Categoria: 2017
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Tipologia: Statuto ESE-CPT
Data firma: dicembre 2017
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Siracusa
Fonte: optsiracusa.it

Sommario:

  Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione, Sede e Durata
Art. 2 Rappresentanza legale
Art. 3 Partecipazione al Sistema Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia
Art. 4 Scopi Statutari
Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente
Titolo II - Entrate, uscite e patrimonio
Art. 6 Entrate
Art. 7 Prelevamenti e spese
Art. 8 Patrimonio sociale
Titolo III - Organi dell'ente
Art. 9 Elenco degli Organi
Art. 10 Gratuità delle cariche
Art. 11 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Art. 12 Consiglio di amministrazione
  Art. 13 Collegio dei Sindaci revisori
Titolo IV - Personale e bilanci

Art. 14 Direttore
Art. 15 Personale dell'Ente e criteri d'assunzione
Art. 16 Consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza
Art. 17 Obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio
Art. 18 Amministrazione
Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci
Art. 20 Libri e scritture contabili
Art. 21 Regolamento interno
Titolo V - Disposizioni varie
Art. 22 Liquidazione
Art. 23 Modifiche dello Statuto
Art. 24 Controversie
Art. 25 Norma di rinvio

Statuto dell'Ente Scuola Edile - CPT Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa in breve OPT Siracusa

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione, Sede e Durata

1. Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, tra Ance della provincia di Siracusa, aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (Ance), e la Feneal-Uil, la Filca- Cisl e la Fillea-Cgil della provincia di Siracusa, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente Scuola Edile - CPT Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa denominato in breve OPT Siracusa.
L'Ente non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
2 L'Ente è lo strumento per il perseguimento, nella provincia di Siracusa, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra l'Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal- Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), nonché tra l'Ance, Associazione datoriale territoriale della provincia di Siracusa, e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil della provincia di Siracusa.
L'Ente è, altresì, lo strumento per il perseguimento, nella provincia di Siracusa, dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane/cooperative di settore, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali della provincia di Siracusa, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni e dal Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010.
Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.
Dette pattuizioni nazionali, nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni, determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette di cui al comma 2 del presente punto 2, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma 1 del presente punto 2, non determinano effetti nei confronti dell'Ente, qualora non siano oggetto di previa intesa di tutte le Associazioni nazionali e/o territoriali dei costruttori edili (Ance) e le Organizzazioni nazionali e/o territoriali artigiane/cooperative.
L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2, co. 1, lett. ee), del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e svolge le funzioni di cui all'art. 51 del medesimo decreto.
L'Ente Scuola Edile-CPT Siracusa ha sede in Siracusa in Viale Ermocrate 6/8/10.
La durata è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Rappresentanza legale
La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Partecipazione al Sistema Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia
L'Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente Statuto. Nelle more della costituzione dell'SBC, l'Ente sarà coordinato per la formazione dal Formedil nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali.
A tal fine l'SBC, quando costituito, e, nelle more, Formedil e CNCPT esprimono un parere di conformità vincolante sullo Statuto dell'Ente unificato prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli Enti bilaterali di settore.
L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e a mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Art. 4 Scopi Statutari
1 L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i nuovi entrati nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e ricollocazione per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, nonché formazione per i datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro.
All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni di svolgimento dei servizi per il lavoro relative alla Borsa Lavoro (BLEN), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
L'Ente potrà, inoltre, erogare percorsi formativi per ogni altra figura inserita nella filiera del settore (artigiani, liberi professionisti iscritti ad albi professionali, etc.), secondo le esigenze del mercato del lavoro dell'edilizia, anche con riferimento a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, conformemente a quanto previsto dalla legislazione vigente.
2 L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei: territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.
3 Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente può attivare, in proprio o con la collaborazione di enti e aziende, attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.
4 L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, anche attraverso progetti sperimentali in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 5 Strumenti e Attività dell'Ente
1 Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro.
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1, comma 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.
In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:
a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
b) giovani neo diplomati e neo laureati;
c) professionisti di settore;
d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
f) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
g) lavoratori in mobilità;
h) lavoratori in disoccupazione;
i) lavoratori in CIG;
1) datori di lavoro.
L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.
In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1 comma 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
g) riesportabili del servizio di prevenzione e protezione;
h) datori di lavoro.
Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente bilaterale di cui al contratto collettivo nazionale di settore.
Con riguardo alle ore formative dovranno necessariamente essere rispettati i parametri del Protocollo sugli Organismi Bilaterali di cui al CCNL 1 luglio 2014.
2 Nel campo della sicurezza/salute, l’Ente:
a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
-allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
-all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
-all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.
b) promuove iniziative per la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
d) esercita, tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore.
Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.
Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.
Per l'Ente il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nel Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014;
e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili ai sensi dei Decreti Legislativi n. 231/2001 e n. 81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale;
f) può svolgere, su richiesta delle imprese, attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
1) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta
delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale e dalle sue articolazioni regionali, se esistenti
m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e dagli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

Titolo II - Entrate, uscite e patrimonio
Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Siracusa, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi;
c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere ''per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
e) finanziamenti e sovvenzioni di Unione Europea, Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, anche locali, Enti Privati nazionali ed internazionali;
f) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e da eventuali partecipazioni in società ed enti;
g) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi e per eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto.
I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, dovranno assicurare la piena realizzazione degli scopi affidati ad entrambe le aree di cui all'art. 4, assicurando risorse equilibrate utili alla promozione paritetica delle aree stesse, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Protocollo sugli Organismi bilaterali di cui al CCNL 1° luglio 2014.

Art. 7 Prelevamenti e spese
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vice Presidente.

Art. 8 Patrimonio sociale
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.
Le quote contributive sono intrasmissibili.

Titolo III - Organi dell'ente
Art. 9 Elenco degli Organi

Sono organi dell'Ente:
-il Presidente -il Vice Presidente
-il Comitato di Presidenza
-il Consiglio di Amministrazione
-il Collegio dei Sindaci Revisori
Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 10 Gratuità delle cariche
Tutte le cariche negli organi dell'Ente, con eccezione del Collegio dei Sindaci Revisori, sono a titolo gratuito. Eventuali diverse pattuizioni sono nulle.

Art. 11 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui al punto 1 dell'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente, ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.
Spetta al Presidente di:
a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
b) sovraintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
Il Presidente ha la firma sociale, nei limiti dei poteri attribuitigli in sede di delibere adottate dal Consiglio di amministrazione.
Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.
Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come, specificato all'art. 2 del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Ente.
Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:
a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
b) predisporre su eventuale e facoltativa richiesta
Consiglio di amministrazione il piano generale delle attività dell'Ente di cui all'art. 12, lett. c), punto 5);
c)intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore;
e) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici ed eventuali consulenti;
f) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio consuntivo, da presentare al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;
g) sovraintendere al lavoro dei consiglieri delegati di cui al successivo art. 16.
h) proporre al Consiglio di Amministrazione l'organigramma e l'organico del personale, nonché eventuali modifiche degli stessi, predisposti dal Direttore;
i) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, assunzioni e licenziamenti.
j) gestire sulla base delle delibere del Consiglio di amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione.
Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 12 Consiglio di amministrazione
a) Composizione
L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:
-n. 6 dall'Associazione territoriale imprese edili ed affini della provincia di Siracusa, aderente all'Associazione nazionale costruttori edili (Ance);
-n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Siracusa di cui all'art. 1.
In caso di mancata indicazione da parte delle Organizzazioni Territoriali i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dai rispettivi Organismi nazionali.
b) Durata dell'incarico
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati
È, però, data facoltà alle Organizzazioni designanti di sostituire i membri, per qualunque causa, anche prima dello scadere del triennio.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipino alle sedute.
I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi statutari.
Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
1) amministrare il contributo contrattuale della provincia di Siracusa, ed ogni altra entrata e il patrimonio dell'Ente, e, in particolare, deliberare sull'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate e sui singoli capitoli di spesa;
2) approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite e il bilancio consuntivo dell'Ente;
3) approvare preventivamente tutti i contratti che obblighino l'Ente per valori omnicomprensivi superiori a euro 3.000 (tremila/00) all'interno del singolo esercizio, ivi compresi, a titolo esemplificativo, oneri finanziari, legali, clausole penali in ipotesi di inadempimento o recesso, polizze assicurative, etc.;
4) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto;
5) approvare il piano generale dell'attività dell'Ente nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei fabbisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Una volta approvato sarà trasmesso all'SBC, quando costituito, e nelle more, agli Organismi nazionali di coordinamento Formedil e CNCPT e alle loro articolazioni regionali;
6) nominare eventualmente, fra i membri del C.d.A., un delegato di espressione datoriale e un delegato di espressione sindacale per ciascuna delle due aree di cui all'art. 4 del presente Statuto;
7) assegnare ai consiglieri delegati di cui al punto 6), ove nominati, i budget annuali fino a concorrenza dei quali i consiglieri stessi sono tenuti a sviluppare le proprie attività, ai sensi del successivo art. 16;
8) delegare ai consiglieri di cui al punto 6), ove nominati, ogni altra attività, anche non espressamente prevista, purché coerente con gli scopi dell'Ente, entro il budget assegnato;
9) richiedere ai consiglieri delegati di cui al punto 6), ove nominati, una relazione sull'attività svolta, al fine di verificarne la congruità rispetto ai compiti affidati;
10) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
11) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia ad ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne e rinunciare agli atti; appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire immobili;
12) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
13) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale;
14) assumere e licenziare il personale dell'Ente, su proposta del Comitato di Presidenza;
15) incaricare tecnici e consulenti, su proposta del Comitato di Presidenza;
16) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.
d) Convocazioni
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.
La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite PEC/mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore, con funzioni di Segretario e senza diritto di voto.
e) Deliberazioni
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Tre adunanza consecutive nelle quali sia mancato il numero legale determineranno l'intervento dell'Ente nazionale di riferimento su istanza, anche disgiunta, delle parti territoriali.
Ciascun membro ha diritto a un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Delle adunanze viene redatto verbale ad opera del Segretario. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente.

Art. 13 Collegio dei Sindaci revisori
L'Ente si avvale di un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro della provincia di Siracusa, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Siracusa in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale competente per ubicazione dell'Ente.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo dei revisori contabili.
I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.
Il Collegio dei sindaci revisori si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.
a) Compensi
Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
b) Durata
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
c) Attribuzioni
I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407, 2409 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi devono riferire subito al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.
I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Titolo IV - Personale e bilanci
Art. 14 Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, all'infuori del Consiglio di amministrazione, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute.
In particolare:
a) predispone l'organigramma e l'organico del personale, da sottoporre al Comitato di Presidenza, per la successiva delibera ad opera del Consiglio di amministrazione;
b) organizza e dirige il personale dell'Ente e sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;
c) coadiuva il Comitato di presidenza nella predisposizione del piano generale dell'attività dell'Ente;
d) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza, dai consiglieri delegati di cui all'art. 16;
e) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio, favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
f) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati, con gli Enti paritetici nazionali Formedil, CNCPT ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali o con SBC quando costituito;
g) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da Segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Sindaci.
Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 15 Personale dell'Ente e criteri d'assunzione
L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.
Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell'edilizia del settore industria ed alle normative di legge.
Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, su proposta del Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.
In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal CCNL del settore edile.

Art. 16 Consiglieri delegati per le attività di formazione e sicurezza
Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del presente Statuto, l'Ente può avvalersi di due consiglieri delegati per ciascuna dell'attività di formazione e sicurezza. I consiglieri delegati, ove nominati, per l'attività di formazione e sicurezza sono scelti tra i membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente.
I consiglieri delegati, ove nominati, sono tenuti a sviluppare le proprie attività, elaborando e proponendo al Consiglio di amministrazione le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'Ente. I consiglieri delegati, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad essi delegata dal Consiglio di amministrazione.
I consiglieri delegati, ove nominati, svolgono le proprie attività nell'ambito del budget assegnato a ciascuna area, fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.
Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio di Amministrazione i consiglieri delegati, ove nominati, presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad essi conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art. 17 Obbligo di riservatezza e segreto d'ufficio
I membri del Consiglio di amministrazione e i consiglieri delegati, ove nominati, per le attività di formazione e sicurezza e ogni altra persona che partecipi alle riunioni degli Organi dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza circa le informazioni apprese nello svolgimento di incarichi e mansioni e a non divulgarle a terzi, se non per gli adempimenti di legge.

Art. 18 Amministrazione
L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.
I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente, nel rispetto delle delibere del Consiglio di amministrazione.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.
In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, che è indivisibile, solo in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 Esercizio finanziario e bilanci
L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.
Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.
Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 comma 1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. l comma 1 entro il termine di trenta giorni dalla loro approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza.
Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda tipo di riclassificazione, predisposta dal Sistema bilaterale nazionale, con l'obiettivo di favorire la lettura dei dati contenuti nei singoli bilanci per lo svolgimento delle attività di verifica e monitoraggio nazionali.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalle relazioni del Collegio dei sindaci revisori, del Presidente e della Società di certificazione, deve essere inviato al Sistema bilaterale nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 20 Libri e scritture contabili
Costituiscono libri e scritture contabili:
a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei sindaci revisori.
Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.
Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 21 Regolamento interno
La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che deve prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle diposizioni emanate dalle parti sociali nazionali. Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Titolo V - Disposizioni varie
Art. 22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali e nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere dell'SBC, quando costituito, e, nelle more, degli organismi nazionali Formedil e CNCPT.
Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni di cui al comma precedente provvederanno d'intesa alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi trenta giorni dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.
Le Organizzazioni di cui al comma 1 determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 23 Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, su indicazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, previo parere tecnico vincolante dell'SBC, quando costituito, e, nelle more, degli Organismi nazionali Formedil e CNCPT.

Art. 24 Controversie
Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni, nazionali, di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 25 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.