Cassazione Penale, Sez. 4, 26 settembre 2018, n. 41902 - Frana dello scavo e infortunio mortale. Appalto e responsabilità


 

Fatto

1. La Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella città, appellata, tra gli altri, dagli imputati PP., D. D. e F. M., condannati per il reato di cui all'art. 589 co. 1, 2 e 4, cod. pen., ai danni del lavoratore R. V., ha escluso l'aumento ex art. 589 co. 4 cod. pen., rideterminando la pena nei confronti di F. M. e D. D., ha eliminato la pena accessoria nei confronti di quest'ultimo e le statuizioni civili, per intervenuta revoca della costituzione di parte civile nei suoi confronti e ha confermato nel resto.
2. Si è contestato agli imputati di avere, nelle rispettive qualità, cagionato il decesso del R., per imprudenza, negligenza e imperizia e per violazione delle norme di cui agli artt. 15, 18, 37, 90, 97, 118, 119 e 120 del d.lvo. 81/2008, perché, nel corso di lavori di realizzazione dell'allaccio della rete di un condominio alla fognatura comunale, eseguiti in condizioni di alto livello di rischio a causa della esecuzione di uno scavo realizzato ad angolo di attrito interno di circa 40 gradi, con pareti sub verticali, senza la messa in opera di adeguati sostegni provvisori, le pareti del suddetto scavo erano franate, seppellendo parzialmente il lavoratore S., che riportava lesioni lievi, e completamente il lavoratore R., il quale decedeva immediatamente per asfissia meccanica. In particolare, alla P., nella qualità di datore di lavoro della vittima, quale titolare della E., società appaltante i lavori alla D.G.D. del D., si è contestata l'omessa vigilanza sulla sicurezza, l'omesso coordinamento degli interventi dei datori di lavoro e la verifica della congruenza del POS della DGD rispetto al proprio, l'omessa rilevazione che il POS adottato non era riferibile al cantiere specifico, l'adozione di un POS, a sua volta, del tutto carente e inesistente con riferimento al rischio specifico del cantiere in questione, l'omessa formazione e informazione dei lavoratori e l'omesso aggiornamento delle misure antinfortunistiche; al D., titolare della ditta sub appaltatrice, di avere adottato un POS non riferibile al cantiere in questione e di avere omesso di formare e informare i lavoratori; infine, al F., nella qualità di responsabile del cantiere, incaricato dalla E., l'omessa valutazione di tutti i rischi per la sicurezza, l'omessa programmazione della prevenzione, in una situazione connotata da elevato rischio per possibile cedimento della sponda dello scavo che avrebbe richiesto, data la profondità e le caratteristiche del terreno, la messa in posa dei sostegni di cui sopra.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i tre imputati, P. e F. a mezzo di unico atto a firma dell'Avv. A. V., il D. separatamente, con atto a firma dell'Avv. N. B.. Il difensore dei primi due imputati ha dedotto, con il primo motivo per entrambi, violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, rilevando un travisamento del fatto per non avere la Corte considerato l'oggetto effettivo della relativa richiesta difensiva (l'acquisizione, cioè, della documentazione relativa all'occupazione di suolo pubblico assentita sulla scorta della richiesta del condominio, basata sul progetto della M., geometra progettista e direttore dei lavori, assolta in primo grado con rigetto dell'appello della parte pubblica; e il conseguente espletamento di perizia tecnica), richiesta finalizzata ad accertare l'effettiva fattibilità di quello scavo con le modalità previste dalla M. e con riferimento alla richiesta di occupazione di suolo pubblico. Con riferimento, poi, alla penale responsabilità, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando, quanto alla F., il travisamento dei fatti di causa, sulla scorta delle seguenti considerazioni: la difesa non aveva prospettato l'assenza di responsabilità in capo alla F. in virtù della delega di funzioni conferita al marito F., ma aveva posto l'accento sul contratto di sub appalto stipulato con la DGD, cui era stato devoluto l'onere di decidere e gestire le modalità esecutive dell'opera. Quanto al F., invece, la difesa ha inteso chiarire che la sua posizione nella E. era quella di direttore tecnico del cantiere, che non gli era stata conferita alcuna delega, valida ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 81/08, che la ditta era stata aperta dalla F. allorchè era ancora operativa la ditta del F., successivamente fallito e che, solo dopo il fallimento della propria impresa, l'imputato avrebbe cominciato a lavorare presso la ditta della moglie. Sotto altro profilo, si contesta che la vittima potesse considerarsi dipendente del F., atteso che il R. era un artigiano, titolare di partita IVA e che il ruolo di responsabile dei lavori era stato attribuito erroneamente al F., essendo rivestito dalla M.. La difesa rileva altresì che in sentenza si è affermato che il F. era un preposto della F., figura corrispondente a quella di un capo squadra al quale in ogni caso non competerebbero compiti in materia di prevenzione. In conclusione, il F., quale direttore tecnico del cantiere, era stato un semplice tramite tra la E. e la direzione dei lavori. La prima aveva sub appaltato l'opera di taglio e scavo alla ditta del D. che se ne era accollata i relativi oneri. Nell'interesse del F., inoltre, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al diniego delle generiche e alla dosimetria della pena, assumendo, quanto al primo profilo, la mancanza di una spiegazione in ordine alla ritenuta gravità del fatto, alla pregnanza delle violazioni e al grado della colpa; quanto al secondo, il travisamento di fatti oggettivi, avendo la Corte valorizzato parzialmente gli elementi disponibili per graduare le diverse responsabilità. La difesa del D., con un unico motivo ha dedotto vizio della motivazione in relazione al diniego delle generiche, contestando la equiparazione della posizione dell'imputato a quella del F., cui pure il beneficio è stato negato, poiché il primo è un artigiano che possiede un escavatore e opera con piccoli interventi, laddove il secondo ha avuto ben altro ruolo nella vicenda. Sotto altro profilo, la Corte non avrebbe tenuto conto del comportamento del D., il quale si era adoperato per smascherare la natura fittizia del presunto accordo stipulato con la vittima, essendo emersa, a seguito di consulenza, la falsità della firma ad esso apposta.

Diritto

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. La corte di merito, dopo avere descritto la dinamica del sinistro (in merito alla quale non constano doglianze specifiche), ha analizzato il rapporto tra le ditte E. e DGD , osservando che dalle risultanze probatorie (dichiarazioni teste D., coimputato D. e lavoratore S.), era emerso in maniera certa - al di là delle apparenze (riconducibili al presunto accordo privato tra il D. e il R., ritenuto però irrilevante, siccome inficiato dalla falsità della firma del D., da costui disconosciuta e accertata con apposita consulenza) - un rapporto di subordinazione di fatto del R. al F.. Il primo era stato, infatti, operaio dipendente della ditta del F. per numerosi anni e fino a pochi mesi prima del fatto, fino al fallimento cioè dell'impresa dell'imputato e al conseguente passaggio dell'imprenditore alle dipendenze della ditta E. della moglie, con la qualifica di direttore tecnico dei cantieri edili della stessa sul territorio nazionale. Nonostante la titolarità di partita IVA, il R. riceveva ordini dal F. per la realizzazione dello scavo, opera nella quale l'imputato si era ampiamente ingerito, interloquendo con il direttore dei lavori M.. Il S., dal canto suo, aveva confermato che mentre era intento con il R. a lavorare all'interno dello scavo, i due si erano avveduti che la terra della pareti della fossa "ruscellava" e il R. aveva avvisato della situazione il F. e il D., presenti in cantiere ad impartire istruzioni per l'esecuzione delle opere, ricevendone una risposta con la quale si ordinava di continuare o di andarsene a casa. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la corte distrettuale l'ha rigettata per difetto dei relativi presupposti, essendo emerso che lo scavo effettuato era difforme sia rispetto alle previsioni del direttore dei lavori (che prevedano uno scavo in galleria), sia con quanto concordato dalla M. con il F. (scavo in trincea a gradoni, profilatosi nel momento in cui la prima si era avveduta che nel POS della E. si prevedevano scavi in trincea armati, anziché in galleria). Peraltro, i consulenti tecnici avevano concluso nel senso che le indicazioni circa le modalità di esecuzione dello scavo provenienti dal direttore dei lavori erano ineccepibili e perfettamente praticabili e, ove seguite, avrebbero scongiurato il pericolo di crollo delle pareti. In ordine alle singole posizioni, poi, la corte torinese ha ricondotto la posizione di garanzia della P. alla qualità datoriale, rilevando che la delega (priva, peraltro, dei requisiti imposti dall'art. 16 d.lgs. 81/08) della responsabilità del cantiere al F. non la esonerava dalla propria, ma aveva determinato semmai la creazione di una concorrente posizione di garanzia, parimenti destinataria di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. La P. si era occupata pienamente di quel cantiere, sottoscrivendo il contratto di subappalto con la ditta del D., dal contenuto ibrido siccome privo di data certa che, in ogni caso, non trasferiva la responsabilità di quel cantiere al solo titolare della DGD, tenuto conto della ingerenza di fatto del F., il quale agiva per la E.. Cosicché, la P. si era resa responsabile di omessa vigilanza, avendo consentito che in quel cantiere si realizzasse quella situazione pericolosa. Quanto al F., quel giudice ha ritenuto, in base alle convergenti risultanze Istruttorie, che egli fosse preposto della E., progettista esecutivo dello scavo,committente della ditta del D. per la esecuzione dei quell'opera e supervisore di essa, oltre che datore di lavoro di fatto di colui che era stato a lungo dipendente della sua impresa, poi fallita. Il F. aveva infatti impartito ordini e direttive al R. e si era comportato in quel cantiere come vero e proprio dominus, rilevando quel giudice che, in definitiva, le allegazioni difensive finivano per spostare la responsabilità vicendevolmente tra la P. e il F.. Infine, con riferimento alla posizione del D. (il quale in questa sede si è lamentato unicamente del diniego delle circostanze attenuanti generiche), alle cui dipendenze lavorava l'altro lavoratore che, nell'occorso, aveva riportato solo lesioni lievi, la corte distrettuale, nel rilevarne la piena responsabilità datoriale e la sua presenza in cantiere ad impartire ordini per l'esecuzione dello scavo in quelle condizioni di pericolo, ha ritenuto di dover mitigare il trattamento sanzionatorio solo in ragione del venir meno dell'aumento operato ai sensi dell'art. 589 co. 4, cod. pen. (eliso in considerazione della improcedibilità delle lesioni lievi cagionate all'altra vittima), condividendo le considerazioni svolte dal primo giudiceche aveva ritenuto il D., al pari del F., immeritevoli di una mitigazione di pena ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., tenuto conto della gravità del fatto, della pregnanza delle violazioni alla disciplina antinfortunistica e alle generali regole di cautela e del grado della colpa, correlato alla circostanza che, poco prima dell'infortunio, i due erano stati avvisati dalla vittima della presenza di inequivocabili segnali premonitori dell'imminente, concreto pericolo di franamento delle pareti dello scavo, circostanze che rendevano recessiva l'incensuratezza del D., quanto al F. rilevando la presenza di precedenti penali.
3. I ricorsi sono tutti inammissibili. L'unico motivo formulato nell'interesse dell'imputato D. e gli ultimi due motivi formulati nell'interesse dell'imputato F. in punto trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati. Le doglianze sono del tutto generiche e non si confrontano con il ragionamento dei giudici di merito, ineccepibile e sostenuto da argomentazioni insuscettibili di un vaglio di legittimità. Sul punto, pare sufficiente un rinvio ai principi consolidati di questa Corte quanto al contenuto dell'atto di impugnazione [cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione] e all'obbligo motivazionale del giudice in punto dosimetria della pena [cfr. sez. 4 n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278; sez. 6 n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; sez. 4 n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100]. Nessuna disparità di trattamento (anche ove rilevante ai fini della verifica di congruità e non contraddittorietà del ragionamento svolto nell'esercizio di una valutazione di merito, eminentemente discrezionale) è peraltro riscontrabile nella circostanza che sia stato valorizzato l'elevato grado della colpa desunto dall'atteggiamento di totale indifferenza per la salute dei lavoratori, che ha accomunato i due imputati avvisati dalla stessa vittima del fenomeno di "ruscellamento" del terreno.
4. Sono altresì manifestamente infondati i restanti motivi formulati nell'interesse degli imputati P. e F., concernenti, da un lato, il diniego della rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, dall'altro, la sussistenza della posizione di garanzia. 4.1. Quanto al primo profilo, la decisione si pone nel solco tracciato dal consolidato orientamento di questa corte: in tema di giudizio di appello - poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento [cfr. sez. 5 n. 6379 del 17/03/1999, B. F. ed altri, Rv. 213403; n. 8891 del 16/05/2000, Callegari F., Rv. 217209 (in cui si è precisato che, nella ipotesi di rigetto, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità); conf. sez. 1 n. 19022 del 10/10/2002 Ud. (dep. 22/04/2003), Di Gioia, Rv. 223985; n. 38177 dell'11/10/2002, Giovannelli, Rv. 222469; sez. 6 n. 22526 del 17/02/2003, Tateo, Rv. 226295; sez. 5 n. 13767 del 18/03/2003, Prospero e altro, Rv. 225633; sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007), Gagliano, Rv. 236084]. Tali principi sono stati anche successivamente ribaditi [cfr. sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009 Ud. (dep. 21/04/2010), Pacini, Rv. 246859; sez. 3 n. 24294 del 21/05/2010, D.S.B., Rv. 247872; sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; n. 11907 del 13/12/2013 Ud. (dep. 12/03/2014), Coppola, Rv. 259893; n. 40496 del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 245009 (in cui si è precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità]. Nel caso in esame, il giudice ha indicato esplicitamente le ragioni del rigetto dell'istanza, rispetto alle quali la difesa ha mancato il puntuale confronto preventivo, omettendo di considerare l'argomento centrale, rappresentato dal dato obiettivo delle modalità dello scavo seguite nell'occorso, al di là dei progetti e delle domande assentiti in sede amministrativa. 4.2. Quanto al secondo profilo, la formulazione delle doglianze impone una precisazione: la difesa, nel contestare l'affermazione della penale responsabiltà degli imptati, ha opposto un vizio della sentenza non deducibile in cassazione (il c.d. travisamento del fatto), omettendo di considerare che il vizio deducibile è invece quello del travisamento della prova, sindacabile in sede di legittimità, a seguito della novella introdotta dalla I. 46/2006. In ogni caso, il vizio di travisamento della prova ricorre solo allorquando nella motivazione si faccia uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, ed esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, pe r rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (cfr. sez. 2 n. 5223 del 24/01/2007, Rv. 236130). In tale ipotesi, comunque, il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. sez. 2 n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893) e il vizio è ravvisabile solo allorché l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (cfr. sez. 1 n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Di ciò non pare esser stata consapevole la difesa che si è limitata a riproporre censure in fatto e a contestare la valutazione condotta, con ragionamento lineare, non contraddittorio e del tutto logico, dalla corte piemontese, opponendovi una difforme lettura degli elementi acquisiti al giudizio. In questa sede, pare utile ancora una volta un mero richiamo ai principi, cui quel giudice si è attenuto, elaborati da questa sezione: in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. Sez. U. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108). In ogni caso, la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, sebbene essa non possa avere ad oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (cfr. sez. 4 n. 10702 dell'01/02/2012, Rv. 252675). La portata liberatoria della delega va parametrata al suo oggetto e alle modalità del conferimento, avuto riguardo alle competenze del soggetto delegato e alla dotazione dei mezzi per far fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni (cfr. sez. 4 n. 7709 del 13/11/2007, Rv. 238526). Nel caso di specie, peraltro, la corte, sulla scorta delle risultanze processuali, ha ritenuto che la P. e il F. si fossero direttamente ingeriti nella esecuzione dei lavori di quel cantiere, la prima sottoscrivendo un contratto di sub appalto con la ditta del D., il secondo, quale vero e proprio dominus e datore di lavoro di fatto della vittima. In particolare, la difesa, nel tentativo di opporre argomenti a favore dell'una e dell'altro, ha inteso sminuire il ruolo della P. in forza della stipula di un contratto di sub appalto, assumendo che esso avrebbe determinato ipso facto l'assunzione della responsabilità del cantiere solo in capo al D., titolare della ditta sub appaltatrice. Ciò afferma, dimenticando però che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando il subappalto si realizzi nel cantiere predisposto dall'appaltante e a lui facente capo, tale affidamento parziale dei lavori ad un appaltatore, che si avvale dell'organizzazione già esistente, determina la comune responsabilità di entrambi i soggetti appaltante e appaltatore (cfr. sez. 4 n. 32943 del 27/05/2004, Maffia, Rv. 229084), non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità [cfr. sez. 4 n. 5977 del 15/12/2005 Ud. (deo. 16/02/2006), Chimenti, Rv. 233245]. E ciò anche allorché le lavorazioni si svolgano contestualmente (cfr. sez. 4 n. 21471 del 20/04/2006, Clemente e altro, Rv. 234149; n. 42477 del 16/07/2009, Come/li, Rv. 245786; n. 7954 del 10/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014), Ventura e altro, Rv. 259274;] e il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, allorchè l'appltatore eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei , Rv. 2713271avori (vfr. sez. 3 n. 50996 del 24/10/2013, Gerna, Rv. 258229). Inoltre, quanto alla condizione della vittima, della quale è stata sottolineata la qualifica di artigiano con partita IVA, è incontestato che la stessa era impiegata nella lavorazione di quello scavo, a prescindere dalla posizione formale assunta rispetto alla E. Cosicché, vale in ogni caso il principio secodo cui - in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro - il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. sez. 4 n. 37840 dell'1/07/2009, Vecchi e altro, Rv. 245274; sez. 7 ord. n. 11487 del 19/02/2016, Lucchetti, Rv. 266129). Infine, con riferimento alla posizione assunta dal F., a prescindere dalla esatta qualifica ricoperta da costui, non può dimenticarsi che - in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro - in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto (cfr. sez. 4 n. 50037 del 10/10/2017, Buzzegoli e altri, Rv. 271327 (in fattispecie relativa all'assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza); n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973; n. 22246 del 28/02/2014, Rv. 259224].
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende ciascuno, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000) e, solo degli imputati P. e F., anche alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro XXX ciascuno a favore della cassa delle ammende. Condanna altresì P. P. e F. M. al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili R. S., B. M. A., R. A. A. e C. A. M.a, che liquida in complessivi euroXXXX, oltre accessori come per legge.