Categoria: 2016
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Tipologia: Accordo
Data firma: 19 aprile 2016
Parti: The Bet e Fismic-Confsal/RSA
Settori: Commercio, The Bet
Fonte: fismic.it

Sommario:

  Premessa
1.
2. Valutazione sulla stabilizzazione e ristrutturazione aziendale
3. Contratto di lavoro intermittente
4. Orario di lavoro
  5. Lavoro part-time
6. Flessibilità dell’orario
7. Maggiorazione straordinario
8. Pause
9. Salario e salario aziendale
10. Impegni attuativi del presente accordo

Accordo di prossimità di cui alla legge 148 del 14/09/2011 e dall'art. 51 del Dlgs 81/2015

Presso la sede Fismic Confsal, via Cesana, 52 Torino in data 19/04/2016 si sono incontrati: la The Bet srl […] e la Fismic Confsal […], assistito dalle RSA […]

Premesso:
• Che il presente accordo integra, semplifica ed in parte sostituisce gli accordi del 04/07/2014, del 10/12/2014 e l'accordo di verifica. Quest' ultimo ha rinviato un'ulteriore verifica al fine di sviluppare un'attenta analisi e puntualizzazione sullo stato di stabilizzazione dell’occupazione nonché i risultati di progetto di ristrutturazione e riorganizzazione contenuti nelle suddette intese;
• Che l'azienda ha ribadito la preoccupazione del calo complessivo delle vendite e della sua riduzione per ora lavorate dettagliatamente illustrate nell'incontro del 03/11/2015;
• Detto calo ha prodotto un incremento delle ore di inattività con la riduzione del fatturato ed aumento dei costi;
• Che le parti intendono ampliare e migliorare la semplificazione e la chiarezza degli accordi suddetti al fine di migliorare la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle agenzie.
Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo

2. Valutazione sulla stabilizzazione e ristrutturazione aziendale
L'azienda ha fornito un'ampia documentazione sul consolidamento occupazionale nonostante il calo delle vendite e dell'aggio. Questa dicotomia è dimostrata dal miglioramento della riduzione dei costi permanendo però una preoccupazione sul lungo termine.
Le parti hanno concordato e lamentato lo scarso intervento del concessionario Snai circa l’installazione degli apparecchi My Self, ciò non ha consentito di migliorare il rapporto dell'attività effettuata dall’uomo rispetto a quella automatizzata ed ha comportato un ulteriore incremento dei periodi di attesa, anche in presenza della nuova organizzazione. Tale periodo non è programmabile ed incide fortemente sulla redditività aziendale.
Si concorda quindi di mantenere l'attuale apertura dell'agenzia e cioè dalle ore 09:30 alle ore 24:00
dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 08:30 alle ore 24:00 Sabato e Domenica in modo continuato.
Ovviamente detto orario di apertura e chiusura può essere modificato autonomamente dall'azienda in presenza di particolari eventi.
In questa organizzazione del lavoro sono state riscontrate dalle parti momenti di totale inattività sull'intera struttura così come già concordato nell'accordo del 04/07/2014.
Tutte le sperimentazioni tendenti a programmare in modo rigido il periodo di questa inattività sono risultate totalmente inefficaci, perciò le parti concordano che per le mansioni di addetto sala e referente sala sono da considerarsi, agli effetti retributivi e normativi, lavoratori discontinui con l'applicazione della relativa parametrazione su tutti gli istituti diretti ed indiretti così come previsto dall'art. 151 comma 1 del CCNL Turismo pubblici esercizi.

3. Contratto di lavoro intermittente
Il presente articolo integra e completa quanto previsto dal punto D/4 dell'accordo del 04/07/2014, perciò si conviene di utilizzare il lavoro intermittente nei periodi di incrementato dell'attività per via degli eventi non programmabili e/o per consentire periodi di riposo consensualmente concordati con il lavoratore.
Il lavoro a chiamata sarà utilizzato esclusivamente senza indennità di disponibilità e conseguentemente senza obbligo di reperibilità per i lavoratori.
La possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nell'arco dell'anno non è limitato alle fasce di età dei lavoratori ed al numero dei lavoratori occupati nell’impresa a tempo determinato o indeterminato.
Il contratto del lavoro intermittente, fermo restando i limiti e quanto previsto dalle vigenti leggi, dal CCNL e dagli accordi aziendali in materia di orario di lavoro, può essere avviato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore è già titolare;
[…]
Le parti concordano che la richiesta di prestazione lavorativa debba avvenire 48 ore prima dell'inizio della prestazione e che un eventuale diniego alla prestazione stessa, il lavoratore lo debba comunicare entro 24 ore dell'inizio della stessa prestazione.
[…]
Il contratto di lavoro intermittente dev'essere stipulato in forma scritta pena la sua nullità ed in particolare deve contenere un esplicito riferimento del presente accordo e deve precisare:
a) il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dagli accordi aziendali;
b) l'orario di lavoro, il luogo di lavoro. Quest’ultimi possono essere concordati di volta in volta in rapporto ad ogni singola richiesta di prestazione e comunque va inoltrata al lavoratore 48 ore prima dell'inizio della prestazione stessa;
[…]
d) le misure di sicurezza così come previste dalle leggi e dalle procedure aziendali.
Il contratto di lavoro intermittente prevede un trattamento economico e normativo pari a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita; per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze previste per il lavoratore.
[…]
Per quanto non previsto del presente accordo si rinvia agli artt. dal 33 al 40 del Dlgs. n. 276/2003 e dagli artt. 21 e 22 della legge n. 92/2012 e smi.

4. Orario di lavoro
Il punto D dell'accordo del 04/07/2014 viene abrogato e sostituito come di seguito concordato:
La distribuzione del tempo di lavoro sarà programmato a turni mensili, il programma dovrà coprire l'intero periodo di apertura delle agenzie.
La durata e l'articolazione dei turni, al fine di consentire il rispetto delle leggi e del CCNL in materia di riposi, ferie, permessi etc saranno concordati con la RSA.
Le parti concordano che l'orario di lavoro è organizzato in turni avvicendati, senza maggiorazione di cui al CCNL, per il fatto che il riposo settimanale è avvicendato anche esso e quindi non sono previsti maggiorazioni per i normali turni cadenti di domenica, mentre è prevista una maggiorazione per le ore effettuate di notte, così come è previsto dal CCNL; tale maggiorazione in deroga all’art. 302 del CCNL ed è concordata nella misura del 15% delle ore effettuate.

6. Flessibilità dell’orario
Il presente articolo modifica e sostituisce il punto E dell’accordo del 4 Luglio 2014.
6.1 Banca Ore
Viene istituita la banca ore, che in deroga al CCNL, non prevede nessuna maggiorazione, quando le ore in essa confluite vengono utilizzate come riposo compensativo nei periodi di minore attività e/o nei periodi concordati con il lavoratore. Le ore residue saranno retribuite con una maggiorazione del 15% nel cedolino del mese di gennaio dell’anno successivo. Le ore massime annuali che vi possono essere allocate non possono superare le 180 ore.
6.2 Flessibilità nell’ambito del mese
In attuazione ai principi contenuti nella direttiva CEE n. 104/93 e del Dl.gs n. 66/2003 sarà consentito di applicare automaticamente la flessibilità dell’orario nell’ambito del mese, fermo restando i limiti previsti dalla legge suindicata in ambito di orario giornaliero settimanale. Le ore eccedenti dai limiti mensili saranno riconosciute come attività straordinaria e/o allocata nella banca ore in conformità a quanto previsto dagli accordi aziendali.

8. Pause
Le parti, in considerazione della nuova organizzazione del lavoro, del periodo di inattività e di discontinuità in essa contenuto, concordano di lasciare la programmazione giornaliera delle pause, di cui agli articoli 8 comma 1 e art. 1 comma 2 lettera A, alla libera scelta del lavoratore purché essa sia effettuata nel periodo di minore affluenza di pubblico circoscritte di norma nelle fasce orarie dalle 10 alle 17 e dalle 19 alle 23 e comunque non prima di due ore dall’inizio del lavoro e un'ora prima della fine del proprio turno.
Ovviamente la scelta del singolo lavoratore di godere della pausa non può recare nocumento all’attività né alla custodia dell’agenzia e va coordinata con altri colleghi presenti in agenzia.
La durata delle pause sono così definite:
a) 15 minuti per i lavoratori con prestazioni inferiori a 6 ore giornaliere;
b) 30 minuti per i lavoratori con prestazioni superiori a 6 ore giornaliere;
Per le pause di cui al punto a) si effettuano in azienda, mentre quelle di cui al punto b) dopo aver accertato che l’agenzia non rimane incustodita e non crea nocumento all’attività, il lavoratore in pausa può lasciare l’agenzia avendo prima documentato, secondo le procedure aziendale, l’uscita e il suo rientro.