Tipologia: CCNL
Data firma: 18 febbraio 2014
Validità: 01.02.2014-31.01.2017
Parti: Cifa Italia-Federlab Italia e Confsal-Fials
Settori: Servizi-Medicina, Laboratori analisi e poliambulatori
Fonte: cifaitalia.it

Sommario:

 

Costituzione delle parti
Parte Normativa
Parte Generale

Premessa
Titolo I Disposizioni Generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 3 Decorrenza, durata ed entrata in vigore
Art. 4 Rinvio
Art. 5 Condizioni di miglior favore
Art. 6 Distribuzione e ricezione del CCNL
Titolo II Relazioni Sindacali
Art. 7 Rappresentanze Sindacali
Art. 8 Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 9 Diritto di informazione e confronto tra le Parti
Art. 10 Contrattazione collettiva decentrata
Art. 11 Assemblea
Art. 12 Referendum
Art. 13 Trattenute sindacali
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 14 Assunzione
Art. 15 Periodo di prova
Art. 16 Documenti per l’assunzione
Art. 17 Visita medica preassuntiva
Titolo IV Apprendistato
Art. 18 Premessa
Art. 19 Disciplina della formazione, durata, tutor
Art. 20 Piano formativo, valutazione e certificazione degli esiti formativi
Art. 21 Inquadramento professionale e trattamento retributive
Art. 22 Periodo di prova e decorrenza di anzianità di servizio
Art. 23 Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato
Art. 24 Preavviso
Art. 25 Doveri dell’apprendista
Art. 26 Malattia dell’apprendista
Art. 27 Infortunio dell’apprendista
Art. 28 Condizioni per la stipula di nuovi contratti
Art. 29 Rinvio alla legge
Titolo V Rapporti di lavoro flessibili
Capo 1 Part - time
Art. 30 Premessa
Art. 31 Disciplina Generale
Art. 32 Forma
Art. 33 Flessibilità oraria
Art. 34 Lavoro supplementare
Art. 35 Lavoro straordinario
Art. 36 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time
Art. 37 Trattamento economico
Art. 38 Rinvio alla legge
Capo 2 Tempo determinato

Art. 39 Premessa
Art. 40 Periodo di prova
Art. 41 Assunzione
Art. 42 Avvio di nuova attività
Art. 43 Proroga del contratto a tempo determinato
Art. 44 Obblighi del datore di lavoro
Art. 45 Obblighi del lavoratore
Art. 46 Scadenza del termine
Art. 47 Ipotesi di riassunzione a termine
Art. 48 Diritto di precedenza
Art. 49 Deroghe
Art. 50 Rinvio alla legge
Capo 3 Telelavoro
Art. 51 Definizione
Art. 52 Campo di applicazione
Art. 53 Dotazioni strumentali
Art. 54 Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
Art. 55 Furto di dotazioni strumentali
Art. 56 Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 57 Poteri ed obblighi del datore di lavoro
Art. 58 Orario di lavoro
Art. 59 Durata
Art. 60 Sicurezza e prevenzione degli infortuni
Art. 61 Infortuni
Art. 62 Santo Patrono
Art. 63 Comunicazione dell’accordo di telelavoro
Art. 64 Ricercatori delocalizzati
Art. 65 Rimando alla normativa
Capo 4 Lavoro Intermittente
Art. 66 Lavoro Intermittente
Art. 67 Diritti e doveri del lavoro intermittente
Art. 68 Assunzione
Titolo VI Il sistema di classificazione del Personale

Art. 69 Declaratoria delle posizioni economiche
Art. 70 Mansioni promiscue
Art. 71 Mutamenti di mansioni
Titolo VII Regolamentazione Quadri
Art. 72 Quadri: orario
Art. 73 Quadri: formazione ed aggiornamento
Art. 74 Quadri: assegnazione della qualifica
Art. 75 Quadri: polizza assicurativa
Titolo VIII Orario di lavoro, lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 76 Definizione
Art. 77 Entrata ed uscita in Azienda
Art. 78 Lavoro discontinuo o di semplice attesa
Art. 79 Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 80 Lavoro ordinario
Art. 81 Pausa pranzo
Art. 82 Lavoro notturno
Art. 83 Lavoro festivo notturno
Art. 84 Lavoro straordinario
Art. 85 Banca delle ore
Art. 86 Modalità fruizione Banca delle ore
Titolo IX Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 87 Riposo giornaliero
Art. 88 Riposo settimanale
Art. 89 Festività
Art. 90 Festività soppresse
Art. 91 Permessi retribuiti
Art. 92 Permessi straordinari
Art. 93 Permessi non retribuiti
Art. 94 Permessi studio
Art. 95 Congedo matrimoniale
Art. 96 Congedi e permessi per handicap

 

Art. 97 Volontariato
Art. 98 Permessi giornalieri
Art. 99 Permessi - Malattia del bambino e madre gestante
Art. 100 Gravidanza e puerperio
Art. 101 Congedo di maternità
Art. 102 Congedo di paternità
Art. 103 Congedo parentale
Art. 104 Congedo per la formazione
Art. 105 Disciplina della richiesta del congedo
Art. 106 Conservazione del posto di lavoro
Titolo X Ferie, assenze, malattia, aspettative e infortunio
Art. 107 Ferie
Art. 108 Assenze
Art. 109 Malattia
Art. 110 Normativa
Art. 11 Obblighi del lavoratore
Art. 112 Periodo di comporto
Art. 113 Trattamento economico di malattia
Art. 114 Infortunio
Art. 115 Trattamento economico di infortunio
Art. 116 Quota giornaliera per malattia di infortunio
Art. 117 Festività cadenti nel periodo di malattia ed infortunio
Art. 118 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio
Art. 119 Tubercolosi
Art. 120 Rimando alla vigente normative
Titolo XI Trasferimento, trasferta, distacco o comando, mobilità
Art. 121 Trasferimento, trasferta, distacco o comando, mobilità
Art. 122 Trasferimento
Art. 123 Trasferta
Art. 124 Distacco o commando
Art. 125 Accordi di mobilità
Titolo XII Indumenti, attrezzi di lavoro e risarcimento danni
Art. 126 Obblighi del datore di lavoro
Art. 127 Obblighi del lavoratore
Art. 128 Risarcimento danni
Titolo XIII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 129 Doveri del lavoratore
Art. 130 Disposizioni disciplinari
Art. 131 Codice disciplinare
Titolo XIV Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 132 Principi generali
Art. 133 Sicurezza sul lavoro
Titolo XV Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 134 Recesso del datore di lavoro
Art. 135 Recesso del lavoratore
Art. 136 Periodo di preavviso
Art. 137 Trattamento di fine rapporto
Art. 138 Trattamento di fine rapporto corresponsione
Art. 139 Trattamento di fine rapporto anticipazione
Titolo XVI Azioni positive, obbligo di fedeltà, Patto di non concorrenza
Art. 140 Azioni positive
Art. 141 Obbligo di fedeltà
Art. 142 Patto di non concorrenza
Titolo XVII Trattamento Economico
Art. 143 Elementi della retribuzione
Art. 144 Minimi tabellari
Art. 145 Aumenti periodici di anzianità
Art. 146 Indennità fisse
Art. 147 Super minimo
Art. 148 Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Art. 149 Corresponsione della retribuzione
Art. 150 Reclami sulla retribuzione
Titolo XVIII Cessione, Trasformazione dell’Impresa
Art. 151 Norme generali
Titolo XIX Privacy
Art. 152 Tutela della privacy
Titolo XX Ente Bilaterale
Art. 153 Ente Bilaterale Nazionale - EPAR
Art. 154 Enti Bilaterali Territoriali
Art. 155 Commissione di conciliazione paritetica nazionale
Art. 156 Composizione e sede della Commissione
Art. 157 Convocazione della Commissione
Art. 158 Istruttoria e decisione
Art. 159 Commissione di conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 160 Composizione e sede della Commissione
Art. 161 Convocazione della Commissione
Art. 162 Istruttoria e decisione
Art. 163 Osservatorio Nazionale
Art. 164 Osservatori Territoriali
Art. 165 Finanziamento Ente Bilaterale EPAR
Art. 166 Fondo interprofessionale per la formazione continua FonArCom
Titolo XXI Contributi Contrattuali
Art. 167 Contributo di assistenza Contrattuale Co. A. Sco
Art. 168 Contributo Contrattuale
Titolo XXII Controversie
Art. 169 Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 170 Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 171 Attivazione delle procedure di conciliazione
Art. 172 Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 173 Convocazione delle parti
Art. 174 Istruttoria
Art. 175 Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 176 Risoluzione bonaria della controversia
Art. 177 Decisioni
Art. 178 Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 179 Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 180 Controversie collettive
Titolo XXIII Diritto di Sciopero
Art. 181 Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Titolo XXIV Previdenza
Art. 182 Previdenza Complementare
Titolo XXV Norme finali e transitorie
Art. 183 Disposizioni generali
Allegati


Contratto colletttivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali Triennio normativo economico Febbraio 2014 - Febbraio 2016

Costituzione delle parti
Il giorno 18 del mese di febbraio dell’anno duemilaquattordici, si sono incontrate a Roma, presso la sede di Cifa Italia, le seguenti associazioni: Cifa Italia […], e con una delegazione […], per la gestione dei legittimi interessi delle imprese ad essa associate ed applicanti il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria Federlab Italia sotto specificata […] e Confsal, […] per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria Fials sotto specificata […]
Le suddette organizzazioni, nella propria autonomia negoziale, hanno inteso sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Imprese operanti nella sanità privata, nell’ambito dei Laboratori di Analisi Cliniche e dei Centri Poliambulatoriali aderenti alla Cifa Italia e alla Federlab Italia.
Detto contratto, redatto in sei copie originali, una per ogni Organizzazione firmataria, più una copia per l'archivio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed una per il Ministero e delle Politiche Sociali è composto da una Premessa, una Parte generale e da una Parte Speciale che nel loro insieme costituiscono un corpus inscindibile.

Parte generale
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai rapporti di lavoro dipendente riconducibili ad aziende operanti nel settore sanitario, ed in particolare nella "Macroarea Ambulatoriale", ossia esercenti attività di analisi di laboratorio, di diagnostica strumentale e di ambulatorio, a scopo diagnostico e/o terapeutico, con l'esclusione del personale dirigente.
2. Le suddette strutture possono operare sul libero mercato, erogando prestazioni sanitarie a titolo privato, e/o in Accreditamento col Servizio Sanitario Nazionale, erogando prestazioni sanitarie a carico del SSN stesso, e/o nell'ambito di collaborazioni con Università ed Enti di ricerca, per attività scientifiche e di Sanità Pubblica.

Art. 4 Rimandi
1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato, nonché allo Statuto dei Lavoratori, in quanto applicabili.
2. I Dipendenti devono, inoltre, osservare le norme regolamentari emanate dalle Autorità sanitarie competenti.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 8 Rappresentanze Sindacali Aziendali

[…]
4. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio.
[…]

Art. 9 Diritto di informazione e confronto tra le parti
1. Le Parti si impegnano alla più ampia diffusione dei dati e conoscenze che consentano l’utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l’applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
2. Le sedi di informazione e confronto sono:
a) livello nazionale;
b) livello regionale;
c) livello aziendale.

Art. 10 Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, sono titolari alla contrattazione a livello regionale le rappresentanze regionali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, e rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
a) trattamenti retributivi integrativi;
b) premi di produzione;
c) orario di lavoro;
d) flessibilità - banca ore;
e) tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
f) pari opportunità;
g) individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
h) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
i) formazione professionale;
j) determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
k) determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70:
l) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
m) specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende.
2. Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto;
b) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’aziende;
d) la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
e) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
f) l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
g) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
h) le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
i) l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
j) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Art. 11 Assemblea
1. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
3. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite.
4. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
7. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 16 Documenti per l'assunzione

[…]
2. Inoltre, in ragione delle peculiari attività e degli ambienti in cui il Lavoratore dovrà rendere la prestazione lavorativa, esso è tenuto a presentare certificazione medica di sana e robusta costituzione, in carta semplice dalla quale risulti che il Lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciata da organi sanitari pubblici, o gli esiti della visita medica preassuntiva.
[…]

Art. 17 Visita medica preassuntiva
1. Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
2. Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d'idoneità alla mansione prevista dall'Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
3. Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di Enti pubblici o universitari.

Titolo IV Apprendistato
Art. 18 Premessa

1. Il Testo Unico sull'apprendistato, D.Lgs. 167/11 così come modificato dal D.Lgs. 92/12, ha introdotto la nuova disciplina per il contratto di apprendistato.
2. Le Parti con la seguente normativa completano e integrano la disciplina dell'apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 167/11, al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un'importanza significativa per il settore.
3. Quanto sopra premesso le Parti convengono che il contratto di apprendistato, dovrà rappresentare lo strumento privilegiato di ingresso nel mondo del lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani e a costruire professionalità anche elevate da inserire nell'impresa.
4. Le Parti riconoscono l'importanza che può avere l'apprendistato di alta formazione e di ricerca sia per promuovere lo sviluppo di alte professionalità e dell'innovazione in impresa, sia per attuare efficaci collaborazioni con le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. A tal fine convengono sull'opportunità, a valle di un progetto sperimentale da realizzarsi a livello territoriale e con il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e universitarie, di valutare la definizione di una specifica normativa contrattuale per le tipologie di apprendistato, ulteriori a quello professionalizzante, previste dal D.Lgs. 167/11.

Art. 19 Disciplina della formazione, durata, tutor
A) Formazione:
1. Le Parti condividono la necessità di valorizzare per ogni tipologia di contratto la formazione svolta sotto la responsabilità delle imprese, anche con modalità on the job ed in affiancamento che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge. A tal fine l'azienda dovrà essere in condizione di garantire l'erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire competenze.
2. Gli interventi formativi relativi potranno essere realizzati anche attraverso forme di finanziamento pubblico e/o per il tramite di specifiche convenzioni con soggetti bilaterali operanti in ambito formativo. Le ore annue medie di formazione, compresa la formazione generale e specifica prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono stabilite tra 80 e 120 complessive, comprensive, fino a concorrenza, anche di quelle che saranno eventualmente previste dall'offerta formativa pubblica ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 167/11. Tale monte ore sarà modulato in relazione alla complessità delle competenze necessarie alla figura professionale indicata nel Piano formativo individuale dell'apprendista.
B) Durata
3. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
• Categoria A e B: 18 mesi;
• Categoria C 24 mesi;
• Categoria D, E, F e Quadri: 36 mesi.
C) Tutor aziendale
4. Il tutor aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista, deve essere inserito nell'organizzazione dell'impresa ed essere in possesso di adeguata professionalità.
5. In via esemplificativa il tutor aziendale ha il compito di:
• partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale dell'apprendista;
• facilitare l'apprendista nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo di apprendimento nelle sue diverse fasi;
• facilitare la realizzazione di momenti di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze;
• assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano formativo individuale;
• facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;
• al raggiungimento della metà della durata dell'apprendistato, su richiesta del Lavoratore, effettuare una verifica sullo stato di avanzamento del progetto.
6. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dell’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

Art. 20 Piano formativo, Valutazione e certificazione degli esiti formativi
1. Il Piano formativo individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute e indicare i contenuti di eventuali esperienze di lavoro e l'articolazione della formazione.
2. Il piano formativo individuale dovrà avere la forma scritta ed essere definito contestualmente alla stipula del contratto o comunque entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
3. Fermi restando i vincoli legislativi e contrattuali, le conoscenze da acquisire e la durata della formazione potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto qualora se ne ravvisasse la necessità.
4. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia e le indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente. In attesa della piena operatività del libretto formativo, le Parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa tenendo conto del format allegato.
5. L'effettuazione e registrazione dell'attività formativa prevista dal piano formativo individuale lascia impregiudicato il diritto del datore di lavoro di recedere, con formale disdetta, al termine del contratto di apprendistato.
6. Competenze nell'ambito delle aree funzionali.
7. Le competenze necessarie alle figure professionali contrattualmente individuate ai sensi dell’art. 56 del CCNL devono essere conseguite mediante la formazione sul lavoro e sono suddivise in:
a) competenze generali di carattere trasversale previste e rese disponibili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.Lgs. n. 167/2011, o espressamente demandate al CCNL da parte della disciplina regionale;
b) competenze tecnico-professionali specifiche caratteristiche e proprie delle figure professionali relative al settore Laboratoristico e Ambulatoriale.
8. Le competenze da acquisire in fase di apprendistato vanno sempre declinate nelle tre parti componenti l'apprendimento: sapere, saper fare e saper essere.
9. In dettaglio:
a) con il "sapere" l'apprendista dovrà acquisire, in aggiunta alle conoscenze di cui è stato dotato/a dalla sua specifica formazione (scuola secondaria, formazione professionalizzante, laurea, laurea magistrale, specializzazione etc.), le specifiche conoscenze relative al suo lavoro;
b) con il "saper fare" queste conoscenze debbono trasformarsi in capacità operative applicate nello svolgimento del suo lavoro;
c) con il "saper essere" queste capacità debbono essere armonicamente integrate nell'assunzione del ruolo che sarà stabilmente ricoperto al termine dell'apprendistato.
10. Le competenze necessarie per la figura professionale indicata nel contratto di apprendistato e riportate nel Piano formativo individuale devono essere individuate all'interno di quelle di seguito riportate e modulate in relazione all’attività da svolgere, al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionali dell'impresa:
A) Competenze generali settore:
• Possedere strumenti conoscitivi per comprendere la gestione economica dell'impresa, le sue esigenze strategiche e le caratteristiche dei mercati;
• Conoscere i prodotti, le procedure e i servizi di settore e il contesto aziendale e la sua struttura organizzativa;
• Conoscere la collocazione della propria attività nell'ambito dell'impresa e sapersi rapportare alle altre aree organizzative, conoscere i codici etici di comportamento aziendale ove esistenti;
• Acquisire tecniche di lavoro di gruppo e di comunicazione efficace ed efficiente e nozioni di comportamenti organizzativi;
• Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge, contrattuali e aziendali del rapporto di lavoro;
• Conoscere gli elementi fondamentali delle norme di legge di tutela dei dati personali;
• Conoscere le fondamentali norme di legge e contrattuali in materia di sicurezza salute e ambiente, sapere applicare le previste misure di sicurezza e tutela ambientale e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
• Conoscere gli strumenti informatici e le tecnologie adottati nella propria attività.
[…]

Art. 23 Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato
1. In caso di malattia, infortunio o altra causa involontaria del rapporto di lavoro superiore a trenta giorni il periodo di apprendistato potrà essere prolungato di comune accordo tra le Parti per un periodo congruo laddove tale assenza avesse comportato l’impossibilità di completare il percorso formativo programmato.

Art. 25 Doveri dell’apprendista
1. L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Titolo V Rapporti di lavoro flessibili
Capo 1 Part time
Art. 36 Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time

1. I Lavoratori affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa certificata dall'unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno previa richiesta del Lavoratore.
2. L'azienda, fino al limite del 3% del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del Lavoratore interessato e compatibilmente con l’organizzazione del lavoro in atto e con il corretto svolgimento dell’attività produttiva, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
a) necessità di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap;
b) necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni;
c) necessità di assistere familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti;
d) necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell'obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea.
3. I casi di cui ai punti 1 e 2 hanno la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time.
4. Nel caso di valutazione negativa da parte dell'azienda in relazione alla infungibilità o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sarà svolto un confronto con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Segreterie Territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL per individuare una idonea soluzione.
5. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4% del personale in forza a tempo pieno, l'azienda valuterà l'accoglimento della richiesta del Lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative.
6. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
7. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale su richiesta del Lavoratore per le suddette motivazioni, le medesime motivazioni costituiscono comprovato impedimento individuale alle clausole flessibili o elastiche.
[…]

Capo 2 Tempo determinato
Art. 39 Premessa

1. Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 25% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Capo 3 Telelavoro
Art. 51 Definizione

1. Si definisce telelavoro l'attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali.
2. Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del Lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
• autisti;
• lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
• ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato
luogo estraneo ai locali aziendali.

Art. 52 Campo di applicazione
1. Il telelavoro può essere concesso dall'Impresa o richiesto dal Lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'Impresa stessa.
2. Per le attività di telelavoro relative alla validazione e/o refertazione di esami radiologici, analisi etc. dovrà essere garantito il rispetto della normativa tecnica nella trasmissione e ricezione dei dati sanitari.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo non possono costituire oggetto di telelavoro le seguenti mansioni:
• direttive;
• gestione del personale;
• amministrative concernenti il riscontro di documenti contabili;
• ausiliarie di vigilanza e controllo;
• ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
4. La concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del Lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.

Art. 53 Dotazioni strumentali
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento del lavoro dovranno essere fomite dall'Impresa e resteranno di proprietà aziendale.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.

Art. 54 Rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali
1. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fomite al Lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all'Impresa che potrà inviare presso il domicilio del Lavoratore, durante l'orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
2. Il rifiuto ingiustificato di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi sanzionabili disciplinarmente, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.

Art. 56 Diritti e doveri del telelavoratore
1. Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2. Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
5. Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 57 Poteri ed obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore dipendente per fini professionali.
3. È inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
4. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del telelavoratore.
5. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7. L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 58 Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
2. L'orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l'Impresa ed il Lavoratore.
3. L'Impresa potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell'avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.

Art. 59 Durata
[…]
4. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici o da Lavoratori ai sensi della vigente normativa, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall'Impresa.

Art. 60 Sicurezza e prevenzione degli infortuni
1. Il Lavoratore dovrà consegnare all’Impresa, prima dell'inizio della prestazione lavorativa con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse allo svolgimento del lavoro ed agli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 61 Infortuni
1. In caso di infortunio il Lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà dame comunicazione all'Impresa entro il giorno successivo all’infortunio fornendo una dettagliata relazione sulle circostanze che hanno provocato l'incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.

Art. 63 Comunicazione dell'Accordo di telelavoro
1. L'Impresa dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del telelavoro, dare comunicazione all'Ente Bilaterale per i soli fini statistici sull'estensione dell'applicazione di tale strumento di flessibilità.
2. La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del Lavoratore, mansione del Lavoratore, durata dell'accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato all'Ente Bilaterale che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge [dlgs] n. 196/2003.

Art. 64 Ricercatori delocalizzati
1. La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all'attività lavorativa in favore dell'Impresa, continuino a svolgere attività di studio e/o ricerca presso centri universitari o assimilabili.
2. In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è stato instaurato con la modalità del telelavoro, la sua eventuale modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Impresa e Ricercatore.

Art. 65 Rimando alla normativa
1. Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all'Ente Bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente in materia, come anche alle modifiche normative eventualmente intervenute successivamente all’entrata in vigore del presente contratto.

Capo 4 Lavoro intermittente
Art. 66 Lavoro intermittente

[…]
5. L'Impresa, con più di 15 dipendenti, è tenuta a informare delle assunzioni effettuate con la modalità del lavoro intermittente con cadenza annuale la RSU, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.

Art. 67 Diritti e doveri del Lavoratore intermittente
1. Ai Lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro. […]
9. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’Impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Art. 68 Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
7. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
[…]
9. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.

Titolo VII Regolamentazione quadri
Art. 72 Quadri: orario

1. Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato senza vincolo di orario e nei limiti previsti dal D.Lvo 66/2003

Titolo VIII Orario di lavoro, lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 76 Definizione

1. Come previsto dall'Art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione dell'Impresa e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dall’impresa e a tenersi a disposizione di quest'ultima per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
2. La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei Lavoratori è fissata in 40 ore settimanali, normalmente distribuito su 5 o 6 giornate lavorative.
3. Per far fronte ad eventi improvvisi, imprevisti ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, l’impresa, d’intesa con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, potrà realizzare diversi regimi orari in particolari periodi dell’anno, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 66/2003.

Art. 78 Lavoro discontinuo o di semplice attesa
1. Per le mansioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portieri, uscieri, addetti alla reception ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell'orario di lavoro ordinario settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie.
2. Per tali Lavoratori trova applicazione l’art. 16, D.Lgs. 66/2003.

Art. 79 Personale non soggetto a limitazione di orario
1. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 66/2003, non trova applicazione la limitazione dell'orario di lavoro per i Lavoratori inquadrati nel livello quadro e Categoria F.
2. Viceversa il lavoro straordinario nei giorni festivi o di riposo è sempre retribuito secondo le maggiorazioni previste dal contratto.

Art. 81 Pausa pranzo
1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va da 30 minuti ad un massimo di 1 ora, ed è concordata tra i Lavoratori e l'Impresa in funzione delle esigenze di servizio.

Art. 84 Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’art. 72 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2. Il lavoro straordinario, ad esclusione di quello previsto da deroghe ed eccezioni di Legge, quello svolto in regime di flessibilità (Banca delle Ore) e l'eventuale lavoro extraorario autorizzato a recupero di ritardi od assenze, è quello effettivamente prestato oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato.
3. Il lavoro supplementare nel tempo pieno è l'effettivo lavoro richiesto e svolto oltre l'orario giornaliero contrattuale predeterminato, ma entro i limiti settimanali d'orario contrattuale (cosiddetti recuperi).
4. È facoltà dell'Impresa richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali do contrattuali dell'orario di lavoro giornaliero/settimanale.
5. Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è di norma obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d'obiettivo impedimento.
6. L'Impresa potrà fare ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia in casi riferibili alla peculiarità del settore, oltre che nei casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
7. Il lavoro straordinario deve, comunque, avere carattere eccezionale.
8. Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione dell'Impresa.
[…]

Art. 85 Banca delle ore
1. Nel caso di lavoro per più intensa attività, con successivi prevedibili periodi di attività ridotta, l'Impresa potrà, per qualsiasi livello e tipologia di lavoro prevista dal presente contratto:
a) intensificare l'orario ordinario di lavoro con successiva prevedibile rarefazione;
b) recuperare, mediante rarefazione, le ore lavorate nell'intensificazione;
c) ridurre l'orario ordinario di lavoro a fronte di una successiva prevedibile intensificazione.
2. Pertanto, potranno verificarsi i seguenti casi:
a) superamento, in regime di lavoro ordinario, l'orario contrattuale settimanale sino al limite di 48 ore per un massimo di 24 settimane all'anno, ponendo le ore eccedenti le 40 settimanali a credito del Lavoratore, nel rispettivo conto della Banca delle Ore;
b) nel caso di riduzione del fabbisogno di ore, con previsione di successivo recupero l'Impresa potrà ridurre l'orario settimanale lavorato fino al limite minimo di 24 ore, anticipando la retribuzione contrattuale di 40 ore settimanali e ponendo le ore anticipate al Lavoratore a debito nel suo conto della Banca delle Ore.
3. Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1 sarà riconosciuta la normale retribuzione ordinaria per 40 ore settimanali e la sola maggiorazione del 5% per le ore eccedenti che dovranno essere contabilizzate, a credito del Lavoratore, nella Banca delle Ore.
4. Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2 spetterà l'intera retribuzione ordinaria afferente 40 ore settimanali con corrispondente iscrizione a debito delle ore non effettivamente lavorate, sul conto individuale della Banca delle Ore.
5. Il saldo massimo della Banca delle Ore non potrà essere superiore a n. 168 ore, a favore del Lavoratore o dell'Impresa.
6. Il regime d'intensificazione e rarefazione è continuo, pertanto, il saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere riportato al I gennaio dell'anno successivo.
7. In caso di cessazione, il saldo della banca delle ore sarà addebitato o accreditato con le competenze di chiusura del rapporto.
8. L'accredito del saldo comporterà una maggiorazione complessiva del 10% (5% all'atto dell'intensificazione e 5% al momento di chiusura del rapporto).
9. Esclusivamente su richiesta del Lavoratore, con il consenso dell'Impresa, ed al massimo per una volta all'anno, eventuali saldi d'intensificazione potranno essere monetizzati con la retribuzione corrente maggiorata del 15%; pertanto, l'intensificazione non goduta determinerà una maggiorazione complessiva del 20% (5% all'atto dell’intensificazione e 15% all'atto della liquidazione).
10. Le ore d'intensificazione si considerano, agli effetti normativi, ore di lavoro ordinarie con composizione multiperiodale dell'orario di lavoro. Pertanto, eventuale lavoro straordinario potrà essere svolto nei limiti delle condizioni contrattualmente e legalmente previste, in eccedenza all'eventuale intensificazione di cui al punto che precede.
11. La comunicazione d'intensificazione dovrà essere data al Lavoratore con un preavviso normale di 72 ore o, eccezionalmente, di 24 ore.
12. Nel caso di lavoro a tempo parziale i limiti ed i benefici di cui sopra saranno proporzionati pro-quota, salvo le percentuali di maggiorazioni.
[…]

Art. 86 Modalità fruizione Banca delle Ore
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o regionale.
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente.
7. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
8. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
9. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
10. 1 lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

Titolo IX Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 87 Riposo giornaliero

1. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore.

Art. 88 Riposo settimanale
1. Tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui al precedente articolo, normalmente coincidente con la domenica, fatte salve le realtà operative H 24/365.
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.

Art. 99 Permessi - Malattia del bambino e madre gestante
[…]
Alla Lavoratrice gestante sono riconosciuti permessi per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche. Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d'eseguire esami, accertamenti e visite durante l'orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare all'Impresa domanda preventiva e successiva documentazione giustificativa con data ed orario d'effettuazione.
[…]

Art. 100 Gravidanza e puerperio
[…]
3. Durante i periodi di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
[…]

Art. 101 Congedo di Maternità
1. Alla lavoratrice saranno concessi 5 mesi complessivi - 2 prima e 3 dopo la data presunta del parto, oltre all'eventuale differenza tra la data prevista e la data effettiva del parto - più l'eventuale maternità anticipata nei casi previsti dalla legge.
[…]

Titolo X Ferie, assenze, malattia, aspettative e infortunio
Art. 107 Ferie

[…]
3. Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
[…]

Art. 114 Infortunio
1. Così come previsto dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
2. Per la copertura assicurativa dei Lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i Centri Elaborazione Dati sono tenuti ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
3. Il Lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il Lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione disciplinare.
[…]

Titolo XIII Indumenti, attrezzi di lavoro e risarcimento danni
Art. 126 Obblighi del datore di lavoro

1. Sarà a carico dell’Impresa la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori sono tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 127 Obblighi del Lavoratore
1. Il Lavoratore è tenuto ad utilizzare correttamente gli indumenti, le divise, le attrezzature e gli strumenti ricevuti in dotazione, nonché i dispositivi di protezione personale salvaguardandone l’integrità e la funzionalità.
2. Qualunque guasto, danneggiamento o lesione degli stessi dovrà essere immediatamente portato a conoscenza del datore di lavoro che provvederà alla sostituzione od alla riparazione.
3. In caso di danneggiamento e/o smarrimento dei predetti indumenti, divise, attrezzature, strumenti ricevuti in dotazione e dispositivi di protezione personale dovuti ad imperizia, non corretto utilizzo o, comunque, connessi a causa imputabile al Lavoratore saranno allo stesso addebitati nei limiti delle eventuali spese sostenute dall’Impresa per la relativa sostituzione o riparazione.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di danneggiamento o smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro restituzione o rimborso.

Titolo XIII Norme comportamentali e disciplinari
Art. 129 Doveri del Lavoratore

1. Il Lavoratore ha l'obbligo di svolgere con impegno e la massima diligenza, correttezza e fedeltà, le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle quali sia stato successivamente adibito.
2. In particolare:
a) il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio comportamento al rispetto ed alla comprensione dell'assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza;
b) Il lavoratore deve rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo corretto i propri doveri;
c) rispettare l'orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo delle presenze sul luogo di lavoro;
d) osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dall'Impresa o dai preposti, nel rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL e le disposizioni delle Autorità sanitarie;
e) ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali dell'Impresa accusandone ricevuta;
[…]
i) evitare di accedere ai locali dell'Impresa e di trattenervisi oltre l'orario di lavoro prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'Impresa;
j) utilizzare le dotazioni informatiche, telefoniche, sanitarie e altro nei limiti d'uso prescritti dall'Impresa e dalle regolamentazioni sanitarie;
[…]
l) osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l'Impresa, nel rispetto del potere organizzativo e disciplinare dell'Impresa, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL, oltre alle procedure determinate dalle Autorità sanitarie;
[…]

Art. 130 Disposizioni Disciplinari
1. Il mancato rispetto dei doveri di cui all'articolo precedente da parte del personale comporta l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all'entità delle infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore all'importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
d) sospensione, sino ad un massimo di 10 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
[…]
5. Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari che, pur non avendo determinato un danno effettivo all'Impresa, siano potenzialmente dannose.
6. Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dal presente contratto, nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all'Impresa involontario ma riconducibile a mancata diligenza.
7. A titolo esemplificativo è punico con la sanzione della multa il Lavoratore che:
a) ritardi anche dopo rimproveri specifici nell'inizio del lavoro senza giustificazione;
b) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti rientranti nel profilo del proprio livello;
d) si assenti dal lavoro per almeno un'ora senza comprovata giustificazione;
[...]
f) commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero scritto.
[…]
8. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica, nei termini previsti dalla Legge, nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato di ubriachezza etilica od anche sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti per il personale ausiliario (no autisti) ed amministrativo;
[…]
d) si assenti dal lavoro per un'intera giornata senza comprovata giustificazione;
e) commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l'assenza ingiustificata, la quale potrà comportare l'adozione di più gravi provvedimenti;
f) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
g) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
h) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo
l) ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all'interno dei locali aziendali;
n) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto;
o) violi le norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.
9. Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le infrazioni di seguito indicate:
- A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) si applica nei confronti del lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell'anno solare, senza comprovata giustificazione;
[...]
c) commetta recidiva nell'infrazione delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro;
[…]
f) mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti dell'Impresa, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g) commetta recidiva, oltre la seconda volta nell'anno solare, in qualunque delle infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
[…]
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale all'Impresa;
j) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi, senza manifesto pericolo di reiterazione nell'infrazione;
k) commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo di reiterazione;
m) colpevolmente non comunichi all'Impresa il coinvolgimento e gli estremi del terzo responsabile;
n) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato dall'Impresa ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali;
[…]
q) per tolleranza di abusi commessi da dipendenti.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
a) si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica od anche sotto effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti;
[…]
f) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno all'Impresa;
g) commetta violenza privata nei confronti dell'Impresa e dei colleghi, con pericolo di reiterazione;
h) commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
1) commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
j) commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e l'incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle attrezzature, impianti o materiali aziendali;
k) detenzione di sostanze stupefacenti all'interno della struttura;
l) molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori nonché ai colleghi di lavoro all’interno della struttura;
m) per atti di libidine commessi all’interno della struttura.
[…]

Titolo XIV Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 132 Principi Generali

1. Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione.
2. L'Impresa s'impegna a fornire puntualmente ai preposti ed ai Lavoratori la formazione e le informazioni dovute in forza del D.Lgs. 81/2008.
3. I Lavoratori hanno diritto di ricevere dall’Impresa - su cui grava il relativo onere - la formazione prevista dagli articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008, così come successivamente modificato dal D.Lgs 106/2009.
4. La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile delle attività-produttive sono valori condivisi dalle parti a tutti i livelli e costituiscono obiettivi comuni dell'azienda e dei Lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
5. Coerentemente con questi obiettivi, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i Lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative, i livelli di salute nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.
6. Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei Lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i Lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
7. In particolare, il datore di lavoro:
a) provvede affinché i Lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei Lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
b) in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari;
c) provvede affinché ciascun Lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
8. Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro.
9. In questo contesto di responsabilità e di molo attivo ai fini della prevenzione, i Lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
10. I Lavoratori in particolare devono:
a) osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporlo e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi fomiti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta
conservazione;
d) segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
11. I Lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
a) eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza;
b) ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
c) ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti.
12. In ogni unità produttiva sono redatti:
a) il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai lini della sicurezza e della salute dei Lavoratori;
b) il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annoiati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
c) la cartella sanitaria e di rischio individuale del Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al Lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
13. E inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai Lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione ed il grado della stessa.
14. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dall’art. 47, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
15. Ai rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 18 e 50, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, su richiesta scritta dello stesso, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
17. I RLS sono tenuti a fare un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti ed esclusivamente connesso all'espletamento delle proprie funzioni rispettando il segreto industriale anche in ordine ai processi lavorativi aziendali e il dovere di privacy sui dati sensibili di carattere sanitario riguardanti i Lavoratori.
18. Ad ogni RLS spettano, per l’espletamento del relativo mandato, permessi retribuiti nella misura che segue:
a) 12 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti;
b) 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
c) 40 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 15 dipendenti;
19. Le parti in sede aziendale ovvero gli organismi paritetici territoriali possono concordare progetti formativi per gli RLS quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
20. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative.
21. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.

Art. 133 Sicurezza sul lavoro
1. Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, ai sensi del TUSL si rimanda all'allegato 2 del presente contratto.

Titolo XVI Azioni positive, obbligo di fedeltà, patto di non concorrenza
Art. 140 Azioni Positive

1. Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
2. In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.
3. L'Impresa è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.

Titolo XX Ente Bilaterale
Art. 153 Ente Bilaterale Nazionale - EPAR

1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Confederale di Cifa e Confsal in sigla EPAR, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle confederazioni firmatarie dal presente CCNL.
2. L’EPAR è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine l’EPAR Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 8, 17 e 18 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
4. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua Fonarcom.
5. L’EPAR svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
6. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’EPAR dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
7. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’EPAR Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
8. L’EPAR potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL
9. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi PEPAR potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
10. Gli organi di gestione dell’EPAR saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
11. La costituzione degli EPAR Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’EPAR nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 154 Enti Bilaterali Territoriali
1. L’EPAR Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per rincontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’EPAR Nazionale e con la rete degli EPAR Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia;
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofìnanziamento del fondo di formazione continua Fonarcom;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. L’EPAR Territoriale, svolge inoltre, attraverso I CIS territoriali, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’EPAR Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
4. L’EPAR Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 163 Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EPAR Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati fomiti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all’EPAR Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;
g) svolge le attività finalizzate all’esecuzione delle disposizioni previste agli artt. 63 e ss (contratto d’inserimento), agli artt. 43 e ss (apprendistato) e agli Articolo 70 e ss (lavoro a tempo determinato) del presente CCNL;
h) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR, previa la loro segnalazione, di norma con cadenza annuale, da parte degli Osservatori

Art. 164 Osservatori Territoriali
1. L’EPAR Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale realizzando una fase d’esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2. A tal fine, l’Osservatorio Territoriale:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’EPAR Nazionale, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Articolo 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’Articolo 4 comma 4 della Legge n. 628/1961;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.

Titolo XXII Controversie
Art. 180 Controversie collettive

1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale.