Categoria: 2011
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Tipologia: Accordo
Data firma: 23 febbraio 2011
Validità: 01.03.2011 - 28.02.2013
Parti: Endress+Hauser Sicestherm e Fiom-Cgil, Fim-Cisl
Settori: Metalmeccanici, Endress+Hauser Sicestherm
Fonte: fim-cisl.it


Sommario:

 

Campo di applicazione e limitazioni
Validità dell'accordo
Lavoratori impiegati su turni

 

Modalità operative
Appendice A


Accordo sulla nuova organizzazione dell’orario di lavoro

In data 23/02/2011 presso la sede della E+H Sicestherm srl a Pessano con Bornago, la Direzione della Endress+Hauser Sicestherm srl […] e le Organizzazioni Sindacali Territoriali […] Fiom-Cgil e […] Fim-Cisl, hanno raggiunto l’accordo sulla nuova organizzazione dell’orario di lavoro secondo le modalità di seguito descritte, convengono quanto segue:

Campo di applicazione e limitazioni
Il presente accordo verrà applicato ai dipendenti fino al 6° livello incluso, compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato ed i c.d. somministrati. Il personale appartenente a categorie protette e part time sarà coinvolto solo dietro loro esplicita richiesta.
Inoltre il presente accordo troverà applicazione su eventi non straordinari, ovvero situazioni inerenti al ciclo produttivo dell'azienda.

Lavoratori impiegati su turni
Per il personale turnista valgono le regole di seguito descritte con l'eccezione che le ore di flessibilità positiva potranno essere richieste solo in concomitanza del primo turno.
Le ore di scarico potranno essere usufruite su entrambi i turni.

Modalità operative
L'accordo prevede un massimo di 96 ore annue di flessibilità positiva non trascinabili all'anno successivo; nel caso in cui si verifichino situazioni di saldo positivo alla fine degli anni 2011 e 2012, tali ore in eccesso saranno pagate in busta paga nel mese successivo con le maggiorazioni previste dall’accordo.
Nel caso di saldo netto negativo alla fine del primo anno, lo stesso sarà riportato all’anno successivo quale saldo di partenza. Un eventuale saldo netto negativo alla fine del secondo anno verrà azzerato alla scadenza del contratto.
L'orario settimanale deve comunque essere compreso fra un minimo di 32 ore ed un massimo di 48 ore, di cui le ore fino a 47 rientreranno nella gestione dell'orario flessibile.
Le ore in eccesso saranno considerate come straordinario.
L'orario di lavoro giornaliero va da un minimo di 4 ore ad un massimo di 10 ore.
Le ore eccedenti le prime 64 potranno essere richieste solo ed esclusivamente se è stato garantito al lavoratore lo scarico di almeno 32 ore, prevedendo la possibilità di usufruire delle ore di recupero prima del raggiungimento della soglia.
Rimane inteso che il responsabile dell'ufficio o il responsabile dell'isola - salvo casi sporadici che l’azienda si impone di limitare nel numero - si esimeranno dal richiedere ulteriori ore oltre le 64 se prima non vi sia stato l'effettivo scarico (o sia stato concordato un piano di recupero con il singolo collaboratore in presenza dell’Ufficio del Personale).
Il piano di lavoro settimanale per persona sarà comunicato entro il giovedì precedente (copia anche a Ufficio del Personale).
Dato il limitato orizzonte temporale di pianificazione, con una sempre maggior quota di ordini con consegne a 2-3 giorni, è previsto un eventuale secondo momento di pianificazione al martedì per i 3 giorni successivi (da mercoledì a venerdì) per un massimo di ulteriori 4 ore pianificabili rispetto a quanto stabilito al giovedì precedente.
Il totale delle ore di flessibilità aggiuntive pianificabili ogni settimana resta comunque fissato in 7 (sette).
Le parti concordano che sarà possibile richiedere un numero di ore di flessibilità positiva superiore a 5 per non più di 8 settimane nell’arco dell’anno e per al massimo una volta al mese.
L'azienda, nel mettere i responsabili in condizione di avere maggior visibilità rispetto al carico di lavoro, garantirà che alle richieste di prolungamento dell'orario sia legata l'effettiva necessità.
Situazioni incongruenti diverranno ragione di incontro tra le parti.
Salvo specifica esigenza produttiva, le ore di flessibilità richieste sono da intendersi da evadere nel corso della settimana, ovvero da lunedì a venerdì.
Il lavoro al sabato utilizzando lo strumento della flessibilità sarà previsto solo nei casi in cui il lavoratore, coerentemente con le esigenze produttive, deciderà di svolgere al sabato, e non durante i normali giorni lavorativi, le ore pianificate per la settimana. In tutti gli altri casi, il lavoro al sabato sarà considerato straordinario e, come tale, vincolato a quanto previsto dal contratto nazionale.
In presenza di situazioni di mercato negative e attraverso accordo con le OO.SS. e la RSU è possibile prevedere un utilizzo fino ad un massimo di trentadue ore in negativo in ciascun anno del presente accordo.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale giornaliero/settimanale normale sarà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione nella misura omnicomprensiva del 25% per le ore prestate dal lunedì al venerdì (30% per le ore eccedenti le 64) e del 50% per le ore prestate al sabato.
Le eventuali ore in positivo che dovessero rimanere a fine anno saranno pagate con un’integrazione conguagliata al 50% al netto di quanto versato.
Vale alternativamente quanto precedentemente previsto.
[…]
È prevista l'autonoma gestione da parte dei reparti delle ore prestate in eccesso, compatibilmente con le esigenze produttive e comunque nel rispetto di quanto previsto nel vigente CCNL.
Nel caso di recupero di ore prestate in eccesso, una volta comunicate al diretto responsabile, esso va preventivamente comunicato (tramite il proprio responsabile) all’Ufficio del Personale, come si farebbe per un permesso per ferie e PAR.
Si ribadisce l'impegno a mantenere il saldo netto di extra ore lavorate oggetto dell'accordo a zero.
Al lavoratore non è consentito l’utilizzo della flessibilità negativa quale strumento alternativo alla richiesta di ferie e/o di utilizzo del PAR. resta intesa l’autonoma gestione del recupero della flessibilità positiva, coerentemente con le esigenze produttive.
L'orario di inizio del lavoro deve comunque avvenire durante la mattinata, entro e non oltre l'orario di pausa (ore 12,00).
Nel caso di ore prestate in eccesso, il personale con problemi logistici può richiedere la flessibilità all'ingresso (ore 7,00) e alla pausa (30 minuti invece di 60 minuti).
L'orario di pausa in questo caso sarà dalle ore 12,00 alle ore 12,30 per il personale di produzione e dalle ore 13,00 alle ore 13,30 per gli altri.
In questi casi il personale coinvolto deve comunicare la settimana prima all’Ufficio del Personale l'intenzione di anticipare l'entrata e/o di ridurre la pausa pranzo.
Le ore del venerdì, nel caso in cui se ne facciano più delle 7 normalmente previste, vanno innanzitutto a scaricare l'ora di PAR altrimenti utilizzata e successivamente, dalla nona ora in poi, vanno ad essere conteggiate come ore di flessibilità.
È previsto un aggiornamento mensile con la RSU, la Direzione e i responsabili dei reparti circa la situazione di utilizzo dello strumento.
L'azienda si impegna a fornire gli strumenti per la verifica autonoma del proprio saldo ore. Entro il 10 del mese successivo sarà fornito il dettaglio delle ore di flessibilità relative al mese precedente.
Il ticket restaurant, nel caso di recupero delle ore prestate in eccesso, verrà comunque erogato.
[…]