Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 24 settembre 2018
Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei piloti dei porti. (Decreto n. 112/2018).
G.U. 9 ottobre 2018, n. 235

LA DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
e
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 3, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e 14, che definisce il pilotaggio come servizio di interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni;
Visto il report relativo alla settantacinquesima sessione del Comitato sulla sicurezza marittima (MSC) datato 29 maggio 2002 dal quale, fra l'altro, si evince che l'Associazione internazionale dei piloti marittimi ha accolto favorevolmente il completamento della revisione della Risoluzione A.485(XII) - successivamente sostituita dalla Risoluzione A.960(23) - ed ha espresso il proprio impegno al fine di garantire la sicurezza delle operazioni legate al servizio di pilotaggio;
Visto il documento A 23/INF.10 del 5 dicembre 2003 della ventitreesima Assemblea dell'IMO contenente l'elenco delle risoluzioni adottate dall'Assemblea stessa nella sua ventitreesima sessione tra le quali è riportata la Risoluzione A.960(23);
Vista la Risoluzione A.960(23) adottata il 5 dicembre 2003 e relativa alle «Recommendations on training and certification and on operational procedures for maritime pilots other than deep-sea pilots»;
Visto il documento A 23/INF.1 del 5 dicembre 2003 della ventitreesima Assemblea dell'IMO contenente l'elenco dei partecipanti alla stessa Assemblea tra i quali figurano rappresentanti dell'Associazione piloti italiani;
Considerato che ai piloti destinatari della presente disciplina è affidato per legge lo svolgimento del servizio di pilotaggio e che gli stessi svolgono un ruolo fondamentale di supporto tecnico sia per i comandanti delle navi sia per le autorità marittime;
Ritenuto necessario mantenere un'adeguata relazione tecnico-professionale tra pilota, comandante della nave e, per quanto appropriato, con l'Ufficiale in servizio di guardia al fine di assicurare la sicurezza dell’attività di pilotaggio.
Viste le best practice di cui alle «Bridge Procedure Guide» - 5ª edizione - dell'International Chamber of Shipping (ICS);
Visto il documento NCSR 5/INF.18 «Results of the ICS pilotage, towage and mooring survey 2016» del 15 dicembre 2017 presentato dall'ICS al sottocomitato sulla navigazione, comunicazioni e ricerca e soccorso (NCSR);
Ritenuto necessario stabilire norme armonizzate, in linea con i principi IMO, per la formazione iniziale l'aggiornamento professionale dei piloti che operano nei porti nazionali;
Vista la nota prot. n. 16403 del 7 giugno 2017 con la quale il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera ed il direttore generale della DG per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture e il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne hanno comunicato gli obiettivi dell'«Osservatorio permanente sulla sicurezza e sull'efficienza dei servizi tecnico nautici» tra i quali «l'adozione di una certificazione professionale specifica per i piloti»;
Visti gli esiti della riunione in data 11 giugno 2018 dell'Osservatorio permanente sulla sicurezza e sull'efficienza dei servizi tecnico nautici nei porti istituito con decreto interdirigenziale in data 25 gennaio 2017;
Sentite le Associazioni di categoria dei piloti;
 

Decretano:

Art. 1
Scopo

Fermo restando le disposizioni sul servizio di pilotaggio contenute nel codice della navigazione e nel relativo regolamento per l'esecuzione, con il presente decreto e relative linee guida allegate si approvano e si rendono esecutive le norme che disciplinano la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale dei piloti dei porti.
 

Art. 2
Campo di applicazione

Il presente decreto e le relative linee guida allegate si applicano agli aspiranti piloti ed ai piloti effettivi in servizio nei porti italiani.
Il presente decreto non si applica ai piloti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di servizio come pilota effettivo salvo nel caso in cui restino in servizio oltre il limite di età minimo per la quiescenza.
 

Art. 3
Norme transitorie

I piloti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già stati nominati piloti effettivi, al fine di ottenere l'attestazione di cui all'allegato A2, dovranno, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020, frequentare il corso Bridge Resource Management per piloti ed i corsi di cui al punto 5.1 delle allegate linee guida.
 

Art. 4
Entrata in vigore

Il presente decreto, unitamente alle linee guida ed all'annesso che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 24 settembre 2018

Il direttore generale: Coletta
Il comandante generale: Pettorino

 

Allegato
LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE INIZIALE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PILOTI DEI PORTI
 

1. Introduzione e normativa di riferimento.
1. L'Assemblea dell'IMO nel 2003 ha adottato la risoluzione A.960(23), relativa alle «Raccomandazioni sull'addestramento e la certificazione e le procedure operative per i piloti marittimi diversi dai piloti d'altura».
2. Con le presenti linee guida si intende dare attuazione, attraverso un quadro chiaro ed armonizzato, alle disposizioni di cui alla risoluzione IMO sopra citata, per quanto attiene alla formazione iniziale e di aggiornamento dei piloti che operano nei porti nazionali.
3. La normativa di riferimento è costituita:
dalla Risoluzione A.960(23) con esclusione dell'annesso 2;
dalle best practice di cui alle «Bridge Procedure Guide» - 5ª edizione - dell'International Chamber of Shipping (ICS); e
dal documento NCSR 5/INF.18 «Results of the ICS pilotage, towage and mooring survey 2016» del 15 dicembre 2017 presentato dall'ICS al sottocomitato sulla navigazione, comunicazioni e ricerca e soccorso (NCSR).
4. Spetta al Capo del compartimento marittimo la verifica della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale e nelle presenti linee guida.

2. Definizioni
2.1 «Pilota»: pilota effettivo che, ai sensi dell'art. 108 reg.cod.nav. è iscritto nel registro dei piloti ed è munito di una licenza definitiva;
2.2 «Aspirante pilota»: vincitore di concorso di pilotaggio munito di una licenza provvisoria ai sensi dell'art. 108 reg.cod.nav.;
2.3 «Codice della navigazione»: Codice della navigazione - parte marittima approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni (cod.nav.);
2.4 «regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima)»: regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (parte marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni (reg.cod.nav).

3. Formazione iniziale degli aspiranti piloti.
1. Come stabilito dall'art. 108 reg.cod.nav. gli aspiranti piloti assistono i piloti effettivi nell'esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo; trascorsi dodici mesi dalla nomina sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità al pilotaggio.
2. Per l'ammissione alla prova pratica di idoneità il tirocinio deve comprendere il «Syllabus» di cui al punto 7 dell'annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e deve essere integrato da:
a. un corso di Bridge Resource Management per piloti; e
b. dai corsi di cui al punto 5.1, se non già in possesso dell'aspirante pilota, in corso di validità.
3. All'aspirante pilota che abbia superato la prova pratica vengono rilasciate contestualmente la licenza definitiva e l'attestazione di cui all'allegato A1.

4. Licenza definitiva.
La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell'annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell'ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio.

5. Addestramento dei piloti effettivi ed aggiornamento.
1. I piloti effettivi - fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale - devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento:
a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR);
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento;
c. primo soccorso elementare;
d. ECDIS (livello operativo non specifico);
e. RADAR;
f. RADAR-ARPA; e
g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l'equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso.
2. Il Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con proprio provvedimento fornirà ai centri di formazione accreditati istruzioni di dettaglio sullo svolgimento dei corsi di cui sopra e per il rilascio delle attestazioni di frequenza dei corsi.
3. Le associazioni di categoria devono annualmente assicurare lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività a rotazione:
a. familiarizzazione di manovra in altri porti e/o su navi diverse da quelle che scalano i porti per i quali il pilota è abilitato ad operare oppure training al simulatore presso un centro di formazione;
b. seminario di maritime security:
c. seminario di maritime english;
d. seminario sulla stabilità (intact and damage);
e. seminario sulla manovrabilità' delle navi con particolare riguardo agli effetti evolutivi ed alla stabilità;
f. seminario sulla sicurezza della navigazione e soccorso in mare;
g. seminario sulla normativa di settore e gestione delle emergenze portuali;
h. seminario sui temi dell'annesso 2 alla Risoluzione IMO A.960(23).
Per i seminari di cui alle precedenti lettere, con esclusione della lettera a., le associazioni di categoria possono coinvolgere, eventualmente, anche altre amministrazioni interessate a livello centrale e locale ed Università.

6. Mantenimento delle capacità professionali.
1. Al fine di verificare il mantenimento delle capacità professionali dei piloti e l'aggiornamento delle loro conoscenze, il Capo del compartimento marittimo, ogni cinque anni e sulla base della evidenza della frequenza del corso di aggiornamento di cui al precedente punto 5.1 lettera b. e dello stato di servizio del pilota:
a. In caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota, procede come da punto 6.2; ovvero
b. In caso di incidenti per i quali l'inchiesta formale di cui all'art. 579 cod.nav. abbia accertato la responsabilità a carico del pilota, sottopone attraverso la commissione di cui all'art. 108 reg.cod.nav. lo stesso ad una specifica verifica allo scopo di accertare che:
continui a possedere le conoscenze aggiornate sulla navigazione nei porti e nelle aree per i quali è stata rilasciata la licenza definitiva;
conosca la legislazione, i regolamenti e le altre normative internazionali, nazionali e locali in vigore concernenti le attività svolte dal pilota, oltre che le disposizioni relative all'area di pilotaggio ed alla professione e organizzazione dei piloti. Il mancato superamento della verifica (6.b.) per tre volte consecutive comporta l'applicazione delle previsioni di cui al reg.cod.nav.
2. Al pilota che sia stato valutato positivamente (6.a.) ovvero che superi la specifica verifica (6.b.) e che sia idoneo secondo le previsioni di cui al successivo punto 7, è rilasciato dal Capo del compartimento un attestato valido per 5 anni, secondo il modello indicato nell'allegato A2.

7. Attitudine fisica.
1. Il pilota e l'aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneità fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche.

8. Rilascio dell'attestazione di cui all'allegato A1 o A2.
1. Il Capo del compartimento rilascerà:
l'attestato di cui all'allegato A1 all'«aspirante pilota» dopo il superamento della prova pratica e contestualmente al rilascio della licenza definitiva;
l'attestato di cui all'allegato A2 ai piloti effettivi, con esclusione di quelli che rientrano nelle previsioni di cui all'art. 2 del presente decreto, che abbiano frequentato il corso di Bridge Resource management per piloti ed i corsi di cui al punto 5.1. entro il 31 dicembre 2020.

9. Rapporti d'inchiesta.
1. Il Capo pilota in coordinamento con il Capo di compartimento dovrà fornire ai piloti ed agli aspiranti piloti, almeno una volta all'anno, le «lesson learned» riguardanti eventi o mancati eventi (cd. near miss) che hanno coinvolto, non solo a livello locale, le operazioni di pilotaggio.
____________
(1) Circolare prot. 8162 del 16 marzo 2017 della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne avente ad oggetto «1° forum nazionale sulla sicurezza dei porti. Verifica dell’idoneità fisica dei piloti»

ALLEGATO A1
ALLEGATO A2