Categoria: Prassi amministrativa
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INTERPELLO N. 56/2008

 

Roma, 23 dicembre 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via G.A. Guattani, 13
00161 Roma

Prot. 25/1/0018605

 


Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il CCNL del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici.

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il CCNL del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Va premesso che, con risposta ad interpello prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005, nell’affrontare la tematica relativa al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), è stato già chiarito che “le Casse edili sono abilitate al rilascio del DURC alle imprese inquadrate nel settore edile. Viceversa, con riferimento alle imprese inquadrate in altri settori, abilitati al rilascio dei rispettivi documenti di regolarità contributiva sono l’INPS e l’INAIL”.
Ciò vale a sottolineare che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili, peraltro chiarito da questo Ministero con la circolare n. 5/2008 proprio in relazione al rilascio del DURC, ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia, con la esclusione pertanto delle imprese rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere. Sono altresì da considerarsi escluse dal predetto obbligo, peraltro, le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alla Casse edili ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.
In conclusione va dunque confermato l’orientamento secondo il quale l’istituto della Cassa edile, in quanto originato e regolamentato dalla contrattazione del settore, opera con riferimento alle sole imprese edili e non con riferimento alle altre imprese che, in virtù delle attività svolte, applicano un diverso contratto collettivo.
Da ciò consegue che, nell’ambito delle procedure di appalto, non costituisce elemento di irregolarità contributiva l’assenza dei versamenti alle Casse edili per le aziende non rientranti nello specifico settore e applicano pertanto un contratto collettivo diverso da quello dell’edilizia.
 

IL DIRETTORE GENERATE
(f.to Paolo Pennesi)