle problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nell’Azienda.
Sono previste 4 ore annue retribuite, per le assemblee dei lavoratori sulle materie inerenti la sicurezza da convocarsi da parete delle RLS.

Art. 4 Formazione
La formazione del RLS sarà a carico dell’amministrazione come tempo ed impegno economico, dovrà essere di almeno 32 ore e riguardare:
1) conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
2) conoscenza generali sui rischi dell’attività svolta e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
3) metodologie sulla valutazione del rischio;
4) metodologie minime delle comunicazioni.
A partire da tale processo formativo l’amministrazione provvederà ad attivare un processo di formazione sul campo, al fine dell’acquisizione dei RLS delle necessarie competenze nei vari settori specifici: tale processo dovrà prevedere almeno due giornate annue di training on the job.

Art. 5 Strumenti
Il Datore di Lavoro mette a disposizione del RLS un computer collegato in rete, un indirizzo e-mail ed una stampante per ogni Zona Aziendale. Dove possibile fornisce locali idonei all’espletamento dei compiti previsti, anche in coabitazione con le RSU. Fornisce il RLS di una tessera di riconoscimento. Per l’espletamento delle attribuzioni a lui riservate dalla legge e per le spese sostenute per l’acquisto di titoli di viaggio, missioni, partecipazioni a convegni uso del mezzo proprio, si osserveranno le disposizioni già in vigore nell’Azienda.
Il Datore di Lavoro predispone un modello per l‘autocertificazione delle attività del RLS indirizzato al Direttore Amministrativo.

Art. 6 Riunioni di Zona
Per gli aspetti specifici di Zona, la consultazione e convocazione di riunioni è limitata ai RLS della Zona.
I RLS di Zona possono chiedere il coinvolgimento di tutti i RLS Aziendali, se ne ravvisano la necessità.