Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 settembre 2018, n. 23332 - Attività di sovrintendenza del lavoro di altri dipendenti. Obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro



 

 

RILEVATO che :

 

La F. P. S.r.l. impugna la sentenza n.XX, depositata il XXXXX, con la quale la Corte d'appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado, avente ad oggetto l'opposizione a cartella esattoriale concernente l'attività espletata dallo stesso F. e dall'altro socio G., i quali svolgevano attività di sovrintendenza delle operazioni svolte dai dipendenti, e quindi operando e frequentando ambienti in cui si trovavano apparecchi ed impianti costituenti fonti di rischio ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/65; la Corte territoriale, per quanto qui rileva, fondava l'obbligo di iscrizione del F. all'assicurazione sugli infortuni e le malattie professionali di cui al D.P.R. n. 1124/65, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez.L., n. 12227/22004) secondo il quale, il requisito della manualità delle mansioni non sarebbe indispensabile ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo antinfortunistico dei lavoratori subordinati, avendo rilievo, solo, il fatto oggettivo della esposizione a rischio, che, è invece riscontrabile, anche in relazione a lavoratori o soci di ogni tipo di società, che, per la loro qualità di sovrintendenti, siano costretti all'esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si trovino apparecchi o impianti costituenti una fonte di rischio ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 1124/65; sempre, secondo il giudice d'appello, tale orientamento della giurisprudenza di legittimità trovava giustificazione nella evoluzione della nozione di causa violenta e di manualità che, a seguito di fondamentali interventi della Corte Costituzionale nella "subiecta materia", aveva condotto ad una più ampia accezione di attività manuale, con conseguente estensione della qualificazione soggettiva delle categorie a rischio, fino a ricomprendere nell'ambito applicativo della disciplina antinfortunistica, anche, categorie impiegatizie e dirigenziali, ed i soci appartenenti a qualsiasi assetto societario, sulla base dell'esistenza del solo requisito oggettivo dell'esposizione al rischio oggetto di tutela ai sensi del D.P.R. n. 1124/65; avverso la pronuncia d'appello ricorre il F. affidandosi a due motivi e depositando memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; l'Inail ritualmente intimato difende con controricorso.

 

CONSIDERATO che :

 

1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 4, n. 7 del T.U. n. 1124/65, per avere la Corte territoriale ritenuto che i soci di ogni tipo di società, anche di fatto, impegnati in modo permanente o avventizio, in attività non manuale di sovrintendenza, debbano essere assoggettati all'obbligo assicurativo, prescindendo, anche, dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società datore di lavoro;
2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'ad . 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;
3. il ricorso s'appalesa infondato per le ragioni che si vanno ad esporre;
4. in particolare, con riferimento al primo motivo, parte ricorrente si duole dell'inesatta applicazione de(l'art. 4, n. 7, del D.P.R. n. 1124/65 alla fattispecie oggetto di contenzioso;
5. la censura, così come prospettata, ha, quindi, come cornice normativa l'art.4, nn. 1, 2 e 7, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;
6. nello specifico, l'art. 4, 1° comma, n. 7, prevede testualmente che sono assoggettati all'assicurazione antinfortunistica in materia di lavoro: "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni previste dal precedente n. 2";
7. il n. 2 del citato art. 4, dispone che sono assoggettati all'assicurazione antinfortunistica: "coloro che trovandosi nelle condizioni di cui n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro altrui, svolto dal socio; il precedente n. 1 della citata norma, cui fa riferimento il successivo n. 2, contempla: "coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
5. dal contesto normativo indicato è dato, quindi, desumere che: a) i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettatì all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando prestano alle dipendenze della società (cosiddetta "dipendenza funzionale") attività lavorativa, in due distinte ipotesi; b) nella prima ciò avviene quando essi prestino attività lavorativa manuale, ed in tal caso si prescinde dal fatto che tale attività sia prestata in forma subordinata o autonoma, mentre nella seconda ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste quando i soci in modo permanente o avventizio prestino attività lavorativa non manuale (e cioè intellettuale) consistente nella sovrintendenza del lavoro altrui all'interno di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo;
6. ciò posto, la questione attinente il coordinamento e l'ambito di applicazione dell'art. 4, nn. 1, 2 e 7, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 24, determinò un annoso dibattito in dottrina e all'interno di questa Corte;
7. in particolare, secondo un primo filone giurisprudenziale (Cass. n. 7684/1987-Cass. n. 764/1987) veniva ammessa la tutela anche di coloro che pur non esercitando mansioni manuali, e quindi nell'esercizio di funzioni intellettuali, fossero, comunque, costretti ad un rapporto diretto e manuale con la macchina (orientamento formatosi con riferimento alla prima ipotesi contemplata nel primo comma dell'art. 1 T.U., (quello dell'adibizione del lavoratore alla macchina), mentre un secondo filone giurisprudenziale venne a formarsi in relazione alla seconda ipotesi contemplata nel medesimo primo comma del citato art. 1 (quella del cosiddetto "rischio ambientale") che prevede la copertura assicurativa a protezione di tutti i lavoratori, qualsiasi siano le mansioni espletate;
8. tale contrasto venne risolto, compiutamente, con l'approdo cui pervennero le S.U., con la sentenza n. 3476 del 1994, secondo la quale "l'art. 4 T.U., interpretato alla luce degli artt. 3 e 38 II comma Cost., in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni che di malattia professionale, estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali, costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose";
9. l'orientamento delle S.U. ha trovato, anche, in epoca successiva, significativo avvallo, nelle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 310 del 1994- sent. n. 171 del 2002) in base alle quali, con riferimento al sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 è stato affermato "il principio secondo cui presupposto esclusivo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette, a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato";
10. parallelamente, l'evoluzione legislativa ha inteso allargare il novero infortuni in ambito domestico, anche l'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti (legge n. 38 del 2000);
11. dal contesto giurisprudenziale sopra delineato, si evince, pertanto, il superamento del criterio esegetico formale che emerge dal dato letterale recato nell'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, elemento letterale (sussistenza dell'obbligo assicurativo per chi sovrintende al lavoro manuale prestato da altri, solo nell'ipotesi di rapporto subordinato od autonomo) che, alla luce dell'approdo sopra richiamato delle Sezioni Unite ed alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, va, invece ricondotto ad un criterio interpretativo oggettivo che faccia, esclusivo, riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto (esistenza di un rischio obiettivamente riferibile sia al lavoratore manuale che a quello che sovrintende all'attività svolta dal primo), prescindendo, quindi, dal titolo formale o soggettivo rivestito da colui che sovrintende al lavoro altrui;
12. di conseguenza, l'elemento formale suddetto, va coniugato ed interpretato avuto conto alla sussistenza, nella fattispecie concreta, del requisito sostanziale, così da ritenere l'equivalenza tra le modalità di subordinazione del rapporto di lavoro e l'esposizione al rischio ambientale per il lavoratore manuale e colui che ne sovrintende la prestazione, e ciò, in quanto, una diversa opzione interpretativa del succitato art. 4 del d.P.R., si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., ed, oltretutto, non terrebbe conto del criterio esegetico storico, atteso che l'affermarsi del valore della protezione del lavoratore dal cosiddetto "rischio ambientale" è intervenuto solo in epoca successiva all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1124 del 1965;
13. né a confutazione di ciò, appare conferente da parte del ricorrente, invocare alcuni precedenti di questa Corte, solo in apparente contrasto con l'orientamento consolidato dianzi richiamato, poiché tale conclusione si fonda su una non corretta lettura delle sentenze invocate, infatti, le stesse non si pongono in contrasto con l'orientamento formatosi sulle S.U. n. 3476 del 1994 e sulle citate pronunce della Corte costituzionale, in quanto attengono a fattispecie concrete completamente diverse da quella in trattazione;
14. nella specie, infatti, la ratio decidendi della Corte territoriale si fonda, sia sull'interpretazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sia soprattutto sull'espletamento da parte del ricorrente di attività lavorativa manuale (vedi dichiarazioni rese dal teste B.), circostanza quest'ultima che consente, anche sulla base del dato letterale emergente dall'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, di ritenere inconferente qualsiasi problematica inerente la sussistenza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro riconducibile al oggetto che svolge l'attività di sovrintendenza del lavoro altrui; di conseguenza, alla stregua delle considerazioni che precedono vanno disattese le censure mosse dal ricorrente con il primo motivo, e parimenti rigettate
quelle dedotte con il secondo motivo, atteso che al di là della intestazione formale del motivo, il ricorrente tende, sostanzialmente, ad una revisione delle valutazioni del materiale probatorio, che come tale, attenendo al merito, risulta estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. S.U., n. 24148/13);
15. conclusivamente, il ricorso va rigettato, e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro XXXXX per compensi professionali, oltre esborsi per euro XXXXX e spese generali al 15%, oltre agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 31.1.2018