REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE

 

del 4 maggio 2017

 

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

 

considerando quanto segue:

 

(1)

La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5.

 

(2)

Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment) dell'ECHA, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

 

(3)

Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L'inclusione di valori armonizzati di STA nelle voci elencate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevolerebbe l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione. I valori STA armonizzati conformemente all'articolo 37 dovrebbero essere aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata. È necessario modificare di conseguenza il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

(4)

Non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per sostanze come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

 

(5)

La tabella 3.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5), è stata abrogata con effetto dal 1o giugno 2017. Per ragioni di coerenza, i riferimenti alla tabella 3.2 nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data. Per motivi di chiarezza, la tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe diventare la tabella 3 e tutti i riferimenti alla tabella 3.1 di tale allegato dovrebbero essere modificati di conseguenza.

 

(6)

La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI di tale regolamento con effetto a decorrere dal 1o giugno 2017, cioè dalla data stabilita all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

(7)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

 

(8)

In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.

 

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

 

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

 

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.

 

Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017.

 

3.   In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

 


 

(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(6)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).
 

 


 

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

i paragrafi introduttivi sono sostituiti dal testo seguente:

«La parte 1 del presente allegato contiene un'introduzione all'elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate, comprese le informazioni elencate per ogni voce e relative classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3.

La parte 2 del presente allegato espone i principi generali per la preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze a livello di Unione.

La parte 3 del presente allegato contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello di Unione una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.»;

2)

la parte 1 è così modificata:

a)

il titolo della sezione 1.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.1.2.    Informazioni sulla classificazione e l'etichettatura di ciascuna voce della tabella 3»;

b)

la sezione 1.1.2.3 è sostituita dalla seguente:

«1.1.2.3.   Limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)

Se differiscono dai limiti di concentrazione generici di cui all'allegato I per una determinata categoria, i limiti di concentrazione specifici (SCL) sono indicati in una colonna distinta unitamente alla classificazione interessata, utilizzando gli stessi codici di cui al paragrafo 1.1.2.1.1. Inoltre le STA armonizzate figurano nella stessa colonna della tabella 3. I limiti di concentrazione specifici e le STA armonizzate vanno utilizzati dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza. Nell'applicare una STA deve essere utilizzata la formula di additività descritta al punto 3.1.3.6 dell'allegato I. Se nel presente allegato non sono indicati limiti di concentrazione specifici per una determinata categoria, per la classificazione delle sostanze contenenti impurezze, additivi o singoli componenti o per le miscele devono applicarsi ai fini della classificazione i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I. Se mancano i valori armonizzati delle STA per la tossicità acuta, il valore corretto deve essere stabilito utilizzando i dati disponibili.

Salvo diversa indicazione, i limiti di concentrazione sono espressi da una percentuale in peso della sostanza calcolata in rapporto al peso totale della miscela.

Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5 dell'allegato I.»;

c)

la sezione 1.1.3.1 è così modificata:

i)

la nota E è soppressa;

ii)

il testo della nota K è sostituito dal seguente:

«Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, dovrebbero almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

iii)

il testo della nota P è sostituito dal seguente:

«Nota P:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7).

Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

iv)

il testo della nota S è sostituito dal seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza non è obbligatoria l'etichetta prescritta all'articolo 17 (cfr. punto 1.3 dell'allegato I) (tabella 3).»;

v)

nella nota U, il titolo è sostituito dal seguente:

«Nota U (tabella 3):»;

d)

la sezione 1.1.3.2 è così modificata:

i)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«Nota 1:

Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.»;

ii)

è aggiunta la seguente nota 8:

«Nota 8:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»;

iii)

è aggiunta la seguente nota 9:

«Nota 9:

La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»

e)

la sezione 1.1.4 è soppressa;

f)

il titolo della sezione 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.   Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3 derivanti dalla conversione delle classificazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE»;

g)

la sezione 1.2.1 è sostituita dalla seguente:

«1.2.1.    Classificazione minima

Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:

il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o ad altre informazioni di cui alla parte 1 dell'allegato I che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima. Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità;

la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell'allegato VII quando lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per inalazione è noto al fabbricante o all'importatore. La classificazione stabilita in base all'allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la classificazione minima indicata al presente allegato.

La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3 da un asterisco (*) nella colonna “Classificazione”.

Il riferimento * può figurare anche nella colonna “Limiti di conc. specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)” in cui indica che la voce aveva limiti di concentrazione specifici per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE. Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento, in particolare quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, un'attenzione particolare va riservata alla classificazione per tossicità acuta di questa sostanza.»;

h)

la sezione 1.2.2 è sostituita dalla seguente:

«1.2.2.    Una via di esposizione non può essere esclusa

Per talune classi di pericolo, ad esempio la STOT, la via di esposizione dovrebbe essere menzionata nell'indicazione di pericolo soltanto se è accertato che nessun'altra via di esposizione può presentare un pericolo secondo i criteri di cui all'allegato I. In base alla direttiva 67/548/CEE la via di esposizione era indicata quando esistevano dati che ne giustificavano la classificazione con la frase R48. La classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE indicante la via di esposizione è stata convertita nella classe e nella categoria corrispondenti secondo il presente regolamento, ma con un'indicazione di pericolo generale che, in mancanza delle necessarie informazioni, non specifica la via di esposizione.

Tali indicazioni di pericolo sono segnalate nella tabella 3 da un doppio asterisco (**).»;

i)

la sezione 1.2.3 è sostituita dalla seguente:

«1.2.3.    Indicazioni di pericolo relative alla tossicità per la riproduzione

Le indicazioni di pericolo H360 e H361 indicano una preoccupazione generale per gli effetti per la fertilità e/o per lo sviluppo: “Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto”. In base ai criteri, l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita dall'indicazione di pericolo che indica l'effetto specifico che desta preoccupazione, conformemente alla sezione 1.1.2.1.2. Quando non viene menzionata l'altra differenziazione, ciò è dovuto alla presenza di prove che testimoniano l'assenza di tale effetto, a dati non probanti o all'assenza di dati e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicheranno a tale differenziazione

Affinché non vadano perdute le informazioni contenute nelle classificazioni armonizzate degli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo secondo la direttiva 67/548/CEE, le classificazioni sono state convertite unicamente per gli effetti classificati ai sensi di tale direttiva.

Queste indicazioni di pericolo sono contrassegnate con tre asterischi (***) nella tabella 3.»;

j)

la sezione 1.2.4 è sostituita dalla seguente:

«1.2.4.    Non è possibile stabilire una classificazione corretta per i pericoli fisici

Per talune voci non può essere stabilita una classificazione corretta per i pericoli fisici per la non disponibilità di dati sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di classificazione di cui al presente regolamento. La voce può essere inserita in una categoria diversa (anche più grave) o persino in una classe di pericolo differente da quella indicata. La classificazione corretta è confermata con prove.

Le voci con pericoli fisici da confermare con prove sono contrassegnate dal riferimento (****) nella tabella 3.»;

3)

la parte 3 è così modificata:

a)

il titolo della parte 3 è sostituito dal seguente:

«3.   

PARTE 3: TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE»;

b)

i paragrafi introduttivi sono soppressi;

c)

il titolo della tabella 3.1 è sostituito dal seguente:

«Tabella 3

Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose»;

d)

la tabella 3 è così modificata:

i)

il titolo della penultima colonna è sostituito da «Limiti di conc. specifici, fattori M e STA»;

ii)

le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 e 650-032-00-X sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:

Numero della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di conc. specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«006-046-00-8

bendiocarb (ISO);

N-metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile;

metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100»

 

«604-057-00-8

miscela di: isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecilfenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetracosilfenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecil-fenolo. n = 5 or 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«605-023-00-5

5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«606-041-00-6

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411»

 

 

 

«607-123-00-4

2,3-epossipropile metacrilato;

glicidil metacrilato

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H314

H317

 

 

«608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazol-3-carbonitrile

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 »

 

«612-150-00-X

spirossamina (ISO);

(8-terz-butil-1,4-diossa-spiro[4,5]decan-2-ilmetil)-etil propilamina

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (occhi)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (occhi)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«613-318-00-5

fenpirazamina (ISO);

S-allil 5-ammino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazol-1-carbotioato;

S-allil 5-ammino-2-isopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-diidropirazol-1-carbotioato

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1»

 

«614-001-00-4

nicotina (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation:

ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg»

 

«615-013-00-2

cianammide;

carbanonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tiroide)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tiroide)

H314

H317

H412»

 

 

 

«616-006-00-7

diclofluanide (ISO);

N-[(diclorofluorometil)tio]-N-fenil-N′,N′-dimetilsolfammide

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10»

 

«616-094-00-7

3,3′-dicicloesil-1,1′-metilenebis(4,1-fenilene)diurea

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«650-032-00-X

ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (fegato)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (fegato)

H410

 

M = 10

M = 1»

 

iii)

le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3:

Numero della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di conc. specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«047-003-00-3

zeolite d'argento e di zinco (zeolite, tipo Linde «A», modificato in superficie con ioni di argento e di zinco)

[Questa voce comprende lo zeolite tipo Linde «A» modificato in superficie con ioni di argento e di zinco a livelli Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, e potenzialmente con fosforo, NH4+, Mg2+ e/o Ca2+, ciascuno a livello < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«048-012-00-5

carbonato di cadmio

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H410

 

 

A1»

«048-013-00-0

idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H410

 

 

A1»

«048-014-00-6

nitrado di cadmio;

dinitrato di cadmio

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1»

«050-030-00-3

dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)»

 

 

 

«603-235-00-2

linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo; [1]

coriandrolo; (S)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-ol; d-linalolo; [2]

licareolo; (R)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; l-linalolo [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317»

 

 

 

«604-093-00-4

clorofene;

2-benzil-4-clorofenolo

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (reni)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (reni)

H410

 

M = 1

M = 100»

 

«606-150-00-9

cletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3- cloroallilossiimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3- idrossicicloes-2-en-1-one

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066»

 

 

«606-151-00-4

antrachinone

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«607-720-00-X

acido nonadecafluorodecanoico; [1]

nonadecafluorodecanoato di ammonio; [2]

nonadecafluorodecanoato di sodio [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362»

 

 

 

«607-721-00-5

N,N′-metilen dimorfolina;

N,N′-metilen-bis-morfolina;

[formaldeide rilasciata da N,N′-metilen-bis-morfolina];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

EUH071

 

8

«607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cianoprop-1-enil)-2,2- dimetilciclopropanocarbossilato;

epsilon-momfluorotrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (sistema nervoso)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (sistema nervoso)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-723-00-6

teflutrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 »

 

«612-290-00-1

prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilamina (rapporto 3:2);

[formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenebis[5- metilossazolidina];

formaldeide rilasciata da ossazolidina];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

«612-291-00-7

prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (rapporto 1:1);

[formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

«612-292-00-2

metilidrazina

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazolo;

medetomidina

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (occhi)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (occhi)

H372

H410

 

M = 1

M = 100»

 

«613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS, 2RS; 1RS, 2RS)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo;

α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411»

 

 

 

«613-323-00-2

terbutilazina (ISO);

N-terz-butil-6-cloro-N′-etil-1,3,5-triazin-2,4-diammina

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«613-324-00-8

chinolin-8-olo;

8-idrossichinolina

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«613-325-00-3

tiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide;

{(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianammide

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«616-221-00-6

esaflumuron (ISO);

1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 »

 

«616-222-00-1

pentiopirad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4- carbossammide

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«616-223-00-7

carbetamide (ISO);

(R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilato; (2R)-1-(etilammino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbammato

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411»

 

 

 


(*1)  Conversione in stima puntuale della tossicità acuta conformemente alla tabella 3.1.2 dell'allegato I.

 

 

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