Tipologia: Preintesa rinnovo CCNL
Data firma: 10 agosto 2018
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Anpas e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl
Settori: Servizi, Assistenza socio-sanitaria, Anpas
Fonte: uilfpl.net

Sommario:

 

Premessa
Art. 5 (Decorrenza e durata)
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 (Diritto di informazione e confronto tra le parti)
Art. 7 (Contrattazione)
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Art. 21 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Norme di carattere generale
Lavoro supplementare
Clausole elastiche
Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro
Art. 23 Rapporti di lavoro a termine
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Percentuali complessive di ammissibilità
Nota congiunta
Art. 26 (Orario di lavoro)

 

Art. 26 bis (Deroghe all’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 66/2003)
Art. 30 (Diritto allo studio)
Permessi retribuiti per sostenere le prove d’esame
Permessi retribuiti per la frequenza dei corsi
Art. 31 (Qualificazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, ECM)
Art. 33 (Permessi straordinari)
Art. 33 bis Unioni civili
Art. 33 ter Tutela delle lavoratrici vittime di violenza
Art. 37 (Assenze per malattia od infortunio)
Art. 38 (Assenza prolungata di malattia)
Art. 53 (Abiti di servizio)
Art. 54 (Missioni e trasferte)
Dichiarazione congiunta
Allegato


Preintesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Anpas 2017/2019 per il personale dipendente dell’Anpas

Il giorno 10 agosto 2018 a Firenze presso la sede di Anpas in via Pio Fedi, 46/48 si sono incontrati: Anpas Nazionale […], Fp Cgil Nazionale […], Cisl Fp Nazionale […], Uil Fpl Nazionale […], per definire il rinnovo del CCNL Anpas 2017/2019
Le parti hanno raggiunto la seguente preintesa sull’allegata ipotesi di rinnovo apportando modifiche e adeguamento alla parte normativa del CCNL del 14 febbraio 2014 per i lavoratori di Anpas, con la legislazione vigente in materia di lavoro.
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di provvedere, in sede di firma definitiva della presente preintesa, alla correzione di eventuali refusi o errori materiali.
Le OO.SS Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl provvederanno a sciogliere la riserva previa consultazione dei lavoratori entro il 24 settembre 2018. Lo stesso giorno le parti si incontreranno per la stipula definitiva del rinnovo del CCNL Anpas

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 (Diritto di informazione e confronto tra le parti)

Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
Le sedi di informazione e confronto sono:
A) Livello nazionale
Annualmente, di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore in relazione all'evoluzione legislativa ed ai bisogni dei cittadini;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- verificare gli andamenti occupazionali in termini quantitativi e qualitativi;
- valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- promuovere iniziative volte anche alla pubblica amministrazione finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione dei servizi del settore nonché una sempre più adeguata utilizzazione delle risorse disponibili, con particolare attenzione a quelle rappresentate dal volontariato.
B) Livello territoriale (provinciale e/o regionale)
Annualmente, di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli, con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al dato occupazionale;
- assumere le opportune iniziative presso la pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto, nei regimi di convenzione, dei costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- verificare i programmi ed i progetti di sviluppo;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il personale delle realtà interessate dal presente CCNL, nonché definite forme di valorizzazione dell'attività di volontariato.
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le stesse si incontreranno a livello regionale per analizzare i dati relativi all’utilizzo delle misure previste dall’art. 26 bis del CCNL
pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL
C) Livello di organizzazione
Ferme restando le competenze proprie delle Organizzazioni, queste garantiranno, ove richiesta, una tempestiva informazione riguardante il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, quanto relativo ai rapporti diretti e/o di convenzione con gli enti pubblici, ai progetti e programmi di sviluppo nonché quant'altro previsto nei singoli punti del presente CCNL

Art. 7 (Contrattazione)
La contrattazione di cui al presente CCNL si suddivide in due livelli:
- nazionale;
- secondo livello: regionale, provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.
Sono titolari della contrattazione di secondo livello le RSU o laddove non presenti, le RSA e comunque le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 1991 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998. Le RSU sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993.
Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:
- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.
In ciascuna Organizzazione, le parti possono stipulare il contratto collettivo decentrato integrativo.
In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
- i criteri relativi:
a) ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
b) alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
c) alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;
d) alla progressione orizzontale del personale;
e) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;
- le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;
- le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;
- le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- l’orario di lavoro ai sensi dell’art. 26 del presente CCNL
- la regolamentazione dei tempi di vestizione ai sensi dell’art. 53
- l’elevazione della percentuale di utilizzo dei contratti di somministrazione entro il limite massimo di contratti a termine fissato dall’art. 23.
- ogni altra materia espressamente demandata dal presente contratto.

Art. 21 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Norme di carattere generale

1. Ai sensi del D.Lgs 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni le Organizzazioni possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese e dell'anno.
2. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste nell'articolo relativo alle assunzioni.
3. Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.
[…]
5. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche, nonché le indennità di contingenza.
[...]

Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
Ai sensi dell'art. 8 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per le quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o conservative, accertata da una commissione medica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.

Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro
1. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs n. 81/2015 in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli, o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita è riconosciuta la priorità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della l. 104/1992 è riconosciuta la priorità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Il lavoratore può chiedere per una sola volta in luogo del congedo parentale la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso il periodo del congedo, il lavoratore riprende il normale orario di lavoro individuale.
[...]
Al di fuori dei casi di cui alle lettere precedenti, l'Organizzazione, al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo a part-time, cercherà di favorire le richieste di trasformazione, avanzate dai lavoratori si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo valori decrescenti di priorità:
1) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
2) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
3) assistenza diretta e continuativa, nei confronti di figlio di età non superiore a 3 anni;
4) situazione dei dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo.
5) Particolari e comprovate esigenze di carattere familiare e personale
L'Organizzazione favorisce la possibilità di passaggio a part-time per il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell'orario di lavoro così come stabilito in sede di concessione del part-time.

Art. 23 Rapporti di lavoro a termine
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle Organizzazioni è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.Lgs n. 81/2015 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
1 Apposizione del tempo determinato
[…]
3. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 D.Lgs n. 81/2015 e s.m.i., il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell'Organizzazione al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il limite percentuale vale per le Organizzazioni che occupano più di 3 dipendenti; per le Organizzazioni che occupano fino a 3 lavoratori è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione.
I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all'art. 9 del D.Lgs 81/2015 e s.m.i. ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.
4. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività o di nuove convenzioni e con enti pubblici e privati per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali;
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
B – È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, ovvero in sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
[…]
2 Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
• da parte delle Associazioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3 Disciplina della proroga […]
4 Scadenza del termine
[…]
5 Successione dei contratti
[…]
6 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a tempo determinato, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
• i contratti di somministrazione;
• i contratti di apprendistato
• le attività di stage e tirocinio.
7 Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano […] ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
8 Diritto di precedenza e informazione
[…]
5. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di Informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
6. L’Organizzazione fornirà alle RSA ovvero alle RSU o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL e le informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato e sull'utilizzo del lavoro a tempo determinato.

Somministrazione di lavoro a tempo determinato
I contratti di somministrazione di lavoro sono soggetti alla disciplina vigente e si riferiscono alla medesima fattispecie contrattuale.
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie: per particolari punte di attività;
per l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel temporale;
per l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nell'Organizzazione.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre l'8% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Organizzazione. Tale limite potrà
3. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste nel presente contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. Annualmente, L'Organizzazione che utilizza il contratto di somministrazione di lavoro, anche per tramite di Anpas, è tenuto a comunicare alle RSA ovvero alle RSU o, in mancanza, delle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero di contratti di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno di essi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
È vietata l'utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro nelle Organizzazioni:
[…]
• da parte delle Organizzazioni che non abbiano fatto la valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente.

Percentuali complessive di ammissibilità
Le parti concordano che, in ogni Organizzazione che applica il presente CCNL, l'utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine di cui al presente art. 23, non possa complessivamente superare il 30% del personale in servizio al 01/01 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nota congiunta
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità, in sede di sottoscrizione definitiva della presente preintesa, di verificare la rispondenza del testo contrattuale ai contenuti del "Decreto dignità" una volta pubblicato in GU. E di apportare eventuali aggiornamenti e/o modifiche.

Art. 26 (Orario di lavoro)
Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore, da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni.
In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare il limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 6 mesi a far data dal 1 giorno del mese successivo alla sottoscrizione definitiva del contratto. Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri: a tal fine l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana. Tale programmazione è demandata alla contrattazione di secondo livello.
I calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1° comma.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.

Art. 26 bis (Deroghe all’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 66/2003)
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni ventiquattro ore.
Le parti, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del D.lgs 66/2003 in materia di deroghe ai limiti ed alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 13 del predetto D.lgs, convengono sul fatto che l’assoluta peculiarietà delle attività di Anpas e delle altre organizzazioni che applicano il presente CCNL nel settore dell’emergenza urgenza, caratterizzata da interventi che per la loro natura possono avere durata non programmabile, necessita di una regolamentazione contrattuale specifica sugli orari che ne colga l’unicità, contemperando il duplice obiettivo di garantire operatività e tutela delle organizzazioni ed il diritto al riposo ed alla sicurezza sul lavoro dei dipendenti.
Condizioni oggettive ed eccezionali in cui è ammessa la deroga agli articoli 7 e 13 del Dlgs 66/2003
- Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro;
- Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante;
Nell’attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero;
- Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL;
- Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore;
- Eventi di maxi emergenza;
- Grandi eventi non programmabili, in tempi congrui, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali.
Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all’orario settimanale verrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste dall’articolo 47 del CCNL.
Su richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere accantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 e dall’articolo 48 del CCNL.
Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell’orario d lavoro settimanale il riposo compensativo previsto dall’articolo 17 del d.lgs 66/2003 si intende usufruito.
In presenza di uno dei casi sopraelencati l’orario di lavoro dei lavoratori notturni potrà superare le 8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va misurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa.

Art. 33 ter Tutela delle lavoratrici vittime di violenza
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di tre mesi. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni su richiesta della dipendente. Oltre al predetto congedo, la dipendente vittima di violenza di genere ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita per ulteriori trenta giorni.

Art. 37 (Assenze per malattia od infortunio)
[…]
Infortunio sul lavoro
L'infortunio sul lavoro (anche "in itinere"), anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]

Art. 53 (Abiti di servizio)
[…]
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere fomiti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La quantificazione dei tempi di vestizione e le modalità di fruizione degli stessi, se dovuti, sono demandati alla contrattazione di secondo livello.