Categoria: 1987
Visite: 6859

Tipologia: CCNL
Data firma: 29 aprile 1987
Validità: 01.04.1987 - 30.04.1990
Parti: Ausitra e Filpt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Recapito telegrammi ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sistema di informazioni
• Livello Nazionale
• Livello Territoriale
• Livello Aziendale
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Contratto a termine
Art. 4 - Inquadramento del personale
• Normativa per i quadri
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Passaggio di mansioni e di livello
Art. 7 - Mansioni promiscue.
Art. 8 - Orario di lavoro
• Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
Art. 9 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 10 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 11 - Rimborso spese.
Art. 12 - Riposo settimanale
Art. 13 - Festività.
• Festività. Legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Permessi
Art. 16 - Assenze.
Art. 17 - Interruzioni e sospensioni del lavoro.
Art. 18 - Recuperi.
Art. 19 - Servizio militare
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Trattamento di malattia e di infortunio
• Malattia.
• Infortunio.
• Norma particolare per i lavoratori tossicodipendenti ed handicappati
• Nota a verbale
Art. 22 - Ambiente di lavoro - Difesa della salute.
Art. 23 - Preavviso
Art. 24 - Trattamento di fine rapporto
Art. 25 - Indennità in caso di morte
Art. 26 - Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda.
 Art. 27 - Retribuzione.
Art. 28 - Accordi integrativi.
Art. 29 - Tredicesima mensilità
Art. 30 - Quattordicesima mensilità.
Art. 31 - Scatti di anzianità.
Art. 32 - Previdenza
Art. 33 - Indennità varie.
• Indennità di bicicletta e motomezzo.
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità per i fattorini titolari di giro.
• Indennità di presenza giornaliera.
Art. 34 - Trasferimenti
Art. 35 - Alloggio al personale
Art. 36 - Indumenti
Art. 37 - Lavoratori studenti.
Art. 38 - Determinazione della paga oraria e giornaliera.
Art. 39 - Detrazioni dal trattamento mensile per le assenze non retribuite.
Art. 40 - Ritiro patente
Art. 41 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 42 - Norme disciplinari
Art. 43 - Consigli unitari. Rappresentanze sindacali aziendali
• Permessi sindacali
• Affissione comunicati
• Contributi sindacali
Art. 44 - Patronati.
Art. 45 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Condizioni di miglior favore
Art. 46 - Controversie
Art. 47 - Fondo di solidarietà.
Art. 48 - Norma generale
Art. 49 - Norme speciali
Art. 50 - Decorrenza e durata
Tabella A Retribuzioni tabellari mensili
• Una tantum
Allegato 1 Lettera per la richiesta della trattenuta del contributo sindacale

Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 aprile 1987 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco (sostituisce il CCNL 26 luglio 1983)

Addì 29 aprile 1987 tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra […] con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana […]; e la Federazione Italiana Postelegrafonici (Filpt-Cgil) […], la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Fit-Cisl) […], la Uiltrasporti - Settore Ausiliari del traffico e Portuali - aderente alla Uil […], è stato rinnovato il CCNL 26 luglio 1983 per i dipendenti da imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco, con le seguenti aggiunte e/o modifiche.

Art. 1 - Sistema di informazioni
Ferme restando le autonome e distinte responsabilità delle parti si conviene quanto segue:

Livello Nazionale
Di norma annualmente e, qualora eventi eccezionali lo richiedano, su richiesta di una delle parti, avrà luogo un incontro in sede nazionale nel corso del quale l'Ausitra fornirà alle Organizzazioni Sindacali stipulanti informazioni globali concernenti le linee generali del processo di sviluppo e ristrutturazione del settore, l'assetto e la dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione.
Nel corso del predetto incontro verranno esaminate le iniziative da assumere perché i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto e da accordi sindacali, assicurati dalle imprese rappresentate, trovino generale applicazione.
Le parti, relativamente al problema legato alle figure professionali emergenti, qualora dovessero prefigurarsi, a seguito di processi di ristrutturazione del settore e di ammodernamenti degli impianti esistenti, nuovi profili professionali non inseriti nell'attuale sistema classificatorio, si incontreranno a livello nazionale per definire il livello di inquadramento delle predette figure.
Si concorda l'istituzione di una Commissione a livello nazionale che entro ottobre 1987 esamini e proponga soluzioni operative alle parti stipulanti per una disciplina particolare del rapporto di lavoro con l'obiettivo di inquadrare nel settore le attività svolte dai cosiddetti "pony express".
I risultati di detta indagine saranno oggetto di confronto a livello nazionale successivamente alla predetta data dell'ottobre 1987.

Livello Territoriale
I rappresentati provinciali delle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL si incontreranno di norma annualmente e comunque ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza. Nel corso di tale riunione verranno fornite alle Organizzazioni Sindacali provinciali informazioni su eventuali processi di trasformazione del settore, sulle innovazioni anche di carattere tecnologico, sui programmi di riorganizzazione e ristrutturazione che possano avere riflessi sulla professionalità dei lavoratori e sulla occupazione. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali crisi aziendali.
Le parti si incontreranno annualmente per l'esame dei problemi relativi all'ambiente e alla tutela della salute dei lavoratori. A tal fine se dovessero riscontrarsi casi di malattia professionale si applicheranno le disposizioni di legge.
Per quanto riguarda le visite periodiche per i lavoratori eventualmente esposti a fattori di rischio ambientale si richiamano le normative di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 e successive modificazioni ed integrazioni.

Livello Aziendale
Le aziende e le RSA semestralmente si incontreranno per un esame congiunto:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3) ogni qualvolta si è di fronte alle innovazioni tecnologiche, alle ristrutturazioni e a riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori.
Inoltre concorderanno:
a) fermo restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro;
[…]
c) la necessità di lavoro straordinario fuori della norma contrattuale, programmabile a lungo termine.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto:
1) nel rispetto della classificazione contrattualmente definita, i ricorsi in materia di inquadramento presentati in prima istanza dai lavoratori interessati per il tramite della RSA;
2) l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione di premessi per frequentare corsi di studio (articolo 37).
Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali spetta infine:
a) di intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
b) di intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.

Art. 3 - Contratto a termine
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 230 e 25 marzo 1983, n. 79, art. 8-bis.
[…]

Art. 8 - Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nella ipotesi di settimana corta.
Per accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'azienda nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Flessibilità dell'orario normale settimanale di lavoro
L'orario settimanale di lavoro potrà essere realizzato, in relazione alle esigenze produttive e/o organizzative aziendali, con diversi regimi su un arco di più settimane e potrà riguardare l'intera azienda, singoli reparti o uffici.
Le ore ai sensi del precedente comma potranno essere lavorate oltre le 40 settimanali e sino al limite delle 48 ore e saranno contenute nel limite di 64 per ciascun anno.
Il suddetto regime di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale comporterà prestazioni lavorative superiori all'orario medesimo, cui corrisponderà, nei periodi di minore intensità produttiva. una pari entità di ore di riduzione.
[…]
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale e all'utilizzo delle corrispondenti riduzioni, rapportate alle esigenze organizzative aziendali, saranno definite congiuntamente, in tempo utile, in sede di esame tra Direzione e RSA.
Le imprese dovranno portare a conoscenza dei lavoratori interessati almeno 10 giorni prima i turni di lavoro a regime di flessibilità.
Nel fissare i turni le imprese avranno cura di ripartire equamente fra i lavoratori le maggiori prestazioni richieste. Eventuali difformità rispetto ai criteri che precedono formeranno oggetto di esame su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali territoriali.
Il recupero delle ore in supero della flessibilità dovrà avvenire comunque entro e non oltre sei mesi e durante il recupero al lavoratore interessato non potranno essere richieste prestazioni straordinarie.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
[…]

Art. 10 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano potranno essere disposte prestazioni oltre l'orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà programmaticamente o caso per caso concordata con le RSA.
Comunque dette prestazioni non potranno superare:
- complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti;
- 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in base ad accordo da convenirsi con le RSA.
Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno esaminate con i criteri di gradualità.
Semestralmente le aziende comunicheranno alle RSA il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i limiti dell'orario contrattuale.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali, ma l'autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva, senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le 12 ore settimanali di lavoro straordinario.

Art. 12 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salve le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
I turni di riposo settimanale saranno stabiliti con appositi ordini di servizio da affiggere all'albo aziendale almeno sei giorni prima.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale dovesse essere spostata in altro giorno, oltre al recupero nei giorni successivi, al lavoratore verrà corrisposta - in aggiunta alla normale retribuzione - la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo per le ore lavorate nel giorno di riposo.

Art. 14 - Ferie
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è ammessa rinuncia espressa o tacita ad esse, né la sostituzione con compenso alcuno. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca per sua volontà delle medesime non ha diritto a compenso alcuno né al recupero negli anni successivi.
[…]

Art. 18 - Recuperi.
È ammesso il recupero a retribuzione normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 21 - Trattamento di malattia e di infortunio
Nota a verbale

Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive, di adibire il lavoratore stesso ad altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

Art. 22 - Ambiente di lavoro - Difesa della salute.
Per una migliore tutela della salute dei lavoratori vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate dagli organi preposti;
2) il registro dei dati biostatici che deve contenere l'indicazione delle malattie ed infortuni;
3) il libretto sanitario individuale. Detto libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore e le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.

Art. 33 - Indennità varie.
Indennità di alta montagna

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località di alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi tra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 36 - Indumenti
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale una divisa invernale e una estiva composte di giacca e pantalone o indumenti equivalenti.
L'azienda fornirà ai lavoratori addetti ai servizi esterni un impermeabile con relativo copricapo o altro indumento equivalente.
Indumenti particolari per il personale addetto ai servizi esterni saranno concordati, in aggiunta a quelli del 1° e 2° comma, con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
La spesa iniziale per indumenti di lavoro non potrà superare l'importo complessivo pari a L. 500 giornaliere per ogni dipendente.
Qualora eccezionalmente si concordasse di sostituire gli indumenti di lavoro con una indennità, l'indennità sarà pari a L. 500 giornaliere.
Ai lavoratori nuovi assunti, per il primo anno e superato il periodo di prova, spetta in aggiunta alla previsione di cui al 1° comma, altra divisa sia invernale che estiva.
La spesa degli indumenti di cui al 4° comma sarà dal 1 gennaio di ogni anno aggiornata in base alle variazioni dell'indice Istat riferito ai prezzi generali all'ingrosso (Tav. 13/1), fermi restando gli aggiornamenti effettuati in base all'art. 35 CCNL 26 luglio 1983.

Art. 41 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvi i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 42 - Norme disciplinari
[…]
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e tutto ciò che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
[…]
3) La sospensione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[…]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi al materiale o alle persone, ai quadrupedi o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
[…]
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi dei materiali o delle merci dell'azienda;
[…]
f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
g) ometta di fare il rapporto al rientro del carro o della macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio […]
[…]
h) si renda recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]

Art. 43 - Consigli unitari. Rappresentanze sindacali aziendali
Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto possono essere costituiti consigli unitari che avranno le prerogative, i compiti e la tutela delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
[…]
Quando la costituzione dei consigli unitari non sia possibile possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali ai sensi degli artt. 19 e 29 della legge 300 del 20 maggio 1970.
Nei casi in cui non è consentita dalla legge n. 300 del 20 maggio 1970 la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali, è fatta comunque salva la elezione del delegato di impresa ai sensi dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

Affissione comunicati
Le Federazioni nazionali e le Organizzazioni territoriali e le rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, posti all'interno dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 46 - Controversie
[…]
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali entro 20 giorni, e, nel caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 40 giorni.

Art. 48 - Norma generale
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art. 49 - Norme speciali
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro i dipendenti dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
[…]