Cassazione Penale, Sez. 3, 23 ottobre 2018, n. 48268 - Completo disinteresse per l'applicazione della normativa di sicurezza all'interno del bar di sua proprietà. Anche se il ruolo è meramente apparente, la responsabilità dell'amministratore della società non può venir meno


 

 

 

La responsabilità dell'amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181) e, a maggior ragione, come nel caso in esame, quando la qualifica giuridica soggettiva non sia stata neppure contestata, né è stata eccepita l'attribuzione, purché regolarmente conferita, ad altri dei compiti spettanti al datore di lavoro.
E' vero che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sempre che vi sia una regolare delega e, comunque l'assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973), così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega.
E' stato infatti affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 265947).
In altri termini, l'atto di delega, per essere efficace, deve essere corredato dai seguenti requisiti: 1) requisito della certezza e della precisione (la delega cioè deve essere puntuale ed espressa); 2) requisito del consenso (nel senso che deve esserci l'accettazione della delega da parte del delegato, trattandosi di atto recettizio del quale occorre fornire la prova); 3) requisito della idoneità (il conferimento deve avvenire a favore di soggetto professionalmente idoneo e qualificato); 4) requisito dell'autonomia (il delegato deve godere di poteri decisionali e di organizzazione autonomi nel senso che deve esercitare non solo le funzioni ma, se del caso, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa, dovendo la effettività dei poteri riverberare anche sotto il profilo economico); 5) requisito della giusta causa (dovendo il trasferimento delle funzioni essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa); 6) requisito della specificità (dovendo la delega riferirsi alla esecuzione di atti specifici, rispetto ai quali al delegato è trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante); 7) requisito dell'onere della prova, nel senso che l'esistenza della delega,e dei suoi contenuti, deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Nel caso in esame - dove neppure si è posto il problema del conferimento della delega, della sua validità e della sua efficacia - il principio di effettività non può essere allora invocato da parte del soggetto che possiede la qualifica giuridica soggettiva di datore di lavoro per eccepire l'esonero della responsabilità che ex lege gli compete.


 

 

Presidente: SAVANI PIERO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 07/06/2018

 

Fatto

 

1. A.A. ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale lo ha condannato alla pena di € 9.000,00 di ammenda per i reati di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile:
A) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 29, comma I, 55 comma I, lett. 'a', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., ha trascurato di elaborare il documento di valutazione di tutti i rischi previsto dall'art. 17, comma I, lett. a) dello stesso decreto, relativamente al locale NORMAN di via OMISSIS, esercente attività di bar e ristorazione.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, che risulta tuttora permanente.
B) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 18, comma I, lett. 'a', 55, comma V, lett. 'd', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché avendo agito quale datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., ha trascurato di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti al bar, ristorante, servizi di catering, con mansioni di cuoco o cameriere, relativamente ai rischi per la salute presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data del 1 luglio 2013.
C) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 43, comma I, lett. V, 55, comma V, lett. 'a', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., ha trascurato di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza presso il locale NORMAN, esercente attività di bar e ristorazione.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data del 01 luglio 2013.
D) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 36, comma I, 55, comma V, lett. 'e', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di fornire ai lavoratori ull'adeguata e documentata informazione sui rischi per la salute e per la sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso, sulla lotta antincendio, sull'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati per l'applicazione di tali misure, nonché sui nominativi del responsabile, degli addetti del servizio di protezione e di prevenzione e del medico competente.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell'i luglio 2013.
E) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 36, comma II, 55, comma V, lett. 'c', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di fornire a ciascun lavoratore ull'adeguata e documentata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulla normativa di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell'1 luglio 2013.
F) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 37, comma I, 55, comma V, lett. 'c', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN Torino ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di fornire ai lavoratori o equiparati una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell' 1 luglio 2013.
G) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 45, comma I, 55, comma V, lett. 'a', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso Il locale NORMAN ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di adottare i necessari provvedimenti in materia di primo soccorso e di assistenza medica in emergenza e quindi di mettere a disposizione dei lavoratori e delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro un'idonea attrezzatura di primo soccorso, essendo presente una cassetta di pronto soccorso non conforme alla normativa.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell' 1 luglio 2013.
H) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 64, comma I, lett. 'a', 68, comma I, lett. V, in relazione all'art. 63 e all'Allegato IV punto 4.1.3. D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN e nello specifico al piano interrato, al piano terra, al piano ammezzato - sala e servizi — e nella cucina, ha trascurato di predisporre mezzi ed impianti di estinzione idonei (apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento), in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati. In particolare, gli estintori portatili non erano mantenuti in efficienza ed idoneamente controllati almeno una volta al semestre da personale esperto.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell' 1 luglio 2013.
I) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 64, comma I, lett. 'a', 68, comma I, lett. V, in relazione all'art. 63 e all'Allegato IV punto 1.12.2 D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di predisporre spogliatoi distinti per i due sessi e convenientemente arredati, mancando un'idonea chiusura e/o separazione del locale spogliatoio femminile da quello maschile.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, che risulta tuttora permanente.
L) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 17, lett.V, 55, comma I, lett. V, D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di provvedere alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell' 1 luglio 2013.
M) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 65, comma I, 68, comma I, lett. '13', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di richiedere preventivamente all'organo di vigilanza competente per territorio, in presenza di particolari e motivate esigenze tecniche, l'autorizzazione in deroga all'uso, da parte dei lavoratori o equiparati, di un locale sotterraneo di 140 mq adibito a magazzino e conservazione di materie prime in celle frigorifere.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, che risulta tuttora permanente.
N) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 80, comma III, 87, comma III, lett. 'd', D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da contatto elettrico diretto e/o indiretto connesso all'impiego di impianti messi a disposizione dei lavoratori, non predisponendo le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, che risulta tuttora permanente.
O) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 71, comma IV, lett. 'a', n. 2 , 87, comma II, lett. 'c', D.L.vo 9 aprile 2008 n .81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., presso il locale NORMAN, ove vengono svolte attività di ristorazione, ha trascurato di adottare le misure tecniche necessarie a garantire un'idonea manutenzione delle attrezzature di lavoro a disposizione dei dipendenti, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative nazionali e comunitarie, dai manuali d'uso e di manutenzione, dalle pertinenti norme tecniche.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell' 1 luglio 2013.
P) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 46, comma II, 55, comma V, lett. 'c', D. L.vo 9 aprile 2008 n 81, poiché, avendo agito quale di datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., ha trascurato di adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori presso il locale NORMAN, esercente attività di bar e ristorazione. In particolare ha trascurato: di dotare il deposito al piano interrato di strutture verticali idonee a contenere lo sviluppo di fumi e di calore in caso di emergenza; di dotare il locale cucina di porte di accesso e di strutture murarie aventi caratteristiche di resistenza al fuoco predeterminata; di fornire i locali di efficienti estintori e di uscite di emergenza apribili nel senso dell'esodo, nonché di predisporre la valutazione di idoneità dei locali (area deposito interrata e cucina) in riferimento alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture fisse.
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data dell'i luglio 2013.
Q) della contravvenzione prevista e punita dagli artt. 163, comma I, 165, comma I, lett. 'a', D.L.vo 9 aprile 2008 ti. 81, poiché, avendo agito quale datore di lavoro, in quanto amministratore unico della società VE.Gl s.r.l., pur in presenza di rischi non evitabili o non sufficientemente limitabili con misure, sistemi di organizzazione del lavoro, mezzi tecnici di protezione collettiva, anche a seguito della prevista valutazione, ha trascurato di far ricorso alla segnaletica di sicurezza prescritta dagli Allegati da XXIV a XXXII del medesimo decreto, avuto riguardo all'attività di bar e ristorazione di cui al capo A).
Accertata a Torino, nella data del 26 febbraio 2013, essendo stata adempiuta la prescrizione nella data del 2 aprile 2014.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente, tramite il difensore, articola due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione rispetto alla prova della penale responsabilità dell'imputato (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale).
Sostiene che la gravata sentenza si fonda su motivazioni apparenti (in quanto si limita tautologicamente ad attribuire la responsabilità delle contravvenzioni contestate all'imputato, quale datore di lavoro, in quanto sarebbe risultato essere l'amministratore della società) ed illogiche (poiché incardinate sul completo ed insanabile travisamento delle dichiarazioni rese dai testi nonché sulla valutazione parziale e disarticolante degli elementi di prova, non solo cioè delle stesse dichiarazioni testimoniali ma anche della documentazione acquisita, in particolare dei verbali di rivisita degli operanti).
Il Giudice di prime cure ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per le contravvenzioni a lui ascritte limitandosi ad escludere la fondatezza della tesi difensiva che attribuiva la gestione del bar Norman di fatto e in via esclusiva a L.F., in quanto non riscontrata dal compendio probatorio, ed estrapolando alcune frasi dalle dichiarazioni dei testi G. e P. senza tener conto dell'intero tenore delle loro dichiarazioni.
Tali elementi, ad avviso del ricorrente, avrebbero fatto emergere il ruolo di datore di lavoro di fatto in capo a L.F., con riferimento al Bar Norman, e non all'A.A., che era solo l'amministratore prestanome della VE.Gl. s.r.l. (società che gestiva il Bar Norman), circostanze che avrebbero, quindi, portato ad una pronuncia assolutoria dell'imputato..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 2, comma 1, lett. b) e 299 del D.Lgs. . n. 81 del 2008.
Assume che il tribunale, nella sentenza impugnata, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in merito alle contravvenzioni contestategli in quanto lo stesso risulta essere l'amministratore unico ed il legale rappresentante della società VE.GL s.r.l. che gestisce il Bar Norman.
Le contravvenzioni contestate, infatti, riguardano tutte le violazioni di specifici obblighi che il d.lgs. n. 81 del 2008 impone in capo al datore di lavoro per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
In tale ruolo di amministratore unico, l'imputato presuntivamente avrebbe avuto anche il ruolo di datore di lavoro, non essendo, a parere del Tribunale, accoglibile la tesi difensiva che ricollegava il concreto ruolo di datore di lavoro al signor L.F., in quanto soggetto che di fatto ne esercitava le funzioni.
In caso di società di capitali, infatti, il datore di lavoro viene generalmente individuato ai fini civilistici nell'amministratore unico.
Tuttavia, osserva il ricorrente che, ai fini della responsabilità penale per l'attribuzione individuale della violazione di quelle condotte che in materia di salute e sicurezza sul lavoro competono specificatamente al datore di lavoro, occorre un'identificazione concreta ed effettiva del soggetto destinatario della nonna.
L'articolo 299 d.lgs. del n. 81 del 2008 disciplina, infatti, il c.d. principio di effettività secondo il quale le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, a prescindere dall'investitura formale, gravano su chi in concreto eserciti i poteri tipici di ciascun ruolo.
La qualifica di datore di lavoro, pertanto, in base al combinato disposto degli artt. 299 e 2, comma 1, lett. b), sarebbe spettata a chi, di fatto ed in concreto, risultava titolare dei poteri decisionali e di spesa, compiti e funzioni che il ricorrente non ricopriva come processualmente accertato.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. I motivi di impugnazione, in quanto tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.
Il Tribunale ha correttamente affermato come fosse indubbia la responsabilità penale del ricorrente per i reati a lui contestati, non avendo trovato alcun riscontro probatorio la tesi difensiva secondo cui l'amministrazione del bar Norman fosse stata di fatto affidata in via esclusiva al L.F..
Nel pervenire a tale conclusione, il tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese nel corso dei rispettivi esami dibattimentali da J.N.G. e P. — dipendenti della società VE.GL s.r.l. — i quali hanno dichiarato che il L.F. "era una sorta di direttore", che organizzava le attività del bar e coordinava il personale; P. ha, inoltre, affermato di sapere che il ricorrente era l'amministratore della VE.Gl. s.r.l.
Tale ultimo dato era anche emerso, con chiarezza, dalla lettura della visura camerale, in cui il ricorrente veniva indicato come amministratore unico della società, tant'è che egli stesso aveva avanzato la richiesta di proroga del termine per ottemperare ad alcune delle previsioni antinfortunistiche imposte.
Il ricorrente replica sollevando censure fattuali, il cui ingresso non è consentito nel giudizio di legittimità, contrastando le affermazioni del giudice del merito attraverso doglianze generiche e senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e, soprattutto, obliterando la fondamentale circostanza secondo la quale, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità dell'amministratore della società, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente (Sez. 4, n. 49732 del 11/11/2014, Canigiani, Rv. 261181) e, a maggior ragione, come nel caso in esame, quando la qualifica giuridica soggettiva non sia stata neppure contestata, né è stata eccepita l'attribuzione, purché regolarmente conferita, ad altri dei compiti spettanti al datore di lavoro.
E' vero che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sempre che vi sia una regolare delega e, comunque l'assunzione di detti compiti non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge (Sez. 4, n. 22606 del 04/04/2017, Minguzzi, Rv. 269973), così come non esclude la responsabilità del datore di lavoro in assenza di conferimento della delega.
E' stato infatti affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 265947).
In altri termini, l'atto di delega, per essere efficace, deve essere corredato dai seguenti requisiti: 1) requisito della certezza e della precisione (la delega cioè deve essere puntuale ed espressa); 2) requisito del consenso (nel senso che deve esserci l'accettazione della delega da parte del delegato, trattandosi di atto recettizio del quale occorre fornire la prova); 3) requisito della idoneità (il conferimento deve avvenire a favore di soggetto professionalmente idoneo e qualificato); 4) requisito dell'autonomia (il delegato deve godere di poteri decisionali e di organizzazione autonomi nel senso che deve esercitare non solo le funzioni ma, se del caso, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa, dovendo la effettività dei poteri riverberare anche sotto il profilo economico); 5) requisito della giusta causa (dovendo il trasferimento delle funzioni essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa); 6) requisito della specificità (dovendo la delega riferirsi alla esecuzione di atti specifici, rispetto ai quali al delegato è trasferita non la competenza, ma la legittimazione al compimento dei singoli atti rientranti nella competenza del delegante); 7) requisito dell'onere della prova, nel senso che l'esistenza della delega,e dei suoi contenuti, deve essere giudizialmente provata in modo certo (Sez. 3, n. 6621 del 04/12/2013, dep. 2014, Siccardi, non mass, sul punto).
Nel caso in esame - dove neppure si è posto il problema del conferimento della delega, della sua validità e della sua efficacia - il principio di effettività non può essere allora invocato da parte del soggetto che possiede la qualifica giuridica soggettiva di datore di lavoro per eccepire l'esonero della responsabilità che ex lege gli compete.
3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/06/2018.