Cassazione Penale, Sez. 3, 01 ottobre 2018, n. 43166 - Ponteggio irregolare


 

 

 

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 09/05/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza del 28 ottobre 2015 il Tribunale di Torino ha condannato S.M. alla pena di euro 1.600,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt. 136, comma 2, e 159, comma 2, lett. b), d.lgs. 81/2008 (per avere, quale socio accomandatario della S.a.s. Futura Y. Ponteggi, allestito un ponteggio senza assicurarsi che fosse montato a regola d'arte e secondo le indicazioni presenti nel PI.M.U.S., in quanto risultava incompleto e provvisto di una parte a sbalzo non prevista nel piano di montaggio, uso e montaggio).
2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha domandato la propria assoluzione, per avere affidato a un tecnico la realizzazione del ponteggio secondo le direttive stabilite dal piano di montaggio, uso e smontaggio, o l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., trattandosi di fatto di lieve entità.
Ha sottolineato la propria ignoranza della lingua italiana e di aver fatto affidamento sul tecnico al quale aveva demandato la predisposizione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, tanto che, a riprova della sua buona fede, non appena aveva appreso delle irregolarità, in data 21/9/2011, aveva provveduto tempestivamente ad eliminarle, in data 13/10/2011, con la conseguenza che dalla condotta non erano neppure derivati danni e non si era verificata esposizione al pericolo, sicché avrebbe potuto essere applicata la causa di esclusione della punibilità invocata.
 

 

Diritto

 


1. La doglianza relativa alla mancanza di adeguata considerazione della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è manifestamente infondata e, consentendo la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione, impone il rilievo della estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente.
Quest'ultimo, come si desume dalle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza impugnata, aveva, in via di subordine rispetto alla richiesta di assoluzione, domandato l'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità.
Il Tribunale ha disatteso tale richiesta, facendo generico riferimento alla fattispecie astratta, relativa a misure di sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro, volte a prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei lavoratori, senza alcun riferimento alla vicenda concreta, nella quale, secondo quanto esposto nella stessa sentenza impugnata, l'imputato, dopo l'accertamento delle irregolarità del ponteggio allestito dalla propria impresa (in quanto caratterizzato da una parete a sbalzo non prevista e non montato secondo le indicazioni presenti nel PI.M.U.S., perché privo dei correnti nei punti dove le scale erano sistemate all'esterno), aveva provveduto a rimuoverlo, cosicché non risultano essere stati adeguatamente approfonditi dal Tribunale né l'aspetto della non occasionalità della condotta, né quello della esiguità del danno o del pericolo, che non possono essere esclusi sulla base di quanto esposto al riguardo nella sentenza impugnata, nella quale non vi sono specificazioni sulle dimensioni del cantiere e del ponteggio, sul numero di lavoratori addetti, sulla durata del mantenimento in opera del ponteggio irregolare (che parrebbe essersi protratto per 23 giorni, dal 21/9/2011 al 13/10/2011).
Ne consegue la non manifesta infondatezza della doglianza sollevata dal ricorrente, non essendovi elementi nella motivazione della sentenza impugnata per ravvisare le ragioni per escludere la configurabilità di detta causa di non punibilità.
Occorrerebbe, dunque, un nuovo esame sul punto da parte del giudice del merito, che è però precluso dalla estinzione del reato per prescrizione, essendosi compiuto il relativo termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione della j permanenza, dunque dal 13 ottobre 2014, il 29 aprile 2017, anche considerando le le sospensioni di tale termine per complessivi 6 mesi e 16 giorni per i rinvii d'udienza dal 10/11/2014 al 9/3/2015 e dal 9/3/2015 al 26/5/2015 derivanti da impedimenti del difensore.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 9/5/2018