Categoria: 1987
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Tipologia: Regolamentazione nazionale (Bozza)
Data firma: 1 gennaio 1987
Validità: 01.01.1987 - 31.12.1990
Parti: OO.AA e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Portuali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte normativa specifica per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali
Titolo I

Art. 1 Registri dei lavoratori portuali
Art. 2 Contenuto dei registri
Art. 3 Requisiti per l'iscrizione nei registri
Art. 4 Ammissione fra i lavoratori portuali
Art. 5 Graduatoria dei lavoratori da iscrivere
Art. 6 Lavoratori avventizi
Art. 7 Lavoratori permanenti
Art. 8 Libretto di ricognizione
Art. 9 Categoria dei lavoratori portuali
Art. 10 Passaggio di categoria
Art. 11 Doveri dei lavoratori portuali
Art. 12 Incompatibilità delle attività di lavoratore portuale con altre attività
Definire II III comma nell'art. 33 o con nuovo titolo
Art. 13 Riduzione dei ruoli
Art. 14 Cancellazione dai registri
Art. 15 Cancellazione dai registri per invalidità
• Idoneità fisica dei lavoratori
• Visita medica a domanda del lavoratore
• Visita disposta d'ufficio
• Lavoratore dichiarato inidoneo
• Beneficio dell'assistenza economica
• Modalità per cancellazione
Art. 16 Lavoratori parzialmente e/o temporaneamente inabili al lavoro portuale
Art. 17 Commissione centrale e commissioni locali dei ruoli e della produttività
Art. 18 Informazione
Art. Contrattazione integrativa locale (Vedi parte generale comune art. 15)
Titolo II
Art. 19 Avviamento al lavoro
Art. 20 Orario di lavoro
• Lavoro normale
• Lavoro a turni
• Permessi retribuiti per riduzione dell'orario di lavoro
Art. 21 Giornate e turni di lavoro
Art. 22 Determinazione ora base
• a) Lavoro normale.
• b) Lavoro a turni
Art. 23 Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
• Lavoro straordinario

• Lavoro notturno
• Lavoro festivo
Art. 24 Lavoro a turni
• Maggiorazioni
Art. 25 Riposo settimanale
Art. 26 Elementi della retribuzione
Art. 27 Giornata lavorata base (GLB)
Art. 28 Indennità di contingenza
Art. 29 Scatti di anzianità
Elemento distinto dalla retribuzione (EDR) (Istituto soppresso)
Art. 30 Trattamento economico per salari differiti ed altri istituti (Giornata retribuita)
Art. 31 Tariffa di cottimo
Art. 32 Compimento di giornata
Art. 33 Integrazione per mancato avviamento al lavoro (IMA)
Art. 34 Professionalità e specializzazioni
• a) Indennità di traslazione e/o conduzione mezzi meccanici e di funzione.
• b) Indennità per la polivalenza operativa
Art. 35 Indennità di equilibrio salariale
Titolo III
Art. 36 Tredicesima mensilità
 Art. 37 Quattordicesima mensilità
Art. 38 Festività
Art. 39 Ferie
Art. 40 Trattamento economico di malattia
Art. 41 Trattamento economico di infortunio sul lavoro
Art. 42 Permesso straordinario per lutto familiare
Art. 43 Applicazione dell'art. 1262 del codice della navigazione
Art. 44 Collocamento in quiescenza per limiti di età, invalidità, anzianità di servizio, dimissioni volontarie
Art. 45 Trattamento di fine servizio (TFS)
• Decesso per incidente sul lavoro
• Decesso per malattia e infortunio
Art. 46 Una tantum
Art. 50 Regolamentazione normo-economica dei dirigenti di compagnia: Console - Vice Consoli - Capi Sezione - Dirigenti tecnici (esonerati dai turni di lavoro a norma dell'art. 179 del reg. Mar.) e retribuiti a completo carico delle spese di amministrazione
• 1) Trattamenti economici
o a) Stipendio base
o b) indennità di contingenza
o c) Scatti di anzianità
o d) Indennità di carica
• 2) Tredicesima mensilità
• 3) Quattordicesima mensilità
• 4) Ferie e permessi retribuiti
• 5) Festività infrasettimanali
• 6) Trattamento economico di malattia
• 7) Assicurazione infortunio sul lavoro e trattamento economico
• 8) Trasferta
• 9) Sostituzione in caso di malattia-infortunio o assenza temporanea
• 10) Trattamento di fine servizio (TFS)
Art. 47 Borse di studio
Art. 48 Cure termali
Art. 49 Congedo matrimoniale
Art. 51 Provvidenze varie
Parità di diritti (Vedi parte generale comune art. 12)
Art. 52 Donatori di sangue
Art. 53 Donatori di organi o midollo
Art. 54 Colonie marine e montane
Titolo VI
Art. 55 Diritti sindacali
• Permessi sindacali
• Distacchi sindacali
Art. 56 Congedi
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche (Vedi parte generale comune art. 23)
Art. 57 Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Assistenza legale ai lavoratori (Vedi parte generale comune art. 21)
Corsi di addestramento e aggiornamento professionale (Vedi parte comune art. 18)
Attività culturale, sociale e per il tempo libero (Vedi parte generale art. 14)
Contributi sindacali (Vedi parte generale art. 16)

Art. 58 Ore retribuite per assemblee sindacali (art. 17 parte comune)
Attività di patronato (Vedi parte generale art. 22)
Art. 59 Diritto allo studio
• A) Diritto allo studio per i lavoratori studenti
• B) Diritto allo studio per altri corsi di formazione
Tutela della salute e dell'integrità fisica (Vedi parte generale art. 19)
Indumenti protettivi e di lavoro (Vedi parte generale art. 20)

Art. 60 Condizioni di miglior favore
Proposta Utenza-Assoporti
Art. 61 Decorrenza e durata
Validità giuridica 1.7.88 (Utenza Assoporti) (Da definire)

Regolamentazione nazionale per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali (Bozza)

Parte normativa specifica per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali
Titolo I
Art. 3 Requisiti per l'iscrizione nei registri

Per ottenere l'iscrizione nei registri, di cui all'art. 150 Reg. Mar., sono necessari i seguenti requisiti:
[…]
3) sana e robusta costituzione fisica accertata dal medico di porto o, in sua assenza, ad un medico designato dal capo compartimento (2);
[…]
Contro le risultanze della visita sanitaria, di cui al numero 3 del precedente comma, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal Capo del Compartimento, Presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma, non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.
Nota 2
Laddove le funzioni del Compartimento sono devolute agli Enti portuali, in base agli artt. 19 e 1266 Cod. Nav. e all'art. 147 Reg. Mar., tali funzioni vengono svolte dagli organi competenti dell'Ente stesso.

Art. 6 Lavoratori avventizi
[…]
I lavoratori iscritti nel registro degli avventizi sono avviati al lavoro quando i lavoratori permanenti non sono sufficienti ad eseguire le operazioni portuali. Dopo un anno di permanenza in tali registri i lavoratori avventizi possono essere avviati insieme ai permanenti, sentito il parere del Consiglio o della Commissione del lavoro portuale, nonché della Commissione locale dei ruoli e della produttività
[…]
I lavoratori avventizi sono tenuti a frequentare i corsi di addestramento professionale.
[…]

Art. 11 Doveri dei lavoratori portuali
I lavoratori portuali devono:
[…]
3) non farsi sostituire da altri nel lavoro;
[…]
5) non assentarsi dal lavoro né sospenderlo senza l'autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni.

Art. 14 Cancellazione dai registri
Oltre che nei casi previsti dal Codice o da leggi, il lavoratore è cancellato dai registri:
[…]
2) per permanente inabilità al lavoro portuale (vedi articolo 15);
[…]
L'inabilità di cui al n. 2 del primo comma del presente articolo è accertata da una Commissione istituita presso la Capitaneria di porto e composta:
1) dal medico di porto di ruolo, Presidente;
2) da un medico designato dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
3) da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della stessa, ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero della marina mercantile, composta:
1) dal Capo del servizio competente del Ministero della marina mercantile, Presidente;
2) da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto appartenente all'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
3) da due medici designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
4) da un medico designato dalle Organizzazioni Sindacali.
Le designazioni di cui ai nn. 2 e 3 del precedente comma non possono cadere sui sanitari che abbiano fatto parte della commissione che emise il giudizio impugnato.
Gli accertamenti di cui sopra hanno effetto anche ai fini del trattamento previdenziale del lavoratore.
[Verifica Ministero Marina Mercantile]

Art. 15 Cancellazione dai registri per invalidità
Ai fini degli accertamenti della permanente inabilità al lavoro portuale, di cui al punto 2) del precedente art. 14, si applicano le seguenti disposizioni (Circolare Serie I n. 78, dell'11.12.57):

Idoneità fisica dei lavoratori
gli accertamenti sanitari diretti a constatare se il lavoratore conservi la idoneità fisica al lavoro portuale ai fini dell'art. 156 Reg. Mar. comma 1° n. 2 - possono essere disposti dall'Autorità preposta, d'ufficio o a domanda dell'interessato, senza preventiva autorizzazione ministeriale.
L'inabilità del lavoratore viene accertata dalla Commissione istituita presso ogni Capitaneria di porto ai sensi del citato articolo 156 Reg. Mar.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale si ritiene vincolato all'osservanza della norma dell'ultimo comma dell'art. 156, solo quando insieme alla "permanente inabilità al lavoro portuale" è riconosciuta, a domanda dell'interessato, una inabilità non specifica ma assoluta e generica per occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Al fine di evitare ai lavoratori il pregiudizio di essere cancellati dai registri, è necessario seguire i seguenti criteri prudenziali:

Visita medica a domanda del lavoratore
È sufficiente avvertire l'interessato che per aver diritto alla pensione di invalidità, oltre alla domanda di visita sanitaria all'Autorità preposta, deve anche presentare domanda di pensione all'Inps.
Inoltre all'interessato deve essere comunicato che la visita sanitaria dovrà concludersi con un giudizio non solo di permanente invalidità al lavoro portuale ma anche di riconoscimento della sussistenza delle condizioni invalidanti stabilite dall'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636.

Visita disposta d'ufficio
È necessario consultare in via preliminare il medico dell'Inps per accertare con ogni possibile approssimazione se al lavoratore possono essere riconosciute non solo l'inabilità al lavoro portuale ma anche le condizioni di invalidità, di cui al citato articolo 10. Se l'esito risulti positivo, l'Autorità preposta procede senz'altro a norma dell'art. 156 Reg. Mar. diversamente prima di dare inizio alla procedura di cui al predetto articolo, deve prospettare il caso al Ministero.

Lavoratore dichiarato inidoneo
Il lavoratore dichiarato inidoneo dalla Commissione medica di primo grado, non dev'essere più avviato al lavoro. Qualora abbia presentato ricorso, rimarrà nella posizione di aspettativa fino all'esito della decisione della Commissione Medica Centrale, la quale, dovendo decidere sulla base della documentazione prevenutale, prima di pronunciare un giudizio definitivo sul ricorso e in caso di insufficienza di elementi, può chiedere alla competente Autorità un supplemento di indagini sanitarie sul lavoratore.

Art. 16 Lavoratori parzialmente e/o temporaneamente inabili al lavoro portuale
A) Per i lavoratori che, a causa di malattia o infortunio verificatosi sul lavoro, siano considerati parzialmente inabili, ma che, comunque, siano in grado di svolgere ancora mansioni all'interno del porto, sono adottati i seguenti interventi:
- ai lavoratori che abbiano inabilità al lavoro portuale non più recuperabile nel tempo, verranno riservati i posti in organico previsti per fattorini e magazzinieri degli addetti ai servizi delle compagnie in caso di nuove assunzioni, attraverso i criteri stabiliti per la mobilità definitiva.
B) Per i lavoratori temporaneamente inabili al lavoro portuale si individueranno criteri e forme di avviamento al lavoro riservate ai soli lavoratori indicati.

Art. 17 Commissione centrale e commissioni locali dei ruoli e della produttività
È istituita, presso il Ministero della marina mercantile la Commissione centrale dei ruoli e della produttività.
La Commissione centrale dei ruoli e della produttività ha il compito di:
- elaborare gli indirizzi generali della politica degli organici;
- definire i criteri sulla mobilità e sull'impiego dei lavoratori anche tra le diverse categorie e tra i porti viciniori;
- esaminare le proposte ed i pareri avanzati dalle commissioni locali
- formulare proposte per l'incremento della produttività;
- esaminare le particolare condizioni operative portuali relative alle navi traghetto e porta-contenitori;
- predisporre l'emanazione, da parte del Ministero di direttive per la disciplina, a livello locale, del lavoro con pioggia;
- esaminare l'estensione della disciplina del lavoro portuale alle operazioni di pesatura, misurazione e conteggio delle merci ed ai portabagagli, sia nell'ambito delle norme vigenti sia attraverso un'ulteriore definizione giuridica nel contesto delle previste modifiche al Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione;
[…]
La Commissione centrale dei ruoli e della produttività è composta da:
- Il Direttore generale del lavoro marittimo e portuale con funzioni di presidente o, in sua sostituzione, il dirigente superiore vicario;
- il Direttore della Divisione XV della Direzione Generale del lavoro marittimo e portuale e funzionari addetti alla stessa Divisione;
- il Direttore della Divisione XIX della Direzione Generale del demanio marittimo e dei porti e funzionari addetti alla stessa Divisione;
- due rappresentanti dell'Assoporti;
- sei rappresentanti dell'utenza portuale;
- sei rappresentanti delle Organizzazioni nazionali di settore Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti.
I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono, alla scadenza, essere confermati.
I componenti potranno essere sostituiti, ad insindacabile giudizio dalle Associazioni cui è demandata la designazione, nel corso del mandato ed il nuovo componente resterà in carica per un periodo restante al compimento del biennio.
In considerazione dell'ampia sfera di competenze ad essa attribuite, dalla Commissione potranno essere di volta in volta, chiamati a far parte - su conforme parere dei suoi membri - esperti dei problemi che figurano all'ordine del giorno.
Analoghe commissioni con gli stessi compiti sono istituite in tutti i porti.
Esse sono composte da tre rappresentanti designati dalle Organizzazioni Sindacali a livello territoriale della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti;
da tre rappresentanti degli utenti e degli operatori portuali su designazione del Comitato di Coordinamento dell'Utenza Portuale;
da un ufficiale di porto designato dal Comandante del porto e - nei porti dove hanno sede le Aziende dei Mezzi Meccanici e dei magazzini portuali o Consorzi volontari portuali - anche da un rappresentante di dette Aziende o Consorzi.
Dette Commissioni sono presiedute dall'Autorità preposta ed hanno il compito di formulare proposte e pareri alla Commissione centrale dei ruoli e della produttività istituita presso il Ministero della marina mercantile:
- sulle assunzioni dei lavoratori portuali e degli addetti alle locali compagnie e gruppi portuali, nonché per i porti ove operano anche sulle assunzioni degli ormeggiatori dei portabagagli, dei dipendenti delle Aziende dei Mezzi Meccanici e dei magazzini dei porti e dei Consorzi volontari portuali non costituiti con legge;
- sui relativi bandi di concorso;
- sulla mobilità e l'impiego all'interno delle categorie e tra le stesse categorie, anche in via temporanea, sempre che ciò non contrasti con le norme in vigore. A tale scopo le Commissioni medesime dovranno stabilire gli opportuni criteri da seguire ai fini dell'attuazione della mobilità in questione, in relazione alle esigenze locali, tenendo altresì conto degli indirizzi generali indicati dalla predetta Commissione centrale.
Nei porti dove sono istituiti Enti portuali, alla costituzione delle suindicate commissioni procedono questi ultimi, ferme restando le rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali, degli utenti e degli operatori portuali nei termini di cui sopra, ed i compiti delle commissioni stesse che saranno estesi al personale dipendente dall'Ente interessato, nonché alle altre eventuali categorie di addetti ai servizi dei porti, la cui disciplina rientri nelle competenze dell'Ente medesimo.

Art. 18 Informazione
Le parti convengono sull'opportunità che l'Autorità marittima sia a livello centrale che periferico, fornisca di norma, annualmente informazioni sui programmi di investimenti tempi e modalità di attuazione anche per i riflessi sull'occupazione sull'organizzazione del lavoro e della produttività e sull'ambiente. Analoga informazione avverrà anche a richiesta di una delle parti stipulanti qualora si verificassero nel corso dell'anno significativi aggiornamenti a tali programmi.
L'informazione approfondirà, su richiesta di una delle parti, in particolare le ipotesi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi nonché dell'attività produttiva e dell'impegno lavorativo, tenendo conto della necessaria valorizzazione professionale collettiva ed individuale dei lavoratori e del miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Titolo II
Art. 19 Avviamento al lavoro

Gli uffici del lavoro portuale stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della manodopera.
Il Console provvede all'avviamento degli operai al lavoro e al loro avvicendamento secondo i criteri stabiliti dalla Autorità preposta.
L'avviamento al lavoro dei permanenti potrà essere regolata ai fini sociali, con criteri differenziati in relazione alla specializzazione professionale alle condizioni fisiche, all'anzianità di servizio alle attitudini psicotecniche, alle esigenze dell'addestramento.
Inoltre ai fini produttivistici, dovrà essere ricercata la ottimale razionalità e mobilità nell'impiego delle squadre e dei singoli lavoratori.(da definire)

Art. 20 Orario di lavoro
* (flessibilità - III turno lunedì/sabato normale - 1/2 turno?) *
Lavoro normale
L'orario di lavoro delle maestranze portuali è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni di otto ore ciascuno dal lunedì al venerdì.
È previsto un turno di lavoro continuativo nella mattinata del sabato di 6 ore e trenta minuti.
L'inizio dell'orario di lavoro, l'interruzione per il pasto e la ripresa delle operazioni sono determinati dalle singole Autorità preposte, a norma dell'art. 202 Reg. Mar. sentite le OO.SS. provinciali e/o locali.

Lavoro a turni
L'orario di lavoro per il lavoro a turni è di 39 ore settimanali.
La durata di ciascun turno è di 6 ore e 30 minuti e l'orario di lavoro è ripartito dal lunedì al sabato.
I turni si articolano in due o più nell'arco delle 24 ore, dei quali due ricadenti nelle ore diurne.
Il lavoro a turni continuativi può essere iniziato anche il sabato mattina.
Nei giorni festivi non sono ammessi, di norma, più di 2 turni.
L'utente ha facoltà di optare per l'orario normale oppure per lavoro a turni.
L'utente che ha optato per il lavoro a turni dovrà continuare con lo stesso sistema fino al termine dell'operazione. Si intende come termine dell'operazione, a questo fine, anche il passaggio da quella di sbarco a quella di imbarco e viceversa, il cambiamento di ormeggio ed altre particolari situazioni riconosciute dall'Autorità preposta.
L'inizio del lavoro a turni è determinato in sede locale dall'Autorità preposta, sentito il Consiglio del lavoro portuale e le OO.SS. provinciale e/o locali.
Sarà comunque cura della Compagnia portuale assicurare la necessaria disponibilità di manodopera.
Di regola ciascun lavoratore non potrà eseguire più di sei turni settimanali.
Nei porti, nei quali venga richiesto dall'utenza l'espletamento del lavoro in quarto turno per i traffici specializzati, potrà essere adottato, fermo restando la durata di 13 ore per i primi due turni, l'orario per il terzo e quarto turno di 5 ore e trenta minuti.

Art. 21 Giornate e turni di lavoro
[…]
La prestazione lavorativa in giornata festiva (festività infrasettimanali e domeniche) viene retribuita come giornata lavorativa con l'aggiunta delle maggiorazioni previste ma da luogo ad un riposo compensativo nella settimana successiva, non retribuito.

Art. 23 Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni
Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario quello eccedente l'orario normale di lavoro e dei turni ordinari, prestato secondo le modalità previste dalle norme vigenti nei singoli porti.
Esso non potrà superare, in orario normale, le 2 ore giornaliere e sarà obbligatorio, entro tale limite, solo per le navi a finire.
Nel lavoro a turni è ammessa la prosecuzione dell'orario per 45 minuti per le navi che terminano l'operazione con quel turno di lavoro, salvo diversa regolamentazione locale.

Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato secondo gli orari e le modalità previste dalle norme vigenti nei singoli porti.

Art. 25 Riposo settimanale
Il lavoratore portuale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, da godere, di regola, alla domenica.
Qualora sia avviato al lavoro in detto giorno, ha diritto al godimento di una giornata di riposo compensativo nella settimana successiva.

Titolo III
Art. 39 Ferie

[…]
Il godimento delle ferie è obbligatorio […]