Ministero della salute
Decreto 10 maggio 2004
Recepimento della direttiva 2003/53/CE, recante ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Nonilfenolo, Nonilfenolo etossilato, Cemento).
G.U. 24 agosto 2004, n. 198

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis;
Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;
Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;
Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanità 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;
Vista la direttiva 2003/53/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 giugno 2003, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE (Nonilfenolo; Nonilfenolo etossilato; Cemento);
 

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 sono aggiunti i punti 43 e 44, riportati nell'allegato al presente decreto.
 

Art. 2.

1. A decorrere dal 17 gennaio 2005 nessun produttore o importatore può immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui ai punti 43 e 44 dell'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 85

Allegato