Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 ottobre 2018, n. 27034 - Infortunio in area portuale. Responsabilità del datore di lavoro anche in presenza di un comportamento superficiale del lavoratore infortunato


Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 24/10/2018

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza in data 21 luglio 2011, la Corte d'appello di Trieste rigettava l'appello proposto da Tripmare s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva accertato la responsabilità, ai sensi dell'art. 2087 c.c., per l'infortunio subito dal dipendente L.B. il 26 novembre 2003 (all'atto dell'imbarco su rimorchiatore di proprietà della prima, a causa di scivolamento su una passerella di accesso eccessivamente inclinata e priva di efficienti correnti in alluminio), condannandola al risarcimento dei danni biologico e morale riportati; avendo invece dichiarato nulla la domanda del lavoratore di risarcimento del danno patrimoniale.
In esito ad argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva l'esclusiva responsabilità datoriale in ordine all'infortunio subito dal lavoratore, per cattiva manutenzione della passerella suddetta, al cui corrimano egli si era pure appoggiato, non essendogli imputabile alcun contegno abnorme: sicché, egli ben doveva essere ristorato anche del danno differenziale, per l'accertamento in via incidentale del fatto reato comportante l'infortunio.
Con atto notificato il 20 luglio 2012, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrasti da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui il lavoratore opponeva difese non ricevibili, in quanto contenute in un controricorso notificato (il 10-11 ottobre 2012 e quindi) oltre il termine prescritto dall'art. 370, primo comma c.p.c., non operando nel rito del lavoro la sospensione dei termini feriali e pertanto inammissibile per tardività. All'odierna udienza di discussione partecipava per il lavoratore il nuovo difensore avv. OMISSIS, munito di rituale procura speciale in data 28 agosto 2018 autenticata nella firma, a norma dell'art. 83, terzo comma c.p.c. vigente ratione temporis.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per erroneo apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali, non attentamente valutate nel loro complesso.
2. Con il secondo, essa deduce violazione degli artt. 2087 c.c., 1 d.lg. 271/1999, 8 d.lg. 272/1999, 2967, 1227 c.c. e vizio di motivazione, per erronea attribuzione di responsabilità esclusiva alla società datrice, in presenza delle cautele (costruzione della passerella in materiale antisdrucciolo, con regolari corrimano e di traversine disposte trasversalmente, due soltanto delle quali, neppure tra loro in successione, mancanti di una metà) prescritte dalla legge per la sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e ai servizi portuali ed alle riparazioni in porto: a fronte di un comportamento colpevolmente superficiale del lavoratore (che aveva tenuto in borsa le scarpe antinfortunistiche in dotazione durante l'attraversamento della passerella), per giunta con due borse in mano ed avendo la gamba sinistra offesa da un precedente grave infortunio.
3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c., per il mancato rilievo, nei poteri officiosi del giudice (a differenza dell'esclusione della responsabilità risarcitoria del debitore, prevista dall'art. 1227, secondo comma c.c. su eccezione di parte), del concorso di colpa del lavoratore, per effetto della condotta negligente suindicata, comportante la proporzionale riduzione della responsabilità datoriale.
4. I tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili.
4.1. A norma dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non soltanto ad una disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza di questi (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494). Il primo è, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 13 gennaio 2017, n. 798): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786; Cass. 26 aprile 2017, n. 10319).
4.2. Qualora detti caratteri non ricorrano invece nel comportamento del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che dipenda dalla inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento: non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (Cass. 25 febbraio 2011, n. 4656; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27127).
4.3. Ed infatti, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente (Cass. 14 marzo 2006, n. 5493; Cass. 10 settembre 2009, n. 19494).
4.4. Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto un'ampia ed articolata disamina critica, con una valutazione globale delle risultanze istruttorie ed un accertamento in fatto adeguatamente motivato (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 8 al penultimo di pg. 12 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679): con la conseguente inammissibilità dei tre mezzi congiuntamente scrutinati, che si sostanziano nella contestazione della valutazione probatoria della Corte triestina, comportante la diversa ricostruzione della vicenda in fatto, con sollecitazione di una rivisitazione del merito inibita a questa Corte, siccome giudice di legittimità e non di terzo grado (di merito).
5. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'inammissibilità del ricorso, con liquidazione delle spese del giudizio in favore del lavoratore vittorioso, in riferimento 
alla sola partecipazione del suo difensore all'udienza di discussione (per la rilevata inammissibilità del controricorso, siccome tardivo).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna Tripmare s.p.a. alla rifusione, in favore del lavoratore, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 settembre 2018