Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo relazioni industriali
Data firma: 21 giugno 2016
Validità: 01.07.2016 - 30.06.2020
Parti: Topnetwork e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic-Confsal, RSU
Settori: Metalmeccanici, Topnetwork
Fonte: fismic.it

Sommario:

 

Premessa
1) Soggetti della contrattazione
2) Destinatari della contrattazione
3) Unità produttive
4) Rappresentanze sindacali
5) Sistemi di relazioni sindacali
6) Diritti informativi, materie negoziali e referenti
7) Funzionamento delle relazioni sindacali

 

8) Coordinamento nazionale delle RSU
9) Modalità di costituzione delle RSU e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
10) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
11) Decorrenza e durata del presente accordo
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Allegato A


Accordo per le relazioni sindacali

In Roma il 21 giugno 2016, tra la Topnetwork spa con sede legale in Roma alla Via Simone Martini n. 143 […] e le OO.SS. Territoriali / Nazionali: Fiom-Cgil […], Fim-Cisl […], Uilm-Uil […], Fismic-Confsal […], le RSU Territoriali […]

Premesso
• che la TopNetwork spa è una società che opera nel settore dell’ICT con sede legale in Roma e radicamento della forza lavoro su gran parte del territorio nazionale;
• che le caratteristiche precipue del settore di riferimento e dell'organizzazione aziendale rendono oggettivamente difficile l'interpretazione del concetto di unità produttiva;
• che è volontà delle parti sviluppare un sistema di relazioni industriali che sia adeguatamente rappresentativo della realtà aziendale e nel contempo soddisfi l'esigenza di mantenere la pluralità dei livelli relazionali, agevolando la tempestiva ed appropriata gestione delle opportunità e dei problemi nell'ambito delle rispettive autonomie e competenze;
• che conseguentemente le OO.SS. nazionali, del settore Metalmeccanico e la parte aziendale hanno negoziato una piattaforma per l'istituzione di un sistema di relazioni sindacali che prevede l'individuazione, al solo fine della applicazione del presente accordo, di unità produttive Macro- Regionali;
• che l'attivazione di quanto sopra instaura e rafforza una gestione pratica volta a migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL settore Metalmeccanico e dalla normativa di riferimento ed a consentire il confronto ai vari livelli ed attraverso norme e procedure definite;
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

1) Soggetti della contrattazione
I soggetti della contrattazione legittimati a negoziare, secondo la suddivisione per materie e per Unità Produttiva, sono: le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori Addetti all’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti; le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente accordo, le loro articolazioni territoriali; le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del T.U. 10.01.2014 sulla rappresentanza nonché il Coordinamento Nazionale RSU e le RSU delle Unità Produttive Macro-Regionali come di seguito convenzionalmente identificate.

2) Destinatari della contrattazione
Con la sola esclusione dei dirigenti, tutti i dipendenti della TopNetwork spa.

3) Unità produttive
Al solo ed esclusivo fine di identificare la base di computo per l'elezione delle rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori per la sicurezza, di definire la loro competenza territoriale, di attribuire il monte ore annuo di permessi loro spettanti, nonché ai fini delle informative / consultazioni dei lavoratori per Unità Produttive, le parti convengono congiuntamente che nel presente verbale di accordo per "Unità Produttiva" si deve intendere in via convenzionale e fermo quanto in premessa ciascuna delle macro-regioni geografiche di cui all'Allegato A, a condizione che in ciascuna di esse (macro-regioni) siano stabilmente occupati almeno 15 dipendenti complessivi.

4) Rappresentanze sindacali
Le parti convengono che entro la prima decade di ottobre 2015 sarà dato avvio alle procedure di elezione delle nuove rappresentanze sindacali secondo quanto previsto dal T.U. 10.01.2014 sulla rappresentanza sindacale.

5) Sistemi di relazioni sindacali
Al fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali di tipo partecipativo ed allo scopo di rendere concreta l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti hanno concordato di definire norme, funzioni e procedure, così come riportato in seguito.
Al riguardo, le parti Intendono Istituire un sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato a livello di Unità Produttive al fine di meglio rispondere alle esigenze delle realtà periferiche individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, i diritti dei lavoratori ed il miglioramento degli obiettivi tecnico- commerciali della Società.
In coerenza con quanto sopra dichiarato, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali così come appresso definito:
1. il livello nazionale, che avrà come riferimento le Organizzazioni Sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo, le loro articolazioni territoriali, il Coordinamento Nazionale delle RSU delle Unità Produttive Macro-Regionali come di seguito convenzionalmente identificate.
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, per le materie a loro attribuite dal protocollo del 23.07.93 e per quanto stabilito dal CCNL applicato dalla Società e dal presente accordo;
2. Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le RSU di Unità Produttiva, supportate
dalle articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti o aderenti al presente accordo.
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene l'applicazione/gestione delle materie previste nel presente accordo.

6) Diritti informativi, materie negoziali e referenti
A) Livello nazionale
Materie informative

Di norma entro il primo trimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell'Azienda fornirà al Coordinamento Nazionale delle RSU le informazioni relative la Società concernenti:
- Andamento dell'attività dell'impresa, suddiviso per linea di business ove possibile;
- Principali Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
- Andamento livelli occupazionali suddiviso per unità produttiva e, ove possibile, per linea di business;
- Significativi Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale;
- Formazione del personale;
- Sicurezza sul lavoro;
- Utilizzazione di altre tipologie di rapporti di lavoro;
- Organizzazione degli orari di lavoro, limitatamente alle tematiche di rilevanza nazionale.
Materie negoziali
Le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro, sulla contrattazione economica di secondo livello e sulle questioni di natura sociale che non siano espressamente riservate dal presente protocollo all'ambito di contrattazione a livello decentrato.
Referenti aziendali.
A tale livello, referente aziendale sono l'Amministratore Delegato e la Direzione Risorse Umane di Topnetwork,
Referenti sindacati
A tale livello, referenti OOSS sono il Coordinamento Nazionale delle RSU e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie o aderenti al presente accordo
B) Livello decentrato
Materie informative

L'informativa del livello decentrato sarà relativa alla sola Unità Produttiva e avrà per oggetto le seguenti tematiche:
- Andamento delle politiche di sviluppo dell'Unità Produttiva (convenzionale) e le relative implicazioni occupazionali;
- Modalità di programmazione degli orari di lavoro limitatamente alle tematiche specifiche dell'Unità Produttiva e non già trattate e/o definite in ambito nazionale;
- Interventi sulla Sicurezza e sull'ambiente di Lavoro limitatamente alle tematiche specifiche dell'Unità Produttiva e non già trattate e/o definite in ambito nazionale;
Materie negoziali
Salvo eccezioni di volta in volta concordate tra le parti, non vengono individuate materie negoziali espressamente riservate al livello decentrato. Specifici incontri, su richiesta di una delle parti, potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche espressamente demandate dal livello nazionale.
Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi a livello locale.
Referenti aziendali
A tale livello referente aziendale sono l'Amministratore Delegato e la Direzione Risorse Umane di TopNetwork, o i soggetti operanti sul territorio e da questi delegati.
Referenti sindacali
A tale livello, referenti OO.SS. sono le RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori firmatarie o aderenti al presente accordo

7) Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali" così come sopra definito, le parti concordano di istituire idonei strumenti ed idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno convenuto di disciplinare tali "strumenti" e tali "modalità" così come definite ai successivi articoli del presente accordo.

8) Coordinamento nazionale delle RSU
In rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nelle varie Unità Produttive, viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU.composto da numero nove unità.
I nominativi dei delegati dei coordinamenti eletti saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali alla Direzione Risorse Umane della TopNetwork.
In caso di dimissioni dall'incarico o dalla Società, le RSU in carica in quel momento nell'Unità Produttiva del dimissionario provvederanno alla nomina di un nuovo componente del Coordinamento il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato alla Direzione Risorse Umane della TopNetwork.
Il coordinamento nazionale potrà comunicare con i lavoratori oltre che con i normali mezzi, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
Le RSU e il Coordinamento Nazionale verranno dotati di appositi account di posta elettronica e potranno utilizzare il sistema di e-mail di TopNetwork per comunicare tra loro, con i lavoratori dell'azienda e con le OO.SS. A tal riguardo l'azienda fornirà alle RSU e al Coordinamento Nazionale una lista dettagliata dei nominativi e degli indirizzi mail dei lavoratori distinti per unità produttiva.
La lista sarà mantenuta aggiornata dall'Ufficio del Personale Aziendale.

9) Modalità di costituzione delle RSU e modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
Tenuto conto della struttura organizzativa della Società e della ripartizione nell'ambito del territorio nazionale delle sue sedi;
valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL applicato e dal presente accordo in tema di funzionamento delle Relazioni Sindacali;
considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per la elezione delle RSU, nonché per il funzionamento delle attività sindacali;
presa visione del montante delle ore di permesso disponibili per l'esercizio dell'attività sindacale ed usufruibili dai rappresentanti eletti in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti; preso atto, infine, di quanto stabilito in materia di tutele, di permessi retribuiti per i "Dirigenti Sindacali" di cui al CCNL vigente; si conviene quanto segue:
- le rappresentanze sindacali unitarie RSU saranno costituite a livello di Unità Produttiva Macro-Regionale, così come definita nell'allegato A) al presente accordo ed a condizione che occupi più di 15 dipendenti;
- il diritto a promuovere la costituzione delle RSU è regolato dagli specifici accordi interconfederali e di categoria; le elezioni dell'area nord saranno promosse mediante l'insediamento di seggi elettorali nei rispettivi territori di interesse;
- le RSU saranno così composte: RSU Area Nord numero sei unità - RSU area centro numero quattro unità - RSU area sud numero tre unità;
[…]
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo in materia di RSU (procedure di elezione, compiti e funzioni, durata mandato, scadenza, assemblee, etc.) si fa riferimento al sistema normativo e contrattuale in vigenza.

10) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Le unità produttive, come convenzionalmente definite ai sensi dell'allegato A al presente accordo, fungono anche da riferimento per i criteri di determinazione e nomina dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni.
A titolo di maggior favore vengono riconosciuti: due Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per area nord - un Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per l'area centro - un Rappresentante per la Sicurezza per area sud.
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene assegnato per lo svolgimento della propria attività un monte ore annuo complessivo di permessi - aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli precedenti - pari a 40 ore per macro area da suddividersi tra i rappresentanti dell'area, secondo le modalità che verranno definite dalla RSU e da questa previamente comunicate alla Direzione Aziendale. L'Azienda inoltre rimborserà, in conformità alle politiche aziendali, le spese relative al vitto, alloggio ed ai mezzi di trasporto degli RLS per eventuali sopralluoghi nelle diverse sedi dell'Unità Produttiva Macro-Regionale, nel limite complessivo di quattro eventi di trasferta.

Nota a verbale
Le ore di assemblea retribuite annue vengono, quale condizione di miglior favore, fissare in complessive 12 ore.