Tipologia: CCNL
Data firma: 15 aprile 2014
Validità: 05.05.2014 - 04.05.2020
Parti: Sal e Ancors
Settori: Agroindustriale, Aziende agricole orto-floro-frutticole
Fonte: cnel

Sommario:

 

Titolo I
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione)
Art. 2 (Sfera di applicazione)
Titolo II
Art. 3 (Classificazione del Personale Declaratoria)
Art. 4 (Minimo orario)
Art. 5 (Apprendistato)
Art. 6 (Adempimenti)
Art. 7 (Periodo di prova)
Art. 8 (Riposo settimanale)
Art. 9 (Ferie)
Art. 10 (Permessi)
Art. 11 (Giorni festivi)
Art. 12 (Lavoro festivo e/o notturno e straordinario)
Art. 13 (Attrezzatura di lavoro)
Art. 14 (Pari Opportunità)
Titolo III
Art. 15 (Retribuzione e paghe contrattuali)
Art. 16 (Tredicesima)
Art. 17 (Quattordicesima)
Art. 18 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 19 (Previdenza ed assistenza)
Titolo IV
Art. 20 (Malattia ed infortunio)
Art. 21 (Cassa integrazione salari)
Art. 22 (Sospensione del lavoro)
Art. 23 (Congedi retribuiti)
Art. 24 (Diritto allo studio)
Art. 25 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)
Art. 26 (Astensione dal lavoro del lavoratore)
Art. 27 (Permessi per assistenza)
Art. 28 (Normativa)
Titolo V
Art. 29 (Adempimenti Legge 335/95)
Art. 30 (Competenze)
Titolo VI
Art. 30 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Art. 31 (Divieti)
Art. 32 (Giustificazioni delle assenze)
Art. 33 (Rispetto orario di lavoro)
Art. 34 (Comunicazione mutamento di domicilio)
Art. 35 (Provvedimenti disciplinari)
Art. 36 (Codice disciplinare)
Art. 37 (Normativa provvedimenti disciplinari)
Titolo VII
Art. 38 (Campo di intervento)
Art. 39 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)
Art. 40 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)

 

Titolo VIII
Art. 41 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 cod.civ.)
Art. 42 (Recesso ex art. 2119 Cod. Civ.)
Art. 43 (Normativa)
Art. 44 (Nullità del licenziamento)
Art. 45 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Art. 46 (Licenziamento simulato)
Art. 47 (Periodo di preavviso)
Art. 48 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Art. 49 (Trattamento di fine rapporto)
Art. 50 (Decesso del dipendente)
Art. 51 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Art. 52 (Dimissioni)
Art. 53 (Dimissioni per matrimonio)
Art. 54 (Dimissioni per maternità)
Titolo IX
Art. 55 (Sicurezza sul Lavoro)
Art. 56 (Richiami normativi)
Art. 57 (Adempimenti preliminari)
Art. 58 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Art. 59 (Disposizioni finali)
Titolo X
Art. 60 (Relazioni Sindacali Nazionali)
Art. 61 (Relazioni Territoriali)
Art. 62 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Art. 63 (Clausola di salvaguardia)
Art. 64 (Regolamento elettorale RSU)
Art. 65 (Contrattazione aziendale)
Art. 66 (Assemblea)
Art. 67 (Referendum)
Art. 68 (Delegato Provinciale)
Art. 69 (Deleghe Sindacali)
Art. 70 (Quote di riserva per le categorie numericamente minori)
Art. 71 (Dirigenti sindacali)
Art. 72 (Permessi sindacali)
Art. 73 (Aspettativa per incarichi sindacali)
Art. 74 (Contributi di assistenza contrattuale)
Titolo XI
Art. 75 (Ente Bilaterale)
Art. 76 (Finanziamento dell'Ente Bilaterale)
Art. 77 (Fondo per la Formazione)
Titolo XII
Art. 78 (Deposito contratto collettivo)
Art. 79 (Decorrenza e durata)
Allegati
a) Regolamento RSU
b) Regolamento 81/2008
c) Minimi Tabellari


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende agricole orto-floro-frutticole

Il giorno 15, nel mese di aprile dell'anno 2014, in Battipaglia si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: le Parti Sociali Sindacati dei Lavoratori Sal Sindacato Autonomo dei Lavoratori […], le Parti Sociali Sindacati dei Datori di Lavoro Ancors Associazione sindacale datoriale Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul lavoro […]
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore delle aziende agricole ortofrutticole ed affini.
Il presente CCNL è composto da una premessa, da XII Titoli, 79 articoli, 03 allegati e 40 pagine.

Titolo I
Art. 1 (Validità e sfera di applicazione)

Il presente Contratto Collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti.
Il presente contratto entra in vigore il 5 maggio 2014 e sarà valido fino al 04 maggio 2018. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Art. 2 (Sfera di applicazione)
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie contrattuali alle quali si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, indipendentemente dalla loro natura.
- le aziende orto-floro-frutticole con coltivazione in coltura protetta ed in pieno campo

Titolo II
Art. 4 (Minimo orario)

L'orario di lavoro è stabilito in 38 ore settimanali pari ad ore 6,40 giornaliere.

Art. 5 (Apprendistato)
1) La durata dei contratti di apprendistato è fissata nelle misure massime di 24 mesi per la seconda area professionale e di 48 mesi per la prima area professionale.
[…]
4) Gli apprendisti dovranno partecipare alle iniziative di formazione esterna all'azienda secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge Per quanto si riferisce alla assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, valgono le norme di legge.

Art. 8 (Riposo settimanale)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
In base all'art. 22, legge 17 ottobre 1967, n. 977, modificata dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni, dev'essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Art. 12 (Lavoro festivo e/o notturno e straordinario)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 11;
c) lavoro notturno, quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 13 (Attrezzatura di lavoro)
Gli attrezzi, gli utensili, le macchine e i DPI sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 14 (Pari Opportunità)
Le parti si incontreranno almeno due volte l'anno, al fine di realizzare azioni positive in favore della occupazione femminile. A tale scopo sarà istituito un gruppo di lavoro per le pari opportunità composto, in misura paritetica, da membri in rappresentanza delle parti firmatarie del presente CCNL, la cui sede operativa sarà presso l'Ente Bilaterale Nazionale Autonomo.

Titolo III
Art. 19 (Previdenza ed assistenza)

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Titolo IV
Art. 25 (Astensione dal lavoro della lavoratrice)

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. Per quanto non previsto dalle leggi in vigore si stabilisce quanto segue:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, usufruirsi mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
[…]

Art. 27 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
[…]

Titolo VI
Art. 30 (Obbligo del prestatore di lavoro)

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
È altresì obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.

Art. 31 (Divieti)
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 35 (Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti In servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[…]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 30;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 81/2008;
[…]
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[…]

Titolo VII
Art. 38 (Campo di intervento)

Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti Individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successiva 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione.
Tutte le eventuali controversie inerenti il presente CCNL potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale.

Art. 39 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi In sottocommissione riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.
La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere Inviate all'esame della commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.
Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull'oggetto della controversia con esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la commissione di conciliazione paritetica nazionale.
Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l'accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere l'intervento del Ministero del Lavoro.
La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l'attività conciliativa.

Art. 40 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso. Le suddette commissioni avranno la sede presso una delegazione delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
La commissione è convocata dall'associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della commissione.
In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed infine deposita numero 2 copie del verbale presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.
Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il CCNL devono essere comunicate agli enti competenti per includerli nell'archivio dei contratti.

Titolo VIII
Art. 42 (Recesso ex art. 2119 Cod. Civ.)

Ai sensi dell'art. 2119 Cod. Civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A Titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
[…]

Titolo IX
Art. 55 (Sicurezza sul Lavoro)

Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuendo la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 56 (Richiami normativi)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C [B] al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 57 (Adempimenti preliminari)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 58 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS)
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C [B] al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 59 (Disposizioni finali)
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo X
Art. 60 (Relazioni Sindacali Nazionali)

Le parti si danno reciprocamente atto dell'Importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di giugno di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 61 (Relazioni Territoriali)
Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende della Piccola e Media Impresa e delle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio, salvo richiesta delle OO.SS. di incontrarsi a livello provinciale.

Art. 62 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 65.

Art. 65 (Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 66 (Assemblea)
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l'azienda è tenuta a consentire l'accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.

Art. 68 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.

Titolo XI
Art. 75 (Ente Bilaterale)

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di costituire un organismo all'Ente Nazionale Bilaterale Autonomo - EBNA che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali normati e non normati.
• costituire gli OPP (Organismi Paritetici Provinciali) su tutto il territorio nazionale nominando all'interno degli stessi OPP esperti nel settore del CCNL di riferimento.
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L'Ente Nazionale Bilaterale Autonomo - EBNA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell'Ente Nazionale Bilaterale Autonomo - EBNA saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.

Allegati
Allegato B Norme per l'applicazione del d.lgs. 81/2008 protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 - Elezioni del RLS
L' RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 - Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 - Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione
Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente Titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 - Rappresentate dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art 8 - Applicazione D.Lgs 81/2008
L'RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 - Dimensioni del territorio
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 - Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 - Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo Paritetico
Art. 12 - Costituzione

L'OP per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nelle aziende che applichino il presente CCNL è costituito pariteticamente dalle parti rispettivamente firmatarie.

Art. 13 - Territorialità
L'OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 - Retribuzione RLST
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 - Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 - Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 - Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 - Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 - RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo i1 raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 - RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 - Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica. Qualora allo scadere del proprio mandato l'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 - Criteri valutativi
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 - Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo. Le ore formative concesse in surplus saranno per metà a carico diretto dell'azienda per metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST. Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 - Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso. Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali. Il verbale, indipendentemente dall'approvazione
della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST. Tutto ciò dovrà essere svolto in collaborazione con l’OP.

Art. 31 - Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST in collaborazione con l'OP su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda. La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 - Documentazione aziendale
Nell’espletamento del diritto all’informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l’azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull’organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell’espletamento del proprio mandato.

Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Ai subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 - Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 - Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 Legge 300/70 con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell’anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l’azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l’aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 - Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 20 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo. Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.