Cassazione Penale, Sez. 7, 28 settembre 2018, n. 42805 - Contravvenzioni in materia di sicurezza nella pelletteria. Ricorso inammissibile
Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 22/06/2018
Ritenuto che
con sentenza del 30 giugno 2017, il Tribunale di Firenze ha condannato alla pena di 3.660,00 euro di ammenda X.Z., ritenendola colpevole, nella qualità di datore di lavoro della pelletteria OMISSIS, di due imputazioni relative a contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.lgs. n. 81 del 2008 (fatti commessi in Sesto Fiorentino il 15/07/2014);
che la ricorrente, a mezzo del difensore d'ufficio, ha proposto appello, qui trasmesso, perché qualificato dalla Corte di appello quale ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Assoluzione dell'imputata perché il fatto non costituisce reato; 2) condanna contenuta al minimo edittale;
Considerato che
va rilevata la inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo, in quanto lo stesso pretende da questa Corte una nuova valutazione nel merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità, a fronte della ricostruzione dei fatti e del giudizio sugli stessi svolto nella sede di merito e descritto con esaustiva e coerente motivazione nella sentenza impugnata; quanto al secondo motivo, per la sua genericità, non avendo la ricorrente indicato elementi specifici da considerare, nonché la manifesta infondatezza della censura, tenuto conto che la sentenza impugnata contiene, in punto di trattamento sanzionatorio, un'idonea motivazione;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2018.