Cassazione Penale, Sez. 4, 03 ottobre 2018, n. 43852 - Caduta da un impalcato durante i lavori di realizzazione di un ascensore. Responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore per la sicurezza


 

Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 19/07/2018

 

 

Fatto

 

 

l. Con sentenza dell' 8.09.2017 il Tribunale di Firenze, in funzione monocratica, ha assolto perché il fatto non sussiste B.A. e T.G. dai reati contestati in rubrica per aver per colpa ,in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, causato all'operaio P.P. caduto da un impalcato di un'altezza di metri 2,60 un trauma cranico con falda ematica extra durale, in sede temporale anteriore destra, da cui derivavano lesioni gravissime con pericolo concreto di vita, con una malattia guarita in 240 giorni, l'indebolimento permanente del gusto e dell'olfatto e delle funzioni psichiche. In Firenze il 18.02.2013.
1.1. Le imputazioni sono così articolate:
B.A., legale rappresentante della Giglio Ascensori s.r.l, titolare della ditta appaltatrice, in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, omettendo di verificare la congruità del POS, di scambiare le informazioni in merito alla sicurezza con la ditta subappaltatrice, (titolare B.G., per il quale si è proceduto con rito alternativo), faceva si che P.P., svolgesse la propria attività lavorativa, salendo su un impalcato privo del sostegno strutturale di sicurezza, dunque instabile e incompleto oltre che privo di sottoponte, così che il lavoratore cadeva dall'impalcato e si procurava le lesioni gravissime sopra descritte.
T.G., coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, omettendo di prevedere nel PSC che al momento del montaggio del ballatoio per lo sbarco dell'ascensore vi sarebbe stata un' interferenza tra l'impalcato e la barra ad L di sostegno del ballatoio, nonché di individuare modalità operative per la esecuzione sicura dei lavori in fase di montaggio dell'opera ed Inoltre omettendo un efficace e preventivo controllo tra le ditte operanti nel cantiere (non risultano incontri di coordinamento tra le ditte e solo richiami generici sul rischio di caduta dall'alto), faceva sì che il P.P. effettuasse la propria attività su un impalcato privo di sostegno strutturale, instabile perché senza la struttura di sostegno ,tolta dal personale di un'altra ditta, la Com.As.s.n.c., che aveva operato nella fase precedente, e, dunque, incompleto e privo di sottoponte, così che il lavoratore cadeva dall'impalcato, procurandosi le lesioni gravissime sopra descritte.
L'infortunio secondo la ricostruzione del Tribunale avveniva con le seguenti modalità: S.M., committente ha incaricato la ditta Giglio Ascensori di cui è legale rappresentante B.A. di realizzare un ascensore presso l'abitazione del proprio palazzo in Firenze. La Ditta Giglio, installatrice di ascensori, ha dato in sub appalto alla Comp.As.s.n.c. lavori di incastellatura, del ballatoio e dei vetri dell'ascensore; alla ditta Leba Shpetim l'incarico di installare l'impalcatura; ogni ditta aveva un Pos e il PSC era affidato a T.G.. E' dato acquisito all'istruttoria che il cantiere implicava l'intervento coordinato di tre ditte. L'impalcato di sicurezza fu realizzato a regola d'arte dalla ditta Leba, in particolare quello dell'ultimo piano era senza spazi ed aperture e le assi di legno erano bloccate con tubi innocenti e agganciate con vitoni; dopo l'ultimazione dell'impalcatura la ditta Comp.As. ha proceduto a montare la torre e i vetri; per la mansarda posta all'ultimo piano si è dovuto realizzare un apposito ballatoio per consentire l'accesso tra la porta dell'ascensore e la porta di ingresso dell'abitazione. Il giorno dell'incidente l'imputato B.A., per realizzare l'installazione della cabine e dell'impianto elettrico dell'ascensore, ha inviato sul cantiere gli operai P.P. e B..
P.P. è salito sulla piattaforma dell'ascensore e, arrivato all'ultimo piano, si è accorto che la porta dell'ascensore non chiudeva, è uscito quindi dall' ascensore, ha attraversato il ballatoio e camminato sull'impalcatura ed è caduto rovinosamente fino al pianerottolo del secondo piano.
Il tecnico Asl prevenzione di Firenze, intervenuto sul posto dell'incidente, ha riferito di aver notato subito l'assenza di un montante che invece doveva essere regolarmente fissato e che erano assenti anche i sottoponti previsti nel PSC.
L'istruttoria dibattimentale ha evidenziato che gli operai della Comp.AS.snc, C. e T., il 13 e il 14 02.2013, avevano montato il ballatoio del terzo piano che doveva servire a collegare l'uscita dell'ascensore e la mansarda; a causa di alcune difficoltà incontrate nel montaggio avevano dovuto smontare il tubo innocenti che fissava l'impalcatura, spostando le tavole della stessa e finito il lavoro non avevano provveduto a ripristinare il tubo innocenti ed a rifissare l'impalcatura: era stata una loro autonoma determinazione di cui, si afferma in sentenza, non avevano informato nessuno.
La sentenza argomenta, sulla base delle acquisizioni testimoniali, che il T.G. aveva seguito con assiduità il cantiere effettuando l'ultimo controllo proprio il 13.02.2013, cinque giorni prima dell'incidente e prima dell'intervento degli operai che avevano montato il ballatoio. Risulta che anche B.A. ha fatto l'ultimo controllo in cantiere proprio il 13.02.2013 e che non è stato informato dello smontaggio da parte degli operai della Comp.as.sns dei tubi innocenti che tenevano l'impalcatura di sicurezza.
Il giudice di primo grado alla luce di questa ricostruzione in fatto ravvisava nel comportamento negligente e gravemente colposo degli operai della ditta Comp. As.snc che avevano provveduto allo smontaggio del tubo innocenti e avevano omesso di segnalare al proprio datore di lavoro le condizioni di pericolo e comunque le modifiche apportate di loro iniziativa ai dispositivi di sicurezza dell'impalcatura, una condotta di per sé valutata come idonea a generare da sola l'infortunio del P.P., interrompendo il nesso causale con riferimento alle posizioni di garanzia facenti capo ai datori di lavoro e al coordinatore per la sicurezza .
2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. Lamenta che la sentenza impugnata, dopo aver accertato un comportamento colposo, imprudente e negligente, posto in essere dagli operai di una delle ditte operanti nel cantiere, ha escluso erratamente il nesso causale con le violazioni degli obblighi per la sicurezza facenti capo ai titolari delle posizioni di garanzia, in particolare al coordinatore per la sicurezza e al subappaltatore e ciò in una chiara situazione di rischio interferenziale che, stante la compresenza, anche non contemporanea di più imprese, richiedeva azioni di cooperazione, di controllo e coordinamento che nel caso di specie sono del tutto mancate. Rilevava che era mancata l'azione di prevenzione e garanzia nella fase delicata del passaggio di consegne dei lavori tra una ditta e l'altra, momento certamente critico e a rischio in cui nè il coordinatore per la sicurezza nè la ditta affidataria avevano effettuato un sopralluogo preventivo né un effettivo coordinamento e controllo della fase esaurita e di quella finale ancora in atto.
3.Il difensore dell'imputato B.A. ha depositato una memoria difensiva il 3 luglio 2018 in cui rappresentava la manifesta infondatezza del ricorso evidenziando la irrilevanza della individuazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro dell'operaio che ha subito l'infortunio, in quanto la causa esclusiva del sinistro occorso doveva individuarsi nella condotta sconsiderata degli operai della Comp. As. s.n.c., che peraltro non risultano essere stati mai indagati.
4. Con atto depositato in data 17 luglio P.P. revocava la costituzione di parte civile.
 

 

Diritto

 


1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente dei lavoratori, valutato dal Tribunale nella sentenza impugnata, quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, non risponde ai principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409) per i quali va considerata interruttiva del nesso di condizionamento la condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interattivo» non perché «eccezionale» ma perché 
eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare ( Sez.4 n.15124 del 13.12.2016,Rv.269603).
In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'art.41, terzo comma, cod.pen., il nesso di causalità non resta escluso dal fatto altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010, Rv. 248113), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata, capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità (Sez.4. n. 22044, del 2.05.2012,n.m; Sez. 4 n. 16888,del7/02/2012,Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n. 4114 del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).
Il Tribunale di Firenze non ha fatto corretta e coerente applicazione dei principi giuridici sopra esposti, poiché ha ritenuto (fol.10) che il comportamento degli operai della Comp.As.snc, che nella fase di montaggio del ballatoio hanno smontato i tubi di sostegno dell'impalcato di sicurezza, peraltro già privo di sottopalco, ha interrotto il nesso di causalità con l'evento lesivo e ha omesso di considerare nella individuazione del determinismo causale le condotte omissive delle doverose misure di prevenzione, facenti capo al coordinatore per la sicurezza e al B.A., datore di lavoro dell'operaio che ha subito l'infortunio e che stava svolgendo l'attività lavorativa nell'ultima fase di installazione e funzionamento dell'ascensore. Ciò nonostante una puntuale ricostruzione dei fatti che ha accertato,tra l'altro, come l'ultimo controllo al cantiere da parte del T.G. e del B.A. sia stato effettuato il 13 febbraio 2013, cinque giorni prima dell'incidente e che nessuna verifica risulti effettuata in concomitanza del 18.02.2013, quando gli operai P.P. e B. sono stati inviati, senza alcuna previa informazione sulle aree di rischio, per lo svolgimento dell'attività finale di installazione della cabine e del circuito.
2.1 Va premesso che il nuovo sistema di sicurezza aziendale di cui al D.lvo n.81/2008 si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica guida anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a più imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'Interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili. Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Egli ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35185 del 26/4/2016, Marangio, Rv. 267744)
Viene anche ricordato che nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche se non contemporanea) di più imprese esecutrici, il committente, nella fase preliminare di progettazione dell'opera, deve nominare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP) o coordinatore per la progettazione di cui all'art. 89 co 1 lett. f) Dlgs. N.81/2008, figura investita dell'obbligo di predisporre il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), costituito da una relazione tecnica e da dettagliate prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare oltre che alle eventuali fasi critiche del processo attuativo; prescrizioni idonee a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 91, co. 1, lett. a) D.lgs 81/08), fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i POS, Piani Operativi di Sicurezza, ne sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co.l lett. b D.lgs 81/08). Il CSE (coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera art. 90 co 4 D.lgs. 81/08), è chiamato a verificare scrupolosamente l'idoneità del POS di ciascuna impresa, sia in rapporto al PSC che in rapporto ai lavori di eseguirsi, potendo sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Sez. 4 n.10334 del 25.01.2018, Rv.272239;Sez.4 n.14167,del 12.03.2015, Rv. 263150 )
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art. 96, comma I, lett. g) D.Lgs 81/08) redigono il POS Piano Operativo di Sicurezza (art. 89, comma I, lett. h D.Lgs 81/08), che, come già detto si pone come piano integrativo e specifico del PSC .In altri termini, ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente),come nel caso di specie, nel cantiere temporaneo o mobile, deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio, rispetto al quale la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio; il tutto mediante l'adeguato coordinamento, onde prevenire i rischi interferenziali, realizzato attraverso la figura del CSE .
In particolare il cooordinatore per la sicurezza ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica (datori di lavoro, dirigenti, preposti), a lui essendo attribuiti i compiti di realizzazione del piano prevenzionistico tendente proprio a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di lavorazioni affidate ad imprese che non operino contemporaneamente. E' chiaro che al coordinatore per l'esecuzione spettano compiti di "alta vigilanza", che attengono alla generale configurazione delle lavorazioni e, quindi, non la puntuale e stringente vigilanza momento per momento, demandata alle figure operative (da ultimo Sez. 4 10544 del 25.01.2018 ,rv272240; sez.4 45853 del 13.09.2017, Lamberti e altri), ma il controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano dì sicurezza e consolidamento, nonché la verifica della scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.
Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), secondo quanto previsto dall' art. 92, comma l,lett.a) d.lgs 81/08, realizza una funzione fondamentale per la corretta gestione prevenzionale e antinfortunistica di tutte le fasi lavorative, dato che i singoli POS, Piani Operativi di Sicurezza, sono piani complementari di dettaglio (art. 92 co. 1 lett. b D.lgs 81/08).
La Corte ha ribadito che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, oltre a controllare i POS, deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (cfr. ex multis Sez. 4, n.27165 del 24/5/2016, Rv. 267735).
Il C.S.E deve inoltre segnalare al committente, previa contestazione scritta all'impresa o ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni antinfortunistiche; e, nei casi di pericolo grave ed imminente, sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Di indubbio rilievo è la puntualizzazione che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni; essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, della quale devono darsi cura le imprese esecutrici.
2.2 La sentenza impugnata ha disatteso i principi giuridici fin qui illustrati. Il Giudice di merito in motivazione ha individuato le figure operative che essendo prossime al posto di lavoro avevano poteri-doveri di intervento e assumevano perciò la posizione di garanzia nella prevenzione del rischio di infortunio derivante anche dall'interferenza tra le diverse attività ma non ne ha tratto le necessarie conseguenze in punto di responsabilità, in relazione alle plurime attività omissive poste in essere da B.A. e dal T.G., coinvolti nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio. In particolare per quanto riguarda il B.A., titolare della Ditta Giglio, il Giudice di merito non ha attribuito l'adeguata incidenza causale alla omessa verifica, nella fase di lavorazione di sua competenza, ove peraltro si è verificato l'infortunio, e che era finalizzata alla istallazione delle cabine e dell'impianto elettrico dell'ascensore, della rispondenza dell'impalcato alle norme di sicurezza antinfortunistiche. Per quanto riguarda il T.G., coordinatore per l’esecuzione, il Tribunale, ha poi interpretato in maniera errata il concetto di "alta vigilanza", come una sorta di contrazione della posizione di garanzia, non valorizzando adeguatamente in maniera logica e coerente l'incidenza causale delle omissioni dell'attività di controllo e coordinamento che doveva essere effettuata nei momenti topici delle lavorazioni, individuabili in particolare nel passaggio tra una fase e l'altra dell'opera, in cui era necessario predisporre e verificare tutte le attività idonee ad assicurare la rispettosa e completa attuazione dei piani operativi di sicurezza attraverso la mediazione dei datori esecutori; tutto ciò in palese violazione di quanto previsto nel PSC, che individuava le seguenti misure proprio per l'ultima fase: "una volta approntato la spazio necessario con le protezioni prospicienti il vuoto, ancora in opera, la ditta Giglio provvederà al montaggio della struttura e dei componenti di completamento della piattaforma ogni impalcato di lavoro costituito da tavole di legno di adeguato spessore poggianti sui traversi metallici della struttura dovrà avere un sottoponte a distanza non superiore a 2,50 m; sarà dato spazio all'informazione degli addetti ai lavori tramite riunioni di cantiere." . Ciò nonostante una puntuale ricostruzione dei fatti che ha accertato, tra l'altro, come l'ultimo controllo al cantiere da parte del T.G. e del B.A. sia stato effettuato il 13 febbraio 2013, cinque giorni prima dell'incidente e che nessuna verifica è stata invece effettuata in concomitanza del 18.02.2013, quando gli operai P.P. e B. sono stati inviati, senza alcuna previa informazione sulle aree di rischio, per lo svolgimento dell'attività finale di installazione della cabine e del circuito.
3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza del Tribunale di Firenze deve pertanto essere annullata con rinvio ex art.569 comma 4 cod.proc.pen. alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.
4. Nessuna decisione deve essere assunta per quanto attiene invece la posizione della parte civile, che ha fatto pervenire la propria revoca di costituzione, in quanto la sentenza impugnata non contiene statuizioni civili.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio.
Così deciso il 19 luglio 2018