Tipologia: Contratto integrativo provinciale
Data firma: 4 luglio 2018
Validità: 30.09.2020
Parti: Ance, Anaepa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Sondrio
Fonte: ancelecco.it
Sommario:
Art. 1 - Sistema di informazione |
Art. 16 - Cassa Edile |
Contratto integrativo provinciale dell’edilizia 04 luglio 2018
Addì 04 luglio 2018, in Sondrio, tra Ance Lecco Sondrio […], Anaepa - Confartigianato Imprese Sondrio [...], e Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […], si è stipulato il presente Contratto Integrativo Provinciale che sostituisce i precedenti e che vale per tutte le Imprese che svolgono, in Provincia di Sondrio, le lavorazioni elencate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 01 Luglio 2014 per il settore industriale e 24 gennaio 2014 per il settore artigiano e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle Imprese stesse più volte menzionate.
Art. 1 - Sistema di informazione
Le Parti contraenti, allo scopo di seguire nel comune interesse l’andamento produttivo del settore e, possibilmente, di favorirne lo sviluppo, si impegnano al rispetto degli adempimenti ivi previsti e ad adoperarsi fattivamente affinché il disposto contrattuale abbia a concretizzarsi. Si favoriranno contatti congiunti con le stazioni appaltanti al fine di acquisire dati e notizie per l’individuazione della strategia a difesa dell'occupazione e per assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per il settore.
Le Parti, inoltre, qualora venga costituito, a livello regionale, un Osservatorio del Mercato del Lavoro nel settore delle costruzioni, si impegnano, se previsto, alla sua articolazione a livello territoriale.
Art. 2 - Osservatorio
Le Parti sottoscritte, visto t'impegno tenuto in questi anni a favore del settore, consapevoli che questi risultati devono persistere anche per il futuro, intendono proseguire con reciproco impegno nella gestione dell'osservatorio, affermando l’importanza per il settore di avere un momento di confronto ed analisi, supportato anche dai dati disponibili presso Cassa Edile, ESFE e tutti gli enti territoriali d’interesse.
Per facilitarne l’azione l’Osservatorio potrà operare con il supporto di segreteria degli Enti Paritetici.
I relativi risultati potranno essere utilizzati per iniziative mirate alle aspettative della categoria, nonché per il reperimento di indicatori economici.
In particolare le Parti individuano le seguenti tematiche di preminente interesse per il comparto:
Monitoraggio appalti pubblici
L’osservatorio si preoccuperà di monitorare gli appalti pubblici provinciali.
Le Parti ritengono determinante per lo sviluppo del settore interagire con le stazioni appaltanti al fine di operare al meglio nella gestione dei bandi e delle gare d’appalto. Per questo l’Osservatorio si attiverà presso le stesse richiedendo la trasmissione di ogni bando di gara singolarmente emesso, i verbali di aggiudicazione e le comunicazioni inerenti subappalti ed affidamenti. L’Osservatorio potrà interloquire con le stazioni appaltanti per incentivare la diffusione e l’utilizzo del DURC in tutte le fasi di gara e di esecuzione. L’osservatorio terrà un archivio dei bandi e condurrà sugli stessi le analisi ritenute idonee per una miglior conoscenza dell’andamento del settore monitorando altresì i casi di lavoro irregolare, anche al fine di adottare politiche a supporto del comparto.
Lavoro irregolare
Le Parti, nella convinzione che il "lavoro irregolare” costituisca motivo di sleale concorrenza nei confronti della generalità delle imprese che ottemperano alla disposizioni di legge, ribadiscono la validità delle azioni individuate sinora e culminate con la procedura del DURC e si impegnano alla tutela della regolarità del mercato riservandosi appropriate iniziative per arginare eventuali situazioni di manifesta irregolarità che si riscontrassero presso i cantieri ubicati in provincia di Sondrio.
Art. 3 - ESFE
Le Parti convengono sull’opportunità di mantenere la struttura operativa presso gli uffici della locale Cassa Edile, nell'ottica dell’ottimale sinergia e per soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente in parola. L’ESFE ha per scopo statutario la prevenzione degli infortuni e la formazione di settore per la sicurezza ed il lavoro, con la facoltà di promuovere ed adottare tutte le azioni necessarie per il perseguimento degli obiettivi definiti e concordati.
Nel campo della formazione promuove, organizza ed attua, oltre a tutti i corsi in materia di sicurezza, le iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile, le iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro, del settore.
Le Parti sottoscritte concordano di implementare l’attività formativa di ESFE sulla scorta delle leggi regionali anche in materia di mercato del lavoro.
Per tutto questo si verificherà la possibilità e l’opportunità di procedere all’accreditamento regionale dell'ESFE, qualora necessario.
Si conferma che ESFE è l’OPP territoriale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Inoltre a far data dal 01 novembre 2012, vista la necessità di dotare il settore di una figura tecnica dedicata, completamente svincolata dalle funzione di RLST, è stato istituito presso ESFE il Servizio Tecnico a cui le Imprese iscritte in Cassa Edile di Sondrio potranno rivolgersi per qualsiasi informativa e supporto in materia di sicurezza del lavoro relativamente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e secondo quanto regolamentato da ESFE.
Per il funzionamento di ESFE viene confermata la seguente contribuzione:
• ESFE pari allo 0,90%;
• Indumenti pari all’0,80%;
• Servizio RLST pari allo 0,23%.
ESFE rendiconterà a bilancio in capitoli distinti ed opportunamente articolati, tutte e tre le predette entrate, nonché le relative uscite, dando altresì conto di tutte le riserve accantonate.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad agire nei confronti delle stazioni appaltanti per sensibilizzare sull’importanza della sicurezza e quindi la necessità di mantenere saldi gli oneri della sicurezza coerentemente compatibili con l’importanza e la complessità dell’appalto, nonché l’utilizzo dell’attuale normativa al fine di valorizzare le competenze delle Imprese locali in merito alla gestione degli appalti.
Art. 4 - Servizio RLST
Le Parti sociali, rilevato che sono emerse necessità tali da indurre ad un revisione del servizio RLST, alla luce della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal Titolo I Capo 3 Sezione VII che disciplina l’istituto degli RLST e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, a far data dal 01 novembre 2012 convengono l'esternalizzazione totale ed assoluta con gestione autonoma del servizio RLST in capo alle Organizzazioni Sindacali territoriali dell’edilizia odierne firmatarie, sollevando ESFE da qualunque coinvolgimento ed onere derivanti dalla gestione amministrativa del servizio.
Le Organizzazioni Sindacali garantiscono l'effettività del servizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nel caso il servizio venisse interrotto cesserà istantaneamente il contributo a cura di ESFE.
ESFE nell'ambito dell'attività formativa potrà avvalersi del Servizio RLST nei corsi che verranno organizzati.
La predetta attività del Servizio RLST, in quanto propedeutica alla diffusione della cultura della sicurezza, rientra nell’ambito delle competenze tipiche dell’RLST.
Le organizzazioni sindacali nel caso di nomina o sostituzione degli RLST, che saranno individuati sulla base dei requisiti della competenza, affidabilità e professionalità, avranno cura di indicarlo con congruo preavviso di almeno un mese.
La designazione sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei tre segretari territoriali delle OO.SS. dei lavoratori indirizzata alle rappresentanze datoriali territoriali e ad ESFE.
Per quanto non disciplinato in riferimento al Servizio RLST, oltre a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i, si richiama espressamente l’accordo del 06 febbraio 1998 (in Appendice) ad eccezione degli artt. 3; 4 comma 2; 6 commi 2/3/4/5/7/8/9/10/13/15; che si intendono completamente abrogati.
Inoltre le Parti intendono modificati i seguenti:
art. 4 comma 1 nella parte “due incaricati” che diventa “tre incaricati”;
art. 4 comma 3 nella parte “80 ore" che diventa “120 ore”,
art. 6 comma 12 nella parte “di Lire 30.000" che diventa "€ 15,00”.
Si dà atto che nell’accordo 06 febbraio 1998 al posto di OPP o CPT oggi si deve intendere ESFE, che il testo di legge di riferimento in materia di sicurezza è da intendersi D.Lgs 81/2008 s.m.i. invece del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96.
Le Parti si impegnano reciprocamente ad agire nei confronti delle stazioni appaltanti per sensibilizzare sull'importanza della sicurezza e quindi la necessità di mantenere saldi gli oneri della sicurezza coerentemente compatibili con l’importanza e la complessità dell'appalto, nonché l’utilizzo dell’attuale normativa al fine di valorizzare le competenze delle Imprese locali in merito alla gestione degli appalti inferiori al milione di Euro.
Le Parti confermano la contribuzione del Servizio RLST nella misura dello 0,23% e pertanto stabiliscono quanto segue:
per l’esercizio 2017/2018:
- la quota RLST è pari al gettito reale dello 0,23% sulla Massa Salari effettiva a consuntivo;
- per l’esercizio 2017/2018 viene prevista una integrazione allo 0,23% pari ad € 10.000 provenienti dalla prestazione che le Parti hanno individuato con apposito accordo del 04.07.2018.
per gli anni 2018/2019 e 2019/2020:
- la quota RLST sarà pari al gettito reale dello 0,23% sulla Massa Salari effettiva a consuntivo;
- viene stabilito un numero minimo annuo di 600 visite cantiere;
- verrà creato un fondo RLST pari a € 20.000 provenienti dalla prestazione che le Parti hanno individuato con apposito accordo del 04.07.2018, denominato Premialità RLST e legato all’effettuazione di visite superiori alle 600 annuali stabilite;
- per l'esercizio 2018/2019 verranno erogati due acconti calcolati sulla scorta del Bilancio Preventivo approvato, ad effettivo incasso dello 0,23% e saldo effettivo sulla Massa Salari reale a Marzo 2020;
- per l'esercizio 2019/2020 verranno erogati due acconti calcolati sulla scorta del Bilancio Preventivo approvato, ad effettivo incasso dello 0,23% e saldo effettivo sulla Massa Salari reale a Marzo 2021.
Premialità RLST
Considerata l'istituzione di una Premialità per l’effettuazione di visite ulteriori ai 600 cantieri annui, dotata per gli esercizi 2018/2019 e 2019/2020 di € 20.000 per ogni esercizio, le Parti stabiliscono le seguenti modalità di erogazione:
- determinazione Valore Cantiere Reale, in fase di saldo, con il gettito reale dello 0,23% sulla Massa Salari effettiva, dividendo questo importo per i 600 cantieri;
- la premialità verrà liquidata solo per i cantieri eccedenti i 600 annui con riferimento al Valore Cantiere Reale moltiplicato per i cantieri oltre i 600 rendicontati, con il limite di erogazione di €20.000 per ogni esercizio. L’effettuazione di un numero di cantieri tale da superare i valori predetti non comporterà liquidazione ulteriore;
- se non saranno effettuati cantieri ulteriori ai 600 annui previsti, la premialità non verrà erogata e rimarrà accantonata nel fondo RLST.
Il tetto massimo del Servizio RLST non potrà comunque superare l'importo di €110.000 annui.
Si istituisce in seno ad ESFE una Commissione Tecnica, composta da 6 degli attuali 12 componenti, di cui 3 per parte sindacale, 3 per parte datoriale e dal Segretario di Esfe che svolgerà le funzioni di Segretario.
La Commissione, al fine di garantire un percorso di crescita qualitativa e quantitativa, con il solo scopo di verificare il buon funzionamento del servizio, si riunisce periodicamente per l’esame dell’applicazione del relativo regolamento; della documentazione inerente le visite fatte; della liquidazione del gettito derivante dallo 0,23% e della eventuale premialità, proporzionalmente al numero di visite accertate.
Art. 5 - Regolamento Funzionamento Servizio RLST
Le Parti disciplinano quanto segue.
Gli RLST, al fine di approfondire ed accrescere la conoscenza in materia di sicurezza, dovranno obbligatoriamente prendere parte ai corsi di formazione previsti per legge, inoltre copia degli attestati della formazione e degli aggiornamenti effettuati saranno inviati ad ESFE.
Gli RLST sono a disposizione di ESFE nell’ambito dell'attività formativa per tutti i corsi che verranno organizzati, in quanto tale attività e riconosciuta come propedeutica alla diffusione della cultura della sicurezza, ed in quanto tale rientra nell’ambito delle competenze tipiche dell’RLST.
L’attività degli RLST comporterà la visita di non meno di 600 cantieri all’anno.
Gli RLST accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle Imprese nel rispetto delle esigenze produttive, per le finalità e con le limitazioni previste dalla legge e secondo le seguenti modalità:
a) consultano preventivamente ESFE per verificare che nell’Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
b) redigono un calendario mensile delle visite programmate, consegnato anticipatamente ad ESFE almeno 10 gg prima dell’avvio delle stesse;
c) prendono preventivo contatto con l'Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni, salvo diversi accordi con l’Impresa, il luogo, il giorno, l’ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere;
d) concordata la visita, gli RLST ne danno conferma scritta tramite email all’Impresa specificando i dati sopra elencati;
e) nei casi in cui gli RLST valutano che il loro intervento sia oggettivamente particolarmente urgente ed improrogabile, previo avviso della situazione in atto all’Impresa, segnaleranno alla medesima la visita al cantiere per eliminare le condizioni di pericolo esistenti al più presto;
f) devono essere muniti del tesserino di riconoscimento, da esibire prima dell’accesso ai luoghi di lavoro e devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere la visita;
g) gli RLST chiedono che in occasione della visita concordata sia messa a disposizione la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 e smi, non potendo chiedere l’esibizione di nessun altro tipo di documentazione aziendale;
h) della visita devono redigere apposito verbale, ove saranno riportate le osservazioni e le proposte formulate e la cui copia firmata dal RLST sarà contestualmente rilasciata all’Impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta;
i) il modello tipo dei verbali da utilizzarsi da parte degli RLST è quello che verrà definito in sede di commissione.
j) le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione dell’Impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario, gli RLST possono in ogni modo svolgere l’esame dell’ambiente di lavoro,
k) l'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l’adempimento delle funzioni programmate;
l) le Imprese ed i lavoratori possono richiedere l’intervento e la consultazione del RLST per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 50 D.Lgs. 81/2008;
m) gli interventi del RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell’ordine cronologico dell’arrivo delle richieste, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva;
n) alla fine di ogni settimana gli RLST inviano copie dei verbali, delle visite e delle consultazioni ad ESFE;
o) alla fine di ogni trimestre gli RLST redigono un rapporto dell'attività svolta, che consegnano ad ESFE, che verrà analizzato da apposita Commissione Tecnica composta da 6 degli attuali 12 componenti, di cui 3 per parte sindacale, 3 per parte datoriale e dal Segretario di Esfe;
p) il pagamento della contribuzione del servizio RLST, indicativamente con cadenza quadrimestrale, verrà predisposto tenuto conto degli esiti della commissione di cui al precedente punto;
q) gli RLST dovranno svolgere esclusivamente attività inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, coerentemente alle previsioni del D.L.gs. 81/2008 smi, e garantire sino alla decadenza del relativo incarico, la non interferenza con l’attività sindacale o con Iniziative incompatibili con le proprie funzioni;
r) gli RLST decadono dall'incarico per grave violazione a quanto contenuto ne! presente accordo.
Per tutto quanto non disciplinato dalle Parti sociali territoriali per il Servizio RLST, valgono le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e gli accordi nazionali e contrattuali di riferimento.
Art. 6 - Lavoro a cottimo e subappalti
Le Parti contraenti ribadiscono l’opportunità di richiamare le imprese ad una scrupolosa osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa contrattuale in vigore per il lavoro a cottimo e per i subappalti.
Le Associazioni datoriali si impegnano ad operare affinché, da parte delle Imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dai CCNL richiamati.
L’impresa appaltante o subappaltante deve, in ossequio all'accordo regionale del 12 dicembre 2013, comunicare tramite il portale EDILCONNECT tutti i nuovi cantieri avviati in Lombardia ed i relativi subappalti, indipendentemente dall'essere soggetti o meno alla verifica di congruità, prima della compilazione della denuncia mensile.
Le imprese provenienti da fuori Provincia, siano esse appaltatrici o subappaltatrici, sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile della Provincia di Sondrio gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.
Art. 8 - Mensa
L’impresa in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, provvederà, ove possibile, affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere, comunque nelle concorrenze come di seguito specificate.
Ove non si renda oggettivamente possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, indipendentemente dal numero degli operai presenti in cantiere, dall’abituale dimora degli stessi, dall’ubicazione della sede del cantiere, l'impresa concorrerà al costo complessivo del pasto caldo consumato presso strutture […]
Solo ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto ai commi 1° e 2°, è corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa […]
Art. 11 - Lavori speciali disagiati - Lavori in galleria
Le indennità per i lavori speciali disagiati sono quelle previste dai vigenti articoli dei richiamati CCNL, fatta eccezione per i lavori in galleria per le quali concordano le seguenti maggiorazioni da corrispondere al personale addettovi:
a) fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio 46,00%;
b) lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie; lavori per opere sussidiarie; carico e trasporti nell'Interno delle gallerie anche durante la perforazione, avanzamento e sistemazione 26,00%;
c) riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18,00%.
Le predette percentuali debbono essere computate sugli elementi della retribuzione di cui agli specifici articoli dei CCNL richiamati.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenze superiori al 60%; galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le Parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Art. 12 - Lavori in alta montagna
Con riferimento agli specifici articoli dei CCNL richiamati in premessa, l’indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
■ da 1300 m. a 1600 m. s.l.m. 8%
■ da 1600 m. a 1900 m. s.l.m. 18%
■ oltre i 1900 m. s.l.m. 28%
La predetta indennità va calcolata sugli elementi della retribuzione individuati dai relativi articoli dei CCNL richiamati, e non compete agli operai che lavorano nel comune che costituisce la loro abituale dimora, sempreché non siano costretti a risalire oltre 200 metri di disivello per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.
Art. 14 - Orario di lavoro
Viene fatto salvo quanto disposto dai richiamati CCNL in materia.
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali di media annua ed è ripartito su 5 gg. per settimana, di norma dal lunedì al venerdì.
Il predetto orario è uguale per tutti i lavoratori addetti al cantiere, sempreché non ostino motivi di ordine tecnico od organizzativo.
[…]
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia vale quanto disposto dai richiamati CCNL,
Per quanto si riferisce alla materia dei recuperi vale quanto disposto dai richiamati CCNL.
Per la regolamentazione dei riposi annui le Parti concordano di dare pratica applicazione alle norme contenute nei richiamati CCNL.
Art. 15 - Autisti di autocarri - Orario di lavoro
Le Parti firmatarie concordano che per i lavoratori inquadrati come autisti di autocarro (inteso come superiore alle 3,5 tonnellate), espressamente assunti con questa qualifica ed adibiti esclusivamente a dette mansioni, in quanto ricompresi nella tabella di cui al R.D. 2657/1923 e viste le previsioni di cui all’Art. 6 del CCNL Edilizia Industria e Art. 8 del CCNL Edilizia Artigiano, l’orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 48 ore settimanali medie annue.
[…]
Art. 22 - Indumenti di lavoro
Le Parti sottoscritte convengono sulla necessità della dotazione degli indumenti da lavoro alle maestranze operaie.
Al riguardo, le Parti confermano che il contributo sarà pari all’0,80% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui ai vigenti CCNL.
All'esazione del predetto contributo provvederà la Cassa Edile di Sondrio che lo riverserà ad ESFE, secondo quanto disposto dal precedente Art. 3.
Per la fornitura e la dotazione degli indumenti da lavoro agli operai, si prevede che:
• ESFE gestisca direttamente gli ordini in nome e per conto delle singole imprese edili, che provvederanno al pagamento direttamente al fornitore; ESFE rimborserà alle imprese i costi dalle stesse sostenuti, al netto dell’IVA. Si precisa che le forniture saranno effettuate esclusivamente agli operai iscritti e dipendenti di imprese che siano in regola con il versamento delle contribuzioni a favore di Cassa Edile, mentre per i neoassunti ESFE provvederà direttamente all'acquisto e alla fornitura del kit in uso;
■ la fornitura dei predetti indumenti da lavoro solleva le singole imprese dal parallelo obbligo previsto dalla legge, fino a concorrenza del relativo quantitativo, fermo restando il reintegro a cura delle predette imprese in caso di anticipata usura o di inadeguatezza degli stessi;
■ i singoli lavoratori sono obbligati ad utilizzare durante il lavoro a rischio gli indumenti di cui trattasi;
■ la Cassa Edile, o l’ESFE, stipulerà una convenzione con una ditta produttrice o fornitrice di dispositivi individuali di protezione, al fine di offrire condizioni particolarmente vantaggiose per l’acquisto da parte delle imprese dei predetti d.p.i.
■ la Cassa Edile, o l’ESFE, comunicherà, di volta in volta, alle imprese i nominativi dei lavoratori a cui sono stati forniti i predetti indumenti di lavoro.