Tipologia: CPL
Data firma: 10 aprile 2003
Validità: dal 01.01.2003
Parti: Sezione Costruttori Edili-Associazione Industriali/Assindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Rovigo
Fonte: cassaedile.rovigo.it

Sommario:

  Premessa
Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Sistema di informazioni
Art. 2 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappaltati
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Ferie
Art. 5 Cassa Edile Polesana
Art. 6 Accantonamenti alla Cassa Edile Polesana per gratifica natalizia e ferie
Art. 7 Mensa
Art. 8 Trasferta
Art. 9 Indennità Territoriale di Settore
Art. 10 Anzianità Professionale Edile
Art. 11 Formazione professionale e sicurezza negli ambienti di lavoro
  Art. 12 Dispositivi di protezione individuale - Attrezzi di lavoro
Art. 13 Indennità giornaliera Inail
Art. 14 Quote di Adesione Contrattuale (QAC)
Art. 15 Quote Sindacali (QS)
Parte seconda Regolamentazione per gli impiegati
Art. 16 Premio di Produzione
Parte terza Regolamentazione comune per operai ed impiegati
Art. 17 Elemento Economico Territoriale
Art. 18 Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Art. 19 Condizioni di miglior favore
Art. 20 Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale di lavoro settore edile provincia di Rovigo

Il giorno 10 Aprile 2003 presso la sede dell’Assindustria di Rovigo, tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associazione Industriali della Provincia di Rovigo […], con l’assistenza dell’Assindustria Rovigo […], e la Feneal - Uil di Rovigo […], la Filca - Cisl di Rovigo […], la Fillea - Cgil di Rovigo […], in attuazione di quanto disposto dagli artt. 39 e 47 del CCNL 29 Gennaio 2000 per i dipendenti da Imprese edili ed affini, viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro (in seguito CCPL), integrativo di quello nazionale sopra citato, da valere nella Provincia di Rovigo per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 29 Gennaio 2000 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana delle Imprese stesse.

Premessa
Le Parti, dopo un approfondito esame della situazione del settore edile in ambito locale, ne hanno confermato il ruolo centrale e strategico nel contesto economico della Provincia di Rovigo, considerato il particolare andamento positivo del comparto sia per incremento occupazionale che per investimenti.
Permane peraltro la preoccupazione per l’espandersi anche in Polesine dei fenomeni del lavoro nero ed irregolare, che costituisce un serio ostacolo all’affermarsi sul territorio di un corretto confronto concorrenziale tra aziende: i fenomeni distorsivi registrati impongono a tutti i soggetti che direttamente o indirettamente operano nel mercato dell’edilizia l’assunzione di comportamenti adeguati per contrastare tutte quelle situazioni, che possono destabilizzare il comparto delle costruzioni e pregiudicare le condizioni di lavoro della manodopera.
Risulta pertanto fondamentale la collaborazione fra i rappresentanti del mondo del lavoro e del sistema industriale per affrontare non solamente i problemi produttivi ed occupazionali, ma anche per attivare insieme un costante confronto con gli Enti ed Organismi istituzionali preposti per individuare, nell’ambito dei rispettivi ruoli e competenze, una serie di azioni che assicurino una maggiore regolarità dell’attività edilizia, sia pubblica che privata, nel territorio provinciale. In tale direzione viene riconosciuta la validità del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra tutte le Casse Edili del Veneto e l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici istituito presso la Regione Veneto, finalizzato ad attivare uno scambio di dati e di elementi conoscitivi per assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici sull’intero territorio regionale.
Al fine di proseguire nell’opera di normalizzazione e regolazione nel settore, la Sezione Costruttori Edili dell’Assindustria di Rovigo e Feneal, Filca e Fillea provinciali individuano le seguenti priorità:
lotta al lavoro irregolare e sommerso per la salvaguardia della leale concorrenza sul mercato fra gli operatori, anche tramite una maggiore responsabilizzazione delle Stazioni appaltanti e degli Enti ed Autorità preposti al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie, per evitare situazioni di anomalia collegate a non accurate analisi dei prezzi a base d’asta. A tali fini le Stazioni medesime verranno richiamate ad assumere comportamenti coerenti al fine di:
applicare le normative vigenti per determinare già dalla fase di predisposizione dei progetti da mettere in gara, sia il costo del lavoro che quello della sicurezza, in quanto utili alla valutazione delle offerte c.d. anomale;
utilizzare gli schemi di bando tipo approvati dalla Regione Veneto;
prevedere l’osservanza delle norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento all’inserimento nei contratti e nei capitolati d’appalto di clausole contenenti l’obbligo di applicare a tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi territoriali della categoria, vigenti nel luogo e nel tempo di esecuzione dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile in base al disposto della Legge n° 55/90.
diffusione a tutti i livelli di responsabilità della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro ed il rispetto della normativa in materia, sensibilizzando le Direzioni Lavori in merito agli obblighi che le vigenti normative attribuiscono loro anche sotto il profilo della manodopera impiegata in cantiere e dei soggetti coinvolti nella sicurezza e nella prevenzione degli infortuni nei cantieri. A tal fine dovrà essere massimamente valorizzata l’attività del nuovo Ente paritetico Assistedil, che dovrà promuovere la collaborazione e la sinergia con gli operatori di azienda e gli Organismi pubblici preposti, in vista di iniziative comuni nel campo della salvaguardia delle condizioni di lavoro;
sviluppo ed implementazione della formazione e riqualificazione professionale, con l’obiettivo di assicurare l’adeguata qualità dell’offerta formativa, canalizzando a tale fine le iniziative che verranno programmate da Assistedil nell’ambito dei propri compiti statutari in materia;
consolidamento dei rapporti di collaborazione già da tempo avviati con la Cassa Edile Polesana, i Servizi Ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli Spisal, gli Ordini professionali provinciali, al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica sul corretto uso della manodopera e sull’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cantieri per conto dei committenti pubblici e privati siti nella Provincia di Rovigo.
Le Parti inoltre auspicano che si rafforzi il ruolo che le imprese industriali locali, anche riunite in consorzi o associate, possono svolgere negli interventi infrastrutturali che interessano il territorio provinciale e si adopereranno per assicurare alle imprese stesse la necessaria competitività per una più efficace capacità concorrenziale sul mercato.
Anche alla luce delle recenti normative (Legge 22 novembre 2002, n° 266), che prevedono l’introduzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) come risposta finalizzata ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici, risulterà coerente con la presente premessa non solo stipulare con gli Enti richiamati dalla citata disposizione normativa (Inps e Inail) le previste convenzioni locali, ma coinvolgere in tale contesto anche la Cassa Edile Polesana, in vista della creazione presso la stessa dello sportello unico di regolarità contributiva, retributiva ed assicurativa, previsto dal punto VII dell’Accordo Nazionale 29 Gennaio 2002, che ne prevede l’estensione anche ai lavori privati.

Parte prima Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Sistema di informazioni

Si conviene sull’opportunità di dare concreta attuazione a quanto previsto dal vigente CCNL 29 Gennaio 2000 a titolo di “Sistema di Informazioni” a livello territoriale.
Tra la Sezione Costruttori Edili di Assindustria e le OO.SS. provinciali si terranno incontri con periodicità semestrale, indicativamente entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno, per esaminare la situazione del settore, lo stato e le prospettive della produzione e dell’occupazione con riferimento ai comparti delle opere pubbliche, dell’edilizia abitativa e non, pubblica e privata, utilizzando a tali fini anche i dati forniti dalla Cassa Edile Polesana (in seguito CEP) e Assistedil.
Nello specifico, la CEP, utilizzando al meglio il proprio livello di informatizzazione, è impegnata ad acquisire, elaborare e fornire alle Parti informazioni sui seguenti temi:
occupazione
movimento globale operai per categorie, per dimensioni di impresa, per fasce di età e di anzianità; dimensione imprese per classi di addetti; n. ore lavorate nel periodo e n. ore di Cassa integrazione non dovute a causa di forza maggiore; n. ore di assenza distinte per malattia ed infortunio; n. degli infortuni;
appalti
numero delle gare indette, suddivise per stazione appaltante, categoria ed importo dei lavori, sistema di affidamento e nominativi degli aggiudicatari;
verifica presso gli Enti appaltanti dell’applicazione di un Bando Tipo a valenza regionale e della conseguente trasmissione ad essa Cassa Edile dei dati relativi: alle imprese aggiudicatarie dei lavori; all’importo di aggiudicazione; alla durata prevista per l’esecuzione delle opere; all’incidenza percentuale della mano d’opera nonché i subappalti autorizzati, specificando nominativo delle imprese subappaltatrici, tipo ed importo dei lavori subappaltati, durata degli stessi ed incidenza percentuale della manodopera; i costi evidenziati per la sicurezza dei lavoratori;
verifica, prima del rilascio delle certificazioni liberatorie agli Enti pubblici committenti, del rispetto da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di quanto disposto dal settimo comma dell’art. 18 della Legge n. 55/1990, in materia di lavori pubblici appaltati e della conseguente regolarità contributiva;
dati relativi al mercato dell’edilizia di tipo residenziale ed industriale della Provincia di Rovigo, ricorrendo ove necessario ad istituti di ricerca specializzati;
dati aggregati derivanti dalle denunce di inizio lavori.
Assistedil è impegnato a fornire alle Parti elementi conoscitivi nei campi della
sicurezza sul lavoro: interventi programmati ed effettuati nei cantieri, risultanze degli stessi, principali anomalie riscontrate, iniziative attivate per la diffusione della cultura della sicurezza e prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro, eventuali collaborazioni con gli Organismi istituzionali preposti, costi del sistema;
formazione: fabbisogni professionali espressi dalle imprese e loro evoluzione, numero corsi formativi realizzati, numero e caratteristiche anagrafiche (età) e geografiche, grado di scolarità e condizione sociale/lavorativa dei partecipanti, feedback sul grado di soddisfazione dei corsisti e delle imprese coinvolte, qualità della docenza, costi del sistema.
I dati sopra richiamati formeranno oggetto di esame negli incontri periodici previsti dal 2° comma, così come l’evolversi del processo di messa in rete delle Casse Edili venete avviato con la sottoscrizione del Protocollo d’Intenti regionale del 7 Novembre 2000.

Art. 2 Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappaltati
Le Parti ribadiscono l’impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina di legge in materia di appalto e subappalto, con riferimento in particolare alla Legge 19 Marzo 1990, n° 55 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme specifiche del CCNL 29 Gennaio 2000.
L’impresa che, nell’esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL 29 Gennaio 2000, affidi in appalto o subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all’impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato CCNL e dal presente CCPL.
Si ribadisce che l’impresa è tenuta a comunicare alla CEP, attraverso l’apposita modulistica dalla stessa predisposta, la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice nonché a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente CCPL.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza ed assistenza nonché alla Sezione Costruttori Edili di Assindustria Rovigo.
Inoltre la comunicazione di cui sopra (corredata della indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero prevedibile dei lavoratori che verranno occupati) va data - 15 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o comunque prima dell’inizio medesimo - ai componenti la RSU aziendale oppure, in mancanza di questa, alle OO.SS. firmatarie il presente CCPL per il tramite della Sezione Costruttori Edili di Assindustria Rovigo.
Si ribadisce infine che, in armonia con quanto previsto dall’art. 15 del CCNL 29 Gennaio 2000 l’impresa che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta in solido con l’impresa appaltatrice o subappaltatrice ad assicurare ai dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo previsto nel citato contratto nazionale e nel presente CCPL.
Resta inteso che quanto concordato e richiamato con il presente articolo sarà oggetto di riscrittura in relazione alle modifiche eventualmente introdotte da interventi legislativi in materia.

Art. 3 Orario di lavoro
Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 20 del CCNL 29 Gennaio 2000 si intendono qui riportati per intero con le ulteriori seguenti determinazioni ed integrazioni:
Con riferimento al combinato disposto dall’art. 5, terzo comma, e dell’art. 39, terzo comma, lettera a), del CCNL 29 Gennaio 2000, l’orario normale contrattuale di lavoro in Provincia di Rovigo per gli operai di produzione ed i gruisti è di 40 ore settimanali. Tale orario, ripartito nei primi 5 giorni della settimana, potrà essere attuato come media nei seguenti periodi ultramensili:
1 Gennaio - 30 Aprile
1 Maggio - 31 Agosto
1 Settembre - 31 Dicembre.
Per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l’intera normativa dell’orario di lavoro è quella stabilita dall’art. 6 del CCNL 29 Gennaio 2000.
I quattro mesi dell’anno durante i quali è consentito alle Imprese, ai sensi del R.D. 10/09/1923, n° 1957, di superare i limiti di orario di cui al R.D.L. 15/03/1923, n° 692, come modificato dall’art. 13, comma 1, della Legge 24/06/1997, n° 196, sono per la Provincia di Rovigo i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Settembre.
Nei casi in cui sorgano difficoltà sull’interpretazione e nell’applicazione della normativa di legge e contrattuale, la questione dovrà essere segnalata tempestivamente alle Organizzazioni territoriali contraenti al fine di prevenire l’insorgere di controversie.
Ai soli effetti del raggiungimento dell’orario sopra indicato saranno computate le ore non lavorate per festività, ferie godute, permessi sindacali, nonché congedo matrimoniale, malattia ed infortunio riconosciuti dai competenti Istituti.

Art. 5 Cassa Edile Polesana
Viene ribadito il ruolo primario che la CEP svolge non solo per la puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali, ma anche per l’azione di monitoraggio e controllo dell’attività sul territorio per assicurare la leale concorrenza nel settore.
Le Parti convengono pertanto sull’opportunità che la disciplina contrattuale in tema di iscrizione e versamenti alle Casse Edili del personale in trasferta venga meglio puntualizzata nei bandi di gara, per assicurarne una più stretta correlazione con l’art. 18, comma 7 della Legge n° 55/90; ciò per favorire, in tutto il settore, un paritario confronto concorrenziale tra imprese chiamate ad operare su uno stesso territorio.
L’attività della CEP è regolata dallo Statuto e dal Regolamento in vigore nel periodo di applicazione del presente CCPL, fatte salve sue eventuali modifiche o integrazioni.
[…]

Art. 7 Mensa
L’istituto della mensa viene così disciplinato:
nei confronti degli operai addetti ai cantieri, l’impresa provvederà ove possibile affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze venga fornito un servizio di mensa, sia esso diretto, sia a mezzo di terzi, intendendosi per tali, in linea di massima, aziende o enti specializzati nel ramo della ristorazione collettiva e semprechè da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità a provvedervi a normali condizioni di costo.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese o cantieri.
La fornitura del pasto comprenderà un primo e un secondo piatto, con contorno, acqua e pane.
[…]
Qualora non si rendesse praticabile la soluzione di cui alla lett. A) del presente articolo, l’Impresa provvederà alla fornitura del pasto tramite apposite convenzioni con punti di ristoro (trattorie o ristoranti) posti nelle vicinanze del cantiere e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’attività produttiva. […]
Il servizio mensa organizzato nei modi previsti dalle precedenti lettere A) e B) potrà essere fruito dal singolo lavoratore solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi a tal fine quelle nelle quali siano state effettuate non meno di 4 ore di presenza in cantiere. Ciò vale anche in caso di operaio inviato in trasferta.
Nel caso che il lavoratore chieda permessi nell’arco della giornata, il diritto al trattamento di cui sopra spetterà solo a fronte di prestazioni effettive di lavoro non inferiori a 5 ore.
Ove non si rendesse possibile l’attuazione di quanto previsto ai punti A) e B) del presente articolo, sarà corrisposta una indennità sostitutiva […]
Chiarimento a verbale
La disciplina della mensa contenuta nel presente articolo si applica anche agli impiegati tecnici normalmente impegnati nei cantieri.

Art. 11 Formazione professionale e sicurezza negli ambienti di lavoro
Le Parti riconfermano il valore innovativo e strategico dell’accordo provinciale 13 Settembre 2002, che ha sancito la costituzione dell’Ente Paritetico Assistedil, uniformando di fatto in una unica gestione le attività riconducibili alla Scuola Edile ed al Comitato Paritetico Territoriale.
Viene pertanto ribadito l’impegno comune di consolidare la struttura organizzativa del nuovo Ente rafforzandone l’attività affinché lo stesso possa assumere un ruolo primario per lo sviluppo nel settore delle costruzioni della Provincia di Rovigo.
A tale scopo vengono pertanto individuate le seguenti linee di indirizzo:
nell’ambito della Formazione professionale Assistedil curerà la programmazione, l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di prima formazione per giovani di qualsiasi nazionalità da avviare ad occupazione, promuoverà inoltre iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento di tutte le maestranze dipendenti da imprese edili iscritte offrendo oltremodo alle stesse consulenze ed attività di specifico interesse;
nell’ambito della Sicurezza negli ambienti di lavoro Assistedil continuerà l’attività a suo tempo intrapresa dal CPT programmando nuove iniziative atte a favorire la diffusione della cultura della prevenzione infortuni e della sicurezza negli ambienti di lavoro nonché il rispetto delle normative vigenti in materia, sia attraverso pubblicazioni di materiale informativo, sia con specifici corsi di formazione, programmando interventi nei cantieri con l’ausilio di personale tecnico appositamente preposto all’attività di consulenza, prevenzione e assistenza in materia di sicurezza.
Nell’espletamento di tali compiti, particolare attenzione sarà posta da Assistedil verso quelle realtà in cui mancano riferimenti alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative sulla materia riguardante i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), le Parti confermano di affidare all’Ente Assistedil compiti di gestione e di servizio per la fornitura di specifici indumenti di protezione, secondo quanto stabilito al successivo art. 12.
Per far fronte all’incremento delle attività dell’Ente, le Parti convengono che a decorrere dal 1° Aprile 2003 il contributo Assistedil a carico delle Imprese verrà aumentato dello 0,20%, passando quindi dallo 0,80% all’1% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29 Gennaio 2000 e versato alla CEP contestualmente agli altri adempimenti contributivi con le modalità dalla stessa stabilite.

Art. 12 Dispositivi di protezione individuale - Attrezzi di lavoro
Le Parti, convenendo sulla necessità di continuare nell’impegno comune di sensibilizzare le imprese ed i lavoratori al corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), considerati assieme alla formazione, fondamentali per prevenire i rischi di infortunio, confermano preliminarmente che la fornitura degli indumenti di lavoro e qualsiasi altro DPI alle maestranze in relazione alle mansioni svolte ed alla specifica tipologia di lavoro è obbligo che per normativa di legge grava direttamente sulle imprese.
Pertanto, all’atto di ogni nuova assunzione, i lavoratori hanno diritto ad una tuta (od indumento equipollente) ed un paio di scarpe antinfortunistiche e, con l’inizio dell’attività in cantiere, oltre agli attrezzi da lavoro, a ogni altro DPI funzionale alla tipologia di lavorazione (es.: elmetto, occhiali, guanti, maschera, stivali, ecc.).
Annualmente tutti i lavoratori in forza avranno garantita la fornitura minima di un nuovo indumento e di due paia di scarpe antinfortunistiche.
Tale fornitura verrà indicativamente effettuata:
per i lavoratori in forza al 31 Marzo:
nuovo indumento e primo paio di scarpe antinfortunistiche;
per i lavoratori in forza al 30 Settembre:
secondo paio di scarpe antinfortunistiche.
L’Impresa è comunque impegnata a assicurare che, al verificarsi di condizioni di usura o di inefficienza dei DPI, gli stessi vengano prontamente sostituiti.
Resta fermo l’obbligo per i lavoratori di utilizzare sempre tutti i DPI messi a disposizione garantendone la pulizia e la manutenzione.
Tutti i DPI dovranno essere usati unicamente nell’ambito delle attività aziendali e, se richiesto, dovranno essere riconsegnati all’Impresa sia in occasione delle nuove forniture, sia al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Scarpe Antinfortunistiche - Fornitura tramite Assistedil
Ritenuto opportuno che la contrattazione di settore individui strumenti che favoriscano la migliore applicazione delle normative di legge da parte dei datori di lavoro, anche tramite la partecipazione degli Enti Paritetici ai relativi costi, con decorrenza 1° Aprile 2003 viene offerta alla singola Impresa la possibilità di effettuare la fornitura delle scarpe antinfortunistiche attivando in alternativa una delle seguenti modalità:
dando incarico ad Assistedil di provvedere per conto dell’impresa all’acquisto ed alla consegna delle scarpe antinfortunistiche, che avranno caratteristiche generalmente uniformate alle normative di qualità vigenti;
acquistando direttamente le suddette scarpe antinfortunistiche secondo i fabbisogni aziendali e presentando ad Assistedil successiva richiesta di rimborso dei costi sostenuti, entro il limite del valore delle calzature fornite dall’Ente medesimo.
In entrambi i casi, l’intervento di Assistedil avrà come riferimento temporale i lavoratori in forza al 31 Marzo.
Il diritto alla fruizione dei servizi e dei rimborsi verrà definito con apposita regolamentazione dell’Ente Assistedil.
Il finanziamento di tali prestazioni rientra nella percentuale contributiva determinata al precedente art. 11.
La presente regolamentazione sostituisce ed annulla, dalla data di decorrenza, ogni altra precedente pattuizione collettiva in materia.
Resta inteso che quanto sopra disciplinato per la fornitura delle scarpe antinfortunistiche potrà essere esteso, previo accordo fra le Parti, anche ad altri DPI.