Tipologia: CCNL
Data firma: 18 ottobre 2018
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2019
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero-Confcommercio e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil
Settori: Servizi, Sostentamento clero
Fonte: filcams.cgil.it


Sommario:

 

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione
Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Titolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Titolo IV Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Turni di lavoro
Titolo V Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario
Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale
Art. 9 - Festività
Art. 10 - Festività lavorate
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite
Titolo VII Ferie
Art. 13 - Ferie
Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie
Titolo VIII Assenze, permessi e congedi
Art. 16 - Assenze
Art. 17 - Congedo matrimoniale
Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali e permessi per formazione continua
Art. 19 - Permessi per eventi familiari
Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti
Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari
Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti
Art. 23 - Aspettativa
Titolo IX Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi
Titolo X Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Premessa
Art. 25 - Controlli prenatali
Art. 26 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 27 - Congedo obbligatorio di paternità
Art. 28 - Congedi parentali
Art. 29 - Congedo per malattia del figlio
Art. 30 - Riposi giornalieri
Art. 31 - Altri istituti a tutela e sostegno della maternità e paternità
Titolo XI Malattia e infortunio
Art. 32 - Obblighi del lavoratore
Art. 33 - Trattamento di malattia
Art. 34 - Trattamento di infortunio
Art. 35 - Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni.
Art. 36 - Cessione di ferie per malattia
Titolo XII Missioni e distacco di personale
Art. 37 - Cooperazione tra gli istituti diocesani e gli altri enti ecclesiastici
Art. 38 - Trattamento di missione
Titolo XIII Anzianità di servizio
Art. 39 - Anzianità di servizio
Art. 40 - Scatti di anzianità
Titolo XIV Passaggi di qualifica e di livello
Art. 41 - Passaggi di qualifica e di livello
Titolo XV Trattamento economico
Art. 42 - Trattamento economico
Art. 43 - Indennità di contingenza
Art. 44 - Tredicesima mensilità
Art. 45 - Quattordicesima mensilità
Titolo XVI Servizio di mensa
Art. 46 - Servizio di mensa

 

Titolo XVII Trattamento di famiglia
Art. 47 - Trattamento di famiglia
Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 48 - Definizione del rapporto
Art. 49 - Instaurazione del rapporto
Art. 50 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 51 - Clausole elastiche
Art. 52 - Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza
Art. 53 - Part time post maternità
Art. 54 - Riproporzionamento
Art. 55 - Retribuzione oraria
Art. 56 - Festività
Art. 57 - Permessi retribuiti
Art. 58 - Ferie
Art. 59 - Lavoro supplementare
Art. 60 - Condizioni di miglior favore
Titolo XIX Telelavoro
Art. 61 - Prestazione lavorativa
Art. 62 - Retribuzione
Art. 63 - Sistema di comunicazione
Art. 64 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
Art. 65 - Controlli a distanza
Art. 66 - Diritti sindacali
Art. 67 - Organizzazione della struttura lavorativa
Art. 68 - Diligenza e riservatezza
Art. 69 - Diritti di informazione
Art. 70 - Postazioni di lavoro
Art. 71 - Interruzioni tecniche
Art. 72 - Misure di protezione e prevenzione
Art. 73 - Infortunio
Titolo XX Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 74 - Doveri del personale
Art. 75 - Sanzioni disciplinari
Art. 76 - Mancanze punibili con il Rimprovero verbale o con l’Ammonizione scritta
Art. 77 - Mancanze punibili con la Multa
Art. 78 - Mancanze punibili con la Sospensione
Art. 79 - Mancanze punibili con il Licenziamento con preavviso
Art. 80 - Mancanze punibili con il Licenziamento senza preavviso
Art. 81 - Sospensione Cautelare Non Disciplinare
Art. 82 - Procedimento disciplinare
Titolo XXI Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 83 - Recesso del rapporto e termini di preavviso
Art. 84 - Dimissioni
Art. 85 - Indennità di mancato preavviso
Art. 86 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXII Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Art. 87 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
Titolo XXIII Welfare contrattuale
Art. 88 - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 89 - Previdenza complementare
Art. 90 - Formazione continua
Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 91 - Diritti sindacali
Art. 92 - Relazioni Sindacali
Titolo XXV Norme generali
Art. 93 - Rinvio alle norme generali
Titolo XXVI Condizioni di miglior favore
Art. 94 - Condizioni di miglior favore
Titolo XXVII Sicurezza e prevenzione
Art. 95 - Attuazione normativa
Titolo XXVIII Decorrenza e durata del contratto
Art. 96 - Decorrenza e durata del Contratto
Allegati


Contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019)

L'anno 2018, il giorno 18 del mese di ottobre in Roma tra l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero […], in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani ed Interdiocesani per il Sostentamento del Clero con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese e la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali, Affini e del Turismo (Fisascat-Cisl) […], la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil) […] e i Rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero […], visto il Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato in data 28 aprile 2011 e pervenuto a scadenza il 31 dicembre 2013, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall’articolo 21 della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Titolo II Assunzione
Art. 2 - Assunzione

[…]
È in facoltà dell’Istituto di sottoporre, prima dell’assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

Titolo IV Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro

La durata dell’orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell’orario di lavoro può essere articolata in cinque o sei giorni lavorativi.
Nel caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.

Art. 6 - Turni di lavoro
In relazione ad esigenze pre-individuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all’inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di otto ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 termine entro le ore 22,00.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio, retribuito di mezz’ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l’intervallo previsto nell’ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.
Indennità di turno giornaliera […]

Titolo V Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà dell’Istituto di richiedere prestazioni straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 250 ore, in relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecniche e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo, un danno alle persone o al servizio.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del predetto limite delle 250 ore.
[…]

Titolo VI Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all’art. 42, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VII Ferie
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno di maturazione.
[…]
Nota a verbale
Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le ferie, si impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro il mese di aprile di ciascun anno.

Titolo VIII Assenze, permessi e congedi
Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari

Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per complessive 6 ore annue per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie, per sè stesso e/o per i propri figli, presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso studi medici.
Per gli stessi fini di cui al primo comma, presso ciascun Istituto per il sostentamento del Clero viene, altresì, istituito un monte ore annuo dal quale i dipendenti potranno attingere, a concorrenza dello stesso, permessi retribuiti. Il monte ore annuo viene determinato al primo gennaio di ciascun anno nella misura pari al prodotto tra il numero dei dipendenti in forza alla stessa data e il numero di 6 ore.
Il dipendente potrà usufruire dei permessi di cui al comma precedente anche per i propri figli di età inferiore agli otto anni, con il limite di 6 ore annue.
Nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso di cui al primo comma e il moltiplicatore di cui al secondo comma vengono riproporzionati sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente Contratto.
Nell’ipotesi di cui al secondo comma, il permesso spettante per ciascuna visita medica o analisi o prestazione sanitaria non può essere superiore a 3 ore.
Per usufruire dei permessi retribuiti di cui al presente articolo i dipendenti dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico, attestante il giorno e l’ora in cui la prestazione è stata resa.
Le ore di permesso, previste dal presente articolo, che dovessero residuare al 31 dicembre di ciascun anno non sono usufruibili, ad alcun titolo, nell’anno successivo e non danno luogo ad alcun compenso sostitutivo.

Titolo X Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Premessa

Le norme che disciplinano permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.) e dal D.Lgs. n. 80/2015, e successive modificazioni, a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente titolo.

Art. 25 - Controlli prenatali
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.
Per la fruizione dei predetti permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita richiesta e, al rientro in servizio, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Art. 26 - Astensione obbligatoria per maternità
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro, ed in ogni caso è vietato adibire al lavoro le donne:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;
c) per i tre mesi successivi al parto;
d) per gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, ciò anche se la somma dei tre mesi di astensione post partum e i giorni compresi tra la data effettiva del parto e quella presunta superi il limite complessivo di cinque mesi.
Ferma restando la durata complessiva dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c) e d), le lavoratrici, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 151/2001, hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di tutela e sostegno della maternità valgono le norme di legge vigenti.

Art. 30 - Riposi giornalieri
L’Istituto deve consentire alle lavoratrici madri, o in alternativa ai padri lavoratori, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento.
Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’Istituto.
[…]
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
Le parti convengono che per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di riposi giornalieri per la madre.

Titolo XVI Servizio di mensa
Art. 46 - Servizio di mensa

Gli Istituti provvederanno a mettere a disposizione dei propri dipendenti un servizio di mensa presso la propria od altre strutture […]
Gli Istituti che non sono in grado di garantire un servizio di mensa, provvederanno a riconoscere ai propri dipendenti una indennità sostitutiva della mensa attraverso un buono pasto giornaliero […]

Titolo XVIII Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 50 - Disciplina del rapporto a tempo parziale

Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) parità di trattamento. Il lavoratore a tempo parziale non riceverà un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento. Inoltre il lavoratore a tempo parziale avrà i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno ed il suo trattamento economico e normativo sarà riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa;
[…]

Art. 52 - Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza
[…]
3) I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, che abbiano una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4) In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5) In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6) Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 53 - Part time post maternità
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.

Titolo XIX Telelavoro
Art. 61 - Prestazione lavorativa

I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali dell’Istituto.
I rapporti di telelavoro sono disciplinati secondo i seguenti principi:
- volontarietà delle parti;
- possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
- pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determinino nella struttura lavorativa;
- definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di telelavoro, quali la determinazione dell’orario (parziale, totale o senza vincoli), il rispetto dei limiti di legge e di contratto;
- garanzia del mantenimento dello stesso impiego professionale, ossia di analoghi livelli qualificativi dell’attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
- esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella struttura lavorativa, ivi compresi i rientri nei locali della stessa.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione o trasformazione del telelavoro.

Art. 63 - Sistema di comunicazione
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di unità lavorativa per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro.
In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a dame comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica.

Art. 64 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa
In caso di riunioni programmate dal datore di lavoro, per l’aggiornamento tecnico/organizzativo, il telelavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa.
Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

Art. 66 - Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro.
Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L’ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 67 - Organizzazione della struttura lavorativa
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 68 - Diligenza e riservatezza
Il telelavoratore è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e riservatezza, attenendosi alle istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
[…]

Art. 69 - Diritti di informazione
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
Anche ai fini di quanto previsto dall’art. 7 della Legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore la copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l’obbligo di pubblicità.

Art. 70 - Postazioni di lavoro
Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 cod. civ. e seguenti, salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa.
La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all’installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell’azienda.
All’atto della cessazione il telelavoratore s’impegna a restituire le attrezzature ricevute in comodato in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso.

Art. 71 - Interruzioni tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori saranno considerati a carico del datore di lavoro.
Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Art. 72 - Misure di protezione e prevenzione
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
In ogni caso, ai sensi del D.lgs 81/08, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l’assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro nonché della persona e di terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.Lgs 81/08 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 73 - Infortunio
Le parti convengono di svolgere un’azione congiunta nei confronti dell’Inail e delle istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Titolo XX Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 74 - Doveri del personale

Il lavoratore deve svolgere con diligenza, buona fede e spirito di collaborazione le proprie mansioni, nel rispetto degli obblighi di fedeltà e di segretezza, osservando le disposizioni del presente contratto ed i regolamenti e policy interni dell’Istituto, mantenendo, altresì, una condotta conforme ai doveri civici. In particolare:
a) in attività che comportino contatto con terzi, deve mantenere un contegno corretto e decoroso al fine di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con gli Istituti;
b) ha l'obbligo di conservare diligentemente oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli. Ha altresì l’obbligo di avere cura dei locali dell'Istituto;
c) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall'Istituto in materia di sicurezza del lavoro;
e) in relazione alle esigenze di servizio è soggetto all'obbligo della reperibilità, ove prevista;
d) ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro e di adempiere, ove previsto, alle formalità per la rilevazione della presenza. Il lavoratore non potrà trattenersi nei locali dell’Istituto oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’Istituto. Quando le esigenze di lavoro lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro;
[…]
h) deve eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dal superiore gerarchico e funzionale;
[…]

Art. 75 - Sanzioni disciplinari
In conformità a quanto previsto dall’art. 7 L. 300/1970, l’inosservanza da parte dei dipendenti dei doveri attinenti allo svolgimento della prestazione lavorativa ed alla correttezza del comportamento potrà dar luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni;
e) licenziamento.

Art. 76 - Mancanze punibili con il Rimprovero verbale o con l’Ammonizione scritta
Il rimprovero verbale o l’ammonizione scritta possono essere inflitti in caso di lieve irregolarità nell’adempimento della prestazione lavorativa e per violazione di minor rilievo del dovere di corretto comportamento.

Art. 77 - Mancanze punibili con la Multa
Si incorre nella sanzione disciplinare della multa:
a) per recidiva nelle stesse mancanze previste nel precedente art. 76;
b) per inosservanza ripetuta dell’orario di lavoro;
[…]
d) per comportamento non consono alla dignità della funzione e al decoro dell’ufficio;
e) per comportamento scorretto verso i propri superiori, colleghi, dipendenti, o verso gli Istituti;
f) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini di servizio da cui non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell’esercizio o agli interessi dell’Istituto.

Art. 78 - Mancanze punibili con la Sospensione
Si incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione:
a) per recidiva in una qualunque delle infrazioni che comportano la multa;
[…]
c) per aver rivolto ingiurie, minacce o accuse infondate contro altri dipendenti dell’Istituto o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Istituto;
d) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in genere in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro;
e) per inosservanza delle direttive impartite dai superiori;
f) per aver commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sé e/o danno per l'Istituto, salvo che, per la particolare gravità della mancanza, la stessa non sia diversamente perseguibile;
g) per volontario abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
h) per abituale negligenza nell’osservanza degli obblighi di servizio;
i) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'Istituto o vantaggio per sé o per terzi;

Art. 79 - Mancanze punibili con il Licenziamento con preavviso
Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento con preavviso in tutti quei casi in cui commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che costituiscano un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nel precedente art. 78, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 80. A titolo esemplificativo e non esaustivo si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento contravviso:
a) per recidiva in una qualunque delle infrazioni che abbia dato luogo ad un provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
b) per l’esecuzione senza permesso di lavori nell'Istituto per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'Istituto;
[…]

Art. 80 - Mancanze punibili con il Licenziamento senza preavviso
Il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento senza preavviso in tutti quei casi in cui la gravità del fatto che lede irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo e non esaustivo si incorre nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso:
a) per recidiva in una qualunque delle infrazioni che abbia dato luogo ad almeno due provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
b) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi, apparecchi o sistemi informatici inerenti la sicurezza dell'esercizio o il controllo delle presenze o altre attività gestionali, ancorché non ne sia derivato danno ai beni dell'Istituto o alle persone;
[…]
e) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio;
f) grave insubordinazione verso i superiori;
g) danneggiamento volontario al materiale o agli strumenti aziendali;
[…]
i) per rissa o vie di fatto sul luogo di lavoro o per averle provocate;
[…]
n) in genere per fatti o atti dolosi, commessi in occasione del rapporto di lavoro anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso l'accertato svolgimento delle attività incompatibili di cui alla lett. g) dell’art. 74 (Doveri del personale) del presente CCNL.

Titolo XXIV Diritti sindacali
Art. 91 - Diritti sindacali

Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite norme stabilite dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività nei luoghi di lavoro e norme di collocamento”.

Art. 92 - Relazioni Sindacali
Al fine di garantire un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno negoziato e stipulato il presente contratto, considerata la costante evoluzione del settore si ritengono fondamentali le relazioni sindacali che non hanno come oggetto gli assetti retributivi, ma piuttosto riferite al governo dei processi in modo da garantire il migliore equilibrio tra le esigenze dell'Istituto e quelle dei lavoratori in esso impiegati.
Si ritiene pertanto opportuno definire un quadro di relazioni sindacali, a livello nazionale, tra le parti che hanno negoziato e stipulato, improntato ad uno spirito costruttivo, nel rispetto delle reciproche esigenze e dei relativi ruoli.
Le parti concordano che un puntuale sistema di informazioni è fondamentale per avere delle corrette e positive relazioni sindacali in merito a:
a) andamento degli Istituti e sue prospettive (indicatori economici, sviluppo, investimenti, acquisizioni);
b) processi di riorganizzazione e ristrutturazione;
c) mercato del lavoro e struttura dell'occupazione (tipologie contrattuali, tempi pieni e parziali, somministrazione, donne e uomini, pari opportunità, livelli di inquadramento);
d) formazione del personale;
e) salute e sicurezza;
f) sviluppo e investimenti;
g) welfare;
h) progetti di riorganizzazione;
i) distacchi.
Le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno almeno una volta all'anno, e comunque su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti le materie sopra individuate.
Tali incontri non sono in sostituzione della normale gestione sindacale sul territorio; si devono intendere pertanto come aggiuntivi al confronto di unità.
Le parti, nel ribadire l'importanza di un evoluto sistema di relazioni sindacali, concordano che le stesse sono finalizzate all'informazione preventiva, alla consultazione e ad intese.

Titolo XXV Norme generali
Art. 93 - Rinvio alle norme generali

Per quanto non previsto nel presente Contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.

Titolo XXVII Sicurezza e prevenzione
Art. 95 - Attuazione normativa

In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si rinvia alle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e dal D.lgs. 106/2009. In proposito le parti concordano sull’estrema importanza del rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, riaffermando che le stesse sono volte a garantire la tutela nei confronti della totalità dei lavoratori, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega all’Istituto.
Ai sensi del D.lgs. 81/2015 all’interno di ciascun Istituto dovrà essere nominato un Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che dovrà ricevere la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori, con riferimento alle questioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.
Gli Istituti, si impegnano, ad individuare qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.