ACCORDO ATTUATIVO: La rete della pariteticità artigiana
per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro adottato sulla base del Protocollo d'Intesa sottoscritto a livello centrale in data 9 maggio 2017 da Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e Opna - Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato
tra
INAIL - Direzione centrale prevenzione, rappresentata dal Direttore centrale ing. Ester Rotoli
OPNA - Organismo Paritetico Nazionale dell'artigianato, rappresentata dai Coordinatori Nazionali Manuela M. Brunati e Marco Lupi di seguito dette anche le "Parti".
PREMESSO CHE
- il d.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale assegnandogli all'art. 9 compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail persegue il sostegno per la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro favorendo le sinergie con i soggetti individuati dal legislatore all'art. 10 del d.lgs 81/2008 e s.m.i tra cui gli Organismi paritetici nei confronti, altresì, delle imprese artigiane;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- alla base dell'Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità e impegni finanziari come riportato nell'allegata scheda progettuale che costituisce parte integrante del presente atto;
- i movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione;
CONSIDERATO CHE
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
- in attuazione degli obiettivi generali prefissati dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 9 maggio 2017, per lo sviluppo delle attività congiunte si rende necessaria la stipula di specifici Accordi attuativi;
- nell'ipotesi che negli sviluppi progettuali di cui all'allegato 1, si renda necessario il ricorso a terze Parti, la selezione debba avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo attuativo.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Il presente Accordo disciplina le attività che verranno poste in essere da INAIL e OPNA per la realizzazione del Progetto "La rete della pariteticità artigiana", secondo quanto definito dal Tavolo tecnico centrale di coordinamento costituito in esecuzione a quanto stabilito all'Articolo 4 del Protocollo di intesa citato in epigrafe, ed al quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, viene attribuito il seguente Codice Unico di progetto: (CUP) n. E84D18000080003
ARTICOLO 3
SOGGETTI REFERENTI DELL'ACCORDO
Il referente è il soggetto che sovraintende al regolare svolgimento del presente Accordo, nonché alla sua realizzazione, per quanto di competenza dell'ente di appartenenza.
Per l'INAIL il referente ai fini del presente Accordo è il Dirigente dell'Ufficio pianificazione e politiche per la prevenzione della Direzione centrale prevenzione; per OPNA i referenti sono i Coordinatori Nazionali dell'Organismo.
ARTICOLO 4
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO
Le finalità e gli obiettivi previsti dal presente Accordo attuativo sono perseguiti attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto da n. 2 referenti di ciascuna Parte.
Al Comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (Illustrazione del progetto) e 2 (Preventivo economico-finanziario) che costituiscono parte integrante del presente atto, sono affidati i compiti di:
- predisporre i piani semestrali e annuali delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi,
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività - anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro - e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- modificare ed integrare il presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo attuativo;
- elaborare il rendiconto annuale delle attività svolte e degli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori propri esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
Il Comitato, dovrà essere convocato dalle Parti con una frequenza almeno trimestrale o all'occorrenza, qualora si renda necessario da particolari circostanze.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DELLE PARTI
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di tendenzialmente paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse; mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati nn. 1 e 2.
ARTICOLO 6
SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO APPROVATO
Ciascuna parte si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto di cui all'art. 1, come indicato negli allegati nn. 1 e 2.
ARTICOLO 7
VERIFICHE E RELAZIONI SULL'ATTIVITÀ
Le parti si impegnano:
• a portare a termine, entro la data di scadenza del progetto, e per quanto riconducibile alla propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali oggetto del Accordo. Per il dettaglio delle attività le Parti fanno riferimento al Progetto esecutivo che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo (all. 1);
• a condividere, entro giorni quindici dalla scadenza di ogni trimestre di attività, un rapporto tecnico e un rapporto finanziario che riporti analiticamente le spese sostenute, sulla base delle linee guida per la rendicontazione contenute nelle LIOP.
ARTICOLO 8
IMPEGNO FINANZIARIO
Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a farsi carico reciprocamente degli oneri e delle spese connessi alla realizzazione del progetto esecutivo di cui al precedente art. 7, come definiti nel piano economico finanziario (all. n. 2), tendenzialmente nella misura del 50% ciascuno. Per il dettaglio delle voci di spesa le parti fanno riferimento al precitato piano economico finanziario allegato, che forma parte integrante del presente Accordo. Le Parti si impegnano a realizzare il progetto in regime di compartecipazione ed a rendicontare i costi sostenuti singolarmente, sulla base della normativa richiamata e sulla base della documentazione prodotta di cui all'art. 7 del presente Accordo.
Nel momento in cui una parte realizzi attività, in tutto o in parte, a carico dell'altra, secondo quanto indicato nel piano economico finanziario allegato, la stessa riceverà la corrispondente erogazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel trimestre di riferimento.
Tutti i documenti dovranno recare esplicita indicazione del CUP di progetto. Le parti dichiarano che l'attività di cui al presente Accordo non sono soggette a IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto consistenti in attività rientranti nei rispettivi compiti istituzionali.
Tenuto conto delle peculiarità organizzative di OPNA, potranno essere oggetto di rendicontazione anche le risorse umane dipendenti delle Parti sociali costituenti il citato Organismo Paritetico e sottoscrittrici il CCNL dell'Artigianato, nella fattispecie Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, già indicate nelle premesse del Protocollo di intesa tra Inail e OPNA sottoscritto il 9 maggio 2017.
ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo attuativo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679.
ARTICOLO 10
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ARTICOLO 11
COPERTURA ASSICURATIVA
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo attuativo.
ARTICOLO 12
DURATA
Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di 2 anni. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere il termine di scadenza del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 maggio 2017.
ARTICOLO 13
RECESSO UNILATERALE
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo attuativo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata A.R.
ARTICOLO 14
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo attuativo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato della informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizioni e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
ARTICOLO 15
FORO COMPETENTE
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo. Qualora risulti impossibile la risoluzione si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
Il presente atto si compone di 7 pagine e di 2 allegati.
Roma, 12 settembre 2018
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Fonte: inail.it