Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro
Divisione III

Sede, Via Fornovo, n. 8

 

Giuseppe Moretti
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Prot. in uscita n. 16926, dei 21/07/2011

 


 

OGGETTO: Richiesta parere. Quesito in merito a formazione sulla sicurezza sul lavoro di RLS e preposto.
A riscontro della nota in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni, che costituiscono espressione del parere di questo ufficio e non hanno pertanto efficacia di risposta ad interpello.
In via preliminare si ritiene di dover distinguere tra il profilo relativo alla possibilità dello svolgimento della funzione di RLS da parte del preposto e quello concernente la formazione dei soggetti considerati (RLS e preposto).
Per quanto riguarda il primo aspetto, premesso che questo ufficio non ha conoscenza - in quanto non riportate nella richiesta di parere - delle motivazioni poste alla base dell'Incompatibilità fra le due figure che si assume asserita dalla ASL di Milano, si ritiene che non sia ravvisabile alcun divieto, esplicito o implicito, all'esercizio della funzione di RLS da parte di un lavoratore che ricopra all'interno dell'azienda il ruolo di preposto e che non svolga la funzione di RSPP o di ASPP.
Infatti, ove il legislatore ha ravvisato la possibilità di un conflitto di interessi ha esplicitamente previsto, con la disposizione dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, l'incompatibilità fra la funzione di RLS e quella di RSPP e ASPP; peraltro, là del dato letterale costituito da tale esplicita previsione, non si ritengono ravvisabili incompatibilità derivanti implicitamente dalle previsioni normative degli obblighi del preposto (art. 19 D.Lgs. n. 81/2008 cit.) e attribuzione dei lavoratori per la sicurezza (art. 50 D.lgs. n. 81/2008).
Per quanto riguarda il profilo relativo alla formazione, premesso che tale materia non rientra fra le competenze primarie dello scrivente ufficio, per essere più propriamente attinente all'ambito di competenza delle Regioni e delle Province autonome, e che comunque la questione dei crediti formativi potrà essere oggetto di più approfondita valutazione dopo la pubblicazione dell’accordo in Conferenza Stato-Regioni ex art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, in corso di definizione, si ritiene non incompatibile con i principi generali di adeguatezza e di effettività della stessa, la previsione del riconoscimento, a favore di chi frequenti un corso per RLS, di un credito formativo per Preposto, limitatamente ai contenuti della formazione di quest'ultima che siano coincidenti o ricompresi nella formazione del RLS.

Firmato Il Dirigente
(Dott. Lorenzo Fantini)