Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 ottobre 2018, n. 26495 - Infortunio con una troncatrice. Nessuna responsabilità del datore se la macchina è in perfetto stato manutentivo, provvista di protezione e se c'è stata formazione


 

 

La Corte di appello ha escluso la condotta inadempiente, come specificamente dedotta dal lavoratore (consistita nell'utilizzazione, in assenza di idonee istruzioni all'uso, di una troncatrice sprovvista di uno spingipezzo o supporto per tavole, con lama fortemente usurata, priva di elementi di protezione atti ad evitare contatti accidentali della lama con parti del corpo, assenza di interruttori di sicurezza per il blocco immediato del funzionamento in caso di necessità), osservando che: «quanto dedotto in ricorso in ordine alla dinamica dei fatti ed alla condizione della macchina troncatrice (era) smentito da quanto accertato nel corso delle indagini e da quanto dallo stesso P.M. ( id est lavoratore) dichiarato, di talché non (erano) rinvenibili profili di responsabilità in capo alla società datrice di lavoro avendo questa messo a disposizione (del dipendente) una macchina troncatrice in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione atti ad evitare il contatto con la lama ed avendo formato ed informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi all'utilizzo delle varie macchine e all'utilizzo dei dispositivi»;
In tal modo dando atto, con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile, della idoneità degli strumenti di lavoro e della predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, e valorizzando, al contempo, il profilo della specifica formazione ed informazione del lavoratore circa le procedure da adottare per evitare il verificarsi dei rischi connessi alla lavorazione;
Tali valutazioni, in uno all'assenza di deduzione di una prassi volta a disattendere le direttive suddette (sintomatica di un controllo in merito al rispetto delle misure di prevenzione da parte del dipendente e, quindi, dell'atipicità della condotta concretamente tenuta), rendono conforme ai principi di diritto sopra individuati la decisione impugnata che ha ricondotto l'evento alla colpa esclusiva del lavoratore (per aver imprudentemente utilizzato la troncatrice priva della morsa ferma pezzo in dotazione alla macchina) senza che neppure possa ritenersi violato l'ulteriore principio di questa Corte secondo cui il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.


 

 

Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 19/10/2018

 

Fatto

 


RILEVATO CHE:
1. la Corte d'appello di Venezia, con sentenza nr. 562 del 2013, pronunciando sul gravame proposto da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Belluno, respingeva la domanda del lavoratore volta ad accertare la responsabilità datoriale per il danno alla salute derivatogli da un infortunio sul lavoro (lesione alla mano destra durante un'operazione di taglio di un pezzo di legno con troncatrice);
2. per quanto qui rileva, la Corte di appello osservava come non fossero rinvenibili profili di responsabilità in capo alla società datrice di lavoro avendo questa messo a disposizione del lavoratore una macchina troncatrice in perfetto stato di manutenzione, dotata dei dispositivi di protezione atti ad evitare il contatto con la lama ed avendo formato ed informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi all'utilizzo delle varie macchine e dei dispositivi di sicurezza;
3. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore, affidato ad un unico ed articolato motivo;
4. ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo, la società Mobilificio Artigiano di Ben Manuela e Paolo snc;
5. è rimasta intimata la società Reale Mutua assicurazioni spa;
 

 

Diritto

 


CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso principale è infondato;
2. con un unico motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il lavoratore deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2043, 2049, 2087 cod. civ; degli artt. 115, 116, 421 cod.proc.civ; degli artt. 4,41,47,49,68,71, 116,374,383 DPR nr. 547 del 1955 nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ.- motivazione insufficiente e contraddittoria;
2.1. in particolare, la sentenza è censurata sia in punto di valutazione del materiale probatorio, avendo la Corte di appello dato importanza «preponderante» ai verbali ispettivi, sia quanto all'immotivata «gravità» del concorso di colpa del lavoratore; in relazione a tale ultimo profilo, secondo la parte ricorrente, l'accertamento che il lavoratore avesse omesso di utilizzare la morsa così da tenere fermo il pezzo di legno non costituiva azione spropositata tale da giustificare l'esonero di responsabilità datoriale;
3. al riguardo, deve osservarsi che è improprio il richiamo degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non venendo in rilievo le regole legali di acquisizione della prova ma l'accertamento in concreto delle modalità di verificazione dell'infortunio;
4. trattandosi di censure riconducibili al vizio motivazionale, è utile premettere quanto questa Corte ha ripetutamente osservato: sono riservati al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acciarare i fatti oggetto della controversia; apprezzamenti insindacabili in sede di legittimità se non nei ristretti limiti in cui lo è il vizio di motivazione, secondo la formulazione dell'art. 360 nr. 5, cod.proc.civ. ratione temporis vigente;
4.1. la sentenza è soggetta al regime stabilito dal D.L. nr. 83 del 2012, art. 54, conv. con legge nr. 134 del 2012, essendo stata depositata nel 2013; viene, dunque, in rilievo solo l'anomalia motivazionale e non anche il difetto di motivazione, dovendosi interpretare la riformulazione dell'art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, nonché, tra varie, sez. un. 22 settembre 2014, nr. 19881);
4.2. nel caso di specie, la Corte di Appello ha ampiamente argomentato le ragioni giustificative del decisum, apprezzando liberamente il contenuto delle informative e delle relazioni redatte dai pubblici ufficiali all'autorità giudiziaria ed operando una complessiva valutazione delle stesse con le altre risultanze istruttorie (in particolare, con le emergenze delle prove documentali, cfr. pag. 12 della sentenza impugnata);
5. quanto, in particolare, alla dedotta violazione dell'art. 2087 cod.civ., occorre muovere dal principio, ripetutamente affermato da questa Corte, per cui la norma non individua una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l'evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza (Cass. nr. 3785 del 2009; Cass. Cass. n. 6018/2000, n. 1579/2000);
5.1. è stato anche chiarito che, ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (ex plurimis, Cass. nr. 14865 del 2017; nr. 2038 del 2013;Cass. nr. 3788 del 2009 Cass. n. 12467 del 2003; di recente, in motivazione, Cass. nr. 12808 del 2018);
6. in corretta applicazione delle regole enunciate, la Corte di appello ha escluso la condotta inadempiente, come specificamente dedotta dal lavoratore (e consistita nell'utilizzazione, in assenza di idonee istruzioni all'uso, di una troncatrice sprovvista di uno spingipezzo o supporto per tavole, con lama fortemente usurata, priva di elementi di protezione atti ad evitare contatti accidentali della lama con parti del corpo, assenza di interruttori di sicurezza per il blocco immediato del funzionamento in caso di necessità), osservando (così, testualmente, nella sentenza impugnata) che: «quanto dedotto in ricorso in ordine alla dinamica dei fatti ed alla condizione della macchina troncatrice (era) smentito da quanto accertato nel corso delle indagini e da quanto dallo stesso P.M. ( id est lavoratore) dichiarato, di talché non (erano) rinvenibili profili di responsabilità in capo alla società datrice di lavoro avendo questa messo a disposizione (del dipendente) una macchina troncatrice in perfetto stato di manutenzione, dotata di dispositivi di protezione atti ad evitare il contatto con la lama ed avendo formato ed informato periodicamente il lavoratore sui rischi connessi all'utilizzo delle varie macchine e all'utilizzo dei dispositivi»;
6.1. in tal modo dando atto, con giudizio di fatto in questa sede non sindacabile, della idoneità degli strumenti di lavoro e della predisposizione delle necessarie misure di sicurezza, e valorizzando, al contempo, il profilo della specifica formazione ed informazione del lavoratore circa le procedure da adottare per evitare il verificarsi dei rischi connessi alla lavorazione;
6.2. tali valutazioni, in uno all'assenza di deduzione di una prassi volta a disattendere le direttive suddette (sintomatica di un controllo in merito al rispetto delle misure di prevenzione da parte del dipendente e, quindi, dell'atipicità della condotta concretamente tenuta), rendono conforme ai principi di diritto sopra individuati la decisione impugnata che ha ricondotto l'evento alla colpa esclusiva del lavoratore (per aver imprudentemente utilizzato la troncatrice priva della morsa ferma pezzo in dotazione alla macchina, cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) senza che neppure possa ritenersi violato l'ulteriore principio di questa Corte secondo cui il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente ( Cass. nr. 5695 del 2015; Cass. nr. 27127 del 2013; Cass. nr. 9661 del 2012; Cass. nr. 5493 del 2006);
7. il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
8. le spese seguono la soccombenza;
9. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
 

 

PQM

 


La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00, per compensi
professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 30 maggio 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27.6. 2018.