Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: Agci-Agricoltura, Anca-Legacoop, Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari - Confederazione Cooperative Italiane e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Lavorazione-Trasformazione prodotti agricoli, COOP
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte Prima
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Struttura della contrattazione collettiva
Premessa

• A)- Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro
• B)- Competenze della contrattazione aziendale
• C)- Contrattazione territoriale di comparto merceologico
Art. 3 - Decorrenza e durata - Procedure di rinnovo del CCNL
Art. 4 - Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello
• A)- Accordi aziendali
• B)- Accordi territoriali di settore o di comparto
Art. 5 - Premio per obiettivi
• Premio di produzione ex art. 46 CCNL 8/08/1991
• Erogazione sostitutiva dei premi
Art. 6 - Diritti di informazione - Confronto
• A)- Livello nazionale
• B)- Livello regionale
• C)- Livello aziendale, consortile o di gruppo
Art. 7 - Relazioni industriali
• Premessa

• A)- Osservatorio nazionale - Sezione di settore
• B)- Commissione territoriale dell'osservatorio nazionale
• C)- Comitati bilaterali
o 1)- Scopi e funzioni
o 2)- Struttura dei comitati
o 3)- Procedure
• D)- Commissione paritetica pari opportunità
• Mercato del lavoro ed altre modifiche legislative
Art. 8 - Ambiente di lavoro e salute
• A)- Confronto a livello aziendale

• B)- Informazioni
• C)- Ristrutturazioni per motivi ambientali
• D)- Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza
• E)- Prevenzione e protezione dai rischi
Art. 9 - Formazione professionale
Art. 10 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
Art. 11 - Diritti sindacali
• A)- Rappresentanze sindacali unitarie
o 1)- Costituzione RSU
o 2)- Composizione RSU
o 3) - Ripartizione seggi
o 4)- Numero componenti
o 5)- Durata incarico
o 6)- Elettorato passivo
o 7)- Modalità votazioni
o 8)- Commissione elettorale
o 9)- Attività stagionali
o 10)- Clausola di salvaguardia
• B)- Assemblea
• C)- Permessi sindacali
• D)- Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali
• E)- Affissioni
• F)- Versamento dei contributi sindacali
Art. 12 - Difesa della dignità della persona
Art. 13 - Conciliazione delle controversie e raffreddamento del conflitto
• Procedure per la prevenzione del conflitto

o A)- Controversie economiche collettive
o B)- Controversie applicative
• C)- Controversie individuali e plurime
Art. 14 - Affissione e distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa - Contributo servizio contrattuale
Parte Seconda
Art. 15 - Assunzione
• Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 16 - Periodo di prova
Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
Art. 17 bis - Lavoro temporaneo
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Riserva su assunzioni
Art. 20 - Stagionalità
Art. 21 - Classificazione dei lavoratori
• I)- Classificazione
o Declaratorie
• II)- Mobilità professionale
• III)- Commissione per professionalità, classificazione ed inquadramento
Art. 22 - Passaggio di livello
• A)- Per mutamento di mansioni
• B)- Prevalenza di mansioni in caso di cumulo
Art. 23 - Quadri
Art. 24 - Apprendistato
Art. 25 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 26 - Donne, fanciulli e adolescenti
Art. 27 - Orario di lavoro
• Nota a verbale per VV.PP.
• Programmazione annuale degli orari di lavoro
Art. 28 - Flessibilità degli orari
Art. 28 bis
Art. 28 ter
Art. 29 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
• Tabella delle maggiorazioni
Art. 30 - Riposo per i pasti
Art. 31 - Riposo settimanale
Art. 32 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali
Art. 33 - Interruzione del lavoro - Recuperi
Art. 34 - Occupazione e orario di lavoro
• Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 35 - Ferie
• Verbale di accordo sulle modalità di fruizione delle ferie per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari
Art. 36 - Diritto allo studio
Art. 37 - Servizio militare - Cooperazione internazionale - Volontariato
• A)- Servizio militare
• B)- Cooperazione internazionale
• C)- Volontariato
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Malattia e infortunio non sul lavoro
• 1)- Conservazione del posto
• 2)- Malattia e ferie
• 3)- Trattamento economico
• 4)- Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro
• 5)- Dichiarazione su patologie di particolare gravità e su stati di tossicodipendenza
o A)- Patologie di particolare gravità
o B)- Stati di tossicodipendenza
Art. 42 - Infortunio sul lavoro
Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri
• Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero
Art. 44 - Lavoratori svantaggiati - Assunzioni obbligatorie
Art. 45 - Trattamento economico
• A) Minimi tabellari mensili
• B)- Indennità di contingenza
• C)- Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 48 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 49 - Cottimi
Art. 50 - Indennità di disagio
Art. 51 - Regolamento aziendale - Norme speciali - Prestiti
Art. 52 - Assenze e permessi
Art. 53 - Indumenti di lavoro generi in natura - Utensili di lavoro - Spogliatoi
• Indumenti di lavoro

• Generi in natura
• Utensili
  • Spogliatoi
Art. 54 - Visite di inventario e visite personali di controllo
Art. 55 - Disciplina aziendale
• A)- Diritti e doveri del lavoratore
• B)- Provvedimenti disciplinari
• 1)- Ammonizione - Multa - Sospensione

• 2)- Licenziamento per cause disciplinari
Art. 56 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto
Art. 58 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Art. 59 - Mense aziendali
Art. 60 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 61 - Previdenza complementare volontaria
Art. 62 - Congedi parentali, per la malattia del figlio, formativi, per gravi motivi familiari
• A)- Congedi parentali
• B)- Congedi per la malattia del figlio
• C)- Congedi per la formazione
• D)- Congedi per gravi motivi familiari
Art. 63 - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 64 - Assistenza sanitaria
Art. 65 - Fondo aiuti e solidarietà
Tabella importi congelati derivanti dall'applicazione della sola aliquota del 3% ex art. 46 del CCNL 8/08/1991
Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori e piazzisti
Appendice all'art. 6 della parte comune
Sistema di informazione
Relazioni industriali
Art. 1 - Qualifiche
• Sviluppo professionale
Art. 2 - Retribuzione
Art. 3 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 4 - Provvigioni
Art. 5 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 6 - Maneggio denaro
Art. 7 - Cauzione
Art. 8 - Diarie e rimborsi spese
Art. 9 - Riposo settimanale
Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
Art. 11 - Trattamento di malattia e di infortunio
Art. 12 - Posto di lavoro
Art. 13 - Norme di comportamento
Art. 14 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 15 - Rischio macchina
Art. 16 - Risoluzione del rapporto per mancati viaggi
Art. 17 - Premio per obiettivi
Art. 18 - Rappresentanza sindacale
Art. 19 - Organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali
Art. 21 - Assemblea
Art. 22 - Procedura per controversie applicative
Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera
Norme sostitutive
1)- La lettera A) Osservatorio dell'art. 7 - Relazioni industriali [Sostituita]
2)- Comitati aziendali europei di gruppo
3)- L'art. 11 - Rappresentanza sindacale unitaria – [Integrato]
4)- L'Art. 11 - lettera B) Assemblea - [Sostituito]
5)- L'Art. 11 - lettera C) Permessi sindacali - Assenze e permessi per l'esercizio di funzioni pubbliche elettive – [Sostituito]
• Permessi sindacali retribuiti
• Permessi sindacali non retribuiti
• Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
6)- L'Art. 11 - lettera F) Versamento dei contributi sindacali – [Sostituito]
• Contributi sindacali
• Regolamento per il versamento dei contributi sindacali
o 1)- Deleghe
o 2)- Consegna, raccolta e validità delle "deleghe"
▪ A)- Lavoratori in servizio al 1 giugno 1995 con contratto a tempo indeterminato
▪ B)- Lavoratori assunti nel corso dell'anno
- Allegato 1
- Allegato 2
7)- L'Art. 16 - Periodo di prova – [Sostituito]
8)- L'Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato - e l'Art. 20 - Stagionalità – [Sostituiti]
9)- Il comma 8° dell'art. 27 [Sostituito]
Trattamento festività nazionali ed infrasettimanali
Operai
- Trattamento ferie
- Preavviso e sua indennità sostitutiva
- Trattamento di fine rapporto
10)- L'Art. 22 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni - [Sostituito]
Disposizioni particolari per gli operai
11)- Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato
12)- L'Art. 27 - Orario di lavoro - L'Art. 29 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni – e l'art. 30 - Riposo per i pasti - [Sostituiti]
Programmazione annuale degli orari di lavoro
Flessibilità
13)- L'Art. 32 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali - [Sostituito]
14)- L'Art. 35 - Ferie – [Sostituito]
15)- L'Art. 41 - Malattia e infortunio non sul lavoro e l'Art. 42 - Infortunio sul lavoro –[Sostituiti]
• A)- Infortuni sul lavoro
o Conservazione del posto
o Trattamento economico
• B)- Malattie ed infortuni non sul lavoro
o Conservazione del posto - Periodo di comporto
o Trattamento economico
• Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non
• Reperibilità in caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio non sul lavoro
• A)- Patologie di particolare gravità
• B)- Stati di tossicodipendenza
16)- L'Art. 45 lettera C) - Modalità di corresponsione della retribuzione- [Sostituito]
• Trattamento economico - Modalità di corresponsione.
o 1°) Composizione della retribuzione
o 2°) Minimi tabellari contrattuali
o 3°) Modalità di corresponsione della retribuzione
o 4°) Danni e trattenute per risarcimento
17)- L'Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità – [Sostituito]
18)- L'Art. 47 - Tredicesima e quattordicesima mensilità – [Sostituito]
19)- L'Art. 5 - Premio per obiettivi – [Sostituito]
20)- L'Art. 48 - Indennità maneggio denaro - Cauzione – [Sostituito]
21)- L'Art. 39 - Trasferte - [Sostituito]
22)- L'Art. 40 - Trasferimenti - [Sostituito]
23)- L'Art. 8 - Ambiente di lavoro - [Sostituito]
• 1)- Rappresentante per la sicurezza
• 2)- Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza
• 3)- Permessi
• 4) (Rinvio)
• Protocollo aggiuntivo
24)- L'art. 56 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni – [Sostituito]
25)- L'art. 57 - Trattamento di fine rapporto – [Sostituito]
26)- La lettera d) dell'art. 11 - Diritti sindacali - Aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali – [Sostituita]
Norme integrative
27)- Gratifica venticinquennale
28)- Maggiorazioni di zona
29)- Assicurazione contro i rischi del lavoro
30)- Alloggi di servizio
31)- Professionalità dei lavoratori
32)- Quadri
33)- Mense aziendali
• Periodo di intercampagna
• Periodo di campagna
Allegato "A" Accordo 28 gennaio 1969 relativo all'industria saccarifera
Allegato "B" Accordo integrativo per il settore saccarifero
• 1)- Cassa di previdenza aziendale
• 2)- Premio di produzione
• 3)- Mense aziendali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

Il giorno 22 luglio 2003 in Roma tra Agci - Agricoltura […], Anca (Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari) - Legacoop […], Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari - Confederazione Cooperative Italiane […] e la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […] si è concordato di rinnovare il CCNL 5 luglio 1999 per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari scaduto il 31 maggio 2003.

Parte Prima
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro dei dipendenti da aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari, che operano nei settori:
- conserviero animale, dolciario, lattiero- caseario, degli alimenti zootecnici, delle lavorazioni specie avicole, delle centrali del latte, dei vini, spumanti, vermut, aperitivi a base di vino, liquori, delle distillerie di 2° grado, delle acque bevande gassate, idrominerali, birra e malto, conserve vegetali, risiero, alimentari vari, pastai e mugnai, conserve ittiche, saccarifero, oleario.
In particolare il presente contratto si applica alle imprese cooperative dei settori di cui sopra, che eventualmente applichino ai propri dipendenti, anche di fatto, il trattamento contrattuale dell'industria alimentare non cooperativa.
Al fine di garantire certezza di applicazione dei criteri e delle norme di cui al presente articolo nonché per esaminare ogni questione inerente la sfera di applicazione del CCNL è costituita dalle parti stipulanti una apposita Commissione Paritetica.
Dichiarazione a verbale delle parti
Considerata la contiguità tra attività di produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, particolarmente rilevabile nel settore cooperativo, le parti concordano nell'affermare, in materia di campo di applicazione del presente contratto, una linea di tendenza che, prescindendo da norme inerenti la natura giuridica e l'inquadramento previdenziale dell'impresa cooperativa nonché dai dati del conferimento della materia prima e dal numero dei dipendenti, stabilisca l'inquadramento ai fini contrattuali in rapporto alla tipologia produttiva ed alla complessità organizzativa dell'impresa stessa.
Impegno delle parti
La Commissione paritetica di cui all'art. 1 verificherà in modo dinamico lo stato di applicazione del presente CCNL, anche sulla base delle risultanze del relativo censimento.
Ciascuna delle parti si impegna tuttavia a non promuovere ed a non favorire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento, anche nell'ambito delle singole cooperative.
In caso di fusione di cooperative applicanti differenti CCNL, tale stato di cose verrà esaminato tra tutte le parti interessate competenti per le eventuali intese del caso, fatte salve l'inscindibilità delle norme dei singoli contratti nazionali e la non cumulabilità dei rispettivi trattamenti.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera di applicazione del CCNL convengono che la predetta Commissione si incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro- alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.

Art. 2 - Struttura della contrattazione collettiva
Premessa

[…]
Pertanto nel settore la struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale ed aziendale.

A)- Competenze del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto collettivo nazionale di lavoro svolge il ruolo centrale di guida dei rapporti sindacali, disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli istituti normativi e del trattamento retributivo, definendo così effetti economici coerenti con i parametri di riferimento indicati in tal senso dal punto 2 del titolo "Assetti Contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993.
Nell'ambito delle competenze fondamentali assegnate al contratto nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione delle seguenti materie:
1) sistema di informazione;
2) diritti sindacali;
3) sistema di inquadramento dei lavoratori;
4) orario di lavoro.
Il contratto nazionale definisce per il secondo livello di contrattazione le materie ed i soggetti abilitati, prevedendo altresì opportune garanzie procedurali di prevenzione del conflitto.

B)- Competenze della contrattazione aziendale
[…]
Nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli negoziali, il secondo livello di contrattazione ha inoltre competenza sulle sole seguenti materie:
[…]
2) eventuale elevazione del numero degli RLS da 3 a 4 nelle cooperative o unità produttive con più di 450 dipendenti (art. 8, lettera d), 2° comma);
3) eventuali controversie nell'applicazione dell'inquadramento del personale, così come l'inquadramento del personale derivante da innovazioni tecnologiche e/o nell'organizzazione del lavoro che comportino modifiche di mansioni (art. 21, I) classificazione, 2° comma);
4) definizione di norme sul diritto, i criteri e le modalità di accesso dei giovani con contratto di formazione e lavoro alle erogazioni retributive derivanti dall'istituzione del Premio per obiettivi (art. 25, 2° comma);
5) i seguenti aspetti relativi alla distribuzione dell'orario di lavoro (art. 27):
a) eventuale distribuzione settimanale su 6 giorni (3° comma, integrato dall'ultima nota a verbale dell'art. 29);
b) schemi di distribuzione su base annuale, mensile e settimanale (4° comma);
c) diverse modalità, nei confronti di quanto stabilito al 9° comma, di utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle festività abolite (10° comma);
d) programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie (anche su disposizione dell'art. 35, 4° comma) ed all'utilizzo dei riposi individuali, come previsto dal 1° comma della parte "Programmazione annuale degli orari di lavoro";
e) a fronte di aumenti dell'occupazione, distribuzione dell'orario di lavoro negli stabilimenti dislocati nelle aree di cui alla legge n. 183/76 secondo le opzioni previste dall'ultimo comma della parte "Programmazione annuale degli orari di lavoro";
6) modalità applicative relative all'utilizzo delle riduzioni di orario, nella realizzazione della flessibilità degli orari (art. 28, 6° comma);
7) verifica delle esigenze di ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali al di là dei casi previsti dal 4° comma, dello stesso articolo (art. 29, 6° comma integrato dall'ultima nota a verbale dello stesso articolo);
[…]
Sono titolari della negoziazione in sede aziendale negli ambiti, per le materie e con le procedure stabilite dal presente contratto le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale del 13/09/1994 e dell'art. 11 e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle Associazioni cooperative territoriali.
Il presente punto recepisce la normativa in materia di contrattazione aziendale concordata tra le parti col protocollo sottoscritto il 7 febbraio 1994 (all. n. 8).

C)- Contrattazione territoriale di comparto merceologico
[…]
Le materie di competenza di tale livello sono omologhe a quelle previste per la contrattazione aziendale come analoghi sono criteri e parametri di riferimento.
La contrattazione a livello territoriale di settore o di comparto definirà pertanto erogazioni retributive rapportate ai risultati aziendali nell'ambito dei succitati criteri e parametri di riferimento.
[…]

Art. 6 - Diritti di informazione - Confronto
Le parti, ferma restando la piena autonomia di poteri decisionali e di responsabilità gestionali delle cooperative e le rispettive distinte responsabilità delle Associazioni Cooperative e delle OOSS dei lavoratori, concordano il seguente sistema di informazione.
Al fine di consentire alle OOSS firmatarie del presente CCNL una adeguata conoscenza delle problematiche relative a rilevanti fenomeni collegati ai processi di sviluppo e di ristrutturazione ed alle relative innovazioni tecnico-organizzative, nonché ai loro riflessi sulla organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali e professionali, saranno fornite le informazioni stabilite ai diversi livelli di competenza come sotto specificato.

A)- Livello nazionale
Le parti si incontreranno a livello nazionale di norma nel primo quadrimestre di ogni anno.
Si svilupperà un confronto sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di sviluppo delle imprese cooperative nel settore agro-alimentare. Il confronto si articolerà per settori e comparti esaminando strategie economiche, produttive e commerciali con particolare riferimento alla formazione di nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno, ai processi di ristrutturazione ed a nuovi investimenti.
Verrà inoltre preso in esame l'andamento delle produzioni agricole con particolare riferimento ai risultati dei produttori associati ed ai programmi di conferimento alle imprese cooperative.
Sulla base di tali informazioni si aprirà il confronto sulle prospettive di conseguimento degli obiettivi cui seguiranno le opportune verifiche.
Il confronto terrà conto della specificità dell'impresa cooperativa fondata sul conferimento delle materie prime da parte dei suoi soci produttori agricoli.
In particolare si esamineranno:
a) situazioni, prospettive produttive, struttura occupazionale e informazioni sulle assunzioni per sesso, livelli di inquadramento, flussi occupazionali, categorie sociali, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione ed all'attuazione dei piani di settore;
[…]
e) programmi di formazione professionale e utilizzo del fondo sociale europeo;
[…]
g) problematiche attinenti al decentramento produttivo;
h) evoluzione della organizzazione del lavoro, dei ruoli professionali e delle relative funzioni e contenuti;
i) dati sull'andamento dell'occupazione femminile nonché sull'attivazione e promozione di azioni positive per le pari opportunità;
[…]
n) programmi relativi al superamento delle barriere architettoniche.

B)- Livello regionale
Le parti, su richiesta di una di esse, in presenza di un'estesa articolazione produttiva territoriale nella cooperazione agro-alimentare, potranno attivare livelli regionali di informazione e confronto con particolare riferimento ai programmi di sviluppo e di investimento ed ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione che abbiano riflessi sulla struttura occupazione dell'insieme delle imprese cooperative nel settore.

C)- Livello aziendale, consortile o di gruppo
A livello di cooperativa, di consorzio o di gruppo (previa definizione tra le parti), in incontri da svolgersi di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, i rappresentanti delle aziende stesse informeranno le RSU e le OOSS territoriali competenti sulla situazione a consuntivo dell'impresa, sui programmi produttivi e sulle previsioni degli investimenti (ammodernamenti tecnologici e organizzativi, modifica dell'ambiente di lavoro, diversificazioni produttive, ristrutturazioni ed ampliamenti) e dei riflessi sull'organizzazione del lavoro, dei livelli di occupazione, delle dinamiche professionali e del conferimento dei prodotti agricoli da parte dei soci.
Ove possibile ed in base al livello di sviluppo degli strumenti di programmazione aziendale, l'informazione ed il confronto si svolgerà anche sugli obiettivi e i progetti strategici dell'impresa.
Anche con approfondimenti tecnici su specifici aspetti si svilupperanno inoltre informazioni e confronto su:
1) progetti relativi all'introduzione di sistemi informativi e di automazione e innovazioni tecnologiche nelle attività aziendali e le relative conseguenze qualitative e quantitative sulla occupazione;
2) situazione e programmi occupazionali prevedendo incontri periodici con la RSU per l'esame della evoluzione della struttura della occupazione per qualifica e per sesso;
[…]
4) programmi di formazione professionale e cooperativa e criteri del loro utilizzo in riferimento all'organizzazione aziendale e del lavoro, il numero dei lavoratori coinvolti, sesso, monte ore, percorsi e livello di inquadramento finali previsti;
5) iniziative di formazione, iniziative del Fondo sociale europeo e contratti di formazione lavoro e preavviamento al lavoro di giovani, finalizzate a reali prospettive di lavoro stabile, anche in attuazione delle vigenti leggi in materia di occupazione giovanile;
[…]
9) Operazioni di decentramento di attività e lavorazioni date a commessa. La cooperativa fornirà alle RSU, nel rispetto della Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, gli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa (natura, personale impiegato, presenza media dei lavoratori, prezzo pattuito, nonché le clausole previste dall'art. 10) circa le operazioni date in appalto all'interno dell'azienda.
[…]
11) assunzioni per sesso, per livelli di inquadramento e flussi occupazionali, per categorie sociali (lavoro protetto, immigrati, etc.);
12) attivazione di azioni positive per quanto concerne l'accesso al lavoro, gli sviluppi professionali di carriera e la valorizzazione del lavoro femminile, anche in relazione alle disposizioni europee e alla normativa di legge;
[…]
14) eventuali interventi per il superamento delle barriere architettoniche in relazione alle norme di legge vigenti.
I gruppi e le aziende, nell'ambito degli incontri di cui al Sistema di informazione, forniranno alle RSU dati aggregati:
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle OSL la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali, nonché, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
Nota a verbale
Per le imprese, consorzi o gruppi con una struttura produttiva articolata in più regioni, il diritto di informazione si esercita a livello nazionale.
Resta inteso tra le parti che le informazioni ed il confronto di cui al presente titolo saranno riferiti a progetti assunti dall'impresa in modo da consentire alla RSU un effettivo confronto sui medesimi in materia di organizzazione del lavoro funzionale all'investimento, della distribuzione degli orari, della composizione degli organici e della professionalità.

Art. 7 - Relazioni industriali
Premessa

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione nelle relazioni tra Movimento cooperativo ed Organizzazioni Sindacali le parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni industriali integrando il sistema informativo come previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni industriali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione ed innovazione tecnologica-organizzativa e del completamento del mercato unico europeo.

A)- Osservatorio nazionale - Sezione di settore
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti si impegnano a realizzare entro il periodo di validità del CCNL, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale del 5/04/1990 una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di ricerca, informazione, analisi su temi di supporto al confronto quali:
a) politiche industriali di settore e comparto;
b) nuove iniziative produttive e tendenze del decentramento produttivo;
c) stato e sviluppo della ricerca applicata, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo;
[…]
f) gestione del mercato del lavoro e politica attiva del lavoro, formazione professionale come raccordo tra domanda ed offerta di lavoro;
g) collocazione lavorativa qualitativa e quantitativa femminile e concrete iniziative per promuovere una effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne;
h) analisi sullo stato e sullo sviluppo organizzativo, nonché sui livelli di efficienza/efficacia del sistema di imprese;
i) particolare rilevanza deve assumere il problema dello sviluppo industriale ed occupazionale del mezzogiorno;
l) problemi relativi all'eliminazione delle fonti di rischio e tossicità per quanto riguarda la sicurezza del lavoro, la salute del consumatore, la difesa dell'equilibrio ecologico ed ambientale;
m) con particolare riferimento ai precedenti punti c) ed f) si ravvisa l'opportunità di attivare le opportune iniziative al fine di favorire iniziative che coinvolgono a livello intersettoriale il Movimento cooperativo e le Confederazioni sindacali. Le parti ricercheranno altresì di correlare tali attività a livelli interimprenditoriali con attività di analisi e ricerca allargata a tutto il settore alimentare.
[…]
q) l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
r) i patti territoriali e i contratti d'area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di riallineamento in sede provinciale concernenti l'industria alimentare;
s) in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione di Filcoop nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori;
t) le linee direttrici della contrattazione aziendale di cui all'art. 6 del presente contratto, nonché l'andamento consuntivo della stessa.
Il funzionamento della sezione di settore, coordinato con l'Osservatorio nazionale interconfederale, è previsto da apposito regolamento allegato al presente CCNL. Il regolamento sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL prevede tra l'altro i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
Le Parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione riveste come investimento strategico per il miglioramento della qualità del lavoro, dei processi e dei prodotti, convengono, anche alla luce di quanto affermato nel Patto sociale del 1 febbraio 1999, che nella sezione di settore saranno condotti approfondimenti nell'impegno costante della diffusione della "cultura della formazione".
Verrà costituita una specifica articolazione della sezione dell'Osservatorio, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuovere una corretta informazione all'interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l'utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale;
- indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse umane;
- individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale rivolti ad esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché ad iniziative di nuova imprenditorialità;
- elaborazione di proposte di progetti formativi che, nell'ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all'arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l'evoluzione tecnologica ed organizzativa dell'impresa.
Nell'ambito del quadro generale così determinato, la Sezione potrà inoltre prevedere forme di collaborazione con Scuole/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie tra il mondo dell'Istruzione e quello dell'impresa su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le imprese del settore.
Questo impegno che punta alla centralità dell'impresa per la qualificazione del sistema formativo si colloca in uno scenario di più ampio respiro che sarà attentamente seguito e monitorato dal gruppo:
- europeizzazione della formazione e della concertazione tra le Parti sociali;
- valutazione e miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori in relazione sia al tipo di attività svolta che alla fascia di età a fronte dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
- ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento in azienda;
- crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
- crescita della qualità delle infrastrutture dei sistemi di offerta di formazione nelle aree deboli.
Nell'ambito dei lavori della sopraccitata sezione di settore si porrà attenzione alla ricerca di strumenti per accedere alle forme di finanziamento specificamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di promuoverne una corretta informazione all'interno del sistema imprenditoriale, in particolare delle piccole e medie imprese, e di valutare l'utilizzazione di tali finanziamenti per gli eventuali progetti che si convenisse di definire sul piano settoriale.
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti si realizzeranno gli opportuni collegamenti con l'Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione "Coopform" e con i relativi Organismi Bilaterali Regionali nonché con Fon.Coop Fondo per la formazione continua delle imprese cooperative.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti saranno ripartiti tra le stesse.
Inoltre al fine di pervenire ad una definitiva valorizzazione dell'Osservatorio di Settore quale strumento privilegiato e fondamentale di relazioni industriali condivise, le Parti convengono quanto segue:
- Entro il 31/12/2003 la sezione di settore, si riunirà per individuare priorità di analisi istruttorie della Sezione dell'Osservatorio medesimo ed eventuali interventi delle Parti nei confronti di Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni in ordine alle problematiche di interesse del settore ed alle possibili soluzioni.
Le successive riunioni dedicate a tale oggetto si susseguiranno con cadenza almeno semestrale.
[…]
- Altro argomento al quale verrà dedicata particolare attenzione è quello relativo all'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL, il tema della responsabilità sociale dell'impresa sarà inserito tra gli argomenti di possibile analisi da parte della Sezione di settore.
- Le Parti stipulanti potranno costituire in via sperimentale, d'intesa con le Associazioni territoriali competenti, articolazioni di carattere territoriale raccordate a quello nazionale di settore.
In tale contesto e con riferimento all'attività svolta dalla sezione dell'Osservatorio di settore, al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL, potrà essere esaminato, in particolare, il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.
- Sempre previa istruttoria della sezione di settore da compiersi entro il 31/12/2003, potranno essere realizzate specifiche articolazioni di comparto merceologico, raccordate a quello nazionale di settore, per l'analisi, per quanto di rispettiva competenza, delle medesime tematiche previste per la sezione di settore stessa.
Entro il 31/12/2003 le Parti si incontreranno per valutare la opportunità di una più stabile strutturazione/strumentazione della sezione dell'Osservatorio o di parti di esso.

B)- Commissione territoriale dell'osservatorio nazionale
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'osservatorio nazionale, nelle regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.
In tale contesto al fine di fornire un supporto alle Parti stipulanti il CCNL, in particolare potrà essere esaminato il fenomeno degli appalti, del decentramento produttivo e delle terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro.

C)- Comitati bilaterali
Nelle cooperative o consorzi con più di 150 addetti, con riferimento alle informazioni di maggiore interesse inerenti i più significativi piani di sviluppo e/o ristrutturazione, nonché le conseguenti innovazioni tecniche e organizzative, le parti potranno costituire Comitati paritetici bilaterali a livello di azienda, di consorzio o di gruppo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di segreto industriale (art. 623 C.P.).
Il Comitato potrà esprimere alle parti, anche attraverso un parere formale non vincolante, le proprie valutazioni nonché indicazioni e suggerimenti circa i piani, programmi e/o progetti di innovazione.

1)- Scopi e funzioni
I comitati paritetici hanno scopi conoscitivi e consultivi.
Nell'ambito delle procedure definite dal CCNL hanno l'obiettivo di approfondire in sede tecnica l'analisi ed il confronto sulle informazioni fornite dall'azienda relativamente a:
- strategie e/o piani di sviluppo che comportino significativi investimenti- innovazioni;
- analisi dei relativi progetti di innovazione tecnologica e organizzativa e dei relativi piani di Fattibilità;
- esame dei riflessi che i progetti possono comportare, anche sulla base degli studi di fattibilità definiti dall'azienda, sull'occupazione, la professionalità, l'ambiente e l'organizzazione del lavoro;
- esame dei risultati efficienza- efficacia per quanto attiene a occupazione, miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro dei lavoratori con particolare riferimento alla definizione dei programmi di incremento di produttività, di qualità, di redditività ecc. di cui al primo comma dell'art. 5 "Premio per obiettivi" e come previsto dal 3° comma dello stesso articolo.

2)- Struttura dei comitati
I Comitati saranno di norma composti da tre membri nominati in rappresentanza della RSU e tre membri dell'azienda. In caso di aziende strutturate su più unità produttive il numero dei membri non potrà superare i 6 per parte.
Esaurito il proprio compito, i Comitati si sciolgono.
L'azienda fornirà la necessaria documentazione utile all'attività dei Comitati.
Le parti potranno avvalersi della consulenza degli esperti di comune gradimento.

D)- Commissione paritetica pari opportunità
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare nel quadro dei programmi dell'osservatorio previsto dal presente CCNL - in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo- donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo- donna nel lavoro.
In relazione a ciò viene costituita una Commissione paritetica nazionale alla quale è affidato il compito di:
[…]
g) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimento legislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dalla legislazione di rinvio.
h) esaminare eventuali fenomeni di mobbing e di molestie sessuali.
La Commissione nazionale sarà costituita da 12 membri, designati dalle parti contraenti.
La Commissione, presieduta a turno da un componente di parte imprenditoriale e da un componente di parte sindacale si riunirà a scadenza trimestrale e invierà annualmente alle parti stipulanti un rapporto sulla attività svolta.
A livello regionale (Emilia Romagna - Veneto - Lombardia) potranno essere costituite analoghe commissioni che, eventualmente, saranno assistite da rappresentanti di aziende nelle quali la presenza femminile risulti particolarmente significativa.
[…]

Art. 8 - Ambiente di lavoro e salute
A)- Confronto a livello aziendale

La materia della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro costituisce comune interesse delle parti ed è pertanto inclusa tra quelle demandate al confronto ed alla collaborazione tra le parti stesse a livello aziendale.
Alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza espressa secondo le modalità previste dal D.Lgs. 626/1994 e dall'accordo interconfederale 5/10/1995 (all. n. 10), nell'ambito di tale confronto con la direzione aziendale, sono demandati i compiti previsti dalle norme di legge e dall'accordo stesso in materia di consultazione, riunioni periodiche, accesso alla documentazione ed ai luoghi di lavoro, informazione.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto di partecipare ai corsi di formazione per essi previsti dall'accordo 5/10/1995, all'interno dei quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.
I piani di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno oggetto di esame tra le parti.
L'attività di formazione sarà a carico delle imprese cooperative.
Compete ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche nel quadro delle prerogative di cui al D.Lgs. 626/94 riguardanti la valutazione del rischio, confrontarsi con la Direzione o con i responsabili aziendali della salute e sicurezza per:
- verificare eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro;
- rilevare eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
- presentare proposte ai fini della informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di protezione della salute, in particolare delle malattie professionali;
- partecipare ad accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente la esigenza, indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi preferibilmente agli Enti convenzionati tramite il Coop-Form regionale o ad enti specializzati o ad esperti particolarmente qualificati scelti di comune accordo;
- concordare di volta in volta, ove vengano individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medico-scientifici per il personale interessato.
Le proposte formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza saranno richiamate in apposito verbale e l'onere di indagini eventualmente concordate è a carico dell'impresa cooperativa.

B)- Informazioni
Nel quadro dell'impegno di partecipazione e collaborazione cui si ispira il D.Lgs. 626/1994, le aziende porteranno a conoscenza della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che potranno offrire un contributo propositivo:
- informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo;
- programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni sui piani di emergenza, l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme ed i mezzi di intervento esistenti negli ambienti di lavoro in caso di incidenti rilevanti;
- informazioni sull'attività preventiva per la sorveglianza dei Fattori di rischio.

C)- Ristrutturazioni per motivi ambientali
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale ed RSU.
Durante l'esame da esaurirsi, a questi fini entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate dalle autorità competenti.

D)- Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza
Le modalità di individuazione, designazione od elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle cooperative o unità produttive delle stesse con più di 15 dipendenti sono quelle stabilite al punto 4 dell'accordo interconfederale 5/10/1995 allegato al CCNL.
Nelle cooperative o unità produttive delle stesse con più di 450 dipendenti, previa intesa a livello aziendale conseguente ad una verifica sulla presenza di specifiche esigenze di prevenzione e protezione dai rischi, il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, da individuare tra i componenti la RSU, potrà essere elevato a quattro.
Per le piccole imprese cooperative o unità produttive delle stesse fino a 15 dipendenti, tenuto conto anche della possibilità di cui all'art. 10 di prevedere una rappresentanza sindacale di comparto produttivo territoriale, le parti a livello regionale potranno optare per la individuazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza a livello di comparto produttivo medesimo, in particolare ove sia in atto un accordo di secondo livello.
Gli agenti contrattuali competenti ad esercitare tale opzione sono le rappresentanze regionali delle parti firmatarie del presente CCNL.

E)- Prevenzione e protezione dai rischi
La sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge ed in particolare di quelle di cui al D.Lgs. 626/1994 costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In ogni unità produttiva, oltre la documentazione resa obbligatoria per legge, è previsto:
1) un registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale sono annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i Fattori ambientali e fisici, chimici e biologici che possono determinare situazioni di nocività o particolare gravità;
2) il registro dei dati biostatici tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda nel quale sono annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio e malattia professionale. A tale registro hanno accesso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
3) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda, con il vincolo del segreto professionale, nel quale sono annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale.
Il lavoratore, su richiesta del medico curante, può prenderne visione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori tra le quali: la prevenzione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione e protezione adottate nei singoli reparti, posto di lavoro e/o funzione; l'informazione sull'adozione e l'obbligo di utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva e sulle penalità previste dalla legge, anche per i lavoratori, in caso di mancato utilizzo.
In particolare l'azienda darà applicazione alle norme di legge (art. 54 D.Lgs. 626/94) per la protezione dai danni derivanti da un utilizzo continuativo del videoterminale, riservando particolare attenzione alle condizioni delle lavoratrici in gravidanza.
In caso di attività con rilevanti rischi di incidente, oltre all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, l'azienda deve definire, informandone i lavoratori, le procedure e le norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.
Il lavoratore è, da parte sua, tenuto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite dall'azienda in applicazione delle norme di legge vigenti ed in modo particolare sull'uso corretto dei macchinari ed utensili, apparecchiature, sostanze pericolose, mezzi di trasporto ed altri mezzi, compresi quelli protettivi forniti in dotazione personale.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali del presente articolo saranno armonizzate con nuove norme di legge successive alla sottoscrizione del presente CCNL.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa comunque riferimento al D.Lgs. 626/1994 ed all'accordo interconfederale 5/10/1995 (allegato n. 10).
Note a verbale
Le Parti si adopereranno affinché le aziende fino a 100 dipendenti facciano ricorso alla formazione finanziata dall'Inail e alle eventuali ulteriori forme di finanziamento sui temi della sicurezza.

Art. 9 - Formazione professionale
Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l'importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
In questo quadro i gruppi, i consorzi e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nel punto c) del sistema di informazione forniranno alla RSU informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico- professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all'intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all'azienda.
Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica articolazione della Sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 7
- l'opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda;
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze / professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 62 del presente contratto;
e) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all'articolo 8 del CCNL.
Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Foncoop, nonché attraverso l'utilizzo:
- del monte ore di cui all'art. 36, se non già utilizzato per gli scopi specifici;
- delle ferie e/o dei ROL nel limite massimo di 24 ore annue.
Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente.

Art. 10 - Appalti, decentramento produttivo e terziarizzazioni
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente debbono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
Nel caso in cui l'appalto sia affidato a società cooperativa e la prestazione di lavoro venga resa dagli stessi soci- lavoratori, le suddette clausole dovranno, in particolare, vincolare la cooperativa stessa ad assicurare ai soci un trattamento economico- normativo globalmente equivalente a quello previsto dal CCNL di riferimento - in coerenza con le norme di legge, contrattuali e del Protocollo e degli Accordi Interconfederali tra le tre Centrali Cooperative e le tre Organizzazioni Sindacali, relative al socio lavoratore.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi industriali, i consorzi e le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico di appartenenza forniranno semestralmente, su richiesta, alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati :
- sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull'occupazione complessiva ciò per consentire alle Organizzazioni Sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresì forniti alle Organizzazioni Sindacali in occasione degli incontri di cui al primo comma dei punti 1 e 2, del predetto Sistema di informazione.
Dichiarazione congiunta
Le parti, in relazione alla norma di cui al comma 3 del presente articolo, dichiarano di voler regolamentare con tale norma unicamente la tematica delle terziarizzazioni, senza con ciò né regolamentare né precostituire soluzioni in merito allo status complessivo del socio- lavoratore, la cui materia è di competenza delle rispettive Parti Confederali e la cui definizione normativa è stata data con la Legge 142/01 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11 - Diritti sindacali
B)- Assemblea

Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 sarà esercitato ad istanza delle RSU o delle OOSS.
Analogo diritto di assemblea esercitato ad istanza delle OOSS viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 35 della citata legge 300/1970.
[…]

E)- Affissioni
Le RSU hanno diritto di affiggere, su apposito albo predisposto dalle aziende, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 12 - Difesa della dignità della persona
Premesso che le parti convengono sulla esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona, esse si attiveranno perché siano evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
A tal fine le Commissioni di pari opportunità potranno promuovere ed organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni.

Art. 13 - Conciliazione delle controversie e raffreddamento del conflitto
Procedure per la prevenzione del conflitto
B)- Controversie applicative

Per eventuali controversie relative all'applicazione del CCNL si adirà ad un primo tentativo di conciliazione tra le parti, al livello in cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 gg. dalla data della notifica scritta. In caso di esito negativo si esperirà un secondo tentativo di conciliazione fra le parti ai livelli immediatamente superiori alle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni.
Per tutta la durata delle procedure di conciliazione, entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
Per le controversie di interpretazione ed applicazione di norme contrattuali che abbiano rilevanza nazionale, il tentativo di riconciliazione sarà esperito da una Commissione paritetica costituita dalle parti a tale livello.

Parte Seconda
Art. 15 - Assunzione
Protocollo aggiuntivo per il settore saccarifero

[…]
Al lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere richiesta una certificazione medica che ne attesti l'idoneità psicofisica a svolgere le mansioni che dovrebbero essergli affidate […]

Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato
[…]
Le aziende, nell'ambito del sistema di informazione di cui all'art. 6 del presente CCNL, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati.
[…]
I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all'esperienza lavorativa e alla tipologia dell'attività. Modalità e strumenti di tali interventi potranno essere individuati a livello aziendale.
Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. […]

Art. 17 bis - Lavoro temporaneo
[…]
E) L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OOSS territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'Associazione cooperativa alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano di incontrarsi entro il 31/12/2003 per individuare le mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi, così come previsto dall'art. 64 della citata Legge n. 488 del 1999.

Art. 21 - Classificazione dei lavoratori
III)- Commissione per professionalità, classificazione ed inquadramento

Le Parti convengono di attivare entro il 1995 una Commissione Tecnica Paritetica avente il compito di delineare i criteri guida di una riforma del sistema classificatorio in rapporto al rinnovo del presente CCNL per la parte normativa.
L'Osservatorio e le Parti stipulanti che lo compongono, effettueranno una sessione di lavoro nel mese di novembre 1995, per individuare indirizzi anche alternativi, che tengano conto delle esperienze realizzate nel settore, sui quali dovranno basarsi i lavori della citata Commissione.
In questo quadro la Commissione avrà il compito di:
a) valutare la portata e le implicazioni dei processi di innovazione tecnologica e/o organizzativa;
b) svolgere attività di studio, ricerca e confronto in merito alla classificazione dei lavoratori al fine di fornire alle Parti stipulanti elementi di valutazione circa il rapporto tra professionalità e classificazione;
c) esaminare le problematiche relative all'accesso del personale femminile ad attività professionali e/o quelle riferite all'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) individuare criteri di valutazione delle professionalità in relazione agli esiti degli studi ed esami di cui ai precedenti punti, nonché ipotesi di integrazione o modifica dell'attuale assetto classificatorio anche sulla base di una diversa articolazione della struttura dell'inquadramento.
In questo quadro potranno essere, ad esempio, esaminati nuovi criteri di riconoscimento della professionalità atti a rendere più attuali le vigenti declaratorie, valutando anche l'opportunità di introdurre nuovi livelli di inquadramento.
Tale Commissione completerà i propri lavori entro il giugno 1997.
Dopo tale data ed entro il giugno del 1998, l'Osservatorio e le Parti stipulanti che lo compongono determineranno la coerenza dei risultati raggiunti dalla Commissione con le varie realtà merceologiche del settore alimentare con l'obiettivo di individuare i principi ispiratori della suddetta riforma.
Le Parti stipulanti convengono sull'utilità di un confronto volto a verificare se e in quale misura l'attuale sistema di inquadramento professionale possa essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi anni.
A tal fine, attraverso un apposito Gruppo di lavoro, si impegnano a ricercare criteri oggettivi di inquadramento, prefigurando flessibilità applicative basate sulle declaratorie e profili individuali, privilegiando le competenze integrate tese a migliorare la prestazione del lavoro.
Conseguentemente le Parti concordano che il Gruppo individui una proposta modificativa della disciplina contrattuale in materia.
L'esame dovrà tener conto, tra l'altro:
- dell'attuale disciplina contrattuale;
- della possibilità di individuare aree professionali omogenee;
- della definizione dei possibili ruoli del livello aziendale.
Il Gruppo si incontrerà entro il mese di settembre 2003 e definirà la proposta in tempo utile per consentire alle Parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 31 dicembre 2006, in modo tale da rendere operativa l'eventuale modificazione del sistema con il rinnovo previsto per il 31 maggio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal Gruppo sarà compiuta dalle Parti entro il 31 dicembre 2004.

Art. 26 - Donne, fanciulli e adolescenti
L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 27 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
L'orario settimanale di lavoro sarà concentrato su 5 giorni; eventuali eccezioni per una distribuzione su 6 giorni saranno contrattate in sede aziendale per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive.
Analogamente saranno contrattati schemi di distribuzione dell'orario su base annuale, mensile e settimanale.
[…]

Nota a verbale per VV.PP.
Le parti si danno atto che per i viaggiatori o piazzisti la prestazione lavorativa settimanale e la flessibilità sono sostitutivamente e compiutamente definite dalla specifica regolamentazione convenuta agli artt. 9 e 10 dell'allegato protocollo aggiuntivo.

Programmazione annuale degli orari di lavoro
Nell'intento di assicurare la più razionale utilizzazione degli impianti ai fini del conseguimento di un sempre migliore livello di produttività e di salvaguardia dei livelli qualitativi di produzione nonché, comunque, delle punte di maggiore intensità produttiva e confermando l'esclusione dei periodi di attività stagionali, entro il primo trimestre di ciascun anno si svolgerà un incontro a livello aziendale nel corso del quale, previa illustrazione della Direzione aziendale alla RSU, saranno contrattati i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie, all'utilizzo dei riposi individuali in sostituzione delle ex festività e di quelli a titolo di riduzione d'orario, dei riposi individuali non utilizzati ai fini del raggiungimento della prestazione normale di 39 ore, ed esaminate prospettive - ragionevolmente prevedibili - di utilizzo della flessibilità degli orari, di significativi ricorsi al lavoro supplementare e straordinario, alle assunzioni dovute alla stagionalità della produzione e dei consumi. In tale occasione saranno altresì esaminate eventuali prevedibili esigenze di distribuzione dell'orario di lavoro su sei giorni, di cui al comma 3° dell'art. 27.
L'esame di cui al precedente paragrafo, finalizzato ad una programmazione annuale che salvaguardi le punte di maggiore intensità produttiva nonché i periodi di stagionalità, esaurisce, attraverso la verifica delle esigenze, laddove sia richiesta dalle singole disposizioni contrattuali, le previsioni di cui agli istituti sopra citati.
Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze di variazione rispetto alla programmazione per i singoli istituti, anche in relazione alle esigenze di flessibilità complessiva che caratterizzano taluni settori, in appositi incontri si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
Laddove non si realizzi la definizione dei calendari annui, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata, con decorrenza 1/01/1993, in 39 ore settimanali, a tal fine utilizzando i riposi individuali di cui ai commi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo, con conseguente esclusione dei periodi di stagionalità e fermo restando il divisore per la retribuzione oraria di cui all'art. 45.
Qualora ragioni tecnico- organizzative e di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario in atto alla data di stipula del vigente CCNL (40 ore), le Aziende attiveranno un apposito incontro con le RSU in ordine alla programmazione e al godimento delle ore di riposi individuali - di cui ai commi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo - non utilizzati.
Nel quadro dell'impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno negli stabilimenti dislocati nelle aree di cui alla legge 183/1976, le RSU contratteranno con la Direzione della Cooperativa, a fronte di aumenti della occupazione, la distribuzione dell'orario normale settimanale di lavoro (40 ore), la settimana lavorativa mobile con riposo a scorrimento e la istituzione di più turni giornalieri di lavoro; per i nuovi insediamenti produttivi nelle aree di cui alla legge 183/1976 la contrattazione dovrà essere svolta tra le OOSS territorialmente competenti e le aziende cooperative.
[…]

Art. 28 - Flessibilità degli orari
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1 luglio 2003, essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino ad un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 72 ore per anno solare o per esercizio.
Fermo restando in ogni caso il nuovo limite orario di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia.
In tali casi l'azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione, per l'intera azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazione lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale, entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
Le prestazioni eccedenti i regimi di orario come sopra programmati saranno compensate con le maggiorazioni contrattuali.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 28 ter
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, articolo 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro da verificare a tale livello.
[…]

Art. 29 - Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o Comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro- capite.
[….]
Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11, secondo comma, del citato provvedimento (donne, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l'informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata.
Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per il lavoro effettuato nei modi sopra definiti sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti.
[…]
4ª nota a verbale
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, tenuto conto delle specificità dell'attività svolta dalle aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico- sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi accertabili non previsti e/o straordinari, le Parti convengono, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c, della legge 409/98, sulla inderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.

Art. 30 - Riposo per i pasti
Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'art. 27 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.
Ai lavoratori che effettuino l'orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.
Per le donne ed i minori che lavorino a squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22 con orario di lavoro di 8 ore consecutive ai sensi della legge n. 653 del 26 aprile 1934, il riposo intermedio è di mezz'ora che sarà computata ai fini retributivi come lavoro effettivamente prestato.
Per gli uomini addetti alla attività aziendale che, non fruendo del riposo intermedio di mezz'ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.
[…]

Art. 31 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale è disciplinato dal D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003 e coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe stabilite dalla legge stessa.

Art. 33 - Interruzione del lavoro - Recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 42 - Infortunio sul lavoro
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinché sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]

Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge in vigore .
[…]

Art. 44 - Lavoratori svantaggiati - Assunzioni obbligatorie
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le Aziende informeranno di volta in volta la RSU degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall'Ente competente al fine di esaminare - compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive - ogni possibilità di inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginati.
Le Aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio ed, in quanto tali, avviati nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU. A tal fine le Aziende comunicheranno alla RSU notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l'utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25 della legge 30 marzo 1971 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del Lavoro e della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre le aziende, che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con gravi handicap motori, porteranno a conoscenza della RSU e valuteranno congiuntamente ad essa i programmi di riduzione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 24 della legge 104/92 e gli orientamenti per l'inserimento mirato verificando, a tal fine, la possibilità di utilizzare i finanziamenti previsti dalle leggi nazionali e regionali.
[…]

Art. 49 - Cottimi
Le parti riconoscono che nelle aziende cooperative non si effettua di regola lavoro a cottimo.

Art. 50 - Indennità di disagio
Nel quadro di quanto disposto all'art. 8 "Ambiente di lavoro e salute" le parti confermano che le indennità di disagio dovranno essere superate.
Tuttavia eventuali indennità o trattamenti a titolo di disagio esistenti, fissati precedentemente in analogia a situazioni e norme del settore privato, verranno mantenute fino alla realizzazione delle modifiche delle condizioni ambientali effettuate con la contrattazione a livello di fabbrica.

Art. 53 - Indumenti di lavoro generi in natura - Utensili di lavoro - Spogliatoi
Indumenti di lavoro

Le cooperative forniranno in uso gratuito ai lavoratori, in relazione al tipo di attività svolta, indumenti di lavoro e protettivi, in funzione delle condizioni ambientali e dell'igiene del processo produttivo.
La qualità e la quantità degli indumenti stessi sarà opportunamente definita al livello aziendale.

Spogliatoi
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti personali.

Art. 55 - Disciplina aziendale
B)- Provvedimenti disciplinari
1)- Ammonizione - Multa - Sospensione

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione.
[…]

2)- Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi ed, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per la azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 60 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.
[…]

Protocollo aggiuntivo per i viaggiatori e piazzisti
Nell'ambito del contratto unico per gli addetti ai settori cooperativi sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per i viaggiatori o piazzisti del settore alimentare.
Dette specifiche norme sostitutive o integrative di norme del contratto costituiscono parte integrante dello stesso.
Per quanto non previsto dalle seguenti norme sostitutive o integrative si applica la normativa del presente contratto.

Articoli parte comune che si applicano anche ai viaggiatori o piazzisti:

Art. 2 - Struttura della contrattazione collettiva;
Art. 3 - Decorrenza e durata. Procedure di rinnovo del CCNL;
Art. 4 - Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello;
Art. 11 - Lettera D) Aspettativa ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire incarichi sindacali provinciali o nazionali - Lettera F) Versamento dei contributi sindacali;
Art. 13 - Conciliazione delle controversie e raffreddamento del conflitto;
Art. 14 - Affissione e distribuzione del contratto. Contributo di assistenza contrattuale;
Art. 15 - Assunzione;
Art. 16 - Periodo di prova;
Art. 17 - Disciplina del rapporto a tempo determinato;
Art. 19 - Riserva su assunzioni;
Art. 20 - Stagionalità;
Art. 21 - Classificazione dei lavoratori;
Art. 22 - Passaggio di livello;
Art. 31 - Riposo settimanale;
Art. 32 - Giorni festivi - Festività infrasettimanali e nazionali;
Art. 34 - Occupazione e orario di lavoro;
Art. 35 - Ferie;
Art. 36 - (Limitatamente al comma 14 e successivi) - Lavoratori studenti;
Art. 37 - Servizio militare. Cooperazione internazionale. Volontariato;
Art. 38 - Congedo matrimoniale;
Art. 40 - Trasferimenti;
Art. 43 - Tutela delle lavoratrici madri;
Art. 45 - Trattamento economico;
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità;
Art. 51 - Regolamento aziendale e norme speciali. Prestiti;
Art. 54 - Visite di inventario e visite personali di controllo;
Art. 55 - Disciplina aziendale;
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto;
Art. 58 - Cessione, trasformazione e trapasso d'azienda;
Art. 60 - Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali;
Art. 61 - Previdenza complementare volontaria


Art. 9 - Riposo settimanale
Il viaggiatore o il piazzista ha diritto al riposo festivo settimanale.
[…]

Art. 10 - Prestazione lavorativa settimanale e annuale
[…]
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario di prodotti il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
[…]

Art. 12 - Posto di lavoro
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, conseguente alla perdita della idoneità a svolgere mansioni di viaggiatore o piazzista per infortunio sul lavoro l'azienda, qualora proceda entro un anno a nuove assunzioni, riserverà priorità alla domanda di assunzione, eventualmente prodotta, compatibilmente con le norme sul collocamento, e sempreché il posto disponibile possa essere ricoperto in relazione alla diminuita capacità lavorativa ed alle attitudini personali dell'interessato.
Le aziende con più di 300 dipendenti, sempre che non debbano attuare provvedimenti di ristrutturazione con riflessi occupazionali, a richiesta dell'interessato, assumeranno ex novo, entro 90 giorni dalla data di cessazione del rapporto, l'infortunato, adibendolo alle mansioni ritenute più opportune in relazione alle esigenze tecnico- organizzative e produttive, anche per quanto concerne il luogo di prestazione del lavoro.
Qualora il lavoratore abbia riportato dall'infortunio una invalidità superiore al terzo, dovrà iscriversi nell'elenco degli invalidi del lavoro, presso gli uffici provinciali del lavoro, e l'azienda presenterà richiesta di avviamento all'ufficio anzidetto, ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio.
Qualora invece l'invalidità non raggiunga il terzo, il lavoratore dovrà iscriversi nelle liste di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
[…]

Art. 21 - Assemblea
Nelle unità produttive con più di 15 viaggiatori o piazzisti, l'assemblea si svolgerà giusta la previsione dell'art. 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera

Addì, 5 luglio 1999, in Roma tra l'Associazione Nazionale Cooperative Agroalimentari - Legacoop; la Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari - Confcooperative; l'Associazione Generale Italiana Cooperative e Consorzi Agricoli - Associazione Generale Cooperative Italiane; e Fat- Cisl, Flai- Cgil, Uila- Uil; si conviene:

Nell'ambito del Contratto unico 5 luglio 1999 per gli addetti all'industria alimentare, sono concordate le seguenti specifiche disposizioni per gli addetti all'industria saccarifera, da considerarsi peculiari al settore medesimo per le sue particolari caratteristiche tecnico- produttive e contrattuali.
Dette specifiche norme, sostitutive o integrative di norme del contratto unificato, costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Norme sostitutive
1)- La lettera A) Osservatorio dell'art. 7 - Relazioni industriali [Sostituita]
Osservatorio nazionale settore saccarifero
La normativa prevista dal CCNL per l'industria alimentare è sostituita dalla seguente:
I compiti tecnici dell'Osservatorio sono estesi a:
- il quadro macroeconomico e la situazione generale del settore;
- analisi sui sistemi di relazioni industriali nell'industria saccarifera europea;
- evoluzioni delle normative comunitarie su temi di reciproco interesse;
- esiti operativi a consuntivo della contrattazione di secondo livello;
- studi circa esperienze di organizzazione del lavoro e di inquadramento professionale, con possibilità di esame comparato nell'ambito comunitario;
- analisi ed aspetti di formazione e coordinamento circa la sicurezza del lavoro;
- studi in tema di ecologia ed ambiente esterno;
[…]
- l'andamento degli appalti, del decentramento produttivo e delle eventuali terziarizzazioni, con riferimento alle conseguenze ed implicazioni riguardanti l'occupazione e le condizioni di lavoro, nel comune intento della salvaguardia delle normative di tutela del lavoro;
- i patti territoriali ed i contratti d'area, eventualmente stipulati, nonché le iniziative specifiche per la definizione di contratti di riallineamento in sede provinciale concernenti l'industria alimentare;
- in raccordo con la Consulta delle Parti fondatrici, le varie fasi di crescita ed affermazione di Alifond nel settore, con particolare riferimento alla raccolta delle adesioni ed alle eventuali azioni da intraprendere per favorire la capillare diffusione dell'iniziativa tra tutti i lavoratori.
Le parti componenti l'Osservatorio del settore saccarifero potranno avvalersi dei supporti informativi specifici delle rispettive organizzazioni europee (Cefs e Seta).
L'Osservatorio, infine, potrà assumere compiti e veste di supporto tecnico alle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali anche in sede negoziale.
Ovviamente, l'Osservatorio del settore saccarifero presterà, ove occorra, la sua collaborazione operativa all'Osservatorio Nazionale del comparto alimentare, mettendo anche a disposizione la propria banca dati.

2)- Comitati aziendali europei di gruppo
Con riferimento alla Direttiva 22/09/1994, n. 94/45 del Consiglio dell'Unione Europea ed in particolare a quanto disposto al suo art. 13 circa gli accordi già in vigore o quelli che potranno essere stipulati prima del recepimento della Direttiva stessa e comunque prima dei termini per la sua applicazione operativa, i Gruppi Saccariferi interessati alla materia confermano gli accordi già formalmente sottoscritti, esprimendo la disponibilità per altri accordi di gruppo eventualmente stipulandi secondo tutto quanto previsto al citato art. 13.

3)- L'art. 11 - Rappresentanza sindacale unitaria – [Integrato]
Richiamati l'Accordo Interconfederale 13/09/1994 per la costituzione delle RSU, nonché quanto previsto nell'art. 11 del CCNL, sono concordate le seguenti norme specifiche integrative o sostitutive.
Resta fermo che gli accordi sopra citati mantengono la loro validità per quanto non in contrasto con le norme suddette.
a) Considerata la struttura ed i dipendenti mediamente in forza negli stabilimenti saccariferi, le RSU saranno costituite in essi nel numero massimo di 6 componenti ciascuno.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i Dirigenti RSA.
Circa la ripartizione dei posti tra operai ed impiegati, si fa riferimento alle norme generali delle intese per i settori alimentari.
b) Le elezioni delle RSU avranno luogo ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie, con esclusione dei periodi di campagna bieticolo-saccarifera.
c) Per quanto attiene i lavoratori avventizi di campagna, le Organizzazioni Sindacali congiuntamente firmatarie, al fine di interpretarne le particolari problematiche, potranno comunicare congiuntamente il nominativo di un Rappresentante che sarà individuato di volta in volta tra gli avventizi assunti.
Detto Rappresentante affiancherà le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potrà utilizzare i permessi attribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.

4)- L'Art. 11 - lettera B) Assemblea - [Sostituito]
I lavoratori hanno diritto a riunirsi fuori dell'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera o nelle immediate vicinanze di essa.
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 20/05/1970, n. 300, sarà esercitato ad istanza della Fai- Flai- Uila o della RSU o del comitato esecutivo della stessa, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione aziendale.
Nello spirito della legge n. 300 del 20 maggio 1970, le assemblee retribuite sono fissate entro il limite massimo di ore 12 nell'arco di ogni anno.
Durante la lavorazione delle barbabietole, le Assemblee, in locali messi a disposizione dalla Direzione aziendale, saranno tenute fuori dell'orario di lavoro.
[…]
Analogo diritto di assemblea, esercitato ad istanza della Fat- Flai- Uila, viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma dell'articolo 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.

9)- Il comma 8° dell'art. 27 [Sostituito]
Si considerano rientranti tra detti lavoratori esclusivamente i seguenti:
- autista di vettura senza altre mansioni;
- infermiere senza altre mansioni;
- fattorino o commesso d'ufficio;
- inserviente;
- portiere;
- custode o guardiano.
L'orario di lavoro dei discontinui deve essere predeterminato in alternativa:
- in 10 ore giornaliere, corrispondenti a 50 ore settimanali, o
- in 9 ore giornaliere, corrispondenti a 45 ore settimanali, o
- in 8 ore giornaliere, corrispondenti a 40 ore settimanali.
[…]

10)- L'Art. 22 - Passaggio di livello per mutamento di mansioni - [Sostituito]
Disposizioni particolari per gli operai
Nelle stazioni di lavoro ricoperte da una squadra di operai, in caso di assenza di un componente della squadra, gli altri lavoratori percepiscono anche la retribuzione normale dell'operaio mancante sino alla sua sostituzione, sempre che lo sostituiscano nelle sue mansioni in aggiunta a quelle loro proprie.
[...]

12)- L'Art. 27 - Orario di lavoro - L'Art. 29 - Lavoro supplementare, straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni - Maggiorazioni – E l'art. 30 - Riposo per i pasti - Sono sostituiti dalla normativa seguente che per l'art. 30 - Riposo per i pasti - costituisce condizione di migliore favore.
Ai soli fini contrattuali la durata settimanale dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore.
[…]
Eventuali modifiche del regime di orario settimanale aziendalmente in atto (realizzazione delle 39 ore settimanali come media plurisettimanale e passaggio dalle 40 ore alle 39 e viceversa), in relazione a ragioni tecnico- organizzative e di mercato, saranno oggetto di confronto, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dal successivo comma 25, in un apposito incontro con la RSU che l'azienda dovrà attivare in ordine a tali programmazioni ed al godimento delle ore di riposo individuali - di cui al comma 23 del presente articolo, secondo i criteri stabiliti dai commi 23 e 25 - non utilizzati.
Le determinazioni dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
Il ricorso al lavoro supplementare oltre le 40 ore settimanali e al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro supplementare e a quello straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di erogazione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all'attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno (quali ad esempio bilanci, inventari). Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro oltre le 40 ore settimanali saranno concordate preventivamente tra Direzione aziendale e la RSU o il comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro- capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro oltre le 40 ore settimanali.
Per i lavori a turni avvicendati extra lavorazione barbabietola (es.: baritazione melassa, raffinazione greggio, produzione lievito ed alcool, confezionamento prodotti, ecc.), l'orario di 8 ore giornaliere e 40 settimanali è distribuito in 5 giorni, garantendosi comunque un riposo settimanale di 2 giorni mobili non consecutivi distribuiti a seconda della rotazione dei turni. Eventuali prestazioni straordinarie che fossero necessarie per tali lavorazioni saranno concordate come sopra con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa.
Nel caso di lavoro a turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
La Direzione aziendale concorderà con la RSU o con il comitato esecutivo della stessa la distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Flessibilità
Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva anche attraverso il migliore utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità e/o alla disponibilità della materia prima, l'orario settimanale contrattuale può essere realizzato come media in un arco temporale annuo fino a un massimo - per il superamento dell'orario settimanale medesimo - di 56 ore per anno solare o per esercizio.
In tali casi l'Azienda informerà la RSU per esaminare preventivamente le esigenze anzidette ai fini di determinare la realizzazione per l'intera Azienda o per parte di essa, di orari comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario settimanale contrattuale entro i limiti dell'orario normale di legge, e settimane con prestazioni lavorative inferiori all'orario settimanale contrattuale. Gli scostamenti eventuali dalla previsione programmatica saranno tempestivamente comunicati alla RSU.
[…]
Le modalità applicative, relative all'utilizzo delle riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSU.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali, salve le ipotesi di turni continuativi e accordi tra le parti.
L'attuazione della flessibilità così come indicata è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.

15)- L'Art. 41 - Malattia e infortunio non sul lavoro e l'Art. 42 - Infortunio sul lavoro –[Sostituiti]
A)- Infortuni sul lavoro

Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le cure di soccorso immediato ed effettuate le denunce di legge.

Disposizioni comuni per la malattia e gli infortuni sul lavoro e non
Al termine del periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore dovrà presentarsi alla Direzione aziendale per ricevere disposizioni relativamente alla ripresa del proprio lavoro: la Direzione prima di riammetterlo in servizio potrà sottoporlo a visita medica di controllo da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico onde accertarne l'idoneità fisica.
Ove dalla malattia o dall'infortunio derivi una minorazione parziale della capacità lavorativa del lavoratore, le condizioni del rapporto di lavoro potranno essere adeguatamente modificate in relazione alla minorata capacità lavorativa del lavoratore stesso.
[…]

23)- L'Art. 8 - Ambiente di lavoro - [Sostituito]
In applicazione di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, dall'Accordo Interconfederale 5 ottobre 1995, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, e in relazione alle competenze ivi attribuite alla contrattazione nazionale di categoria, la disciplina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore saccarifero è la seguente.

1)- Rappresentante per la sicurezza:
In ciascuna unità produttiva sarà eletto/designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, all'interno delle RSU previste con un massimo di 6 componenti.
L'elezione/designazione del rappresentante per la sicurezza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda. L'Azienda ne darà notizia all'Associazione Territoriale cooperativa competente.

2)- Modalità e procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza:
Per quanto concerne le modalità e le procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza, si intendono qui richiamate le disposizioni sulla materia di cui all'Accordo Interconfederale 5 ottobre 1995; circa i tempi di elezione si escludono i periodi di campagna bieticolo- saccarifera.

3)- Permessi:
Il rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento della sua attività, ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
I permessi retribuiti per la formazione del rappresentante per la sicurezza sono fissati in 32 ore pro- capite, nelle quali dovranno trovare equilibrato, consensuale soddisfacimento le esigenze sia della formazione di base che di quella specifica.

4)- Per tutto quanto non previsto nel presente punto 23 delle "Disposizioni specifiche", si fa concorde rinvio alle norme dell'Accordo Interconfederale 5/10/1995.

Protocollo aggiuntivo
Nella fase di prima applicazione, le parti concordano che un seminario formativo dei rappresentanti per la sicurezza, sarà tenuto, con onere economico a carico della parte datoriale, a livello settoriale nazionale, date le caratteristiche del comparto che rendono improponibile aspetti di formazione specifica a livello di territorio.
Detto seminario vedrà la presenza anche delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori e delle Associazioni Cooperative stipulanti.