Tipologia: CIA
Data firma: 10 ottobre 2018
Validità: 10.10.2018 - 31.10.2021
Parti: dm-Drogerie Markt e Filcams-Cgil, Fisasca-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, GDO, dm-Drogerie Markt
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premessa |
Linee guida per l’applicazione della Banca delle ore solidali |
Contratto Integrativo Aziendale dm-Drogerie Markt srl
Roma, 10 ottobre 2018, la Società dm-Drogerie Markt srl […], le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs […], le OO.SS. Territoriali: Filcams Cgil Verona […], Fisascat Cisl Verona […], Uiltucs Verona […], ed insieme “le Parti”
Premessa:
La Società dm-Drogerie Markt srl, recentemente entrata nel mercato italiano con un programma di investimenti che alla data di stipula vede aperti quindici punti vendita, si è posta l'obiettivo dell'apertura di circa trenta negozi ogni anno.
La stessa applica il Contratto Collettivo per i dipendenti da aziende del Terziario (Confcommercio). Ritenendo essenziale il ruolo delle Relazioni Sindacali quale efficace strumento volto al miglioramento dell’organizzazione del lavoro, delle politiche retributive e della qualità di vita dei lavoratori coinvolti, le Parti hanno raggiunto la presente intesa per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale (anche solo il “CIA”), che troverà applicazione per tutti i dipendenti della Società dm-Drogerie Markt srl, ad eccezione del personale inquadrato come dirigente.
Il presente Contratto Integrativo Aziendale è finalizzato all’innalzamento della qualità dei rapporti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori nonché ad incrementare la competitività ed il salario.
Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:
1. Ambito di applicazione
a) Le Parti concordano che il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i dipendenti della Società dm-Drogerie Markt srl in forza alla data di sottoscrizione, nonché ai futuri Dipendenti delle Unità locali che saranno poste in apertura, con la sola esclusione del personale inquadrato nella categoria dirigenti.
b) In caso di future acquisizioni di aziende o di rami d’azienda, le Parti concordano che, nell’ambito delle procedure di legge che saranno espletate nei tempi e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il presente CIA costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di secondo livello anche ai fini di eventuali armonizzazioni.
2. Sistema di relazioni sindacali
a) Le Parti concordano che un corretto sistema di Relazioni Sindacali costituisce un importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita di motivazione e senso di appartenenza, al rafforzamento dell’Azienda, al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo dei livelli occupazionali.
b) A tal fine si riconosce quindi che, nell’ambito delle Relazioni Sindacali, assumono un’importanza sempre crescente le occasioni di informazione e confronto a tutti i livelli, vissute come prassi costante, improntate a principi di correttezza e al pieno riconoscimento delle reciproche autonomie e responsabilità. Ciò al fine di realizzare intese su obiettivi condivisi, con l’intento di prevenire l’insorgere di conflitti e ricercare possibili soluzioni ai problemi che possono emergere tra le Parti.
c) L’Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto Integrativo si incontreranno con cadenza annuale, e/o entro 15 giorni dalla richiesta di una delle Parti, peri poter discutere di tematiche nazionali o territoriali, che a titolo esemplificativo potranno comprendere:
Tematiche Nazionali
- Strategie di sviluppo aziendale
• Progetti e investimenti in tema di Lavoro, occupazione e formazione;
• Effetti delle dinamiche del mercato del lavoro;
• Andamento economico dell’azienda;
• Analisi dell’organico nel complesso e la sua evoluzione nel corso del tempo;
- Processi di riorganizzazione e organizzazione del lavoro
• Utilizzo delle diverse tipologie contrattuali di lavoro (contratti a termine, apprendistato, somministrazione, contratti di inserimento, ecc.).
- Responsabilità sociale dell’impresa
Tematiche territoriali
• Convenzioni occupazionali in tema di categorie protette;
• Analisi dei risultati delle iniziative formative;
• Andamento della flessibilità e dello straordinario e del lavoro supplementare;
• Pianificazione e smaltimento ferie e permessi;
• Tutela della salute, della sicurezza dei/delle dipendenti e delle condizioni ambientali, anche in relazione a eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche.
Su istanza di entrambe le Parti potranno essere individuati ulteriori momenti di confronto durante l’anno.
Le Parti individuano due strumenti di contrattazione e condivisione delle politiche del lavoro:
A - Livello di contrattazione Nazionale
Viene redatto il CIA che regolamenta i seguenti istituti contrattuali:
• Sistema di relazioni sindacali;
• Sistema premiante;
• Organizzazione del lavoro;
• Trasferimenti;
• Agibilità sindacali;
• Reperibilità;
• Tutela di genere;
• Banca delle ore;
• Banca delle ore solidale;
• Festività;
• Start-up nuove filiali;
• Pari opportunità e conciliazione tempi di vita e di lavoro.
B - Livello di contrattazione territoriale/sede
Le OO.SS. territorialmente competenti, riconducibili alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, potranno richiedere incontri aventi per oggetto l'andamento occupazionale dei punti vendita del territorio.
Gli Accordi di Gestione Territoriale, parte integrante del CIA, sono lo strumento di contrattazione per regolamentare i seguenti istituti:
• Orario di lavoro
• Organizzazione e smaltimento delle ferie
• Formazione
L’azienda si impegna a redigere piani di formazione condivisi negli accordi territoriali sulla base di due direttrici nazionali a cui fare riferimento.
Le due direttrici previste sono:
1. Sviluppo e crescita costante delle competenze per le diverse funzioni previste dal modello organizzativo; in base anche alle richieste proposte dalle lavoratrici e dai lavoratori
2. Rinnovamento continuo e costante di piani di sviluppo di competenze trasversali. In tale direttrice son previsti interventi considerati trasversali come ad esempio: corsi di lingua, corsi di formazione office, ecc.
Tutte le parti coinvolte e firmatarie del presente CIA, si impegnano, con cadenza annuale, a verificare gli andamenti dei presenti istituti e ad uniformarli, tenendo conto, il più possibile, delle effettive esigenze dell’azienda, dei contesti territoriali e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, proseguendo attivamente e con grande determinazione il cammino legato al processo di costruzione di un network nazionale ed internazionale espressione di eccellenza nella formazione delle professioni creative.
Gli Accordi di cui sopra, dovranno essere gestiti a livello provinciale attraverso il rapporto con le OO.SS. territoriali.
Come condizione di miglior favore rispetto alla Legge n. 300/1970, le OO.SS. territorialmente competenti, riconducibili alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, potranno fare richiesta di assemblea in ogni singolo punto vendita dell'azienda.
3. Programmazione degli orari di lavoro nelle singole unità locali
a) A partire dal mese successivo alla sottoscrizione del presente CIA, l’Azienda introdurrà nelle proprie unità locali (con ciò intendendosi ogni singola sede dell’Azienda, filiale e punto vendita in Italia) una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti in base a cicli plurisettimanali al fine di agevolare la rotazione del personale nelle varie fasce orarie e/o giorni di apertura. L’Azienda presenterà tale programmazione, entro i 30 giorni precedenti all’inizio del periodo di riferimento, salvo eventi eccezionali ed imprevedibili.
b) Al fine di garantire la piena funzionalità dei singoli punti vendita, ed in caso di eventi imprevedibili ed eccezionali, che comportino un inaspettato sottodimensionamento dell'organico, l’Azienda potrà modificare la turnazione della programmazione degli orari di lavoro, dando priorità alle eventuali disponibilità dimostrate dai singoli lavoratori.
4. Banca delle ore
a) Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi, convengono di istituire la banca delle ore.
b) L'istituto della banca ore si applicherà a tutti i lavoratori a tempo pieno, con facoltà di accesso volontario per i lavoratori part-time. Questi ultimi potranno esplicitamente aderirvi per un periodo minimo di un anno.
c) Nella banca delle ore confluiranno tutte le ore di lavoro straordinario e supplementare prestate, eccedenti l’orario di lavoro contrattualmente stabilito, fermo restando che al lavoratore verranno corrisposte le relative maggiorazioni unitamente alla retribuzione del mese di maturazione.
d) La fruizione delle ore accumulate nella banca delle ore avverrà secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale.
e) I riposi compensativi saranno goduti su richiesta del lavoratore per ora intera o multipli di ora.
f) Al 30 settembre di ogni anno l'Azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. L’eventuale saldo positivo della banca delle ore al 30 settembre dovrà essere fruito entro il 30 novembre dello stesso anno e l’eventuale residuo positivo verrà integralmente liquidato e corrisposto unitamente alla retribuzione del successivo mese di dicembre.
g) La richiesta di fruizione delle ore maturate avverrà con un preavviso di 5 giorni lavorativi da parte del singolo lavoratore/lavoratrice, da trasmettersi per iscritto all’ufficio del personale dell’Azienda all’indirizzo
La mancata risposta entro due giorni lavorativi dalla richiesta è da considerarsi silenzio/assenso.
5. Reperibilità
a) La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore/lavoratrice è a disposizione dell'azienda per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi e la funzionalità degli impianti.
b) Le Parti concordano che l’Azienda si doterà di un programma di reperibilità periodico almeno mensile (ma non più di 48 ore settimanali per singolo lavoratore, 40 di lavoro e 8 di reperibilità) che riguarderà il solo personale addetto alle seguenti funzioni: Reparto informatico e logistico.
c) Il lavoratore/lavoratrice, ove richiesto dall'Azienda, salvo giustificati motivi di impedimento parteciperà alle turnazioni di reperibilità.
d) L’Azienda riconoscerà al lavoratore/lavoratrice che partecipa alle turnazioni di reperibilità un’indennità […].
e) La prestazione lavorativa resa nella giornata di reperibilità comporterà l’applicazione del regime relativo al lavoro straordinario, con riconoscimento dei trattamenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per lavoro festivo, notturno e domenicale. Nel caso in cui la reperibilità venga fatta durante la giornata di riposo e ci sia un intervento con prestazione lavorativa superiore a quattro ore, la giornata di riposo dovrà essere recuperata nelle due settimane successive.
7. Tutela di genere
a) dm-Drogerie Markt srl e le organizzazioni sindacali, come già avvenuto in passato, sostengono fermamente campagne contro la violenza sulle donne, contro le molestie sessuali e contro la violenza sull’orientamento sessuale in genere. Con l'espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking, allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso e all’orientamento sessuale.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo.
b) Le Parti firmatarie del presente CIA condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro, anche attivate dai clienti e quindi personale esterno.
c) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 80/2015 ed eventuali future modifiche normative e la circolare Inps n. 65/2016, le Parti introducono le seguenti misure di miglior favore per le vittime di violenza di genere:
1. L’Azienda aggiungerà, a proprio carico, un ulteriore mese alla durata del congedo retribuito di 3 mesi, già previsto ad oggi dalla normativa vigente. I/Le lavoratori/lavoratrici per usufruire del periodo aggiuntivo, dovranno aver fruito interamente delle proprie ferie e permessi maturati al momento della presentazione della richiesta scritta e dovranno documentare di essere inseriti in un percorso certificato dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri anti violenza o dalle Case Rifugio;
2. Qualora un lavoratore/lavoratrice vittima di violenza di genere, per tutelare la propria sicurezza personale o quella dei figli, manifestasse la richiesta di essere trasferito (anche temporaneamente), questa sarà valutata dalla Direzione del Personale e dall’Azienda in modo prioritario;
3. L’Azienda accoglierà, laddove possibile in base alle disponibilità organizzative, eventuali richieste pervenute dalle risorse vittime di violenza di genere, in merito alla modifica anche temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, da orizzontale a verticale;
4. Le Parti riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dall’informazione, si impegnano ad individuare entro il prossimo trimestre almeno un’Associazione rivolta all'assistenza delle vittime di Violenza di genere, e a far sì che la stessa sia a disposizione delle risorse eventualmente interessate.
5. Il congedo è computato ai fini dell’anzianità, della 13A, ferie e TFR.
6. Il Lavoratore/trice avrà diritto alla trasformazione da tempo pieno a part-time di tipo verticale o orizzontale (ove disponibili in organico) e a richiesta il rapporto dovrà essere nuovamente trasformato a tempo pieno.
10. Start-up nuova filiale
a) L’Azienda s’impegna a comunicare tempestivamente alle OO.SS. territorialmente competenti, riconducibili alle organizzazioni nazionali firmatarie del/presente accordo, l'apertura di nuove unità operative, con informazioni relative all’organico in esse occupato.
b) L’assunzione di lavoratori a tempo determinato presso filiali di nuova apertura non sarà soggetta ad alcun limite quantitativo per un periodo di 18 mesi dall’apertura della filiale stessa. Il periodo di 18 mesi decorrerà dalla data di avvio dell’attività riportata dalla competente Camera di Commercio.
c) Al fine di favorire le attività finalizzate all’apertura di nuove filiali, l’azienda potrà inviarvi personale in regime di trasferta per svolgervi attività di coaching del nuovo personale. […]
12. Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e lavoro
a) L’Azienda riconoscerà un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi al termine del congedo parentale alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri.
[…]
c) L’Azienda riconoscerà il part-time post maternità indipendentemente dalle dimensioni dell’unità produttiva con il ritorno automatico a tempo pieno al compimento del terzo anno di vita del figlio. Eventuali rientri anticipati a tempo pieno devono essere richiesti con 6 mesi di anticipo.
[…]