Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo
Data firma: 24 settembre 2018
Validità: 24.09.2018 - 30.09.2021
Parti: H&M, Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisacscat-Cisl, Uiltucs, RSA/RSU
Settori: Commercio, GDO, H&M
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Organizzazione del lavoro

 

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro
Validità


Accordo Integrativo Aziendale sull’organizzazione del lavoro e la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro

Oggi, 24 settembre 2018, presso la sede di Unione Confcommercio Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, si sono incontrati: H&M Hennes & Mauritz srl […], Unione Confcommercio Imprese per l’Italia MI-LO-MB […], Filcams-Cgil Nazionale […], Fisascat-Cisl Nazionale […], Uiltucs Nazionale […], presenti le strutture territoriali di Filcams-Cgil, Fisacscat-Cisl e Uiltucs e le RSA/RSU
Le Parti, nell’ambito di corrette relazioni sindacali, ferme restando le distinte responsabilità e prerogative proprie delle Parti stesse e nel rispetto delle piene reciproche autonomie, convengono sull’opportunità di definire un Accordo aziendale in merito all’organizzazione del lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.

Premesso che
- il 5 novembre 2013 H&M Hennes & Mauritz srl (di seguito: “H&M”) e le OO.SS./RSA/RSU sono addivenute ad un accordo (di seguito il “Protocollo 2013”), attraverso il quale si definiva il sistema di relazioni sindacali, individuando vari livelli di incontro (nazionale, territoriale e di punto vendita) ed i relativi temi;
- le OO.SS./RSA-RSU hanno richiesto all’azienda di sviluppare in particolare i temi dell’organizzazione del lavoro e della conciliazione dei tempi vita-lavoro, al fine di garantire un’organizzazione basata sui principi di equità di trattamento e su una sempre maggiore attenzione da parte dell’azienda alle esigenze dei lavoratori; da un lato, infatti, H&M, al fine di garantire la continuità di impresa, necessita di un’organizzazione del lavoro tale da consentire la corretta ed efficiente corrispondenza tra presenza dei lavoratori ed esigenze commerciali all’interno del punto vendita (con una maggiore incidenza delle ore lavorative nel weekend e nelle fasce finali della giornata, per il maggiore flusso della clientela) e le OO.SS., dall’altro, hanno richiesto che l’organizzazione aziendale tenga conto dell’esigenza prioritaria di conciliare i tempi di vita e lavoro dei dipendenti;
- per quanto sopra, è stato avviato da tempo un apposito confronto sui temi sopracitati, che ha tenuto in considerazione da un lato le esigenze manifestate dai lavoratori e, nel contempo, le esigenze organizzative aziendali;
- all’esito del confronto tra le parti, le stesse hanno raggiunto un'intesa da formalizzarsi nel presente Accordo Quadro per la definizione di regole generali comuni sui temi dell’organizzazione del lavoro e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, che verrà declinata, poi, a livello locale nell’ambito delle relazioni con le strutture territoriali e le RSA-RSU all’interno del punto vendita;
tutto quanto sopra considerato e premesso, le Parti stabiliscono quanto segue:

Organizzazione del lavoro
Comunicazione circa le aperture e chiusure di punti vendita
Nell’ambito di un sistema di corrette e proficue relazioni sindacali, l’azienda fornirà a livello territoriale/nazionale ogni utile informazione preventiva circa le nuove aperture e/o le chiusure previste di punti vendita, fornendo altresì indicazioni sugli effetti occupazionali, nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo 2013.
Pianificazione degli orari
La pianificazione degli orari di lavoro sarà resa nota ai lavoratori il cui contratto prevede lo svolgimento a turni (rapporto di lavoro a tempo pieno) con un preavviso di quattro settimane, ferma restando la possibilità per l’azienda di apportare modifiche in caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e produttivo, che saranno condivise con il lavoratore interessato, al fine di trovare una soluzione che tenga in considerazione le esigenze dello stesso.
Pause giornaliere
La durata massima dell’interruzione giornaliera non retribuita nell’ambito della medesima prestazione non sarà superiore a 90 minuti, salvo le prassi già in uso e gestendo eventuali esigenze specifiche nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo 2013.
Carichi di lavoro
Con riferimento al riposo settimanale, l’azienda garantisce che tutti i lavoratori non presteranno la loro attività lavorativa per più di 6 (sei) giorni consecutivi.
Nell’articolazione dei turni settimanali l’azienda si impegna a distribuire equamente i carichi di lavoro, attraverso una pianificazione che preveda, in particolare, un’equa alternanza dei turni di chiusura e di apertura del singolo punto vendita.
L’azienda si impegna a garantire il maggior numero possibile di riposi coincidenti con la domenica.
Si rimanda al Protocollo 2013 con riferimento agli approfondimenti relativi all’organizzazione del lavoro (“A livello di punto vendita”).
Buono pasto
Ai fini della consumazione del pasto principale (pranzo o cena), all’interno di un orario di lavoro pari o superiore alle 6 ore giornaliere, l’azienda riconosce un buono pasto del valore nominale di €5.

Conciliazione dei tempi di vita e lavoro
Aspettativa non retribuita
I lavoratori che abbiano usufruito, in maniera continuativa, del congedo obbligatorio di maternità, del congedo parentale di maternità e di ferie/permessi/ROL, potranno godere di un’aspettativa non retribuita della durata massima di 3 mesi non frazionabili, durante i quali sarà garantita la conservazione del posto di lavoro, senza la maturazione di alcun istituto correlato al rapporto di lavoro.
Anticipo TFR […]
Congedo per formazione […]
Aspettativa per violenza di genere
Le Parti dichiarano una ferma condanna di ogni tipo di violenza fondata sul genere, anche in accordo con quanto previsto dalla vigente normativa; pertanto, in aggiunta a quanto previsto
dall’art. 24 del D.Lgs. n. 80 del 15/06/2015, l’azienda concederà un periodo di aspettativa non
retribuita della durata massima di 6 mesi continuativo, durante i quali sarà garantita la conservazione del posto di lavoro, senza la maturazione di alcun istituto correlato al rapporto di lavoro.
L’azienda agevolerà il trasferimento eventualmente richiesto dalla lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
Part-time post maternità
In aggiunta a quanto previsto dal vigente CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi all’art. 90, l’azienda accoglierà nell’ambito del 6% della forza occupata a tempo pieno e indeterminato nel punto vendita, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore, definendo una distribuzione oraria che tenga conto dell’esigenze di entrambe le parti.
Nei punti vendita che occupano fino a 30 lavoratori, potranno comunque usufruire del part time post maternità massimo 2 lavoratori.
Congedo per il padre lavoratore
In aggiunta a quanto previsto dalla vigente normativa, l’azienda concederà un’ulteriore giornata non retribuita al padre lavoratore, in occasione della nascita del figlio.