Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo quadro regionale RLST
Data firma: 7 dicembre 2016
Validità: 01.04.2017 - 31.03.2019
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Veneto
Fonte: cassaedile.rovigo.it


Accordo quadro regionale sperimentale sulla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale per le imprese edili iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto

Tra Ance Veneto, in persona del Presidente "pro tempore” […], giusta mandato di rappresentanza conferito congiuntamente da Ance Belluno, Ance Padova, Ance Treviso, Ance Rovigo, Ance Venezia, Ance Verona e Ance Vicenza e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Veneto […], (per brevità di seguito definiti insieme: Le Parti sociali)

Le Parti sociali, premesso che
- nell'ambito di un processo di crescita della cultura della sicurezza nel comparto regionale veneto delle costruzioni, valutano positivamente le iniziative e le esperienze fin qui fin qui intraprese nella materia della prevenzione dagli Enti bilaterali a livello territoriale;
- condividono, anche quando operi già un RLST provinciale adeguatamente formato e regolarmente nominato dalle OO.SS. territoriali provinciali nell’ambito dell’Ente Unico Territoriale per la formazione e sicurezza, l’esigenza di attivare comunque a livello regionale un servizio di “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale” (anche detto: RLST) per garantire - in un’ottica di favorire I’ implementazione di un efficace “sistema per la sicurezza sul lavoro” nelle imprese edili industriali del Veneto - un importante supporto nella gestione aziendale degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
convengono quanto segue:
a) Nelle aziende edili industriali fino a 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno in conformità a quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995
Di tale nomina verrà data comunicazione all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza
b) Nelle aziende edili che occupano più di 15 dipendenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà di norma individuato in uno dei componenti eletti e facenti parte della RSU, che si sia proposto anche per detto ruolo, e che abbia riportato il maggior numero di voti all'atto dell'elezione della stessa RSU, in conformità a quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995
Il nominativo del componente la RSU svolgente anche le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà comunicato all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza
c) Fermo restando l’ambito di operatività nei cantieri da parte dell’RLST provinciale richiamato nella premessa, in mancanza di elezione diretta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte dei lavoratori al loro interno nelle aziende edili fino a 15 dipendenti, ovvero nelle aziende edili occupanti più di 15 dipendenti dove non sia eletto ed operi all'Interno della RSU un RLS, le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza saranno esercitate da uno dei tre Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali designati congiuntamente per la Regione Veneto dalle OO.SS. regionali di categoria firmatarie del presente Accordo ed individuati nell'ambito di soggetti che siano in possesso di provate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile, ovvero che abbiano maturato adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Le predette tre figure svolgeranno il proprio ruolo in favore delle imprese edili del Veneto che applicano il CCNL edilizia industria e delle imprese iscritte alle Casse Edili Industriali del Veneto.
Gli RLST regionali saranno assunti dall’ Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (ASC) (di seguito chiamata: Associazione), costituita congiuntamente dalle OO.SS. regionali firmatarie del presente Accordo.
Le OO.SS. Regionali comunicheranno i nominativi dei soggetti designati a svolgere il ruolo di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per la Regione Veneto a tutte le Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all’Ance, all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia, nonché alle imprese del Veneto dalle quali detti soggetti dovessero provenire
I nomi e le aree di competenza operativa all'interno della Regione Veneto dei tre RLST saranno indicati dall’Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (ASC) alle OO.SS. territoriali, a tutte le Associazioni Territoriali provinciali e regionali dei Costruttori Edili del Veneto aderenti all’Ance nonché agli Enti Unici territoriali per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia.
Per la durata del loro incarico e nello svolgimento delle loro funzioni i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per la Regione Veneto non potranno compiere attività di proselitismo sindacale, come pure non potranno promuovere assemblee sindacali o avanzare rivendicazioni di natura sindacale.
Lo svolgimento delle funzioni degli RLST sarà altresì incompatibile con le funzioni di rappresentanza sindacale, ex art. 48, comma 8, del Dlgs 81/2008 e s.m.i..
Gli RLST eserciteranno le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. esclusivamente nelle aziende o unità produttive industriali edili della Regione Veneto nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
I compiti degli RLST regionali, atteso quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., riguarderanno:
I) La consultazione in ordine alla valutazione dei rischi di cantiere, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
II) la consultazione sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al Servizio di prevenzione incendi, al primo soccorso, alle emergenze;
III) la ricezione dalle imprese delle comunicazioni relative al POS ed al luogo dove questo viene tenuto sulla base del Regolamento di attuazione che sarà definito dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo e che riguarderà anche i tempi e le modalità di invio della documentazione in questione
Le Parti sociali si danno altresì atto che l’attività di rappresentanza degli RLST regionali dovrà comunque essere svolta con spirito costruttivo ed orientata a finalità di prevenzione e al costante miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri, per diffondere la cultura e le buone pratiche antiinfortunistiche tra le imprese ed i lavoratori, privilegiando, nella fase iniziale, l’attuazione di progetti congiunti di attività con gli Enti Unici per la formazione -sicurezza operanti nelle singole province del Veneto.
Prima di procedere al ricorso alle autorità competenti, gli RLST regionali - qualora, a seguito degli accessi effettuati nelle imprese o nei singoli cantieri edili, ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e preposti ovvero i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro - saranno tenuti ad informarne l'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia, che, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, stabilirà in merito all'adozione delle necessarie misure.
Gli RLST regionali, dietro richiesta per l'espletamento delle loro funzioni riceveranno copia del documento di cui all'art. 17 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53. co. 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, nonché, sempre a loro richiesta, accederanno ai dati di cui all'art. 18. co. 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Entrambi i documenti potranno essere consultati esclusivamente in azienda.
Per l'esercizio delle loro attribuzioni, gli RLST regionali:
- segnaleranno preventivamente al datore di lavoro e all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia la visita che hanno programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell’accesso in impresa o nel cantiere;
- riceveranno, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- saranno tenuti alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, fermo restando il rispetto da parte degli RLST regionali delle modalità di esercizio delle loro attribuzioni richiamate nel comma precedente, si impegnerà a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione verrà redatto un resoconto, copia del quale sarà contestualmente consegnato all'impresa.
In tale documento verranno riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dall'RLST regionale, il quale confermerà l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite degli RLST, oltre che sulla base del programma di lavoro, potranno avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l’assistenza dell'Associazione Territoriale dei Costruttori Edili aderente all’Ance
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni verrà redatta dal singolo RLST regionale una relazione trimestrale, da inoltrarsi all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza di ogni singola provincia, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate nell'ambito della stessa provincia.
Ogni divergenza sorta tra 1'RLST regionale e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse sarà verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, dovrà essere sottoposta all'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza della singola provincia, come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
Le decisioni al riguardo assunte dall'Ente Unico territoriale per la formazione - sicurezza della singola provincia per la composizione delle divergenze insorte saranno vincolanti per l'impresa e l'RLST regionale.
Per il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali del Veneto, le Parti sociali convengono che si provveda tramite un versamento da parte delle singole Casse Edili Industriali del Veneto all’Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (ASC) di un'aliquota pari allo 0.055% della massa salari - da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R. 31 luglio 1992 per le ore di lavoro ordinario prestato e sul trattamento economico per le festività (escluso 4 novembre) - denunciata e versata dalle singole imprese iscritte ed aderenti alla stesse Casse Edili.
Tale aliquota sarà evidenziata tra le aliquote di contribuzione poste a carico delle imprese e dovute alle singole Casse Edili Industriali del Veneto.
Tale aliquota sarà prioritariamente costituita tramite riduzione in pari misura di altre contribuzioni dovute alle stesse Casse Edili ed individuate con apposite intese sottoscritte dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali entro e non oltre il 31/01/2017.
Il riversamento all’ Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (ASC) della aliquota di contribuzione sopra richiamata raccolta tramite le Casse Edili del Veneto avverrà nelle modalità e con le periodicità che saranno convenute tra le Parti Sociali firmatarie il presente Accordo a mezzo dell’apposito Regolamento di attuazione già in precedenza richiamato.
Per quanto concerne le risorse economiche già convenute ed accantonate a livello territoriale in singole province in forza di precedenti intese tra le parti sociali territoriali per il finanziamento di operatività di figure similari a quelle dell'RLST ovvero comunque operanti nell'ambito della sicurezza e prevenzione infortuni essere resteranno a disposizione delle stesse parti sociali territoriali che ne decideranno congiuntamente la destinazione valutata più congrua.
L'attività degli RLST regionali potrà essere esercitata esclusivamente nelle imprese in cui non vi sia stata elezione diretta dell'RLS ovvero non operi un RLS all'interno della RSU eletta ovvero non operi un RLST provinciale.
Le imprese dove sia presente un RLS, che sia stato eletto o designato nel rispetto di quanto previsto dal vigente Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, dovranno appositamente segnalarne l'operatività alle singole Casse Edili di ogni provincia che metteranno a disposizione delle parti sociali le informazioni così raccolte, per l’incrocio dei dati con l’anagrafe degli RLS aziendali costituita presso l’Ente Unico per la formazione-sicurezza di ogni singola provincia.
Una volta designati, gli RLST regionali riceveranno una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui eserciteranno la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi nel comparto delle costruzioni.
Le modalità e i contenuti specifici di tale formazione saranno congiuntamente predisposti dalle parti sociali firmatarie il presente Accordo Quadro avvalendosi della collaborazione degli Enti Unici per la formazione - sicurezza operanti nella Regione Veneto. Il percorso formativo dovrà svilupparsi per almeno 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica e dovrà effettuarsi entro 2 mesi dalla data di designazione degli RLST regionali, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.
I relativi costi di formazione saranno finanziati attingendo all’aliquota di contribuzione versata all’ Associazione per la Sicurezza Costruzioni del Veneto (ASC) con riversamento degli importi necessari all'Ente/ Enti Unici cui verrà materialmente demandata tale formazione secondo le modalità che saranno stabilite dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo nell’ambito del richiamato Regolamento di attuazione.
Tutti gli RLST operanti nell’ambito della Regione Veneto dovranno partecipare a comuni attività di aggiornamento professionale, nonché a programmati incontri finalizzati ad un organico coordinamento con i singoli territori provinciali
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al quint'ultimo comma del presente Accordo Quadro, il ruolo di coordinatore degli RLS competerà al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o verrà individuato nell'ambito degli RLS aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle suddette opere il coordinatore degli RLS aziendali potrà avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST regionale e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo o di RLST provinciale.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. l'attività di coordinatore degli RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo, individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo.
Le attribuzioni saranno quelle previste dall'art. 50 del Dlgs. 81/2008 e s.m.i.
La sperimentazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale regionale avrà una durata di due anni a far data dal 1° aprile 2017 fino al 31 marzo 2019. Prima di tale scadenza le Parti sociali firmatarie del presente Accordo si ritroveranno per valutare la proroga ovvero il consolidamento del presente Accordo, che non potrà pertanto essere soggetto a tacita proroga.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Accordo Quadro, le parti sottoscriventi si richiamano integralmente ai contenuti dell’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle imprese industriali
Le Parti Sociali firmatarie convengono conclusivamente che il presente Accordo Quadro regionale si integra con gli accordi provinciali di precedente richiamo in premessa.
Le Parti Sociali regionali si impegnano infine affinché l’oggetto del presente Accordo Quadro sia recepito senza modifiche dalle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e dalle OO.SS. provinciali a livello territoriale.
La sostenibilità economica del presente Accordo viene conclusivamente condizionata all’avvenuto recepimento senza modifiche dei suoi contenuti tutti da parte delle singole Associazioni Territoriali dei Costruttori Edili del Veneto e delle OO.SS. provinciali a livello territoriale.