Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo OPAF
Data firma: 26 marzo 2018
Parti: FCA, CNH e Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza
Settori: Metalmeccanici, FCA, CNH
Fonte: fismic.it

Sommario:

 

Premessa
Allegato Regolamento dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF)
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell'OPAF
Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza

 

Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche
Art. 5 - Funzionamento dell'OPAF
Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio
Art. 7 - Compiti dell'OPAF e regole di esercizio degli stessi
Art. 8 - Obbligo di riservatezza
Art. 9 - Eventuali controversie e loro decisione
Art. 10 - Diffusione del Regolamento


Verbale di accordo per l'attivazione dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF)

Il giorno 26 marzo 2018, FCA N.V. e CNH Industriai N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL, e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza

Premesso che
l'art. 24 del Titolo terzo del CCSL esprime il condiviso riconoscimento del valore strategico della formazione ai fini dell'aggiornamento e dello sviluppo professionale del personale, con riguardo sia alle competenze tecniche, sia ai comportamenti organizzativi, affermando la volontà comune delle Parti di sviluppare iniziative congiunte in coerenza con i modelli organizzativi della formazione continua; a questo proposito ivi le Parti convengono sull'opportunità di dare continuità all'adesione a Fondimpresa favorendo, ogni qual volta sia possibile, Iniziative condivise di formazione congiunta, con l'obiettivo comune di massimizzarne l'efficacia;
le Parti, in coerenza con quanto al riguardo pattuito nel sopra citato art. 24, valutano positivamente l'esperienza di condivisione e promozione dell'attività formativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori svolta nell'ambito dell'Organismo Paritetico Health & Safety (OPHS) e reputano conseguentemente utile e opportuno incrementare la partecipazione e le occasioni di dialogo in materia di formazione attraverso l'attivazione di un Organismo paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF), in modo da agevolare lo sviluppo delle competenze e l'implementazione di comportamenti coerenti con i livelli di consapevolezza, responsabilità e coinvolgimento dei singoli lavoratori richiesti dalle logiche del World Class Manufacturing;
nell'ambito del sistema partecipativo del CCSL, è comune volontà delle Parti dar corso all'attivazione dell'OPAF - costituito, in forma di Associazione non riconosciuta ex art. 36 del codice civile, con l'art. 4 dell'Allegato n. 6 al CCSL - al quale affidare le funzioni di promozione, condivisione, supervisione e monitoraggio della formazione professionale, come di seguito specificato e secondo le modalità definite nell'apposito regolamento;
tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Viene attivato l'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF) finalizzato, in coerenza con le disposizioni contrattuali richiamate in premessa, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
assicurare, nell'ambito dei Gruppi FCA e CNH Industriai, omogeneità nei contenuti dei programmi formativi ai lavoratori di ciascuna Società/Settore nelle unità produttive site in Regioni diverse, con particolare riguardo alle conoscenze e alle capacità tecnico-professionali richieste nell'Impresa in base al processo e al ciclo produttivo, alle tecniche e agli strumenti utilizzati, ai programmi informatici in uso e alle procedure di sicurezza applicate, con particolare riguardo alla trasformazione in atto in ambito Industry 4.0;
assicurare analoga omogeneità nei contenuti dei programmi formativi connessi alle competenze relazionali e alla salute e sicurezza sul lavoro, avuto riguardo specifico alla metodologia e alle logiche dell'Health & Safety;
valorizzare le potenzialità insite nella centralizzazione dell'erogazione formativa in presenza di situazioni omogenee sotto il profilo organizzativo e di processo, ferme restando le specificità di prodotto;
aumentare l'efficacia dell'erogazione interna della formazione, in un contesto caratterizzato da prassi consolidate di metodologie formative comuni (in aula e on the job, affiancamento e e-learning, ecc.) e articolazioni produttive su tutto il territorio nazionale, in più Regioni, anche ai fini di affiancamento, attività on the job e visite didattiche in altre unità produttive.
Coerentemente con i suddetti obiettivi l'OPAF:
• costituisce la sede privilegiata per il confronto e la condivisione circa l'attività di formazione professionale rivolta alla generalità o a gruppi omogenei di lavoratori delle Società appartenenti ai due Gruppi;
• promuove le attività di formazione, prioritariamente e in coerenza con l'art. 24 del Titolo terzo del CCSL per la definizione di piani formativi sviluppati nell'ambito di Fondimpresa;
• svolge le attività di supervisione e monitoraggio della formazione professionale dei sopra citati lavoratori, anche allo scopo di estendere best practices formative sviluppate in singole realtà produttive e organizzative dei due Gruppi;
• si dota di strumenti adeguati alla realizzazione dei propri obiettivi, individuandoli tra quelli già in uso in azienda (es. registro della formazione) o definendoli ex novo.
Nell'ambito delle competenze sopra indicate, l'OPAF esercita le funzioni di "Comitato di Pilotaggio" relativamente ai piani formativi finanziati da Fondimpresa che interessino la generalità o gruppi omogenei di lavoratori di uno o di entrambi i Gruppi, anche avuto riferimento a singoli Settori o a Società con unità produttive site in Regioni diverse. In tale veste l'OPAF svolge le attività propedeutiche e conseguenti alla sottoscrizione degli accordi di condivisione dei suddetti piani formativi, che saranno stipulati direttamente dalle Parti firmatarie della presente intesa e dovranno essere comunicati dall'OPAF ai rappresentanti aziendali e sindacali delle unità produttive/organizzative interessate. È fatta salva la possibilità per le Parti firmatane della presente intesa di conferire specifica delega ai componenti dell'OPAF per la sottoscrizione dei piani formativi di cui al presente comma; tale delega dovrà essere conferita per iscritto ai singoli componenti dell'OPAF con comunicazione congiunta di tutte le Parti, da allegarsi all'atto di convocazione dell'incontro dedicato alla stipula dell'accordo di condivisione del piano formativo per cui si effettua la delega.
Resta inteso che la condivisione dei piani formativi sviluppati nell'ambito di Fondimpresa che interessino singole unità produttive/organizzative dovrà essere effettuata dal Consiglio delle RSA operante nell'unità produttiva/organizzativa cui si riferisce il piano e, in mancanza di questo, dalle segreterie territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa anche nell'ambito dell'eventuale Organismo paritetico locale in conformità con quanto stabilito dall'art. 24 del Titolo terzo del CCSL
L'OPAF è composto da un componente designato da ciascuna Organizzazione sindacale firmataria della presente intesa e da altrettanti componenti designati congiuntamente da FCA e CNH Industrial. Al fine di consentire un veloce insediamento dell'OPAF, le Parti ne individueranno i componenti, secondo i criteri sopra specificati, entro dieci giorni.
L'OPAF opera nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento allegato alla presente intesa quale parte integrante della stessa, e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi
componenti attraverso modalità atte ad assicurare la pariteticità in sede decisionale: a tal fine il diritto di voto spettante a ciascun componente può essere esercitato, in forza di specifica delega, da altro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza.
L'OPAF si riunisce con la periodicità minima indicata nel regolamento e comunque ogni qual volta sia necessario per assicurare il corretto esercizio delle sue funzioni e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente intesa.
In sede di rinnovo del CCSL le Parti, previa verifica dell'attività svolta e del funzionamento dell'OPAF, valuteranno eventuali integrazioni e modifiche alla presente intesa; a tal fine l'OPAF potrà presentare alle Parti specifiche proposte.

Allegato al verbale di accordo per l'attivazione dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF) del 26 marzo 2018
Regolamento dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione (OPAF)
Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo Paritetico Apprendistato e Formazione, o brevemente OPAF, previsto dall'art. 24 del Titolo terzo del CCSL, costituito attraverso l'Allegato contrattuale n. 6 - art. 4 in forma di Associazione non riconosciuta ex art. 36 codice civile e attivato con l'accordo del 26 marzo 2018 sottoscritto da FCA N.V. e CNH Industrial N.V. e le Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza (da qui in avanti Parti istitutive).
Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si intendono richiamate le disposizioni contenute nel suddetto accordo di attivazione e le norme contrattuali di riferimento.
L'OPAF non ha scopo di lucro e ha sede in Torino, in via Nizza 250.

Art. 2 - Competenze, composizione, cariche e insediamento dell'OPAF
L'OPAF ha l'obiettivo di assicurare, nell'ambito del Gruppi FCA e CNH Industriai, omogeneità nei contenuti dei programmi formativi a favore dei lavoratori, valorizzando, ove possibile, le potenzialità insite nella centralizzazione dell'erogazione formativa, senza trascurare la specificità dei bisogni di formazione relativi alle competenze tipiche delle singole realtà, nei limiti dei compiti attribuiti all'Organismo dal CCSL e dall'accordo del 26 marzo 2018.
Tale obiettivo, in linea con quanto indicato nella richiamata intesa, è perseguito privilegiando lo sviluppo di programmi formativi nell'ambito di Fondimpresa e l'erogazione interna della formazione.
L'OPAF è composto in maniera paritetica da dieci componenti designati in pari misura da ciascuna delle due Parti istitutive: cinque da parte datoriale, congiuntamente nominati da FCA e CNH Industrial, e cinque da parte sindacale, di cui uno per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Aqcf Rappresentanza.
L'OPAF individua tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente secondo le modalità di seguito definite. Uno dei rappresentanti nominati dalla parte aziendale assume, su designazione della stessa parte, la funzione di Presidente e uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali assume, su designazione dei rappresentanti di parte sindacale, la funzione di Vice-Presidente.
Il Presidente assume la rappresentanza dell'OPAF nelle sedi istituzionali.
I componenti dell'OPAF durano in carica due anni e possono essere confermati dalle Parti istitutive.
L'OPAF è competente in merito all'integrazione e alla modifica del presente Regolamento, derivanti da necessità di adeguamento alla normativa di legge o all'evoluzione contrattuale, da sottoporre per approvazione alle Parti istitutive.
L'OPAF svolge la sua azione valutando l'opportunità di eventuali iniziative integrate e in collaborazione con Fondimpresa e con gli Enti pubblici competenti in materia di formazione e può partecipare a bandi pubblici, previa verifica della sua adeguatezza ai requisiti previsti.

Art. 3 - Dimissioni, sostituzioni e decadenza
In caso di dimissioni di un componente dell'OPAF, la parte che lo aveva designato provvede alla sua sostituzione entro la data di convocazione della prima riunione successiva alla data delle sue dimissioni.
Decadono dalla carica i componenti dell'OPAF che per tre volte consecutive non partecipano, neppure per delega, alle riunioni.
I componenti dell'OPAF nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i componenti che hanno sostituito.

Art. 4 - Gratuità della partecipazione e delle cariche
L'OPAF opera a esclusivo carico di ciascuna delle Parti istitutive. La partecipazione e le cariche interne all'Organismo sono a titolo gratuito, né sono previsti rimborsi spese. La gratuità è riferita a tutti i partecipanti alle attività e riunioni dell'OPAF, sia ai componenti dello stesso che a eventuali ospiti e invitati.

Art. 5 - Funzionamento dell'OPAF
L'OPAF si riunisce almeno 4 volte all'anno e comunque ogni qual volta sia necessario per assicurare il corretto esercizio delle sue funzioni e il perseguimento degli obiettivi assegnatigli dall'accordo del 26 marzo 2018.
Presso la sede dell'OPAF è costituita la Segreteria, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti organizzativi e amministrativi connessi all'attività dell'Organismo.
Il responsabile della Segreteria, individuato dal Presidente, provvede alle convocazioni e alla stesura di sintetico verbale delle riunioni, alle quali prende parte, che dovrà essere sottoscritto
dallo stesso e dal Presidente o dal Vice Presidente. Il verbale è oggetto di approvazione nella seduta successiva.
L'OPAF si riunisce di norma presso la propria sede oppure nella sede indicata nella convocazione.
Il Presidente provvede alla convocazione dell'OPAF, tramite la Segreteria, mediante e-mail almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.
In caso di assenza, il Presidente sarà sostituito dal Vice Presidente. In casi straordinari di assenza di entrambi assume la presidenza il componente più anziano.
Perché l'OPAF possa considerarsi regolarmente riunito dovrà essere fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti e, comunque, non meno della metà dei componenti per ciascuna delle due parti.
In caso di impossibilità giustificata alla partecipazione alla riunione ciascun componente potrà delegare un altro componente appartenente alla medesima area di rappresentanza. Ogni componente potrà portare una sola delega.
L'OPAF può decidere di invitare alle riunioni, di norma in occasione della riunione precedente, uno o più esperti o specialisti in materia di formazione.

Art. 6 - Diritto di voto e suo esercizio
Ciascun componente dell'OPAF ha diritto a un voto.
Il diritto di voto può anche essere esercitato, in caso di assenza giustificata, tramite delega ad altro componente dell'OPAF appartenente alla stessa area di rappresentanza.
In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.

Art. 7 - Compiti dell'OPAF e regole di esercizio degli stessi
L'OPAF costituisce, nell'ambito del sistema partecipativo previsto dal CCSL, una stabile sede di dialogo in materia di formazione professionale in cui le Parti condividono idee e iniziative congiunte funzionali allo sviluppo delle competenze dei lavoratori come fattore chiave di competitività in coerenza con le logiche del World Class Manufacturing.
In quest'ottica costituisce obiettivo primario dell'Organismo promuovere un'idea di formazione continua accessibile, interattiva e in grado di garantire in modo effettivo un'adeguata professionalità dei lavoratori dei due Gruppi.
Le iniziative e i progetti proposti e/o elaborati nell'ambito dell'OPAF hanno carattere trasversale e sono rivolti alla generalità dei dipendenti di FCA e CNH Industriai o a gruppi omogenei di lavoratori appartenenti a Settori o Società con unità produttive site in Regioni diverse.
Le competenze dell'OPAF sono quelle indicate nell'accordo di attivazione del 26 marzo 2018 sulla base di quanto stabilito dal CCSL all’art. 24 del Titolo terzo e all’art. 4 dell'Allegato 6.
In particolare l'OPAF:
• condivide idee e progetti relativi a esigenze formative della generalità o di gruppi omogenei di lavoratori, nonché a criteri, metodologie e procedure per misurare l'efficacia della formazione, tenendo conto del contesto normativo e contrattuale di riferimento e delle metodologie e finalità del World Class Manufacturing;
• privilegia l'erogazione di attività formative implicanti l'utilizzo di tecnologie didattiche efficienti e sostenibili, in grado di conferire ai percorsi formativi un più alto valore aggiunto in termini di raggiungimento dei risultati attesi, ferma l'attenzione per le metodologie formative consolidate (in aula, on the job, affiancamento, visite didattiche in altre unità produttive, ecc.);
• privilegia, inoltre, modalità di erogazione della formazione che siano in grado di migliorare i processi di apprendimento e che agevolino l'accesso a percorsi formativi trasversali elaborati centralmente a lavoratori appartenenti a unità produttive/organizzative localizzate in Regioni diverse (es. e-learning);
" promuove attività formative atte a consentire l'adeguamento delle competenze dei lavoratori reso necessario dalla trasformazione digitale, dalle tecnologie emergenti in ambito Industry 4.0 e dalle altre innovazioni tecnologiche e di prodotto applicate in azienda e a stimolare negli stessi un orientamento volto all'aggiornamento e al miglioramento continuo;
• suggerisce l'adozione di linee guida aziendali in materia di formazione funzionali a garantire l'omogeneità dei programmi proposti e/o operanti nelle diverse realtà produttive e organizzative dei due Gruppi, nel rispetto delle specificità e in coerenza con le esigenze formative dell'impresa;
• promuove presso i competenti enti aziendali le Indicazioni utili a valutare l'adozione dei migliori modelli formativi elaborati localmente in realtà dei due Gruppi, nella logica di favorire la diffusione delle best practices in coerenza con le specificità e le esigenze delle diverse realtà aziendali;
• esamina annualmente i temi prioritari individuati dall'azienda per l'attività formativa trasversale e le esigenze formative relative ai lavoratori, poste dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCSL e/o dalle loro RSA per il tramite dei propri componenti dell'OPAF;
• svolge attività di monitoraggio degli avvisi di finanziamento di progetti formativi pubblici;
• svolge le funzioni di Comitato di Pilotaggio relativamente ai piani formativi finanziati da Fondimpresa, previsti da accordi di condivisione siglati dalle Parti istitutive a livello nazionale; in tale attività l'OPAF agisce nella composizione, secondo le regole di funzionamento e nei limiti delle competenze definite per il singolo piano formativo, in conformità con la regolamentazione di Fondimpresa e secondo le specifiche previsioni del relativo avviso di finanziamento.
Nell'esercizio delle funzioni di Comitato di Pilotaggio, l'OPAF può considerarsi regolarmente riunito e può deliberare se è fisicamente presente almeno la metà più uno dei componenti indicati nell'accordo di condivisione e, comunque, non meno della metà dei componenti indicati per ciascuna delle due parti.
Il Presidente e il Vice-Presidente del Comitato di Pilotaggio coincidono di norma con quelli nominati ai sensi del precedente art. 2, salvo diversa previsione dell'accordo di condivisione.
Il Presidente dei Comitato di Pilotaggio assume il ruolo di referente dello stesso nei rapporti con Fondimpresa e con il soggetto proponente.
Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi durante il periodo di attuazione del piano formativo o secondo la diversa periodicità indicata nell'accordo di condivisione.
La maggioranza qualificata dei 2/3 richiesta ai fini della validità delle deliberazioni di cui al precedente art. 6 è riproporzionata e rapportata al numero di componenti del Comitato di Pilotaggio.
Il Presidente provvede alla convocazione del Comitato, tramite la Segreteria dell'OPAF, mediante e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso telefonico.
Negli incontri in cui l'OPAF opera nelle funzioni di Comitato di Pilotaggio è ammessa la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto mediante delega conferita ad altro componente del Comitato alle condizioni e nei limiti di cui al precedente art. 5, penultimo comma.

Art. 8 - Obbligo di riservatezza
I componenti dell'OPAF e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'OPAF medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni.
Qualora venga acquisito un dato personale, relativo a società o loro dipendenti, esso sarà trattato nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Eventuali controversie e loro decisione
Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione o l'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Parti istitutive, che decidono all'unanimità.

Art. 10 - Diffusione del Regolamento
L'OPAF assicura la diffusione del presente Regolamento, nonché degli aggiornamenti o delle modifiche future, curandone la trasmissione a tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi aziendali.