Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 ottobre 2018, n. 26219 - Inabilità da infortunio sul lavoro. Prescrizione


 

 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: BERRINO UMBERTO Data pubblicazione: 18/10/2018

 

Fatto

 


La Corte d'appello di Napoli (sentenza dell'8.5.2013) ha respinto l'impugnazione di P.I. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento di una inabilità del 14% per infortunio sul lavoro del 23.7.1994, con diritto alla costituzione della rendita, al conseguimento dei ratei maturati ed alla corresponsione dell'indennità temporanea.
La Corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha sostanzialmente condiviso il convincimento del primo giudice sulla rilevata prescrizione triennale del diritto in quanto, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'Inail, l'assicurata non aveva fornito la prova della sussistenza di idonei atti interruttivi.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.I. con due motivi. Rimane solo intimato l'Inail.
 

 

Diritto

 


I. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell'art. 167, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. II, comma 1, del d.lvo n. 80/1998 (che sostituendo l'art. 16 del d.lvo 3 febbraio 1993, n. 29, ha attribuito ai dirigenti di uffici dirigenziali generali la competenza a promuovere e a resistere alle liti giudiziarie), per non aver ritenuto decaduto l'Inail (convenuto/appellato) dal proporre l'eccezione di prescrizione, perché tardiva, affermando conseguentemente ed erroneamente che l'azione promossa dalla ricorrente/appellante fosse prescritta.
Assume la ricorrente che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati correttamente notificati all'Inail, Direzione Regionale della Campania, in persona del Direttore pro-tempore, e che l'istituto non si era costituito in giudizio, avendo smarrito la relativa pratica, per cui il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la contumacia dell'ente, anziché disporre il contestato rinnovo della notifica del ricorso presso la sede centrale dell'Istituto in Roma, consentendo, in tal modo, a quest'ultimo di costituirsi e di eccepire, seppur tardivamente, la prescrizione della domanda. Né appare condivisibile, secondo la ricorrente, l'affermazione della Corte d'appello circa la non ritualità della notifica alla Direzione regionale dell'ente, in quanto tale motivazione farebbe riferimento ad una normativa abrogata, posto che per effetto del novellato art. 16 del d.lgs n. 29/1993, ad opera dell'art. 11 del d.lgs n. 80/1998, era stata attribuita al Dirigente di ufficio dirigenziale generale, quale era il Direttore regionale dell'Inail, la rappresentanza legale per le attività di gestione, nonché la rappresentanza processuale per le medesime attività.
2. Il motivo è infondato.
Invero, la decisione del giudice d'appello di ritenere valida l'instaurazione del rapporto processuale nei confronti dell'Inail in persona del Presidente della sede legale di Roma ovvero in persona del direttore della sede dell'istituto nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove si trovi la residenza dell'attore è corretta alla luce di quanto già statuito al riguardo da questa Corte con sentenza n. 10512 del 9.8.2000 della Sezione Lavoro, ove si è precisato che nelle controversie promosse nei confronti dell'INAIL per il conseguimento di prestazioni assicurative il ricorso introduttivo deve ritenersi validamente indirizzato e notificato al direttore della sede dell'Istituto nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove si trovi la residenza dell'attore, purché egli sia munito di ampia e generica delega del presidente, secondo le previsioni dell'art. 2 del R.D.L. n. 1033 del 1933 (nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 438 del 1947), idonea a conferirgli il potere di rappresentare l'Istituto medesimo.
2.a. Ugualmente valido deve ritenersi il ricorso notificato all'INAIL, sede provinciale, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", atteso che con quest'ultima espressione deve intendersi la persona fisica del presidente dell'Istituto (nel caso di mancato rilascio della delega di cui sopra) ovvero il direttore della sede periferica (nella diversa ipotesi di rilascio della stessa), costituendo fatto interno dell'Istituto, al quale l'assicurato rimane del tutto estraneo, l'esercizio diretto della rappresentanza processuale da parte del presidente ovvero la delega di tale rappresentanza ai direttori di sede.
Si è, altresì, statuito (Cass. sez. lav. n. 10355 del 17.7.2002) che <<Nel giudizio di rinvio, l'INAIL, il quale intende procedere alla riassunzione della causa, è legittimamente rappresentato in giudizio dal direttore della sede provinciale indipendentemente dal provvedimento di delega del presidente dell'Istituto (peraltro nella specie pure conferito, in via generale, e prodotto nel corso del giudizio di primo grado), in virtù del potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, attribuito a tale dirigente dall'alt. 2 della legge 8 marzo 1985 n. 72>>.
2.b. Quindi, l'assunto difensivo della ricorrente, attraverso il quale la medesima tenta di accreditare la tesi della esclusività della rappresentanza processuale dei Direttori Regionali dell'Inail, richiamando il successivo d.lvo n. 80/1998, non è condivisibile, avendo questa Corte già statuito (Cass. sez. lav. n. 12870 del 12.7.2004) che <<L’art. 2 della legge n. 72 del 1985 (di conversione del D.L. n. 2 del 1985), estendendo ai dirigenti degli uffici centrali e periferici degli enti pubblici non economici la normativa di cui al d.P.R. 30 giugno 1972, n.748, sullo stato giuridico dei dirigenti statali, aveva determinato l’applicazione ai primi della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 2 del cit. d.P.R. circa il potere di rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, con la conseguente legittimazione dei dirigenti provinciali degli enti previdenziali (nella specie, Inail) a promuovere e resistere alle liti, senza necessità di preventiva delega da parte del presidente dell'istituto. Tale situazione non è mutata in seguito all'abrogazione dell'art. 2 cit. unitamente alle disposizioni del Capo I del d.P.R. n. 748 cit. e agli artt.3 e 16 del D.Lgs. n. 29 del 1993 da parte dell'art. 43 del D.Lgs. n. 80 del 1998. Infatti, l'art.3 di quest'ultimo decreto legislativo ha ribadito che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano ¡'amministrazione verso l'esterno" e il successivo art. 16, lett. f) ha confermato il potere dei medesimi dirigenti di promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere. >>
2. c. In definitiva non può essere condivisa la tesi difensiva secondo la quale l'eccezione di prescrizione era stata tardivamente sollevata solo a seguito della costituzione in giudizio dell'Inail avvenuta per effetto dell'ordine di notifica emesso dal primo giudice, che aveva ritenuto non corretta quella eseguita presso la sede regionale dell'istituto assicuratore. Invero, l'ordine di rinnovo della notifica fu validamente disposto, come correttamente accertato dalla Corte di merito, e in occasione della costituzione in giudizio l'InaiI eccepì tempestivamente la prescrizione triennale. Il fatto che l'Inail si sia poi costituito in persona del Direttore Regionale anche dopo il rinnovo della notifica non consente di affermare che l'eccezione di prescrizione fosse stata tardivamente proposta, in quanto il primo giudice, come si evince dall'impugnata sentenza d'appello, ritenne correttamente instaurato il contraddittorio solo a seguito del rinnovo della notifica all'Inail. In definitiva non poteva essere maturata una decadenza dell'Inail se la prima notifica del ricorso a tale ente non era stata ritenuta valida dal giudice, al punto che il medesimo ne aveva disposto validamente il rinnovo.
3. Col secondo motivo, dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 2946 cod. civ., con riferimento all'art. 112 del T.U. approvato con d.p.r. n. 1124 del 30.6.1965, la ricorrente contesta l'applicazione, nella fattispecie, del termine di prescrizione triennale, sostenendo che il riconoscimento alla prestazione era già avvenuto nel momento in cui l'istituto le aveva valutato i postumi invalidanti nella misura del 14%. 
4. Il motivo è infondato, non essendo condivisibile quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale sarebbe stato sufficiente l'accertamento amministrativo del riconoscimento dell'inabilità al 14% a far ritenere inapplicabile l'eccepita prescrizione triennale: invero,
dall'impugnata sentenza emerge, al contrario, che la domanda aveva avuto ad oggetto l'accertamento del grado di inabilità al 14% quale premessa per la consequenziale condanna dell'istituto assicuratore alla costituzione della rendita dal 1994, al pagamento dei ratei maturati e alla corresponsione dell'indennità temporanea, per cui correttamente, in mancanza di atti interruttivi, è stata ravvisata la sussistenza della prescrizione triennale di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/1965 in ordine alla predetta domanda.
5. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio in quanto l'Inail è rimasto solo intimato.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Rigetto. Nulla spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2018.