Tipologia: CCNL
Data firma: 17 aprile 2014
Validità: 01.05.2014 - 30.04.2016
Parti: Anai e Cse, Cse Fulscam
Settori: Studi legali
Fonte: cnel

Sommario:

 

Premessa
Validità e sfera di applicazione del contratto
Decorrenza e durata
Art. 1) Relazioni sindacali
Art. 2) Tutele contrattuali
Art. 3) Area di applicazione
Art. 4) Ente bilaterale
Art. 5) Collegio arbitrale
Art. 6) Diritto allo studio
Art. 7) Periodo di prova
Art. 8) Forme e modalità di impiego
Art. 9) Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 10) Orario di lavoro
Art. 11) Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 12) Missioni e trasferimenti
Art. 13) Lavoro part time
Art. 14) Lavoro ripartito
Art. 15) Riposo settimanale e festività

 

Art. 16) Ferie
Art. 17) Permessi
Art. 18) Giustificazione delle assenze
Art. 19) Norme disciplinari
Art. 20) Recesso e preavviso
Art. 21) Malattia
Art. 22) Gravidanza e puerperio
Art. 23) Classificazione del personale
Art. 24) Definizione dei profili professionali
Art. 25) Profili professionali e livelli di inquadramento
Art. 26) Collaborazioni professionali
Art. 27) Livelli retributivi
Art. 28) Scatti di anzianità
Art. 29) Posizioni organizzative
Art. 30) Passaggi di livello
Art. 31) Condizioni di miglior favore
Art. 32) Decorrenza e durata del contratto
Art. 33) Impegno per la prossima tornata contrattuale


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti ed i collaboratori degli studi legali

Il giorno 17 del mese di aprile 2014, in Roma tra la Anai (Associazione Nazionale Avvocati Italiani) […] e Cse, (Confederazione Indipendente Sindacati Europei) […], Cse Fulscam (Federazione Unitaria Lavoratori Servizi Commercio Alberghi e Mensa) […], si è stipulato il presente CCNL a valere per i dipendenti e i collaboratori degli Studi Legali.

Premessa
Accertato il ruolo ed il valore socio/economico nazionale rappresentato dal settore legale attraverso il complesso delle attività professionali esercitate, le parti hanno definito il presente contratto collettivo di lavoro quale strumento di governo del modello/sistema di relazioni sindacali, di governo delle strutture paritetiche/bilaterali e, per quanto di sua competenza, di governo degli sviluppi che potranno determinarsi a fronte dei processi di riforma del settore.
Le parti, con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro hanno inteso affermare la loro titolarità negoziale in materia di mercato del lavoro finalizzata all'obiettivo di stabilizzare e fidelizzare la forza lavoro complessivamente intesa valorizzandone/ anche tramite specifica formazione/ le potenzialità professionali ed occupazionali presenti nel settore.
Le parti/ inoltre/ con il presente contratto collettivo nazionale di lavoro hanno anche inteso rispondere all'esigenza di produrre un riferimento contrattuale per tutto il settore e quindi da valere per tutti i dipendenti e per tutti gli addetti occupati negli studi legali e nelle relative attività professionali e intellettuali/ così come riportati nella sua sfera di applicazione.
Le parti/ infine, intendono attivare anche nel settore legale le proficue e positive esperienze in materia di bilateralità e di relazioni sindacali, proseguire su tale indirizzo e rafforzarlo ulteriormente anche attraverso la contrattazione decentrata (secondo livello regionale), alla quale viene assegnato anche il compito di contribuire alla crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività e allo sviluppo economico.

Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono delle altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge:
- i rapporti di lavoro dipendente;
- i tirocini formativi e di orientamento al lavoro (c.d. stage);
- gli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso contratto ai titoli e agli articoli di cui agli istituti "Formazione lavoro" e "Mercato del lavoro";
- quanto sarà definito a seguito della conclusione dei lavori di cui al sotto riportato "Impegno a verbale".
Impegno a verbale
Negli ultimi anni è stato osservato un utilizzo sempre più frequente di rapporti di lavoro flessibili di natura autonoma e un grave problema di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese.
Le parti si impegnano ad istituire entro un mese dalla data di stipulazione del presente CCNL un gruppo di lavoro composto da esperti, sia di parte datoriale che di parte sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali legali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, del rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con riferimento alle figure riferibili al praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici, nonché le differenze tra i fabbisogni del mercato del lavoro, l'offerta formativa e la qualifica delle persone in cerca di occupazione.
I risultati della ricerca costituiranno la base nel definire linee-guida per il riconoscimento di un equo compenso e tutele di "welfare" contrattuale a favore di questi addetti. Le linee-guida potranno essere sviluppate anche in collaborazione con il Ministero del lavoro.
Il gruppo di lavoro verificherà inoltre ii fenomeno dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese. I risultati della ricerca costituiranno la base per definire accordi con modalità di emersione e di ingresso nel mercato del lavoro. Questi accordi potranno essere/ temporaneamente, anche in deroga alle tutele previste dal presente CCNL
L'attività del gruppo di lavoro sarà supportata dal sistema di bilateralità del settore e potrà svolgersi in collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca in possesso di specifica esperienza. La ricerca si concluderà entro ii sesto mese antecedente alla scadenza del presente CCNL al fine delle opportune valutazioni.
Il contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le attività professionali, come sopra definite, presenti negli studi professionali di avvocato, notaio ed in tutte le altre professioni di valore equivalente ed omogenee.
Per tutto il periodo della sua validità, il presente CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione di secondo livello realizzata nel settore. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 1) Relazioni sindacali
Annualmente, entro il primo quadrimestre dell'anno, l'Anai e la Cse si incontreranno al fine di esaminare l'evoluzione normativa e socio-economica del settore, nonché il grado di applicazione del presente contratto da parte della categoria interessata, ferma restando la possibilità, su richiesta "motivata" di una delle parti, di ulteriori incontri ritenuti importanti e necessari.

Art. 2) Tutele contrattuali
Il presente contratto si rivolge ad un settore che per le sue peculiarità non ha finora trovato una disciplina ed una specifica tutela collettiva consona alle esigenze degli studi legali.
La presente normativa contrattuale, dando regole e stabilità ai dipendenti degli studi legali, realizza un'efficace protezione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori degli studi legali in una pregressa situazione di dilagante precariato che ha connotato tale particolare settore.
Conseguentemente il contratto, formalizzando i rapporti di lavoro, garantisce la tutela della dignità dei lavoratori e la loro integrità fisica, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Le parti hanno inoltre convenuto sull'opportunità di definire l'istituto della classificazione del personale, ritenuto strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile ed efficiente dell'organizzazione dello studio legale di dimensioni limitate.

Art. 3) Area di applicazione
Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, che presta servizio nei piccoli e medi studi legali con meno di 16 dipendenti.

Art. 4) Ente bilaterale
Tra le parti è costituito un Ente bilaterale che svolge le seguenti funzioni:
a) Attività di formazione degli apprendisti e dei collaboratori professionali e dei praticanti, anche attraverso specifiche convenzioni con Università e altri organismi di formazione;
b) Studi per l'ottimizzazione dell'organizzazione degli studi professionali di avvocati e consulenza per le certificazioni di qualità e studi di formazione sulla sicurezza;
c) Studi per l'istituzione di una assistenza sanitaria supplementare al fine di fornire trattamenti, assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie obbligatorie, ad hoc per i dipendenti i collaboratori degli studi legali;
d) Studi per l'istituzione di un fondo di previdenza complementare al quale eventualmente aderire;
e) Studi per l'istituzione di un fondo interprofessionale;
f) Ogni altra funzione è riconosciutagli dalla legge,
L'ente bilaterale gestisce/ altresì/ il Collegio arbitrale per le controversie con i dipendenti e i collaboratori dello studio professionale, fermo restando il principio che per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative all'applicazione del presente contratto, può essere esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale, dove si svolge in modo prevalente il rapporto di lavoro. A tal proposito, le parti si impegnano a definire, subito dopo la sottoscrizione del presente CCNL, uno specifico regolamento che sarà, successivamente, esplicitato e chiarito attraverso una circolare ad hoc.
Nel contesto del suddetto regolamento saranno meglio chiarite le linee guida anche in virtù delle previsioni della nuova disciplina normativa, ai sensi della Legge 183/2010 (collegato lavoro) e della legge 92/2012.
Il contributo al finanziamento dell'Ente è di 30 euro per ogni dipendente ed è posto a carico del datore di lavoro, da corrispondersi in rate quadrimestrali di 10 euro ciascuna oppure in un'unica soluzione di euro 30, con RID intestato all'ente bilaterale.

Art. 8) Forme e modalità di impiego
La peculiare attività degli studi legali necessita di forme flessibili di impiego per cui i diversi contratti di lavoro - a tempo pieno, apprendistato, part time, lavoro ripartito, contratto a tempo determinato, telelavoro - saranno tutti ispirati alle concrete esigenze di ogni singole studio legale. Si prevede, pertanto, la possibilità di un monte ore settimanale che potrà essere distribuito in ragione delle variabili esigenze connesse alla frequenza mattutina degli Uffici giudiziari e amministrativi. In relazione, invece, agli eventuali contratti di inserimento già in essere prima del presente contratto, le parti si impegnano di percorrere la possibilità di regolamentare i rapporti di lavoro instaurati con tale forma contrattuale, stipulati ai sensi della circolare Inps 10/2008, fino alla scadenza naturale.

Art. 9) Sicurezza nei luoghi di lavoro
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e del Decreto Legislativo 81/08, le parti sottolineano la massima importanza che le suddette norme rivestono a tutela della totalità dei lavoratori presenti negli studi legali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla struttura.
Le parti, quindi, si impegnano a definire uno specifico regolamento, subito dopo la sottoscrizione del presente CCNL, nel pieno rispetto della normativa vigente, garantendo, quindi, l'applicazione di tutte le misure di tutela della dignità della persona sul lavoro, nonché l'integrità psicofisica del lavoratore.

Art. 10) Orario di lavoro
L'orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 o 6 giornate per un ammontare complessivo di 40 ore settimanali.
L'orario è comunque flessibile e la sua valutazione multiperiodale viene calcolata nel corso di 4 mesi. La prestazione non potrà in nessun caso superare le 12 ore giornaliere.
Le parti potranno concordare una prestazione mattutina per adempimenti esterni allo studio, senza limiti di orario, corrispondente a virtuali 3 ore di lavoro, sicché nel caso di lavoro articolato su 5 giorni la prestazione pomeridiana normale sarà di 5 ore.
Le parti potranno, nei limiti dell'orario normale di lavoro, stabilire diverse forme di flessibilità oraria con compensazione di permessi retribuiti.
Il lavoratore a tempo pieno ha comunque diritto ad una pausa pranzo retribuita di almeno 30 minuti.
Le parti in un successivo e specifico regolamento definiranno tutte le fasi attuative e gestionali sulla globale articolazione dell'orario di lavoro, fermo restando il principio che quanto sarà concordato deve essere portato a conoscenza dei lavoratori.

Art. 11) Lavoro straordinario, notturno e festivo
Le ore risultanti in eccedenza rispetto all'orario normale, calcolate nel periodo di 4 mesi, non potranno superare le 80 ore per quadrimestre.
[…]

Art. 15) Riposo settimanale e festività
Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalie vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Festività
[…]
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale danno diritto ai lavoratori di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge in materia […]
Festività abolite […]

Art. 19) Norme disciplinari
[…]
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario di lavoro se non per esigenze di servizio. Solo previa autorizzazione il personale può allontanarsi dal lavoro per ragioni estranee al servizio, in tal caso il datore di lavoro può chiedere il recupero delle ore di assenza,
[…]
Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
1) biasimo inflitto verbalmente per lievi mancanze;
2) biasimo scritto per mancanze più gravi o nel caso di recidiva di mancanze lievi;
3) multa nella misura massima di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
5) licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo;
6) licenziamento disciplinare per giusta causa.
Il lavoratore, cui sono state irrogate due multe nell'arco di 365 giorni, potrà essere licenziato per giusta causa, ove gli sia contestato un ennesimo addebito di non lieve entità.
[…]

Art. 22) Gravidanza e puerperio
Le parti, vista la legge n. 53 dell'8 marzo 2000, concernente i "congedi parentali", hanno convenuto sull’opportunità di aggiornare la disciplina contrattuale di tale istituto integrandola ed armonizzandola con le specifiche norme innovative contenute nella suddetta legge, nel D.Lgs. n. 151/2001, nella Legge 92/2012 e nel D.L. 22/12/2012.
[…]
È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
La lavoratrice che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro precisando il periodo in cui intende assentarsi.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.
Astensione dal lavoro e permessi per assistenza al bambino […]

Art. 26) Collaborazioni professionali
Lo studio legale può avvalersi di collaboratori professionali con contratto di lavoro autonomo (a partita IVA) per le mansioni relative al III livello, sempreché tale prestazione non abbia vincolo di orario ed il rapporto con il titolare dello studio sia improntato al mero coordinamento.